SALVA-CASA E SANATORIA SISMICA: LE CREPE DELLA NUOVA MODULISTICA EDILIZIA
di Gianluigi Maccabiani
di Gianluigi Maccabiani
04/10/2025
Con la pubblicazione del decreto Salva-casa (D.L. 29 maggio 2024, n. 69), e la sua conversione in legge (L. 24 luglio 2024, n. 105), è cambiata radicalmente la disciplina delle sanatorie edilizie.
Dopo circa un anno, in data 27 marzo 2025, la Conferenza Unificata (Governo, Regioni ed Enti locali) ha approvato la nuova Modulistica Edilizia nazionale, destinata a uniformare le procedure. E dopo qualche mese le Regioni hanno recepito la modulistica per rendere finalmente operative le nuove modalità di presentazione delle istanze di sanatoria.
Per gli abusi più gravi (D.P.R. 380/2001, art. 36) il legislatore non ha introdotto novità rispetto al passato: bisogna dimostrare la "doppia conformità" degli interventi, anche se le incertezze applicative permangono (si rimanda all'articolo: https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/sanatoria-sismica-il-tassello-mancante).
Per gli abusi più diffusi (D.P.R. 380/2001, art. 36-bis), con parziali difformità o variazioni essenziali rispetto ai titoli edilizi, la norma consente oggi la regolarizzazione degli aspetti sismici, in base alla zonizzazione attuale del comune, in questo modo:
Zone 3 e 4: obbligo di garantire la conformità alle norme tecniche vigenti all’epoca dell’abuso, senza alcun passaggio formale di controllo sismico secondo le regole regionali (D.P.R. 380, art. 36-bis, comma 3).
Zone 1 e 2: obbligo di presentare una documentazione progettuale simile a quella richiesta per il deposito sismico secondo l'art. 93 D.P.R. 380/2001, con obbligo di garantire la conformità alle norme tecniche vigenti all’epoca dell’abuso, e assoggettamento ai controlli regionali o, in alcuni casi, all'autorizzazione postuma (D.P.R. 380, art. 36-bis, comma 3-bis).
La Modulistica Edilizia unificata avrebbe dovuto semplificare e uniformare le modalità di presentazione delle istanze di sanatoria. In realtà, le Regioni l’hanno recepita senza adattamenti e senza indirizzare al meglio i professionisti, e il risultato è un quadro poco chiaro, soprattutto per quanto riguarda, appunto, gli aspetti sismici delle pratiche in sanatorie.
La modulistica prevede che, nei procedimenti secondo l'art. 36-bis (parziali difformità e variazioni essenziali, così come scaturiscono dall'iter edilizio), il percorso amministrativo si articoli diversamente a seconda della classificazione sismica attuale del comune e del tipo di difformità.
In particolare:
Zone 3 e 4: selezionando questa opzione, la procedura si interrompe, senza chiedere alcuna dichiarazione sismica.
Zone 1 e 2: in questo caso, l’interessato deve scegliere se l’intervento in sanatoria:
“non ha rilevanza strutturale”: la procedura si chiude;
“ha rilevanza strutturale”: occorre dichiarare che l’intervento “rispetta le norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione” e attestare di avere già ottenuto l’autorizzazione sismica o che sia "decorso il termine del procedimento per i controlli regionali", a seconda dei casi.
Per la regolarizzazione degli aspetti sismici, l'impostazione prevista dalla Conferenza Unificata tramite la nuova Modulistica Edilizia, così come recepita dalle regioni, non regge né sul piano giuridico né su quello tecnico.
Il primo nodo riguarda la tempistica. All’atto di presentazione della sanatoria secondo l'art. 36-bis per immobili in zona sismica 1 e 2, a differenza di quanto richiesto dalla modulistica, non è materialmente possibile dichiarare di aver già ottenuto un’autorizzazione sismica o di aver superato i controlli, perché:
il deposito sismico postumo (effettuato secondo il comma 3-bis degli artt. 34-bis e 36-bis) non può precedere la presentazione dell’istanza di sanatoria, altrimenti nel deposito sismico mancherebbe il titolo edilizio di riferimento;
di conseguenza, non si può attestare né l’ottenimento dell'autorizzazione, né il decorso dei termini, “contestualmente” alla presentazione della domanda di sanatoria.
In sostanza, senza concordare materialmente con l'organo comunale la modalità per "aggirare" o "aggiustare" la procedura telematica, l'istanza di sanatoria non può procedere.
Un secondo punto debole risiede nella dicitura “non ha rilevanza strutturale”:
Se la si intende come assenza di interventi sulle parti strutturali, allora nella modulistica avrebbe dovuto esserci scritto che l'intervento “non riguarda le parti strutturali della costruzione”;
Se, invece, si vuole introdurre un concetto di rilevanza relativa, la situazione diventa insostenibile, poiché manca qualsiasi criterio oggettivo di valutazione preventiva; è impossibile infatti valutare a priori la “rilevanza strutturale” (rispetto a cosa?) di un intervento in assenza di un criterio o di un elenco; in questa seconda accezione di rilevanza (relativa), ciascun professionista potrebbe intraprendere le strade più disparate, affermando che a suo giudizio la difformità non ha affatto rilevanza strutturale; e le stesse strade, ma al contrario, potrebbe intraprenderle il funzionario comunale.
Insomma: questa dicitura scritta così non va bene e genera la moltiplicazione dei passaggi burocratici o la necessità di valutazioni in contraddittorio senza uscita.
Un errore ancora più rilevante (perché riguarda davvero la sciurezza di tutti) è l’esclusione degli interventi “non strutturali” dalla disciplina sismica e dai relativi controlli. La storica legge n. 64/1974 per le costruzioni in zona sismica, all’art. 1, e soprattutto il suo recepimento nel D.P.R. 380/2001, all’art. 52, prevedono infatti “[…] l’osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi […]”. Anche la giurisprudenza degli ultimi 50 anni ha sempre confermato che tutti gli interventi edilizi (riguardanti qualsiasi elemento costruttivo, appunto) in zona sismica sono soggetti al deposito preventivo, senza distinzione fra interventi con "rilevanza strutturale" o senza, con la sola esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, e di quelli che non rilevano per la pubblica incolumità (art 83 del D.P.R. 380).
Non è possibile quindi escludere a priori dalla sanatoria sismica i casi in cui gli interventi riguardino parti non strutturali. In effetti, danni notevoli in caso di evento sismico sono proprio quelli causati dalla perdita di stabilità degli elementi non strutturali (tamponamenti, parapetti, ecc.); lo sanno tutti. E questo è previsto (come già evidenziato) sia nella L. 64/1974 e nel D.P.R. 380/2001, sia nelle norme tecniche per le costruzioni.
Peraltro, sul tema dell'obbligatorietà di far rientrare nella disciplina sismica e nei relativi controlli anche gli interventi riguardanti gli elementi "non strutturali", basta ricordare che tale principio è stato affermato in modo chiaro anche nella pronuncia n. 264/2019 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge della Regione Calabria 28/12/2018 n. 53 (all'art. 2 co. 1 lett. c) laddove prescrive che i controlli sulle pratiche sismiche non debbano riguardare «la progettazione degli elementi non strutturali e degli impianti, salvo le eventuali interazioni con le strutture, ove la progettazione debba tenerne conto». [Nota 1].
Per i Comuni in zona sismica a bassa e bassissima pericolosità la modulistica si limita a interrompere la procedura senza ulteriori richieste. Ciò contrasta con l’art. 36-bis, comma 3, secondo cui:
“La richiesta del permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono accompagnate dalla dichiarazione del professionista abilitato che attesta le necessarie conformità […] con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento.”
Ne deriva che anche nelle zone 3 e 4 deve essere sempre dichiarata la conformità degli interventi alle norme tecniche per le costruzioni, e alla eventuale sismicità, vigenti ai tempi dell'abuso, e presentata la relativa documentazione tecnica, sebbene tale documentazione non sia da assoggettare al rilascio di autorizzazione o (secondo la scelta del legislatore del Salva-casa) al superamento sistematico di un controllo sismico di merito.
La nuova modulistica, lungi dal semplificare e uniformare, ha aggravato l’incertezza interpretativa in materia di sanatorie edilizie con rilievo sismico.
Si chiedono dichiarazioni impossibili da rendere contestualmente alla presentazione telematica (autorizzazione già ottenuta, oppure decorso termini per i controlli).
Si usano formule ambigue (“non ha rilevanza strutturale”) che moltiplicano le interpretazioni e i passaggi burocratici.
Si vìola il principio generale ben noto in zona sismica e nelle norme tecniche, che impone le verifiche e i controlli sismici su tutti gli interventi edilizi, e non soltanto quelli di "rilevanza strutturale”.
Si omettono obblighi chiaramente previsti dalla legge (dichiarazione di conformità e documentazione tecnica da allegare anche nelle zone 3 e 4).
Risultato: la sanatoria sismica introdotta dal decreto Salva-casa rischia di trasformarsi in una procedura complessa e talvolta impraticabile, con cittadini, professionisti, e funzionari comunali costretti a muoversi in un terreno pieno di contraddizioni e con poca chiarezza. Servono interventi chiarificatori che riportino coerenza e certezza nelle procedure.
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