IL CONTROLLO DELLE COMPETENZE DEI PROFESSIONISTI

05/09/2018

Il potere/dovere di controllare la competenza dei professionisti che sottoscrivono la documentazione allegata alla pratica sismica spetta ai funzionari che rappresentano l’organo di controllo comunale. I consulenti strutturisti daranno il loro supporto per per favorire il buon funzionamento delle procedure, nel caso in cui se ne evidenziasse la necessità. In tal senso, va ricordato che alcune tipologie di interventi strutturali non ricadono nelle competenze dei geometri, dei periti industriali edili e dei dottori agronomi forestali, restando appannaggio di ingegneri ed architetti.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 833 del 23 febbraio 2015, ha stabilito che il criterio per accertare se una costruzione sia da considerare modesta, e se quindi la sua progettazione rientri nella competenza professionale dei geometri, consiste nel valutare le difficoltà tecniche che la progettazione e l’esecuzione dell’opera comportano e le capacità occorrenti per superarle; a questo fine, mentre non è decisivo il mancato uso del cemento armato (ben potendo anche una costruzione non modesta essere realizzata senza di esso), assume significativa rilevanza il fatto che la costruzione sorga in zona sismica, con conseguente assoggettamento di ogni intervento edilizio alla normativa di cui alla L. n. 64 cit., la quale impone calcoli complessi che esulano dalle competenze professionali dei geometri.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 2539 del 4 settembre 2015, ha stabilito (riepilogando la situazione e il quadro giurisprudenziale degli anni precedenti e generalizzando esplicitamente le conclusioni) che il geometra è competente sul cemento armato soltanto per strutture che rientrano nelle “piccole costruzioni accessorie” a servizio di “costruzioni rurali o industrie agricole” oppure “accessorie a servizio di modeste costruzioni civili“ (come ad esempio le costruzioni in classe d’uso I).

Le competenze in materia strutturale dei periti industriali edili e dei dottori agronomi e forestali sono riconducibili ai sensi di legge a quelle dei geometri (vedi anche Consiglio di Stato, sez. IV, n. 4854, del 30 settembre 2013).

La giurisprudenza ha già inoltre in più occasioni evidenziato (vedi ad es. Cass. 7370 del 13 aprile 2015) che al direttore dei lavori sono richieste le medesime competenze di quelle che deve pos- sedere il progettista.

Gli ingegneri iunior e gli architetti iunior sono competenti quanto i rispettivi professionisti senior, per la progettazione e direzione lavori della maggior parte delle tipologie di opere, cioè quelle con l’uso di “metodologie standardizzate” (cioè mutuate dalla trattatistica e dalla manualistica di settore, ovvero di soluzioni e procedure formulate su criteri che assumano come riferimenti: parametri, dati, misure, indici o valori preventivamente identificati in forma manualistica o normativa, vedi Consiglio di Stato, sentenza 686), fermo restando che i laureati triennali possono in ogni caso “affiancare” un collega ingegnere o architetto (con laurea quinquennale) senza limitazioni.

Gli ingegneri, gli architetti e i geologi possiedono, secondo la legge, piene competenze in materia geotecnica*: in tal senso, “l’estensore della relazione geotecnica” di cui al modulo 10 può comprendere alternativamente tutte le figure indicate.

Anche nei casi di costruzioni in corso di esecuzione alla data del 10 aprile 2016 nei comuni che hanno cambiato la loro classificazione sismica (in aumento), la conformità al progetto strutturale della parte già costruita dovrà quindi essere dichiarata da professionista competente in materia.

Infine, l’iscrizione ad albo professionale non è necessaria nei casi di progetti sottoscritti da tecnici dipendenti dell’amministrazione committente dei lavori, a patto che chi sottoscrive gli elaborati sia comunque abilitato alla professione.


* L'affermazione si riferisce alle competenze sulla parte geotecnica per le normali "opere di edilizia civile" (come da art. 52, RD 2537/1925). Se invece le opere si discostano da quelle oggetto del Regio Decreto, la progettazione della parte geotecnica potrebbe essere riservata ai soli ingegneri e geologi.
Per le "opere geotecniche" ci si riferisce alle competenze sulla parte geotecnica per le normali "opere di edilizia civile" (come da art. 52, RD 2537/1925). Se invece le opere si discostano da quelle oggetto del Regio Decreto, la progettazione della parte geotecnica potrebbe essere riservata ai soli ingegneri e geologi.

Tratto da:

"Sismica in Lombardia - L’attività di controllo sul progetto e sull'esecuzione"

Ebook gratuito a cura Ediltecnico Maggioli Editore

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