ELENCO DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA IN LOMBARDIA

oltre che delle "Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie strutturali o che richiedono più articolate calcolazioni e verifiche" e delle "Varianti non sostanziali"

di Gianluigi Maccabiani

18/02/2021

Con la nuova DGR 4317 del 15/02/2021, emanata in virtù di quanto già previsto nella L.R. n. 20 del 30/09/2020, sono state aggiornate le regole per la presentazione delle pratiche in zona sismica, con efficacia a partire dall'8 marzo 2021.


1. Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, sono quelli per cui il deposito sismico di cui all'art. 93 del DPR 380/2001 deve intendersi assolto con la trasmissione, nell'ambito della presentazione della pratica edilizia dei seguenti allegati:

- "dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato" (Allegato F);

- "relazione di calcolo ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato" qualora l'intervento "interessi anche strutture, come definite nel DPR 380/2001 e ai sensi delle NTC".

Vedi elenco di 33 punti nello stralcio dell’allegato C riportato più oltre.

Sugli interventi privi di rilevanza è previsto il controllo a campione a posteriori, con gli stessi criteri di sorteggio (5%) degli altri depositi sismici, per verificare se gli interventi ricadono effettivamente tra quelli privi di rilevanza.

Nota 1: secondo quanto già previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 30/09/2020, nelle intenzioni del legislatore regionale gli interventi di “Attività edilizia libera” (art. 6, DPR 380/2001) restano sempre esclusi dal deposito sismico.

Nota 2: qualora l'intervento "interessi anche strutture, come definite nel DPR 380/2001 e ai sensi delle NTC" resta fermo l'obbligo di presentare la denuncia art. 65 DPR 380, a cura di ciascuna impresa che partecipa all'esecuzione delle opere, prima della loro materiale realizzazione.


2. Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie strutturali o che richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, sono quelle nuove costruzioni per le quali rimane necessario chiedere l'autorizzazione sismica di cui all'art. 94 del DPR 380/2001, se in zona sismica 1 o 2. Vedi definizioni nello stralcio dell’allegato A riportato di seguito.


3. Varianti non sostanziali, sono quelle che non richiedono il deposito sismico di cui all'art. 93 del DPR 380/2001. La definizione di tali varianti coincide con quella già prevista nella precedente DGR 5001/2016. Vedi definizioni nello stralcio dell’allegato D riportato di seguito.

REGIONE LOMBARDIA DGR 15/02/2021, n. 4317

<< Indirizzi per l'uniforme applicazione del decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, “Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93”


Stralcio da Allegato C

Interventi privi di rilevanza

  1. Interventi puntuali di riparazione e sostituzione di singoli elementi strutturali finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza;

  2. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.2 kN/m2 di altezza media ≤ 3 m aventi superficie coperta ≤ 30 m2, comprensivo di eventuale aggetto ≤ 1,50 m;

  3. Strutture di sostegno, per coperture e tamponamenti con teli, di altezza media ≤ 4 m, aventi superficie coperta ≤ 30 m2;

  4. Pergolati di altezza media ≤ 3 m e superficie ≤ 30 m2, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;

  5. Manufatti ad uso servizi (quali spogliatoi, bagni, garage, rimesse attrezzi, depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e locali simili, ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza media ≤ 3 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m2;

  6. Sbarre, cancelli, cartelli stradali di limitate dimensioni, dissuasore, stallo biciclette e opere assimilate;

  7. Strutture ad un piano, con copertura e chiusure in teli, adibite a deposito, realizzate con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2;

  8. Opere di sostegno a gravità, in calcestruzzo armato, gabbionate, muri cellulari, terre rinforzate, rilevati ed argini di altezza complessiva fuori terra ≤ 2,50 m (anche tenuto conto di eventuali opere sovrapposte) e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta e il cui eventuale collasso non pregiudichi la stabilita e la funzionalità di infrastrutture esistenti a monte o a valle;

  9. Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere di difesa spondale, di altezza ≤ 2,00 m prive di ancoraggi;

  10. Piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature compresi i pozzetti di ispezione, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) ≤ 2,50 m;

  11. Locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie ≤ 30 m2 e altezza ≤ 3 m;

  12. Vasche di raccolta, serbatoi chiusi, cisterne e silos, interrati o fuori terra, con altezza massima ≤ 3 m e volume ≤ 15 m3;

  13. Cabine prefabbricate al servizio di stabilimenti balneari, di altezza ≤ 2,50 m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all’intrattenimento;

  14. Vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva ≤ 3,50 m, comprensiva di un’altezza massima fuori terra ≤ 1 m, superficie in pianta ≤ 15 m2;

  15. Piscine e vasche di altezza massima complessiva ≤ 2,50 m, comprensiva di una altezza massima fuori terra ≤ 1 m, di superficie massima 150 m2;

  16. Tombe cimiteriali interrate e/o fuori terra di superficie ≤ 15 m2 e con la parte fuori terra di altezza ≤ 3 m;

  17. Recinzioni (senza funzione primaria di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza ≤ 3,00 m, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie ≤ 4 m2. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili, per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali;

  18. Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 m2;

  19. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici, pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, stabilizzate con tiranti metallici ancorati ad elementi infissi nel terreno, provviste di scale a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale ≤ 4 m2 e con altezza totale ≤ 15 m;

  20. Strutture di altezza ≤ 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;

  21. Coperture pressostatiche, comprese le fondazioni, prive di strutture intermedie di supporto con superficie ≤ 1.000 m2;

  22. Macchine, organi di macchine, congegni, strumenti, apparecchi e meccanismi di qualsiasi tipo e per qualsiasi funzione e quanto altro non attiene alle costruzioni edilizie, comprese le parti accessorie e complementari al loro funzionamento, quali scalette, ballatoi e ponti di servizio, organi di collegamento fra macchinari;

  23. Realizzazione di rampe, solette, pavimentazioni appoggiate a terra;

  24. Realizzazione di rampe pedonali e scale con dislivello ≤ 1,50 m;

  25. Locali, posti a piano terra, all’interno di edifici a destinazione d’uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura/copertura non praticabili aventi peso proprio (G1) ≤ 0,25 kN/m2;

  26. Realizzazione, chiusura e modifiche alle aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m2, senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali;

  27. Rifacimento, sostituzione o integrazione di singoli elementi dell’orditura di impalcati o della copertura, con eventuale incremento di peso complessivo ≤10% dello stato attuale;

  28. Realizzazione o modifica di apertura in pareti murarie portanti, di superficie netta del foro ≤ 2.50 m2 e larghezza massima di 1.20 m, compresa la eventuale superficie dell’apertura esistente, purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 m dagli incroci e dagli angoli murari, ad esclusione di interventi sistematici che alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete;

  29. Realizzazione di superficie soppalcata all’interno di unità immobiliari, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0,50 kN/m2, con carico variabile ≤ 2 kN/m2, di superficie totale ≤ 20 m2 e comunque < 15% della superficie di piano della singola unità immobiliare, e < 50% della superficie del locale ospitante;

  30. Realizzazione di singolo soppalco all’interno di una singola unità immobiliare a destinazione d’uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendente e di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 30 m2, carico variabile ≤ 3 kN/m2;

  31. Antenne di altezza ≤ 8 m e impianti (pannelli solari, fotovoltaici, generatori eolici etc., anche su strutture di sostegno di altezza ≤ 2 m), gravanti sulla costruzione, il cui peso sia ≤ 0,25 kN/m2 e non ecceda il 10% dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall’intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato);

  32. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici, interni all’edificio, anche con eventuali aperture nei solai, purché senza modifiche significative delle falde di copertura, della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti e senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio;

  33. Altri interventi di cui sia dimostrata la riconducibilità alla macrocategoria degli interventi “privi di rilevanza” in quanto non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici, poiché non incidenti in modo significativo o permanente sull’assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell’installazione, oppure perché presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.


Stralcio da Allegato A

Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)

In questa categoria sono comprese le nuove costruzioni, localizzate nelle zone sismiche 1 e 2, escluso quelle in classe d’uso I, che si caratterizzano per la particolare complessità della concezione strutturale dovuta alla presenza di soluzioni atipiche, riconducibili ai seguenti aspetti:

a) geometrie non usuali, non interpretabili con i classici schemi reticolari o a telaio, come nel caso di superfici curve a sviluppo bi o tridimensionale;

b) la imprescindibile necessità di svolgere le analisi strutturali in ambito non lineare per materiale o geometria;

c) la necessità di analisi dinamiche complesse, come nel caso di speciali sistemi di smorzamento, sistemi a controllo attivo (TMD o altro sistema non normato) o di vibrazioni autoeccitate da fluidi in movimento (vento, moto ondoso, correnti di fiume, ecc.) non inquadrabili nelle verifiche analitiche previste dalle NTC 2018;

d) soluzioni strutturali speciali concepite per il contenimento di grandi masse di terreno o di materiali industriali pericolosi (tossici, inquinanti, corrosivi o suscettibili di combustione od esplosione).


Stralcio da Allegato D

[NOTA: L'ELENCAZIONE COINCIDE CON QUELLA DELLE VARIANTI NON INFLUENTI SULLE STRUTTURE DI CUI ALL'ALLEGATO D DELLA DGR 5001/2016]

Varianti di carattere non sostanziale

Come previsto anche dall’Allegato D della D.g.r. 5001/2016, le varianti in corso d’opera che non comportano significative variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità e Allegato D della nuova DGR 4317 del 15/02/2021, che non diminuiscano i livelli di sicurezza del progetto originario, verificati ai sensi delle norme tecniche vigenti, possono essere considerate “di carattere non sostanziale” qualora non comportino:

a) un organismo diverso dal punto di vista tipologico e/o strutturale da quello previsto nel progetto originario;

b) un aumento del volume o della superficie nonché dell’altezza dell’edificio rispetto al progetto approvato, che comporti una nuova verifica globale dell’intera struttura e/o sottostruttura;

c) una risposta sismica significativamente diversa.

Rientrano nei casi di cui alle lettere a), b) e c), di cui di cui sopra, e pertanto non possono essere ritenute varianti di carattere non sostanziale, quelle modifiche progettuali che:

1. sono in grado di incidere sul comportamento sismico complessivo della struttura, comportando variazioni degli effetti dell’azione sismica o delle resistenze delle strutture stesse o della loro duttilità, quali l’adozione di materiali strutturali o tipologie costruttive diversi da quelli previsti nel progetto iniziale;

2. introducono modifiche tali da rendere l’opera stessa, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale, quali: modifiche all’organismo strutturale per sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra; creazione o eliminazione di giunti strutturali; variazioni della tipologia delle fondazioni; modifiche della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura; creazione di irregolarità strutturali conseguenti anche a modifiche nella distribuzione e nelle caratteristiche degli elementi non strutturali;

3. introducono modifiche: nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; nelle dimensioni di elementi strutturali sismo-resistenti; nella distribuzione delle masse; portano ad un aumento dell’eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze;

4. comportano variazioni del fattore di struttura oppure modifiche in aumento delle classi d’uso e/o della vita nominale delle costruzioni;

5. comportano il passaggio di categoria di intervento secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle N.T.C. 2018.

Rientrano, infine, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui all’Allegato C del presente decreto

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