SANATORIA DELLE OPERE ABUSIVE IN ZONA SISMICA

29/01/2020

Con la Sentenza n. 51652/2019, i giudici della Cassazione si sono espressi ancora una volta sul fatto che la certificazione di idoneità statica a posteriori delle opere eseguite abusivamente non estingue il reato di violazione degli adempimenti previsti nel DPR 380/2001 agli articoli 93 (per le costruzioni in zona sismica) e 65 (per le opere strutturali oggetto di denuncia da parte del costruttore).

Come ormai noto (https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/pratiche-sismiche-in-sanatoria tratto da eBook), << La presentazione di una pratica strutturale in ritardo comporta immediatamente le violazioni previste dal DPR 380/2001, con riferimento sia alle regole dei depositi per le opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica [nota: obbligo del costruttore ora esteso a tutti i materiali regolati dalle NTC], sia alle regole per le costruzioni in zona sismica. Tali violazioni implicano reati non “sanabili” a posteriori; ciò che può essere “regolarizzata” a posteriori è soltanto la dimostrazione della conformità del progetto ai livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche. >>

Inoltre (https://www.sismicainlombardia.it/spunti-da-discussioni-on-line-sismica-in-lombardia#h.p_P3XXDUiqpWG5), è necessario ricordare che, a differenza (o in aggiunta) rispetto a quanto indicato nelle nuove NTC 2018 al paragrafo 8.3, non è sufficiente nei confronti delle azioni sismiche la semplice "valutazione della sicurezza", ma è richiesta la verifica di conformità delle opere ai livelli di sicurezza delle NTC più recenti, e cioè la valutazione della sicurezza (anche sismica) con i livelli di sicurezza corrispondenti a quelli richiesti se le parti abusive fossero eseguite oggi (per es. pari o superiori al 100% nei casi riconducibili alla fattispecie dell'adeguamento, ecc.).

Infatti:

1. Sentenza Corte Costituzionale n. 101/2013: La verifica della doppia conformità deve riferirsi anche al rispetto delle NORME SISMICHE, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria.

2. Risposta del CSLLPP al quesito posto dalla Consulta degli ordini degli ingegneri della Regione Sicilia: La verifica di conformità deve essere effettuata sia sotto il profilo urbanistico che sotto il profilo edilizio, sia in relazione alle leggi e normative vigenti al momento della realizzazione che alle leggi e normative vigenti al momento della domanda di permesso di costruire in sanatoria.

Penale Sent. Sez. 3 Num. 51652 Anno 2019Presidente: IZZO FAUSTORelatore: REYNAUD GIANNI FILIPPOData Udienza: 09/10/2019
SENTENZAsul ricorso proposto daPannizzo Salvatore, nato a Monreale il 04/10/1952avverso la sentenza del 19/02/2019 della Corte di appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Gianni Filippo Reynaud;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MariliaDi Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.Penale Sent. Sez. 3 Num. 51652 Anno 2019Presidente: IZZO FAUSTORelatore: REYNAUD GIANNI FILIPPOData Udienza: 09/10/2019Corte di Cassazione - copia non ufficiale
RITENUTO IN FATTO1. Con sentenza del 19 febbraio 2019, la Corte d'appello di Palermo ha respinto il gravame proposto dall'odierno ricorrente, confermando la condanna del medesimo alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lett. b), 71, 72 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (d'ora in avanti T.U.E.), per aver realizzato opere in totale difformità dalla concessione edilizia ottenuta e senza osservare le disposizioni previste dalla disciplina sulle costruzioni in conglomerato cementizio armato ed in zona sismica.2. Avverso la sentenza, tramite il difensore fiquciario l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell'art. 546 coc. proc. pen. e la mancanza assoluta di motivazione rispetto alla documentazione che attestava la idoneità sismica delle opere, prodotta sin dal primo grado, e che avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di estinzione dei reati edilizi diversi da quello urbanistico strettamente inteso.3. Con il secondo motivo si lamentano violazione della legge penale e vizio di motivazione con riguardo alla mancata riqualificazione del reato urbanistico in quello di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), T.U.E., posto che si trattava di opere eseguite in parziale - e non in totale - difformità dalla concessione edilizia, non avendo le stesse modificato sagoma e volume dell'edificio (posto che il piano cantinato era interrato) e non essendosi comunque realizzato un organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto di progetto.4. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione per non essere stata applicata la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, omettendo di valutare la compatibilità sismica delle opere eseguite in difformità.5. Con l'ultimo motivo si lamenta la mancanza di motivazione con riguardo alla richiesta sospensione condizionale della pena subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Diversamente da quanto si sostiene in ricorso, la sentenza impugnata (pag. 2) ha esaminato la doglianza circa l'omessa valutazione, da parte del giudice di primo grado, della documentazione che attestava la compatibilità delle opere con la disciplina tecnica prevista per le costruzioni in cemento armato ed in zona sismica, correttamente escludendo che la stessa potesse spiegare l'effetto estintivo dei relativi reati, posto che le comunicazioni erano state effettuate successivamente alla realizzazione delle opere, al fine di ottenerne la regolarizzazione sul piano amministrativo.La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato principio, anche di recente ribadito, secondo cui il deposito allo sportello unico, dopo la realizzazione delle opere e, quindi, "a sanatoria", della comunicazione richiesta dall'art. 93 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e degli elaborati progettuali non estingue la contravvenzione antisismica, che punisce l'omesso deposito preventivo di detti elaborati, in quanto l'effetto estintivo è limitato dall'art. 45 del medesimo d.P.R. alle sole contravvenzioni urbanistiche (Sez. 3, n. 19196 del 26/02/2019, Greco, Rv. 275757; Sez. 3, n. 11271 del 17/02/2010, Braccolino e aa., Rv. 246462). Tale principio è certamente estensibile anche ai reati previsti dagli artt. 71 ss. T.U.E. per la violazione della disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica. Diversamente dalla previsione di cui all'art. 45, comma 3, d.P.R. 380 del 2001, non v'è, di fatti, alcuna disposizione che preveda l'estinzione di detti reati nel caso di tardivo adempimento degli obblighi omessi, o, più in generale, di "sanatoria" amministrativa delle violazioni e, in forza della citata disposizione, lo stesso accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti, ma non di quelli previsti dalla normativa antisismica e sulle opere di conglomerato cementizio (Sez. 3, n n. 54707 del 13/11/2018, Cardella, Rv. 274212; Sez. 3, n. 38953 del 04/07/2017, Rizzo, Rv. 270792; Sez. F, n. 44015 del 04/09/2014, Conforti, Rv. 261099).2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.2.1. Contrariamente a quanto allega il ricorrente, secondo la ricostruzione dei giudici di merito (cfr. in particolare, la sent. di primo grado a pag. 1, sul punto erroneamente riportata a pag. 1 di quella impugnata), le opere eseguite in difformità e oggetto di imputazione non si riferivano soltanto al piano interrato dell'edificio - ove era stata realizzata una superficie di 163,03 mq. a fronte di una superficie approvata di 90 mq. - ma anche al piano fuori terra, posto che il manufatto aveva una superficie coperta di 126 mq. (a fronte di 70 mq. approvati) oltre ad una superficie occupata da porticati di 180,50 mq. (a fronte dei soli 32 mq. indicati in progetto) ed aveva un'altezza alla gronda di 3,50 m. rispetto a quella concessa di 2,60 m. Nel respingere la doglianza circa la richiesta riqualificazione, la Corte territoriale ha pertanto logicamente osservato che, anche a non voler considerare il piano cantinato, le opere realizzate in difformità avevano comportato un consistente aumento della volumetria e la modifica della sagoma dell'edificio, con incremento dell'altezza (tanto che al primo piano era stato realizzato un soppalco non previsto in progetto) ed ulteriore modificazione della sagoma era dipesa dall' ampliamento del porticato.2.2. La doglianza proposta in ricorso, che si concentra pressoché esclusivamente sull'abuso realizzato nel piano cantinato - anche a prescindere dal giudizio sulla sua fondatezza - è dunque affetta da genericità. Questa Corte, invero, ha ripetutamente affermato il difetto di specificità, con violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., del ricorso per cassazione che si limiti alla critica di una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, ove siano entrambe autonome ed autosufficienti (Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 3, n. 30021 del 14/07/2011, F., Rv. 250972; Sez. 3,n. 30013 del 14/07/2011, Melis e Bimonte, non massimata) e, sotto altro angolo visuale, negli stessi casi, il difetto di concreto interesse ad impugnare, in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque all'accoglimento del ricorso (Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506).2.3. Sul piano del diritto, poi, la doglianza è manifestamente infondatapoiché, per l'art. 31, comma 1, prima parte, T.U.E., la totale difformità ricorre quando, per quel che qui interessa, gli interventi «comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche... plano volumetriche ...da quello oggetto del permesso stesso». Il significativo aumento di volume rispetto al progetto (pari quasi al doppio di quello consentito, anche a voler considerare soltanto la parte fuori terra) e la descritta variazione della sagoma (perimetrale ed in altezza) integra certamente gli estremi di quell'a/iud pro a/io che rende corretta la qualificazione giuridica in termini di totale difformità ed impedisce invece di ritenere la mera parziale difformità (sulla differenza tra i due concetti cfr. Sez. 3, n. 40541 del 18/06/2014, Cinelli e aa., Rv. 260652; cfr. anche Sez. 3, n. 55483 del 25/09/2018, Maffei, Rv. 274633, ove si afferma che si considerano opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire gli aumenti di cubatura o di superficie di scarsa consistenza e le variazioni di parti accessorie prive di specifica rilevanza).3. Del pari inammissibile per manifesta infondatezza è il terzo motivo.Proprio in considerazione della rilevata, significativa, consistenza delle difformità, la Corte territoriale ha non illogicamente ritenuto che non ricorressero i presupposti per applicare l'invocata causa di non punibilità, essendo stata realizzata «un'opera di particolare impatto ambientale in violazione della normativa posta a tutela anche del vincolo sismico», richiamando anche la giurisprudenza di questa Corte che considera indice sintomatico della non particolare tenuità «la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell'intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell'opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi in materia; si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato» (Sez. 3, n. 47038 dell'08/10/2015, in motivazione). Il fatto che le opere siano state ex post ritenute conformi alla disciplina tecnica delle costruzioni in cemento armato e zona sismica, se certamente vale a ridurre il grado di concreto pericolo connesso a questa parte della condotta, pur tuttavia, da un lato, non ne esclude il rilievo in termini di maggiore gravità del fatto per la plurima violazione delle disposizioni normative nella specie avvenuta e, d'altro lato, non inficia l'assorbente rilievo effettuato dal giudice di merito circa la non particolare tenuità del fatto con riguardo al notevole impatto urbanistico dell'abuso. Del resto, va richiamato il principio secondo cui, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e a., Rv. 273678; Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).4. Manifestamente infondato, e anche generico, è pure l'ultimo motivo di ricorso.Il ricorrente, invero, non si confronta in alcun modo con la sentenza impugnata, che - diversamente da quanto si allega in ricorso, dove genericamente si parla di "vuoto motivazionale", senz'altro aggiungere - attesta che l'imputato non può fruire del beneficio della sospensione condizionale della pena perché gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici.5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 2.000,00.
P.Q.M .Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €. 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Così deciso il 9 ottobre 2019