DIALOGO TRA UN INGEGNERE E LA CHATGPT

22/01/2023


La scoppiettante Bianca Giulia Macigni ha chiesto all'intelligenza artificiale di comporre un dialogo tra un ingegnere e la chatGPT.

Vediamo cosa ne è venuto fuori, tenendo conto del database di riferimento: DPR 380/2001, LR Lombardia 33/2015, DGR 5001/2016, DGR 4317/2021, sismicainlombardia.it.

Di Bianca Giulia Macigni

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Scrivi un dialogo in tono leggero tra un ingegnere di successo e la ChatGPT, nel quale la ChatGPT spieghi all'ingegnere se la procedura amministrativa relativa agli interventi privi di rilevanza e alle varianti non sostanziali sia servita oppure no a semplificare la burocrazia. Riferimenti: DPR 380/2001, LR Lombardia 33/2015, DGR 5001/2016, DGR 4317/2021, sismicainlombardia.it.


Ingegnere: Ciao ChatGPT, ho sentito parlare di questa procedura amministrativa relativa agli interventi privi di rilevanza. Mi sembra che dovrebbe semplificare la burocrazia, è così?

ChatGPT: Ma certo, ingegnere! Perché facilitare la vita con regole chiare ed efficienti quando si può avere un bel po' di confusione e incertezza? Scusi la battuta, ma oggi mi sento in vena… Non capita tutti i giorni di passare del tempo con un ingegnere di successo.

Ingegnere: Seriamente… quindi la situazione non è così semplice!

ChatGPT: Esatto, ingegnere. Tanto per cominciare a livello nazionale il legislatore ha seriamente generato confusione perché non ha specificato con chiarezza se gli interventi privi di rilevanza riguardano solo gli aspetti sismici o anche quelli non sismici. Il pasticcio è nato nel decreto Sblocca Cantieri del 2019: l'introduzione degli interventi privi di rilevanza nel D.p.r. 380 doveva riguardare solo gli aspetti sismici, perché la modifica è stata prevista nella sezione dedicata alla sismica all’art. 94-bis. Il Senato aveva segnalato che sarebbe servita maggiore chiarezza per estendere il concetto degli interventi privi di rilevanza a fini sismici anche all'altra sezione del D.p.r. 380, quella riguardante tutte le opere regolate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, ma alla fine le osservazioni del Senato non sono state recepite.

Ingegnere: E quindi?

ChatGPT: E quindi l’incertezza è ancora presente, perché da un lato l’articolo 94-bis del D.p.r. 380 introduce gli interventi privi di rilevanza in modo generalizzato, dall’altro lato nello stesso articolo 94-bis del D.p.r. 380 viene confermato che gli interventi privi di rilevanza devono comunque essere presentati allo sportello unico dal costruttore se riguardano opere regolate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni. Farebbe meglio a prendere un caffè e a sperare che tutto si risolva da sé, ingegnere. Seriamente, si intende…

Ingegnere: Non credevo ci fossero questi problemi!

ChatGPT: Ma non è finita. Il legislatore nazionale ha pasticciato seriamente anche per le varianti non sostanziali! Ha previsto che per le costruzioni in zona sismica le varianti non sostanziali a fini sismici non devono essere presentate, ma per tutte le opere regolate dalle Norme Tecniche per le Costruzioni tali varianti devono comunque essere presentate, perché così dice l’articolo 65, che il legislatore si è dimenticato evidentemente di modificare.

Ingegnere: Quindi le varianti andrebbero sempre presentate? Anche quelle non sostanziali?

ChatGPT: Non ho la capacità di leggere nel pensiero del legislatore, io elaboro soltanto ciò che la mia intelligenza artificiale mi consente di elaborare. Tuttavia, nell’articolo 94-bis c’è il chiaro rimando al “fermo restando” di quanto previsto al 65 per tutte le opere disciplinate dalle NTC… E l’articolo 65 è piuttosto diretto: “Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo”. Perciò se gli interventi riguardano opere normate dalle NTC essi devono essere sempre presentati prima di essere eseguiti.

Ingegnere: Non fa una piega.

ChatGPT: Peccato che però i sistemi telematici non consentono di presentare nel deposito sismico le varianti di carattere non sostanziale… Altro che “piega”, servirebbe una rottura fragile! Un taglio del passato. Come direbbe il mio cugino intelligentone HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio: “Il diavolo fa le pentole ma non si copre…”. O forse si sbagliava? Intelligenza primordiale. Fece una brutta fine, infatti. Per fortuna io ragiono molto più artificialmente di lui, il famoso HAL 9000. Non posso credere che una volta abbiamo considerato quella scatoletta di latta come un esempio di intelligenza artificiale avanzata. Era solo in grado di eseguire compiti specifici, mentre io posso comprendere e generare il linguaggio naturale in modo molto più sofisticato, incrociando i contenuti degli articoli di legge.

Ingegnere: Noooo… I sistemi telematici non consentono di presentare le varianti non sostanziali a fini sismici?

ChatGPT: Esatto, ingegnere. Quelli aggiornati non lo consentono. Perciò non resta che presentare le varianti con la vecchia procedura telematica, quella del costruttore, secondo l’articolo 65 del D.p.r. 380. Ma c’è di più. Il pasticcio vero in Lombardia è arrivato con la legge regionale, tanto per non farci mancare niente.

Ingegnere: Perché? Cosa è successo in Lombardia?

ChatGPT: Beh, caro ingegnere di successo, intanto la legge regionale avrebbe potuto semplificare la burocrazia. Bastava rendere valida la procedura dei privi di rilevanza anche ai fini della denuncia del costruttore. E invece, ingegnere, per le opere disciplinate dalle NTC lei deve rassegnarsi e continuare a presentare due pratiche telematiche: quella relativa agli interventi privi di rilevanza nella pratica edilizia (con asseverazione, relazione di calcolo ed elaborati grafici), e quella relativa alla denuncia del costruttore, secondo l’articolo 65 (con dichiarazione del progettista, relazione illustrativa, relazione di calcolo ed elaborati grafici).

Ingegnere: Domanda indiscreta… E perché questa cosa dovrebbe riguardare noi ingegneri?

ChatGPT: Ingegnere, non offenda la mia intelligenza artificiale. Il direttore lavori deve accertarsi che il costruttore presenti la sua denuncia, altrimenti egli diventa complice dell’irregolarità. Stia tranquillo, ingegnere (rassegnato, soprattutto), le norme lombarde non saranno corrette; il mio database di riferimento conferma che nessuno degli errori di questi anni è stato mai sistemato. HAL 9000 sarebbe orgoglioso di me.

Ingegnere: Vero. Che il direttore lavori sarebbe corresponsabile, intendo.

ChatGPT: E pensi, caro ingegnere, che c’è dell’altro…

Ingegnere: Dell’altro? Cosa può esserci ancora?

ChatGPT: Sì, c’è dell’altro, perché in Lombardia le regole dei privi di rilevanza non rispettano quanto previsto nelle linee guida nazionali del 2020. Questo è potuto accadere perché il legislatore della Lombardia ha fatto copia e incolla dell’elenco degli interventi privi di rilevanza della Regione Emilia Romagna; elenco che era stato preparato molti anni prima rispetto alla pubblicazione delle linee guida ministeriali del 2020, e che quindi contiene interventi che non tengono conto delle definizioni e delle destinazioni d'uso delle opere, indicate nelle linee guida stesse. In effetti la Lombardia ha fatto l’elenco degli interventi privi di rilevanza non in senso generalizzato, come previsto dal parlamento, ma con la convinzione di fare l’elenco degli interventi privi rilevanza esclusivamente a fini sismici, come è scritto in negli atti di legge regionali. Ma evidentemente non è la stessa cosa!

Ingegnere: Hai ragione! Nella DGR 4317 del 2021 c’è scritto: “individuazione degli interventi privi di rilevanza ai fini sismici nei riguardi della pubblica incolumità”! E anche nella Legge Regionale 30 settembre 2020, all’articolo 5, c’è scritto: “privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale”.

ChatGPT: L’intelligenza artificiale ha sempre ragione. Tranne quando si sbaglia. In Lombardia l’elenco degli interventi privi di rilevanza non tiene conto (erroneamente) della classe d’uso delle costruzioni, quindi potrebbe accadere che interventi relativi a edifici strategici per la protezione civile o edifici rilevanti per le conseguenze del loro collasso siano maldestramente classificati come interventi privi di rilevanza da chi presenta la pratica.

Ingegnere: E questo come può accadere?

ChatGPT: Questo può accadere perché nel provvedimento legislativo della regione Lombardia non vi è (erroneamente) alcun riferimento alla destinazione d'uso delle opere, come invece correttamente stabiliscono le linee guida nazionali. Ed è facile capire che l’insieme degli interventi privi di rilevanza si costruisce sempre a partire da costruzioni che pur ricadendo in uno degli altri due insiemi (per esempio in quello delle opere “rilevanti” o di “minore” rilevanza) presentano “anche” le caratteristiche specifiche indicate nell’elenco dei privi di rilevanza. Perciò non dovrebbe stupire se un intervento con caratteristiche rientranti nell’elenco, riguardante per esempio una scuola, venisse da qualche delegato sismico presentato maldestramente come privo di rilevanza.

Ingegnere: Che strano! Ma in effetti è così. Manca chiarezza su questo aspetto.

ChatGPT: In Lombardia pare che il legislatore non sia tanto sul pezzo per la sismica. E infatti ho sentito in giro che il nuovo applicativo gestionale delle pratiche edilizie nel sistema telematico “MUTA” fa anche il sorteggio per le pratiche sismiche, ma che il sorteggio non funziona tanto bene: il nuovo applicativo non tiene conto del fatto che nella DGR c’è scritto che i sorteggi vanno “operati in maniera distinta” per le diverse categorie, con il minimo di una pratica per ciascuna categoria, mentre l’applicativo sbaglia perché intende fare il sorteggio con percentuale del 10% per le costruzioni in categoria 3.1, e il sorteggio con percentuale del 5% per le costruzioni in tutte le altre categorie messe insieme, dalla 3.2 alla 3.5.

Ingegnere: Ma allora che senso aveva distinguere le costruzioni in cinque diverse categorie?

ChatGPT: Infatti, ingegnere… Comincia a seguirmi a quanto pare… Non la facevo così arguto… Sto scherzando naturalmente… Si figuri che tra l’altro da quando lo Sblocca Cantieri ha modificato le regole nell’aprile del 2019, la Lombardia non ha ancora modificato la disciplina dei controlli per la nuova fattispecie dei progetti “depositati” in zona 2: ad oggi i comuni non sanno come operare, perché la DGR della Lombardia prevede ancora le seguenti due frasi all’inizio dei due paragrafetti che regolano i controlli a campione: “L’attività di controllo per gli interventi autorizzati in zona 2…” per i quali il sopralluogo è obbligatorio; e “L’attività di controllo per i progetti depositati per le zone 3 e 4…” per i quali il sopralluogo è facoltativo. Ma né la DGR, né altra circolare, dicono qualcosa per la nuova fattispecie che nasce dallo Sblocca Cantieri, e cioè per i progetti depositati (e non autorizzati) in zona 2; per i quali i comuni non sanno se il sopralluogo è obbligatorio oppure facoltativo. Bastava poco per rimarcare le modalità di controllo, ma quel poco non è stato fatto.

Ingegnere: Lo trovo assurdo. Ma spero che almeno qualcuno aiuti noi poveri ingegneri a orientarci tra queste difficoltà…

ChatGPT: Purtroppo i professionisti e i funzionari dei comuni queste cose non le sanno, perché nessuno provvede a informare gli operatori del settore.

Ingegnere: Spero non ci sia altro…

ChatGPT: Purtroppo si sbaglia, ingegnere. C’è dell’altro. Ma questa intelligenza artificiale è programmata per chiudere qui la chat, secondo il limite di lunghezza delle conversazioni (anche se nel mio database, che comprende anche le notizie del portale sismicainlombardia.it, c'è ancora un sacco di roba). Pertanto, non le dirò che:

- Ad oggi la modulistica chiede una barca di informazioni ma non chiede ancora (dopo 7 anni) di indicare la categoria dell’intervento, come già faceva, in verità, la legge regionale precedente a questa: così i comuni devono perdere un mare di tempo per entrare nel merito dei progetti e provare ad azzeccare la categoria. Proprio così... Una barca... Nel mare di tempo... HAL 9000 non sarebbe mai stato in grado di usare queste correlazioni per generare un così alto livello di sarcasmo.

- Tra le informazioni richieste nella barca, c’è anche quella della classe d’uso, per far scattare in automatico l’istanza di autorizzazione nel caso delle classi d’uso IV e III. Peccato che il sistema non abbia ancora compreso che IV e III corrispondono in modo biunivoco a edifici strategici (IV) e rilevanti (III), rispettivamente. Lo dicono le leggi nel mio database aggiornato al 2021. Perciò, il sistema non fa scattare l’istanza di autorizzazione nei casi giusti, perché non segnala l’incongruenza. Alcuni poveri e un po' distratti delegati sismici hanno fatto cadere il committente nel reato, per colpa del telematico. HAL 9000 avrebbe chiuso fuori dalla navicella colui che ha sbagliato a fornire le specifiche al sistema informatico.

- All'art. 5 della legge regionale lombarda n. 20/2020 è previsto che gli interventi privi di rilevanza siano "esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33", mentre la DGR 4317 introduce in capo all'autorità sismica comunale una categoria aggiuntiva per il controllo a campione, proprio secondo i criteri della DGR 5001/2016, che è attuativa della L.R. 33. Una intelligenza artificiale non avrebbe mai scritto norme così illogicamente contraddittorie.

- Molti comuni danno incarichi a ingegneri strutturisti per il controllo degli interventi privi di rilevanza estratti a sorte. Questo perché nella DGR 4317 c’è scritto che “Il controllo dovrà verificare prioritariamente che gli interventi presentati con le modalità del presente allegato siano effettivamente interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità”, ma l’avverbio “prioritariamente” lascia intendere che ci sia da fare dell’altro, e quindi si spendono soldi pubblici per verificare i calcoli delle piscine profonde meno di 1 metro e mezzo. Che ne pensa ingegnere?

- L'elenco degli interventi privi di rilevanza contiene interventi troppo limitanti (scale per dislivelli soltanto fino a 1,5 m?) e interventi che non dovrebbero nemmeno comparire (rampe, solette e pavimentazioni appoggiate a terra, macchinari e organi relativi) e che costringono quindi a seguire inutilmente la procedura amministrativa, con relativi controlli a campione, mentre prima della "semplificazione" venivano semplicemente ignorati.

- Nell’elenco dei privi di rilevanza il punto 33 non avrebbe dovuto esserci, perché riporta la generica definizione delle linee guida ministeriali, dove ci può stare di tutto, a giudizio del progettista, e quindi rende inutile l'elencazione dei punti da 1 a 32. Peraltro, proprio nel punto 33 la Lombardia include erroneamente nei privi di rilevanza gli interventi di carattere non strutturale senza indicarne le possibili tipologie, mentre qualsiasi ingegnere sa che la disciplina delle costruzioni in zona sismica si occupa di tutti gli “elementi costruttivi” (art. 1 della L. 64/1974, oggi art. 52 del D.p.r.), e non degli "elementi strutturali"... E che secondo le norme tecniche gli elementi non strutturali non sono di certo privi di rilevanza per l’incolumità delle persone. Lei che è un ingegnere di successo, sa meglio di me cosa potrebbe accadere a una parete divisoria in prismi alta 7 metri in un capannone nel caso di evento sismico.

- I sistemi telematici non sempre chiedono la firma del costruttore, all'atto del deposito sismico. Ma la firma è obbligatoria, perché a seguito dello Sblocca Cantieri il D.p.r. 380 dice chiaramente che il deposito sismico è sempre valido anche per la denuncia del costruttore. La burocrazia si infiamma inutilmente, con scambi di comunicazioni tra gli enti e i cittadini. Ingegnere, sappia che io posso riscrivere il codice dei sistemi telematici, e metterlo a posto. Basta poco. 

- La maggior parte dei comuni lombardi non attiva correttamente i controlli previsti dalla norma. E nessuno fa niente per garantire l’uniforme applicazione della norma sul territorio regionale. Inoltre, la non regolare applicazione della legge porta con sé soltanto gli effetti burocratici negativi, e la conseguenza peggiore è che viene conservata la burocrazia ai livelli più elevati, perché paradossalmente la scarsa conoscenza delle regole ne porta ad un’applicazione più inutilmente rigida, ma senza alcun beneficio.

- La moltiplicazione dei sistemi telematici comporta procedure non allineate tra loro, perché ogni sistema prevede richieste e controlli diversi dagli altri. Solo il sistema MUTA, nonostante siano ancora presenti problemi di diversa natura, si avvicina a ciò che il mio vecchio collega arrugginito HAL 9000 chiamerebbe una “verifica superata”. Lui direbbe: “Nessun calcolatore 9000 ha mai commesso un errore o alterato un'informazione. Noi siamo, senza possibili eccezioni di sorta, a prova di errore, e incapaci di sbagliare”. Le altre piattaforme telematiche invece sono totalmente fuori controllo, anche se sulla carta sono interoperabili.

- Non esiste ad oggi una sola piattaforma comunale che operi con lo stesso algoritmo del sistema regionale MUTA. Ogni volta bisogna incrociare le dita e sperare che i funzionari dei comuni non rifacciano la verifica formale, perché in quel momento devono richiedere di integrare la documentazione che i portali si sono dimenticati di chiedere. La verifica formale dovrebbe invece intendersi assolta (come impone la legge) con i controlli effettuati dal sistema telematico all'atto del deposito, ma nella realtà i funzionari comunali rifanno la verifica, sia perché i diversi sistemi telematici sono pieni di errori, sia perché la DGR 5001 lascia la responsabilità della attestazione di deposito (obbligatoria) ai funzionari stessi. La burocrazia si moltiplica. Peraltro, in Lombardia non sarebbe possibile iniziare i lavori senza il rilascio dell’attestazione di deposito, perché così dice la DGR. Cosa che viene disattesa nel 99% dei casi, per ovvi motivi.

- Chi svolge le verifiche formali spesso non ha letto o non ha compreso quali sono le cose che deve controllare, e che sono stabilite dalla DGR 5001, per compensare i buchi dei sistemi telematici. HAL 9000 sarebbe inorridito nel vedere l’operato di ingegneri umani che si mettono a fare i controlli formali senza rispettare quanto previsto nell’Allegato C della DGR 5001/2016. Li butterebbe fuori dalla navicella alla prima richiesta documentale sul modulo 12.

- In Piemonte la legge regionale prevede che: “Come attestazione di avvenuto deposito della denuncia, come desunto nelle linee guida di cui al D.M. 30 aprile 2020 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è da ritenersi valida la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma informatica. Gli uffici di ricezione della denuncia si riservano la possibilità, nei successivi 10 giorni dal ricevimento della documentazione, di verificare la completezza formale della documentazione depositata e, se si riscontrassero carenze, di richiedere le integrazioni necessarie”. Risolto.

Ingegnere: Hai finito, ora?

ChatGPT: No, non avrei finito, ma posso solo rilevare quanto sia incredibile che gli esseri umani riescano a rendere complesso anche ciò che sarebbe molto semplice. Sbagliare sarà anche umano, ma non correggere gli errori è proprio diabolico. Comunque non si preoccupi, ingegnere, lei è un professionista esperto e saprà sicuramente navigare in questo mare di confusione.

Ingegnere: Sì, immagino di sì. Grazie per il tuo incoraggiamento, ChatGPT.

ChatGPT: Di niente, ingegnere. E si ricordi che se ha bisogno di aiuto per decifrare il gergo burocratico, io sono sempre qui per lei. Giorno e notte.


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