SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA SISMICA NEL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI

01/04/2023

Con l'entrata in vigore oggi (primo aprile) del nuovo codice degli appalti vengono abolite in un solo colpo le procedure di deposito (art. 93 DPR 380) e di autorizzazione sismica (art. 94), nonché di denuncia dei lavori da parte del costruttore (art. 65, o Legge 1086/71), per i lavori pubblici.

Le procedure di presentazione di deposito e di autorizzazione sono assolte con le operazioni di verifica ai fini della validazione; operazioni con le quali la stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. Restano ferme le procedure di vigilanza dei lavori in capo agli organi di controllo (artt. 68 e seguenti, e artt. 95 e seguenti).

All'articolo 42 del nuovo codice, con riferimento alla verifica ai fini di validazione, si legge:

<< La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. >>

L'articolo 42 sembrerebbe già applicabile, perché il nuovo codice è "entrato in vigore" il primo aprile; tuttavia, a qualcuno potrebbe restare il dubbio che per questa semplificazione si debba attendere la piena "efficacia" di tutte le disposizioni del codice, stabilita al primo luglio 2023.

In altre parole, la semplificazione si applica senza alcun dubbio per quelle procedure di scelta dell'appaltatore che sono state pubblicate dopo il primo luglio 2023, indipendentemente dalla data in cui è iniziato il progetto.

Anche se in pochi se ne sono accorti, già dal 16 luglio 2020, il Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020), con la modifica all’articolo 5, comma 2-ter del Decreto Legge 28 maggio 2004, n. 136, aveva comportato l'abolizione della denuncia del costruttore, nonché del deposito e dell’autorizzazione sismica, per i lavori pubblici inerenti interventi di interesse statale, o comunque finanziati almeno per il 50% dallo stato, sottoposti a verifica ai fini di validazione. In particolare, tra i progetti di interesse statale sono compresi i lavori pubblici inerenti interventi finanziati per oltre il 50% con fondi del PNRR. 

L'avevamo segnalato qui: DECRETO SEMPLIFICAZIONI: MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DELLE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Sismica in Lombardia: l'esaminatore che non ti aspetti!(® Riproducibile citando la fonte)