"SBLOCCA CANTIERI" IN LOMBARDIA: AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA SISMICA

01/08/2019

Pubblichiamo l'aggiornamento di Regione Lombardia relativo all'applicazione del decreto "Sblocca Cantieri", con il commento in coda dell'ing. Bianca Giulia Macigni.

D.G. Territorio e protezione civile. Circolare regionale 29 luglio 2019 - n. 9. Profili applicativi in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, di cui alla l.r. 33/2015, a seguito dell’entrata in vigore della l. 55/2019.

(Scarica il documento: Circ 29-07-2019 SEO31_01-08-2019.pdf)

La legge 14 giugno 2019, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici» (GU n. 140 del 17 giugno 2019 - in vigore il 18 giugno 2019) ha introdotto nuove disposizioni nella normativa statale sulla disciplina delle costruzioni in zone sismiche, in particolare con l’art. 94 bis, e modifiche agli artt. 65, 67 e 93, nell’ambito del d.p.r. 380/2001. Le novità normative introdotte dalla sopra richiamata l. 55/2019 rendono pertanto necessario l’aggiornamento delle procedure regionali per la gestione delle istanze sismiche, disciplinate dalla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 «Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche» e dal- la d.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)».

In particolare, gli aggiornamenti interessano gli ambiti territoriali di applicazione della normativa di settore, mentre rimango-no invariati sia il trasferimento delle funzioni in ambito sismico al- le amministrazioni comunali, ai sensi dell’art. 2 della l.r. 33/2015, sia la modulistica per la presentazione delle istanze sismiche, aggiornata con decreto dirigente unità organizzativa 28 novembre 2018 - n. 17589 «Aggiornamento della modulistica approvata dalla d.g.r. 30 marzo 2016 - n. X/5001 «Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica (artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015)».

Nelle more di un aggiornamento della normativa regionale a seguito dell’emanazione delle linee guida ministeriali previste dall’art. 94 bis, comma 2 del d.p.r. 380/2001, che dovranno essere definite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 gg dall’entrata in vigore della sopra richiamata l. 55/2019, si ritiene utile fornire alcune considerazioni in merito ad aspetti della disciplina sismica, quale mero orientamento applicativo per le amministrazioni comunali e a carattere informativo per gli operatori del settore e per gli altri soggetti interessati.


Tipologie interventi

L’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 distingue gli interventi strutturali in zone sismiche a seconda della relativa rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, suddividendoli in interventi «rilevanti», di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza», in funzione delle caratteristiche di pericolosità sismica del territorio (zona sismica e relativa PGA), della tipologia di intervento e delle caratteristiche funzionali dell’edificio/struttura, come di seguito riportato:

a) interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g;

[1 PGA – si intenda l’accelerazione massima al suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, riferita a suoli rigidi caratterizzati da Vs > 800 m/s (suolo di tipo A in riferimento alle NTC 2018), utilizzata per la definizione della pericolosità sismica di base, come definita nelle Ordinanze PCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e n. 3519 del 28 aprile 2006]

La presente tipologia di intervento non è presente in Regione Lombardia in quanto il territorio non presenta valori di PGA maggiori di 0,20g (d.g.r. 11 luglio 2014, n. X/2129 «Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (l.r. 1/2000, art. 3, comma 8, lett. d)»).

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;

Nelle more dell’emanazione delle linee guida ministeriali previste dal comma 2, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001, che dovranno specificare nel dettaglio le tipologie interessate, per la presente tipologia di costruzioni si può fare riferimento alla definizione presente nell’allegato al d.m. 17 giugno 2016, «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016» per le «strutture speciali» – S.06 – «Opere strutturali di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari - Verifiche strutturali relative - Strutture con metodologie normative che richiedono modellazione particolare: edifici alti con necessità di valutazioni di secondo ordine».

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

Per la presente tipologia di costruzioni si fa riferimento al Decreto regionale d.u.o. n. 7237 del 22 maggio 2019 «Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 - Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003».


b) interventi di «minore rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration - PGA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3);

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

Tali tipologie di interventi sono presenti in Regione Lombardia in tutti i comuni in zona sismica 2 e 3.


c) interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Tale tipologia di interventi sarà definita a seguito dell’emanazione delle linee guida ministeriali previste dal comma 2, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001.


Istanza di autorizzazione sismica

In Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 93, 94 e del comma 3 dell’94 bis del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 8 della l.r. 33/2015, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare i lavori relativi ad interventi «rilevanti» sopra richiamati, senza preventiva autorizzazione scritta dell’amministrazione comunale, in qualità di autorità competente a seguito del trasferimento di competenze previsto dall’art. 2 della l.r. 33/2015.

Gli interventi da sottoporre ad autorizzazione, ai sensi dell’art. 8 della l.r. 33/2015, sono esclusivamente quelli individuati ai punti 2) e 3), lettera a), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 ricadenti nei territori dei Comuni classificati in zona sismica 2 e 3.

Si precisa che, per gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché per gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, di cui al punto 3, lett a) art. 94 bis d.p.r. 380/2001, gli interventi che richiedono l’autorizzazione preventiva, in zona sismica 2 e 3, oltre alle nuove costruzioni, sono quelli classificati dalle NTC 2018 al capitolo 8.4 (interventi di riparazione o locali, interventi di miglioramento e interventi di adeguamento).


Parere tecnico regionale

I comuni o le loro forme associative, ai sensi del comma 4, art. 8, l.r. 33/2015, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica, limitatamente agli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, di cui al Decreto d.u.o. 22 maggio 2019, n. 7237, possono richiedere un parere tecnico alla Regione.

Nei casi in cui l’intervento sugli edifici e sulle opere sopra indicati sia realizzato dal Comune, la richiesta di parere tecnico è obbligatoria, ai sensi del comma 5, art. 8, l.r. 33/2015.

Tale parere non è mai vincolante per il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte dell’Amministrazione comunale; nei casi di scostamento dallo stesso parere, reso ai sensi dell’art. 8, comma 5, il Comune entro 10 giorni dal rilascio dell’autorizzazione ne informa la Regione (art. 10, comma 2, l.r. 33/2015).

Il parere tecnico regionale è da rilasciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

In caso di decorrenza dei termini senza che Regione abbia trasmesso il parere richiesto ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 8 della l.r. 33/2015, è facoltà dell’Amministrazione comunale richiedente, autorità competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione, di procedere indipendentemente dall’espressione del parere stesso.


Comunicazione di deposito

In Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 93, 94 e del comma 4 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001 e dell’art. 6 della l.r. 33/2015, fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, non si possono iniziare i lavori, senza preventiva comunicazione di deposito all’Autorità competente comunale, nei seguenti casi:

  • per tutti gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui rispettiva- mente alle lettere b) e c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001, localizzati nelle zone sismiche 2 e 3;
  • qualunque intervento localizzato in zona sismica 4.


Certificazione alla sopraelevazione

Le modifiche indotte dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 Con- versione in legge del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, non hanno introdotto elementi di novità rispetto all’art. 90 del d.p.r. 380/2001; per tale ragione la procedura di certificazione alla sopraelevazione non ha subito variazioni.

Si specifica, comunque, che per gli interventi di sopraelevazione, individuati dalle NTC 2018 e relativa Circolare del 21 gennaio 2019, n. 7, è previsto il rilascio, da parte dell’Amministrazione comunale, in qualità di autorità competente ai sensi dell’art. 2 della l.r. 33/2015, di:

  • certificazione alla sopraelevazione, ai sensi del comma 2, art. 90 del d.p.r. 380/2001, nel caso di interventi ricadenti in comuni in zona sismica 2 e 3, ricompresi nel punto 1, lettera b), comma 1 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001;
  • certificazione alla sopraelevazione, ai sensi del comma 2, art. 90 del d.p.r. 380/2001, nel caso di interventi ricadenti in comuni in zona sismica 4;
  • autorizzazione sismica, ai sensi del comma 1 bis, art. 8 della l.r. 33/2015, nel caso di interventi di sopraelevazione, effettuati in comuni in zona sismica 2 e 3, relativi ad edifici e strutture di cui al punto 3, lettera a), comma 1 dell’art. 94 bis del d.p.r. 380/2001.


Collaudo interventi

Per tutto il territorio di Regione Lombardia, si segnala che, ai sensi del nuovo comma 8 ter, art. 67 del d.p.r. 380/2001, per le riparazioni e gli interventi locali, di cui al punto 2, lettera b), comma 1, art. 94 bis, e per gli interventi «privi di rilevanza» nei riguardi della pubblica incolumità, di cui al punto 1, lettera c), comma 1, art. 94 bis del d.p.r. 380/2001, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Il direttore Roberto Laffii

Quattro commenti

(a cura dell'ing. Bianca Giulia Macigni)

Si parte con le nuove procedure. Pochissime tipologie di progetti saranno da ora in poi soggette all'autorizzazione sismica in Lombardia: rimarranno in autorizzazione soltanto gli interventi su edifici strategici e/o rilevanti e le nuove costruzioni di tipologia non usuale o con complessità strutturali tali da richiedere calcolazioni particolari. Tuttavia, restano alcuni punti aperti, come di seguito evidenziato...


1. Gli interventi privi di rilevanza

La categoria degli interventi privi di rilevanza è stata introdotta con lo sblocca cantieri per evitare non solo l'autorizzazione sismica in zona 2, ma anche per evitare il deposito sismico secondo l'art. 93 in tutte le zone. La legge di regione Lombardia (quella con la quale sarà recepito per davvero lo Sblocca Cantieri, a seguito dell'emanazione delle linee guida ministeriali) potrà prevedere esplicitamente che gli interventi privi di rilevanza non siano da depositare attraverso la modulistica sismica, e che siano soltanto illustrati all'interno della pratica edilizia, accompagnandoli con una dichiarazione in modo tale da consentire l'eventuale controllo a campione a posteriori della coerenza dell'intervento rispetto alla categoria.

Questo concetto è già noto, per il disposto presente nell'art. 83 DPR 380, e così come confermato in giurisprudenza: "le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” (ad es. Cassazione n. 16182/2013, 28759/2015, 6591/2012, ecc.). Se qualcosa viene definito "privo di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità" (vedi sblocca cantieri), questo non deve assolutamente entrare nella procedura di deposito.

(vedi anche https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/deposito-sismico-per-opere-minori-e-per-opere-speciali/opere-che-non-possono-comunque-interessare-la-pubblica-incolumit%C3%A0-nel-caso)


2. L'assenza delle linee guida ministeriali

Gli interventi privi di rilevanza e quelli di tipologia non usuale o di particolare complessità strutturale non possono essere ad oggi individuati in assenza delle linee guida ministeriali e/o degli elenchi regionali. Così dice lo stesso sblocca cantieri al comma 2 dell'art. 94-bis: in particolare, nelle regioni come la Lombardia, che non si erano dotate di elenchi prima dell'entrata in vigore del decreto sblocca cantieri, e che non hanno provveduto a dotarsi di elenchi nel periodo di 60 giorni prima della conversione in legge del decreto, non è più possibile istituire i necessari elenchi di interventi privi di rilevanza e di tipologia usuale.

Infatti, nella conversione in legge del decreto sblocca cantieri è stata esplicitamente espunta tale possibilità, come risulta anche dalla relazione tecnica allegata al procedimento istituzionale di conversione. Nel decreto erano inizialmente previste due alternative:

"Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono [comunque dotarsi di specifiche elencazioni o] confermare le disposizioni vigenti".

Successivamente (nella conversione in legge appunto) le parole tra parentesi quadre sono state cancellate: così facendo, per le regioni che non si fossero dotate di elenchi entro il 18 giugno 2019, o con elenchi precedentemente istituiti, l'unica possibilità rimasta è quella di confermare le disposizioni vigenti.

Infatti, l’Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto a redigere apposito parere richiamando la Regione Calabria alla modifica della Legge Regionale 15/2019 del 31/05/2019, o all’abrogazione della stessa, in quanto sostanzialmente non in linea con le procedure previste dal D.P.R. 380/01; legge che aveva previsto l'istituzione degli elenchi in data 31/05/2019, ma senza dare corso entro il 18 giugno all'approvazione di tali elenchi.

Alcune regioni (in ordine cronologico: Sicilia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna) si sono dotate di questi elenchi nel periodo di vigenza del decreto. Altre (Piemonte e Puglia) hanno provveduto a confermare esplicitamente le disposizioni vigenti.

Per l'individuazione univoca degli interventi privi di rilevanza e di quelli di tipologia non usuale o di particolare complessità strutturale non resta quindi che attendere le linee guida ministeriali, che dovrebbero essere pubblicate entro ferragosto (2019...). Nel frattempo, secondo la Circolare lombarda, gli interventi dovranno essere valutati caso per caso.


3. La circolare si presenta come testo di mero orientamento applicativo

La circolare evidenzia che il testo proposto è soltanto un "mero orientamento applicativo per le amministrazioni comunali e a carattere informativo per gli operatori del settore". E proprio in tal senso, bisogna ricordare che il primo passo da fare è l'aggiornamento del sistema telematico, in assenza del quale l'applicazione concreta delle nuove procedure resta in salita, se osservata dal punto di vista dei 1500 funzionari che rappresentano le autorità competenti comunali.


4. Il parere regionale obbligatorio anche nei comuni in zona tre

Per tutti gli interventi sugli edifici strategici e/o rilevanti realizzati dai comuni, è previsto obbligatoriamente che prima di autorizzare il progetto l'ufficio comunale chieda il parere alla commissione tecnica regionale. Difficilmente la commissione riuscirà a dare il parere per le autorizzazioni in tutti gli oltre 1000 comuni in zona 3 e i 57 comuni in zona 2. E' prevista tuttavia, nel caso di decorrenza dei termini, una sorta di procedura con silenzio-assenso...