PIEMONTE: ELENCO DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA A FINI SISMICI
29/01/2021
Anche la Regione Piemonte delibera gli elenchi degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici, con DGR 15 gennaio 2021, n. 5-2756.
Gli "Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità" sono quelli che non richiedono il deposito sismico di cui all'art. 93 del DPR 380/2001. Nel caso del Piemonte, è prevista la presentazione di una relazione tecnica contestualmente alle procedure per il titolo abilitativo edilizio.
Si rimanda allo stralcio della Delibera riportato di seguito.
REGIONE PIEMONTE BUR 21/01/2021
Stralcio della Deliberazione della Giunta Regionale 15 gennaio 2021, n. 5-2756
L'elenco è riferito a nuove costruzioni ed edifici esistenti afferenti alle classi I e II di cui al punto 2.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni vigenti approvate con DM 17/01/2018. Sono altresì da considerare ricompresi nell’elenco tutti quegli interventi che, ancorché non puntualmente inseriti, sono riconducibili per tipologia e conseguenze per la pubblica incolumità a quelli descritti nell'allegato. L’appartenenza degli interventi all'elenco comporta in ogni caso il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e della normativa urbanistica ed edilizia.
Interventi privi rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità
NUOVE COSTRUZIONI
1. Muri di recinzione, per qualsiasi tipo di materiale, di altezza massima non superiore a m 2,00 misurata dall’estradosso della fondazione, che non abbiano funzioni di contenimento, comprese le relative coperture di ingresso di superficie <= 6mq, purché non prospicienti su spazi pubblici. Se prospicienti su spazi pubblici l’altezza massima è posta pari a 1 m. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni di tipo leggero in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
2. Muri o altre opere di contenimento, con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale, di altezza massima non superiore a m 2,00 (anche se sormontati da recinzioni leggere sino all’altezza massima di m 3,00) in considerazione della modesta entità della spinta delle terre a cui sono soggette (con inclinazione del terrapieno sull’orizzontale <15°), purché non prospicienti su spazi pubblici.
3. Pilastri a sostegno di cancelli con altezza inferiori a m 2,00.
4. Pergolati, gazebi e tettoie aperte (almeno su tre lati) in legno o in profilati di metallo o altro materiale leggero – con funzione ombreggiante, con orditura leggera e copertura aventi peso complessivo non superiore a 0,50 kN/mq di altezza massima non superiore a m 3,50 rispetto al piano di calpestio, misurata all’estradosso del punto più elevato e di superficie non superiore a mq 20,00, su fabbricati o aree private e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico.
5. Costruzioni con materiali leggeri ad un piano fuori terra, in classe d’uso I, con superficie minore di mq 20 ed altezza massima di m 3,50, non destinate ad uso abitativo (tipo ricovero attrezzi, depositi, locali tecnici, autorimesse, spogliatoi, bagni, ecc…).
6. Vasche e serbatoi interrati, con superficie non superiore a mq 20,00 e altezza 3,5 m, che non siano soggette a carichi relativi al traffico veicolare.
7. Piscine di modesta entità, di profondità <= m 2,00 e di superficie minore a mq 30,00 destinate ad uso esclusivamente privato.
8. Serre con superficie > 50 mq, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture leggere (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.50 kN/mq, di altezza massima non superiore a m 3,50 rispetto al piano di campagna.
9. Realizzazione di scale, rampe e solette, appoggiate a terra con dislivello ≤ 1.50 m.
10. Elementi strutturali appoggiati a terra costituiti da fondazioni, cordoli, massetti e pavimentazioni, in conglomerato cementizio anche armato, su cui non vengano ancorati strutturalmente altri manufatti (es. silos, elementi prefabbricati, macchinari, coperture leggere per ricovero attrezzi, ecc…).
11. Opere provvisorie, provvisionali, strutture in fase costruttiva, con vita nominale ≤ 10 anni e quando le relative durate previste in progetto siano ≤ 2 anni.
12. Vasche, serbatoi chiusi, cisterne, appoggiate al terreno di altezza fuori terra ≤ 2,00 m e volume ≤ 30 mc e silos di altezza ≤ 7 m.
13. Pannelli fotovoltaici, solari, ecc.. su strutture (quali pali, portali, etc.) di altezza ≤ 3 m dal livello del terreno, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati.
14. Monumenti funerari, edicole funerarie e loculi di altezza fuori terra non superiore a m. 3,00 nonché tombe interrate entrambi di superficie in pianta ≤ 20 mq.
15. Gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, terre armate con tutte le seguenti caratteristiche: altezza inferiore a 3 m, inclinazione media del terrapieno sull’orizzontale ≤ 15°, in assenza di carichi permanenti direttamente sul cuneo di spinta.
16. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 3 m dall’estradosso della fondazione.
17. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m.
18. Strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione, illuminazione, torri faro, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, insegne, pannelli pubblicitari) pale eoliche, isolate e non ancorate agli edifici - aventi altezza ≤ 15m e superficie complessiva alla base ≤ 20 mq.
19. Pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno, con altezza ≤ 3 m.
20. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq, con carico variabile (Q) ≤ 2 kN/ mq, di superficie totale ≤ 20 mq e comunque < 15% della superficie di piano della unità strutturale, e < 50% della superficie del locale ospitante.
21. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, anche interni all’edificio che non necessitano di aperture nei solai, le cui strutture non modificano significativamente la distribuzione delle azioni orizzontali e di altezza ≤ 7 m.
EDIFICI ESISTENTI
1. Pensiline esterne a sbalzo in legno, metallo o altro materiale leggero, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.50 m, aventi superficie coperta ≤ 4 mq e con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/mq.
2. Antenne e impianti leggeri (solari, fotovoltaici, ecc...) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda il 5% dei pesi propri (G1) e permanenti (G2) delle strutture direttamente interessate (campo di solaio o falda) ricomprese nell’area d’impronta della costruzione e comunque inferiore a 0.50 kN/mq, e sempre che ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale.
3. Scale di un solo piano (dislivello massimo <=4,5 m) autoportanti di servizio, interne alle unità immobiliari, di tipo prefabbricato o in opera con qualsivoglia tipologia costruttiva e materiale, con larghezza della pedata non superiore a cm 90.
4. Intervento di riparazione o intervento locale di cui al punto 8.4.1 delle NTC 2018, con esclusione degli interventi che prevedano il rifacimento totale di solai o di coperture.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono rientrare le seguenti tipologie di intervento:
realizzazione di vano nei solai o nella copertura, senza interessare le strutture principali e senza alterazione del comportamento strutturale, per una superficie massima di 4.50 mq;
rifacimento parziale di elementi dell’orditura di coperture ad orditura lignea o in profili metallici, comprensivo del tavolato e del manto della copertura, con materiali della stessa tipologia, senza incrementi di carico significativi;
trasformazione di finestra in porta-finestra, e viceversa, su pareti portanti che non alteri il comportamento della fascia di piano;
creazione di singola apertura su parete portante, di superficie netta del foro ≤ 3 mq, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari.
MODALITÀ SEMPLIFICATE DI DEPOSITO
Per gli interventi “privi di rilevanza”, le modalità semplificate di deposito della denuncia dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001, consistono nella presentazione presso lo sportello unico per l'edilizia di una relazione asseverata redatta da un progettista abilitato alla progettazione strutturale, corredata dai relativi elaborati tecnici predisposti in conformità alle Norme Tecniche di riferimento, nell'ambito della richiesta del titolo abilitativo edilizio.
Come riportato nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020 gli interventi devono comunque rispettare le prescrizioni degli strumenti urbanistici e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).