L'EFFICIENZA DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLE PRATICHE SISMICHE IN LOMBARDIA

L’efficienza dell’organo di controllo

Ai fini del buon funzionamento delle procedure che regolano la disciplina delle opere strutturali, è di fondamentale importanza che l’organo di controllo sia efficiente. Vale il principio di centralità dell’ingegnere consulente, che grazie alla approfondita conoscenza delle norme è in grado trasmettere le giuste informazioni ai funzionari comunali e regionali, e favorire il buon funzionamento di tutto il processo.

In particolare, è fondamentale il rispetto di quanto previsto dall’art. 7 della LR 33/2015: “All’atto del deposito della documentazione di cui all’articolo 6, comma 1, lo sportello unico rilascia al depositante l’attestazione dell’avvenuto deposito”. Tale importante passaggio (si rimanda alle modalità dei controlli di completezza, coerenza e regolarità) è il punto di partenza per garantire l’efficienza del sistema. Peraltro, nei comuni in zone 3 e 4, se tale attestazione non avviene correttamente, il funzionario preposto dell’ufficio tecnico diventa corresponsabile a tutti gli effetti della “mancanza” dei documenti progettuali previsti dall’allegato E, e della loro “coerenza” e “regolarità”. Se i consulenti strutturisti riuscissero a rendere evidente questo aspetto, i funzionari si attiverebbero prontamente per eseguire i controlli formali nel modo corretto (vedi anche la check-list per la ricezione della pratica in modalità cartacea).

Anche la necessità di procedere ai controlli a campione sul progetto (nelle zone 3 e 4) e sull’esecuzione (in tutte le zone) in modo tempestivo, nell’immediatezza della fine di ogni periodo (ad esempio il semestre) scelto dal comune per il sorteggio, è di fondamentale importanza per garantire il buon funzionamento delle procedure.

Altro aspetto da ricordare, per mantenere l’efficienza del sistema, è quello per cui l’organo di controllo comunale dovrebbe attenersi il più possibile alle modalità di ricezione e di controllo previsti dalla DGR 5001/2016 e dal DPR 380/2001. In tal senso, si segnala banalmente che il controllo di “completezza della documentazione” previsto all’atto del deposito, non deve assolutamente estendersi al controllo del “contenuto” della documentazione stessa (con richieste di integrazioni sui dettagli costruttivi strutturali, sul rispetto dei giunti sismici, ecc.), se non per le verifiche di “coerenza” e “regolarità” previste dalla DGR stessa in sede di deposito.

Inoltre si ricorda che nei comuni presenti in tutte le zone sismiche i funzionari dell’ufficio tecnico non hanno titolo per chiedere integrazioni sul contenuto della relazione finale e del collaudo, né per le opere di cui all’art. 65 (ex L 1086/1971 per c.a. e metallo), che prevede il semplice deposito della documentazione, né per le opere di cui all’art. 93 (ex L 64/1974 per le costruzioni in zona sismica). Le funzioni di vigilanza sono invece da ricondurre o all’allegato H della DGR 5001/2016 oppure agli artt. dal 68 al 76 e dal 95 al 103 del DPR 380/2001: nel primo caso, le procedure sono stabilite dalla DGR (sopralluoghi in cantiere per accertare la “sostanziale rispondenza” dei lavori al progetto depositato); nel secondo, dal DPR, che prevede la compilazione di processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all’autorità giudiziaria. In ogni caso, le funzioni di vigilanza relative alle opere in c.a. e a struttura metallica di cui all’art. 65, sono relative soltanto alla verifica del rispetto degli “adempimenti” procedurali e non anche al contenuto tecnico della documentazione.

Anche il pagamento di eventuali spese istruttorie (che com’è noto non deve e non può incidere sulla procedura amministrativa) e le operazioni di rilascio dell’autorizzazione sismica devono essere gestiti in modo tale da non appesantire inutilmente la procedura. In particolare, tutte le comunicazioni dovrebbero essere indirizzate al titolare della pratica sismica (o al suo delegato sismico individuato all’interno del modulo 1 o 2) e al/ai progettista/i delle strutture (oppure al direttore lavori, nel caso dei controlli sull’esecuzione). Le convocazioni per i sopralluoghi nel caso dei controlli sull’esecuzione devono essere invece indirizzate al titolare della pratica (o al suo delegato sismico), al progettista strutturale e al direttore dei lavori strutturale; ogni altra convocazione (salvo casi particolari) è fuori luogo e rischia di appesantire inutilmente le procedure. È infine da escludersi che nei comuni nelle zone 3 e 4 sia istituito il pagamento di spese istruttorie per la semplice attestazione di avvenuto deposito, operazione che dovrebbe essere materialmente svolta dai funzionari pubblici senza l’ausilio di personale specializzato, come già descritto in questo documento; a meno che in questi comuni nelle zone 3 e 4 il pagamento di piccole somme da parte di tutti i cittadini (cioè per tutti i depositi) sia convogliato nelle risorse da destinare ai controlli di merito (sui progetti e sulle esecuzioni) a seguito di sorteggio a campione; controlli che viceversa richiedono figure specializzate.

I corsi di formazione e i seminari di aggiornamento

Al fine di seguire regole e comportamenti omogenei nella valutazione dei progetti, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, chi intende prestare il proprio servizio nell’esame delle pratiche sismiche dovrebbe seguire i corsi e i seminari di aggiornamento opportunamente organizzati dall’ordine professionale e impegnarsi a mantenere il contatto con i colleghi strutturisti mediante le forme e i modi che l’ordine provinciale suggerirà di volta in volta.

L’ordine professionale si impegnerà nel garantire che i propri iscritti che decidano di svolgere le importanti funzioni di “controllo” sui progetti e sulle esecuzioni siano coinvolti nelle attività di aggiornamento e offrano la loro collaborazione e la loro disponibilità (anche nei casi in cui si rivelasse l’esigenza di un confronto nel merito di progetti da loro esaminati). In particolare, l’ordine provinciale potrà costituire una rete per il coinvolgimento diretto di tutti gli ingegneri che svolgono la funzione di consulente; rete che si tradurrà con l’organizzazione di incontri dedicati allo scambio di informazioni relative alle modalità di controllo e di gestione delle pratiche sismiche.

È possibile ipotizzare che l’ordine istituisca un vero e proprio gruppo di lavoro al fine di monitorare le attività di controllo sul territorio provinciale, con lo scopo di facilitare il processo di rendere uniforme l’approccio nella valutazione dei progetti, nei controlli sull’esecuzione e nella gestione delle pratiche da parte dei diversi comuni.

L’ordine professionale potrà anche valorizzare il principio di “centralità dell’ingegnere”, dimostrando che le procedure possono essere migliorate (rispetto al primo difficile periodo di applicazione) e governate proprio grazie alla preparazione e alla conoscenza delle regole da parte dei singoli ingegneri esaminatori. L’obiettivo della categoria resta quello di estrarre il più possibile i benefici che derivano dalla inevitabile “burocrazia” delle nuove regole regionali (maggiori controlli migliorano i livelli qualitativi delle prestazioni), riducendo al minimo gli effetti negativi della burocratizzazione stessa.

Le modalità operative dell’esaminatore presso gli uffici comunali

Chi presta la propria consulenza agli uffici tecnici comunali deve fare in modo che ogni sua richiesta di chiarimenti o integrazioni inoltrata al titolare dell’istanza e al progettista (o al direttore lavori nel caso di comunicazioni relative ai controlli sull’esecuzione) sia sempre accompagnata (ad es. in calce) dalle informazioni che consentono di individuare la modalità di contatto tra i professionisti e il consulente, per gli eventuali chiarimenti nel merito.

È possibile (e talvolta auspicabile) che sia previsto un confronto preliminare telefonico prima dell’invio della richiesta di integrazioni o della imposizione di prescrizioni in sede di parere favorevole; confronto finalizzato ad evitare errate interpretazioni o fraintendimenti, che rischierebbero altrimenti di appesantire inutilmente il procedimento; i progettisti che presentano le pratiche sismiche sono invitati a indicare all’interno del modulo 1 il numero del loro telefono cellulare, per facilitare le operazioni di esame. Tuttavia, è da escludersi (salvo casi particolari) che il controllore convochi direttamente i professionisti per lo svolgimento del confronto; così come è da evitare (salvo casi particolari) ogni attività del controllore mirata a “concordare” o “discutere” modifiche progettuali con i professionisti coinvolti nell’intervento. Le modifiche, a esclusiva cura del progettista, saranno quelle che gli consentono di eliminare le non conformità rilevate puntualmente e messe per iscritto nella fase di esame tecnico dal consulente strutturista.

In generale, è pensabile che l’esaminatore offra la sua disponibilità con la presenza fissa presso la sede dell’ufficio tecnico, oppure su appuntamento, o mediante contatto telefonico, o via email, sia per le esigenze dei funzionari, sia per quelle dei tecnici e dei cittadini che necessitano di un confronto. Anche gli ingegneri membri della commissione tecnica regionale si rendono disponibili con le stesse modalità.

È vero anche che in questa fase di prima applicazione delle nuove regole procedurali per le costruzioni in zona sismica è compito soprattutto degli ingegneri strutturisti garantire che la gestione delle pratiche sia il più possibile aderente a quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, per evitare inutili appesantimenti burocratici. È noto infatti che una migliore conoscenza dei meccanismi che regolano le pratiche sismiche porta anche ad una migliore gestione tecnica e amministrativa delle pratiche stesse. A tal fine, i consulenti strutturisti esaminatori del contenuto tecnico dei progetti dovrebbero quindi fare in modo di trasmettere le loro conoscenze ai funzionari comunali e regionali, per favorire il buon funzionamento dell’intera procedura (principio di “centralità” dell’ingegnere strutturista).