INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA IN ZONA SISMICA: LINEE GUIDA MINISTERIALI

16/05/2020

Le stavamo aspettando dal 15 agosto 2019, data per la quale era prevista per legge la loro pubblicazione. Con un po' di ritardo, eccole, nel Decreto 30 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/05/2020: sono state approvate le linee guida per individuare gli interventi privi di rilevanza, quelli di tipologia non usuale e quelle varianti di carattere non sostanziale non soggette a deposito.

Si riporta di seguito uno stralcio del testo. Il file con il testo integrale è disponibile per il download in fondo alla pagina.

Di interessante il fatto che, secondo le linee guida, "come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della" presentazione. Per il resto niente di fatto. Attendiamo ora l'aggiornamento della legge regionale lombarda.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 30 aprile 2020

Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93

[...]

Pertanto, nel rispetto delle regole che disciplinano la legislazione concorrente, la presente linea guida, prevista dal comma 2 del citato art. 94-bis, ha il compito di fornire i criteri di carattere generale sulla base dei quali ciascuna regione potrà redigere la specifica elencazione che assegni le diverse tipologie di interventi ad una specifica macro-categoria, uniformandosi a principi validi sull'intero territorio nazionale, pur nel rispetto delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano ogni area regionale.

È opportuno infine sottolineare, in questa sede, come il legislatore, nella citata legge di conversione n. 55 del 14 giugno 2019, con particolare riferimento all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, abbia più volte sottolineato che il deposito al SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec; si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilità del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorché iniziata.

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2 - Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.

Per comprendere appieno i criteri di appartenenza a questa categoria di opere, è bene precisare, preliminarmente, cosa si intende per «usuali tipologie», quelle cioè che si ritrovano, nel seguito, nella categoria b), n. 3). Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, sono in generale considerate usuali tipologie tutti gli interventi realizzati con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche; un elemento discriminante ai fini dell’attribuzione di un intervento a questa categoria a), n. 2) non può essere quindi il materiale impiegato, anche se diverso dal calcestruzzo armato o acciaio o muratura tradizionale, quale ad esempio il legno, l’alluminio, il calcestruzzo fibrorinforzato o altri materiali compositi; anche le dimensioni, magari notevoli, di una costruzione non costituiscono di per sé un elemento discriminante, atteso che una costruzione di notevoli dimensioni può essere molto semplice nella sua concezione strutturale, mentre costruzioni anche di modesta entità potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali (si veda, per restare nell'esempio precedente, un edificio molto alto e snello, concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale azione sismica mediante l’impiego di una serie di accorgimenti strutturali quali l’utilizzo di dissipatori o isolatori sismici, l’assunzione di fattori di struttura q molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in sommità, etc.).

In definitiva, l’elemento discriminante che può far appartenere una costruzione alla categoria a) delle costruzioni rilevanti per la pubblica incolumità è da ricercarsi nella particolare e non usuale concezione strutturale.

Per citare degli esempi, in una elencazione assolutamente non esaustiva ma solo indicativa, si può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a complesse strutture idrauliche o marittime, a particolari strutture strallate che non siano i ponti (questi ultimi rientrano infatti nella successiva categoria a), n. 3), a costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche, a costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori, a opere geotecniche di contenimento del terreno complesse e di altezza significativa.

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1) Interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Ricadono in questa categoria tutte quelle opere ed interventi che per destinazione d’uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni, eventualmente semplificati rispetto alle disposizioni di cui all'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004).

In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Quindi, sono considerati interventi privi di rilevanza quelli relativi agli elementi che non presentano rigidezza, resistenza e massa tali da risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell’incolumità delle persone.

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Varianti di carattere non sostanziali

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Nello spirito di snellimento delle procedure che caratterizza l’art. 3 del decreto «sbloccacantieri», sono evidentemente esonerate dal preavviso scritto di cui al citato comma 1, dell’art. 93, tutte quelle varianti che si possono definire non sostanziali.

Per definire i criteri in base ai quali una variante si può definire sostanziale o meno, occorre sottolineare come un intervento è sempre soggetto al rispetto di precise disposizioni di legge e regolamenti sotto due profili principali: gli aspetti urbanistici ed architettonici, e gli aspetti legati alla sicurezza. Fermi restando gli aspetti urbanistici- architettonici, restando nell'ambito della sicurezza delle costruzioni e quindi dell’applicazione delle disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ai fini dell’applicazione dell’art. 94-bis cui fanno riferimento le presenti linee guida assume particolare rilievo la definizione dei criteri strutturali in base ai quali una variante si può definire non sostanziale. A tale scopo si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico.

In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell’inter- vento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell’opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico del- la struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T , il taglio alla base V , le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali.

Le regioni possono individuare eventuali ulteriori ipotesi di varianti non sostanziali, conformemente al principio generale appena esposto.

Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d’opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1).

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Scarica il documento: linee guida sblocca cantieri.pdf