L'ESAME DEGLI ASPETTI GEOLOGICI E GEOTECNICI NELLE PRATICHE SISMICHE

Le relazioni geologica e geotecnica

La relazione geologica è sempre obbligatoria (6.2.1 NTC 2018) nel caso in cui gli interventi riguardino opere di cui al punto 6.1.1 delle NTC 2018 (e cioè opere di fondazione, opere di sostegno, opere in sotterraneo, opere e manufatti di materiali sciolti naturali, fronti di scavo, miglioramento e rinforzo dei terreni e degli ammassi rocciosi, consolidamento dei terreni interessanti opere esistenti, nonché valutazione della sicurezza dei pendii e fattibilità di opere che hanno riflessi su grandi aree) e/o nel caso in cui gli interventi abbiano “influenza” sulle opere di fondazione della struttura interessata dall’intervento.

Deve intendersi che relativamente alle opere di fondazione si assume che gli interventi sulla struttura in elevazione delle costruzioni non hanno influenza sulle opere fondali se l’incremento di carico al piede nella combinazione rara non è “significativo” e cioè non eccede, ad esempio, il 10% del carico esistente prima dell’intervento, come suggerito anche nelle “Linee guida per i geologi istruttori delle pratiche sismiche”, a cura dell’Ordine dei Geologi della Lombardia (nel testo approvato con delibera n. 97 del 13/06/2017 integrato come da delibera n. 127 del 7/09/2017).

Al di fuori dei due casi indicati, l’obbligatorietà di presentare la relazione geologica non è scritta nelle norme procedurali, e la necessità e la modalità di presentazione vanno quindi ricercate in modo attento nella progettazione, caso per caso. Ad esempio, se l’intervento prevede anche la verifica di adeguatezza della costruzione, si tratta di valutare volta per volta a cura del progettista dell’intervento se l’insieme delle informazioni di cui dispone, coerentemente con il livello di conoscenza adottato e con le previsioni delle norme tecniche per le costruzioni e degli strumenti di pianificazione comunali, è sufficiente a garantire l’affidabilità del calcolo eseguito e dei livelli di sicurezza raggiunti, anche in funzione dell’importanza dell’opera e del suo comportamento prevedibile nel caso di evento sismico. Sarà cura del progettista esplicitare in tal senso le sue opportune considerazioni.

Aggiornamento

A seguito della pubblicazione del Dduo 28 novembre 2018, n. 17589, con le modifiche apportate alla modulistica (vedi al link: https://www.sismicainlombardia.it/news/nuova-modulistica-2018-per-le-pratiche-sismiche-in-lombardia), nel modulo 11 è stata introdotta un'opzione aggiuntiva: adesso è consentito esplicitamente far riferimento a preesistenti indagini e prove documentate.

A partire dalla compilazione del modulo 1 (e 2), rispondendo "sì" all'opzione che chiede se si tratta di "costruzioni o di interventi di modesta rilevanza..." (secondo il 6.2.2 NTC 2018) viene poi chiesto di compilare il modulo 11, dove si deve attivare la seconda opzione ("conoscenze pregresse documentate"), che consente di omettere la relazione geotecnica, e (sembrerebbe) anche di omettere quella geologica del 6.2.1, e quindi di dichiarare:

  • che l’intervento in oggetto, pur riguardando opere ai sensi del paragrafo 6.1.1 delle NTC 2018, è ritenuto di modesta rilevanza e ricade in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico; pertanto la progettazione geotecnica, contenuta nella relazione di calcolo strutturale, è basata su conoscenze pregresse documentate (paragrafo 6.2.2 capoverso 6 delle NTC 2018), con i seguenti parametri geotecnici (compilare solo quelli pertinenti)...

Se così stanno le cose, forse è stata fatta una parte del passo necessario per la semplificazione delle opere di modesto rilievo a fini sismici (https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/deposito-sismico-per-opere-minori-e-per-opere-speciali/opere-di-modesta-entità). Nella pratica, l'applicazione corretta da parte dell'organo di controllo comunale sarà difficilissima, se non controproducente, finché non sarà pubblicato un elenco di opere e interventi per i quali è possibile scegliere di applicare questa opzione. La speranza è che l'attribuzione della "modesta rilevanza" non sia lasciata ai singoli comuni...

Ulteriore aggiornamento (17/05/2019)

In assenza di precise disposizioni, al fine di individuare se, nel caso di opere di modesta rilevanza, sia possibile omettere la relazione geologica, è necessario non soltanto attivare la compilazione del modulo 11, ma anche seguire attentamente la procedura prevista dal sistema telematico.

Nei casi ordinari, la relazione geotecnica contiene (tra l’altro) l’attribuzione della categoria di sottosuolo e dei valori dei parametri fisico-meccanici caratteristici del terreno, nonché la conferma della stabilità del sito nei confronti della liquefazione.

Anche la relazione geotecnica è sempre obbligatoria nei casi sopra indicati in riferimento all’obbligatorietà della relazione geologica. Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la relazione geotecnica sarà di tipo “semplificato”: includerà la rappresentazione di indagini e prove preesistenti (6.2.2 NTC 2018, ultimo capoverso) a illustrazione e giustificazione dei parametri progettuali assunti. Nel caso di valutazioni della sicurezza di edifici esistenti, la verifica del sistema di fondazione è obbligatoria solo se sussistono condizioni che possano dare luogo a fenomeni di instabilità globale o se si verifica una delle seguenti condizioni (8.3 NTC 2018): “nella costruzione siano presenti impor- tanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni o dissesti della stessa natura si siano prodotti nel passato; siano possibili fenomeni di ribaltamento e/o scorrimento della costruzione per effetto di condizioni morfologiche sfavorevoli, di modificazioni apportate al profilo del terreno in prossimità delle fondazioni, delle azioni sismiche di progetto; siano possibili fenomeni di liquefazione del terreno di fondazione dovuti alle azioni sismiche di progetto. Allo scopo di verificare la sussistenza delle predette condizioni, si farà riferimento alla documentazione disponibile e si potrà omettere di svolgere indagini specifiche se sussistono elementi di conoscenza sufficienti per effettua- re le valutazioni precedenti”.

In generale, pertanto, ad esclusione dei casi sopra indicati, devono essere sempre compilati il modulo 9 (sottoscritto dal geologo) e il modulo 10 (sottoscritto dall’estensore della relazione geotecnica, il quale può essere il geologo stesso, oppure il progettista delle fondazioni o dell’intervento geotecnico); in assenza di tali moduli, è obbligatoria la presentazione del modulo 11 (dichiarazione del progettista strutturale relativa ad opere e sistemi geotecnici, per escludere le evenienze sopra indicate). Non è possibile modificare il testo fisso dei moduli della DGR 5001/2016.

Si ricorda inoltre che l’esame del progetto svolto da ingegneri e architetti non può comprendere gli aspetti legati alla pericolosità geologica del sito e quindi non può riguardare i contenuti delle relazioni geologiche, che restano di competenza esclusiva dei professionisti geologi. Di tale circostanza deve trovarsi traccia all’interno del parere tecnico. In tali casi, è doveroso segnalare all’autorità sismica competente che nell’eventuale assenza del parere di un geologo, il rilascio dell’autorizzazione sismica in zona 2 (o comunque degli altri atti formali previsti dalla legge regionale) avviene sotto la responsabilità diretta dell’autorità comunale stessa.

Il controllo della componente geologica

Per quanto riguarda l’esame del contenuto della relazione geologica, l’ordine dei geologi della Lombardia ha predisposto specifiche linee guida che definiscono le modalità di controllo della documentazione. Sulla scorta del documento citato è possibile (pur con alcune diverse considerazioni) suggerire quanto segue.

In generale, le verifiche del “consulente geologo” dovrebbero essere finalizzate alla valutazione della rispondenza tra gli elaborati presentati dal “professionista geologo” e le prescrizioni normative nazionali e regionali, laddove riferibili al procedimento di controllo per le costruzioni in zona sismica previsto dalla legge regionale n. 33/2015, nonché le prescrizioni comunali relative alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano con riferimento alla tipologia di intervento proposto ed alle caratteristiche del territorio destinate ad ospitare l’intervento.

L’esame del contenuto tecnico dovrebbe essere mirato a valutare la “ragionevolezza” dei presupposti teorici posti alla base delle valutazioni, dei metodi di analisi utilizzati nei calcoli, delle conclusioni tratte dal professionista e verificare che gli approfondimenti dichiarati nei moduli siano stati adeguatamente sviluppati. In particolare, le scelte relative a tipo, numero e profondità di indagine, correlazioni utilizzate, metodi di calcolo, formule analitiche, software impiegati sono sotto l’esclusiva responsabilità del professionista che ha sottoscritto la documentazione, devono appoggiarsi su basi scientifiche sufficientemente affidabili, dare adeguata giustificazione alle scelte operate dal professionista, essere adeguatamente descritte ed allegate nelle relazioni tecniche. Chi esamina dovrebbe quindi chiedere integrazioni laddove questi elementi non giustifichino adeguatamente le scelte progettuali, ma non può imporre l’uso di una specifica tipologia di indagine, di correlazione, di metodo di calcolo, di software, a meno che sia inequivocabilmente e scientificamente provata l’inadeguatezza della applicazione scelta dal professionista nel caso specifico.

È da escludersi, in generale, (ed ecco lo scopo di questo paragrafo) che il consulente geologo (così come il consulente strutturista) svolga direttamente e regolarmente le operazioni relative ai controlli formali di completezza, coerenza e regolarità in sostituzione dello specifico ruolo tecnico-amministrativo dei funzionari pubblici. Resta ferma, comunque, la sua attività di “supporto esterno” ai funzionari, nel caso in cui se ne rivelasse la necessità. Pertanto, i consulenti non dovrebbero effettuare direttamente lo specifico controllo dei contenuti dei moduli 1 o 2 (istanza o deposito).

Rientrano viceversa nell’esame tecnico a cura dei consulenti geologi il modulo 9 (dichiarazione di responsabilità del geologo) nonché, se il controllo si estende anche alla componente geotecnica, il modulo 10 (dichiarazione di responsabilità dell’estensore della relazione geotecnica), con la seguente precisazione: tali moduli sono stati introdotti dalla norma regionale con il duplice scopo di (1) aiutare i professionisti ad illustrare il loro lavoro rispettando al meglio tutte le previsioni normative, e di (2) aiutare chi deve esaminare il progetto ai fini del controllo tecnico; i moduli indicati non costituiscono quindi “elaborati progettuali” e non devono allora, in generale, essere oggetto di specifiche richieste di integrazione o di modifica nella fase di esame del contenuto tecnico; richieste che, viceversa, devono sempre essere riferite agli elaborati progettuali. È possibile tuttavia ipotizzare che, a seguito delle specifiche richieste di integrazioni o modifiche sugli elaborati, scaturisca anche la necessità, a cura del professionista, di modificare e ripresentare i moduli in coerenza con le modifiche progettuali.

Il fatto che i moduli 9 e 10 sopra citati contengano una “asseverazione di conformità alle norme di quanto eseguito e della relazione” è del tutto ininfluente ai fini delle necessità del controllo di merito, le cui modalità sono stabilite nell’allegato F della DGR 5001/2016. Le responsabilità di quanto asseverato restano in capo ai professionisti.

È importante, inoltre, che il consulente geologo controlli che nella relazione geologica non siano presenti affermazioni o considerazioni impostate su basi “condizionali”, nel senso che le informazioni e i dati riportati nelle relazioni non possono essere indefiniti o incerti, ma devono basarsi su argomentazioni fondate ed esplicite, senza l’uso del condizionale.

Devono inoltre essere assenti affermazioni che possano far scaturire “vuoti di responsabilità”, rimandando ad altri le verifiche e i controlli ritenuti da eseguire in fase esecutiva per confermare le ipotesi assunte nelle relazioni: nel caso in cui la documentazione contenga rimandi di responsabilità è necessario che l’esaminatore includa (ad esempio) nelle prescrizioni una frase per riaffermare le giuste responsabilità, come ad esempio: <<Come da indicazioni contenute nelle conclusioni della relazione geologica, si prescrive che in corso d’opera sia riscontrata “la rispondenza delle condizioni locali con le caratteristiche litologiche indicate nella relazione” a cura di geologo incaricato>>.

Per quanto riguarda gli interventi di modesto rilievo a fini sismici, sempre che ricadano in zone ben conosciute sotto il profilo geotecnico e prive di criticità geologiche significative, gli approfondimenti richiesti e le verifiche di stabilità possono essere condotte anche con metodi semplificati e/o su dati pregressi, fermo restando che il professionista deve giustificare con adeguata documentazione le conclusioni a cui è giunto, per consentire al consulente geologo di ripercorrere il processo logico seguito nello studio ed accettare consapevolmente le semplificazioni adottate dal professionista.

Relativamente a incongruenze o carenze riscontrate negli elaborati presentati dal professionista, chi controlla dovrebbe comunque valutare se le correzioni o gli approfondimenti che si appresta a richiedere con il parere istruttorio siano realmente significative sulla stabilità dell’opera e del territorio circostante.

La DGR 2616/2011

La DGR 2616/2011 stabilisce i “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del piano di governo del territorio” in Lombardia. È possibile osservare che le prescrizioni contenute nella DGR 2616/2011 devono essere attuate in fase di “pianificazione” a cura dell’estensore dello studio geologico del PGT, e non da chi progetta il singolo intervento.

In altre parole, in generale, i professionisti che si occupano del singolo intervento edificatorio dovrebbero sostanzialmente verificare che l’intervento proposto sia “fattibile”: il livello è quello della progettazione preliminare, ai fini del titolo edilizio, e non quello esecutivo; i professionisti possono verificare quanto sopra sviluppando tutte le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le verifiche che sono esplicitamente richieste dalle norme di attuazione del PGT (per la classe di fattibilità geologica e per la classe di pericolosità sismica) che l’estensore dello studio geologico del PGT, proprio secondo la DGR 2616/2011, ha previsto per l’area dove ricade l’intervento.

È da escludersi, pertanto, che la normativa regionale racchiusa nelle disposizioni della DGR 2616/2011 comporti specifici obblighi in capo all’estensore della relazione geologica, se non quelli sopra indicati. Il controllo del progetto, secondo l’allegato F della DGR 5001/2016, deve considerare “l’adeguatezza degli approfondimenti nei confronti della pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano”.

Esempi di richieste di integrazioni "da non fare" sugli aspetti geologici e geotecnici

Raccolta di richieste non coerenti con le norme vigenti. Si riportano di seguito alcune richieste di integrazione (raccolte nel primo periodo di applicazione delle procedure, con vigenza delle NTC 2008) che presentano aspetti in contrasto con le regole previste dalle norme vigenti. Non devono essere sminuite le conseguenze derivanti dalla formulazione di richieste di integrazione inutili; va fatto il possibile per evitare tali richieste, al fine di sollevare il sistema da quella parte di burocratizzazione che non porta alcun beneficio, ed anzi produce un livellamento verso il basso delle aspettative della nuova legge regionale. Peraltro, l’esperienza maturata a partire dal 10/04/2016 dimostra che una richiesta di integrazioni implica un ritardo di circa 3 settimane sul rilascio dell’autorizzazione, a causa dei tempi necessari per la scrittura e il trasferimento delle informazioni.


Geologo, DGR 2616/2011

Richiesta integrazioni del geologo esaminatore: “di procedere all’effettuazione della verifica di II livello sismico ai sensi dell’Allegato 5 della DGR IX/2616/2011”.

  • La richiesta di approfondimento di II livello dovrebbe derivare da un obbligo previsto nel PGT, non nella 2616/2011: in generale, le prescrizioni contenute nella DGR 2616 devono essere attuate in fase di “pianificazione” a cura dell’estensore dello studio geologico del PGT, e non da chi progetta il singolo intervento. In altre parole, i professionisti che si occupano del sin­golo intervento edificatorio dovrebbero sostanzialmente verificare che l’intervento proposto sia “fattibile” (il livello è quello della progettazione “preliminare”, ai fini del titolo edilizio, e non quello esecutivo); e lo possono verificare sviluppando tutte le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le verifiche che sono esplicitamente richieste dalle norme di attuazione del PGT (per la classe di fattibilità geologica e per la classe di pericolosità sismica) che l’esten­sore dello studio geologico del PGT ha previsto per l’area dove ricade l’intervento, proprio in virtù della DGR 2616/2011. Chi esamina il progetto, secondo l’allegato F, deve considerare “la pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano”.


Geologo, refuso

“Modulo 1, sezione 1: l’indicazione che l’intervento non riguarda opere ai sensi del 6.1.1 delle NTC non è coerente con la tipologia di intervento e con la presentazione delle relazioni geolo­gica e geotecnica”.

  • Commenti superflui: ma se chi esamina ha riscontrato che le relazioni geologica e geotecnica sono state presentate, è evidente che la compilazione del modulo 1 è affetta da un refuso. Non serve chiedere un’integrazione. Una simile richiesta evidenzia problemi di approccio da parte dell’esaminatore con le modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016.


Geologo, responsabilità

Prescrizione scritta in un’autorizzazione sismica a cura del geologo esaminatore: “Riguardo i calcoli ed i parametri assunti si prende atto delle scelte date dal geologo nel rispetto della sua autonomia e responsabilità di progettista non essendo stati forniti in taluni casi tabulati di cal­colo specifici e dettagliati”.

  • Se tali “tabulati di calcolo specifici e dettagliati” dovevano essere parte del progetto, essi andavano richiesti con forza prima di rilasciare il parere favorevole. Segnalare una ipotetica “mancanza” progettuale, senza farla colmare, significa rimanere responsabili e comunque non operare correttamente.


Geologo, nota nel parere favorevole

“Per quanto riguarda le indagini geognostiche avrebbero meritato, vista la tipologia di interven­to, una verifica sito-specifica di maggior dettaglio nell’ottica di verificare con maggior accura­tezza la stratigrafia dei depositi presenti sulla verticale dell’areale in esame, cosi da poter pro­cedere ad una reale e maggiormente precisa caratterizzazione geotecnica dei terreni presenti”.

  • Nota completamente fuori luogo. Vedi commento precedente.


Geologo, “consiglio prescrittivo”

“[…] si ritiene necessario consigliare […] Per tale motivo si esprime parere sospensivo e si re­sta in attesa delle richieste di cui ai punti precedenti”.

  • Non si può “consigliare” l’esecuzione di un approfondimento del piano di indagine, se poi si esprime parere sospensivo.


Geologo, vuoto di responsabilità

Conclusioni della relazione geologica: “In fase esecutiva si richiede la verifica delle interpreta­zioni fatte nella presente relazione, con particolare riguardo alla natura litologica e geotecnica ipotizzata per i terreni di posa della fondazione”.

  • Con questa frase inserita nelle conclusioni della relazione geologica, è doveroso inserire la medesima prescrizione nel parere tecnico finalizzato all’autorizzazione sismica (cosa che non è avvenuta nel caso in esame). La relazione geologica, infatti, pur costituendo un “elaborato di progetto”, non viene generalmente recepita nei disegni esecutivi di cantiere.


Indagini geotecniche

Richiesta di integrazioni per “Approfondimenti delle indagini geotecniche” per opere di mode­sta entità.

  • Non dovrebbero assolutamente essere formulate richieste di integrazioni di approfondimento delle indagini geotecniche, in presenza di costruzioni o interventi di modesta rilevanza (6.2.2 NTC 2018); dove cioè la progettazione “può essere basata sull’esperienza e sulle cono­scenze” del progettista e dove la caratterizzazione del sottosuolo a fini sismici è irrilevante sui risultati del calcolo.


Geologica, influenza sulle fondazioni

Richiesta di presentare la relazione geologica per interventi che “influenzano” le fondazioni esi­stenti.

  • Nei casi in cui gli interventi in presenza di influenza “non significativa” sulle fondazioni la richie­sta non dovrebbe essere formulata: secondo il C8A.5.11, infatti, se gli interventi “non provoca­no sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato” e “non comportano rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni”, “è possibile omettere interventi sulle fondazioni nonché le relative verifiche” e quindi non è necessario presentare la rela­zione geologica. Il modulo 11 dovrebbe essere allineato (modificandolo) alle NTC (secondo C8A.5.11). Vedi anche “Linee guida per i geologi istruttori delle pratiche sismiche” a conferma di tale impostazione.


Sezioni geologiche

Nell’ambito di richieste di integrazione relative alla “relazione geologica”, il geologo esaminato­re osserva che “Non risultano disponibili le sezioni geologiche, in scala, a supporto del modello geologico di riferimento, rappresentative di un congruo intorno e del volume significativo (par. 3.2.2 delle NTC 2008)”.

  • Il paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008 non si riferisce alle necessità che caratterizzano l’adegua­tezza o meno di una “relazione geologica” agli scopi di determinare il modello geologico di riferimento. La relazione geologica deve essere rispondente a quanto previsto dalle NTC 2008 ai paragrafi 6.2.1; i caratteri geologici del sito, illustrati nella relazione geologica, “costituisco­no un importante riferimento per l’impostazione del progetto, soprattutto per le opere infra­strutturali ad elevato sviluppo lineare o che comunque investano aree di notevoli dimensioni” (cfr. C6, circolare). In particolare a fini sismici, la relazione geologica deve essere finalizzata all’individuazione dei principali caratteri tettonici e litologici, nonché l’eventuale preesistenza di fenomeni di instabilità del territorio (cfr. 6.2.1 NTC 2008). Relativamente alla “relazione geotecnica” (a cui potrebbe essere riferita la richiesta di integra­zioni), si deve sottolineare che, con riferimento al paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008, la classifi­cazione del sottosuolo può essere effettuata in base ai valori della velocità equivalente Vs30, definita mediante l’equazione 3.2.1.


Cedimenti post-sismici per ristrutturazione di edificio esistente

Richiesta del geologo esaminatore: “Si chiede verifica e chiarimenti circa le modalità di tenu­ta in conto nel progetto dei cedimenti post-sismici derivanti dall’analisi di III livello eseguita nel­la relazione geologica”. Richiesta del geologo esaminatore: “Si chiede di esplicitare che i cedimenti stimati nello speci­fico paragrafo della relazione geologica e riportati nella relazione geotecnica (anche alla luce di quanto richiesto al punto 3) siano tollerabili per le strutture di progetto, come peraltro richie­sto nella relazione geologica”.

  • La richiesta è sbagliata, perché la valutazione della sicurezza e la progettazione degli inter­venti sulle costruzioni esistenti possono essere eseguiti con riferimento ai soli SLU, rispetto alla condizione di salvaguardia vita o di collasso (8.3 NTC 2008). Nella fattispecie, in ogni caso, si evinceva che [risposta] “dalla relazione geologica (Figura 16 pag. 19) risulta che i cedimenti post-sismici derivanti dall’analisi di III livello possono essere stimati in circa 5,5 mm e riguardano la globalità del sottosuolo. Un cedimento di tale entità risulta comunque sempre compatibile per il fabbricato oggetto di studio, pur non essendo oggetto di interesse ai sensi delle NTC 2008”. La richiesta, pertanto, esula dalle problematiche sismiche che riguardano la sicurezza delle costruzioni nell’ambito delle necessità previste dalla DGR 5001/2016 e non è inoltre coerente con quanto previsto nelle NTC.


Comportamento sotto i sismi del passato

Richiesta testuale: “Si chiedono eventuali informazioni relativamente al comportamento dell’e­dificio durante i sismi di [nome del comune] più recenti”.

  • La richiesta non trova fondamento nell’ambito dell’esame sismico finalizzato al rilascio di un parere di conformità alle NTC 2008, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 5001/2016. Nella fat­tispecie, [risposta] “quanto necessario ai fini della progettazione strutturale, è stato analizzato mediante l’analisi storico-critica e la caratterizzazione dei materiali che costituiscono le strut­ture esistenti”. Le richieste del consulente non devono riflettere la modalità di approccio del consulente stesso.


Richiesta sul modulo 10

Relativamente alla sezione dichiarativa del modulo 10, il controllore osserva che: “Nel modu­lo 10, al punto F, è stato indicato in condizioni non drenate anziché in condizioni drenate”.

  • È evidente che il geologo (oppure lo strutturista) esaminatore non dovrebbe avere difficoltà, esaminando la relazione geologica/geotecnica, nell’individuare se le verifiche effettuate dal professionista sono in condizioni “drenate” o “non drenate”, e valutarne pertanto la pertinenza o meno al progetto in esame. Viceversa, il parere sulla bontà del progetto sismico perderebbe significato. Se il modulo 10 contiene dunque un refuso, non è pensabile chiedere la sua ripre­sentazione in sede di parere tecnico. Nel caso in cui chi controlla ritenga di dover segnalare il refuso, può eventualmente farlo in sede di parere favorevole.