IL CONTROLLO DELLE REGOLE IN CASI PARTICOLARI (CIRCOLARE, PARTI NON PRINCIPALI O NON STRUTTURALI, VERIFICHE NON SISMICHE)

Nell'ambito delle procedure di controllo delle pratiche sismiche in Lombardia

1. Le parti strutturali “non principali” e gli elementi “non strutturali”

In virtù del fatto che l’esame del progetto (elaborati grafici e relazioni) si riferisce alle parti principali e ai collegamenti più importanti, con riguardo al comportamento delle opere nel caso di evento sismico, è del tutto plausibile che gli elaborati possano “non contenere” alcuni elementi di dettaglio (esecutivi dei solai o di parti secondarie in legno, ecc.), sempre che gli elementi essenziali della loro progettazione (tipologia, spessori, armature necessarie alla caratterizzazione del comportamento a diaframma, collegamenti alle parti principali, ecc.) siano comunque contenuti e illustrati nel progetto e siano stati correttamente considerati nella progettazione complessiva.

Comunque, ogni aspetto progettuale che possa riguardare il comportamento globale della costruzione deve essere oggetto di controllo (ad esempio, il fatto che gli elementi strutturali definiti sismicamente “secondari” contribuiscano meno del 15% alla rigidezza laterale rispetto a quelli principali, oppure il fatto che un intervento non dichiaratamente strutturale possa incidere sul comportamento generale della costruzione).

Per quanto riguarda gli “elementi costruttivi senza funzione strutturale” (tamponamenti, parapetti, divisori, ancoraggi di controsoffitti e impianti, ecc.), è evidente che il progetto deve contenere tutte le precise indicazioni (grafiche e di calcolo) che consentano di confermarne la coerenza con quanto previsto dalle norme tecniche, con riferimento a quegli elementi non strutturali che vengono “costruiti in cantiere” (a differenza di quelli che vengono “assemblati” in cantiere, secondo 7.2.3 NTC 2018). La relazione di calcolo dovrebbe quindi contenere le verifiche svolte per garantire ad esempio che i tamponamenti in laterizio non vengano espulsi nel caso di evento sismico e negli elaborati grafici dovrebbero essere indicate le modalità esecutive di tali tamponamenti, anche con riferimento alla schematizzazione adottata nel calcolo di verifica anti-espulsione (indicando ad esempio se i tamponamenti sono aderenti in sommità alle strutture principali oppure no, e se sono previste reti di rinforzo). Il controllo di chi esamina i progetti deve necessariamente estendersi a tali elementi, anche con riferimento a indicazioni sulle tavole grafiche, quando questi elementi non strutturali possono comunque costituire pericolo per l’incolumità nel caso di evento sismico.

2. Le verifiche “non-sismiche”

L’esame del progetto si riferisce alle parti principali e ai collegamenti più importanti, con riguardo al comportamento delle opere nel caso di evento sismico. Per quanto riguarda le verifiche “non sismiche” previste dalle norme tecniche per le costruzioni, è possibile affermare che l’esame del contenuto del progetto a fini sismici non riguarda in modo specifico i livelli di sicurezza in cui le combinazioni di carico non prevedono la presenza del sisma; in generale, quindi, le azioni del vento, della neve, della temperatura e le azioni eccezionali da incendio, da esplosioni, da urti di traffico veicolare, traffico ferroviario, imbarcazioni, elicotteri, non fanno parte direttamente dell’esame sismico ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Allo stesso modo, l’esame dettagliato del contenuto del progetto a fini sismici non riguarda quelle porzioni strutturali per le quali il dimensionamento e le verifiche non siano governati in modo determinante dalle combinazioni sismiche dei carichi.

Il pericolo più rilevante per la pubblica incolumità che la legge nazionale ha individuato è quello sismico: il rischio sismico va preso in esame da parte dell’organo di controllo ed è soggetto ad autorizzazione (art. 94 DPR 380/2001) nelle zone a media e alta pericolosità. Solo per il pericolo sismico il legislatore nazionale ha previsto una serie di speciali articoli, inclusi nella parte del DPR nazionale relativa alle costruzioni in zona sismica. Viceversa, per la pericolosità legata alle costruzioni in cemento armato e a struttura metallica, e per le relative azioni antropiche ed ambientali, il legislatore ha previsto il semplice deposito della documentazione (art. 65 DPR 380/2001): solo nel caso in cui se ne rivelasse la necessità, l’autorità preposta potrà raggiungere le figure coinvolte nell’intervento e valutare le eventuali responsabilità di ciascuno. Infatti, è noto che le funzioni di vigilanza relative alle opere in c.a. e a struttura metallica di cui all’art. 65, sono relative soltanto alla verifica del rispetto degli “adempimenti procedurali” (mediante attestazioni di avvenuto deposito) e non anche del contenuto tecnico della documentazione.

Nel caso in cui chi esamina il progetto individui la mancanza di talune verifiche “non-sismiche”, è possibile che egli inserisca in tal senso una “raccomandazione” (e non una “prescrizione”) in sede di trasmissione del parere favorevole. In tal modo, il controllore può tener traccia della diligenza del suo operato, segnalando le carenze riscontrate e rimandando in modo chiaro alle specifiche responsabilità dei soggetti interessati.

Naturalmente, in determinati casi è possibile che il comportamento sotto azioni sismiche dipenda in primo luogo dall’impostazione strutturale adottata per i carichi statici (funzionamenti anomali, anche con riferimento alla scienza e alla tecnica delle costruzioni, collegamenti locali non efficienti, fenomeni di instabilità, ecc.); in tal caso, il controllo sismico deve evidenziare anche tali aspetti e richiedere chiarimenti o integrazioni per dimostrare che i livelli di sicurezza corrispondono a quanto previsto nelle norme tecniche vigenti.

3. La circolare esplicativa delle NTC

Con particolare riferimento al carattere prestazionale o prescrittivo delle norme tecniche per le costruzioni, si rileva che nella versione attuale le norme presentano entrambi gli aspetti. Sarà cura del consulente strutturista che effettua l’esame tecnico individuare quelle parti che costituiscono vere e proprie prescrizioni, che quindi non possono essere derogate se non nell’ambito di quanto previsto dalle stesse NTC, e quelle parti che invece consentono maggiore libertà progettuale. In tal senso, è lecito chiedersi anche come dovrebbero essere gestite le indicazioni contenute nella circolare esplicativa delle norme tecniche, con riferimento anche al contenuto del capitolo 8, inerente gli interventi sulle costruzioni esistenti.

Appare evidente che se il progetto è coerente con le previsioni contenute nella circolare, il problema non si pone; viceversa, se alcune indicazioni contenute nella circolare non sono pienamente rispettate, si presenta la necessità da parte di chi controlla di ottenere giustificazioni da parte del progettista che illustrino chiaramente le alternative progettuali e le relative valutazioni tecniche che consentono di garantire per le opere in progetto lo stesso livello di sicurezza derivante dalle indicazioni della circolare esplicativa.

La richiesta di integrazioni o chiarimenti del tecnico esaminatore dovrebbe andare in questa direzione, valutando poi, caso per caso, la coerenza delle giustificazioni e delle alternative progettuali illustrate dal progettista.