19/01/2019 - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO. CASI PARTICOLARI PER IL RISPETTO DELLE NTC 2018

Di Gianluigi Maccabiani

(L'articolo contiene il parere di chi scrive relativamente a due casi particolari che si possono presentare intervenendo sulle costruzioni esistenti. Lo scopo è quello di offrire spunti di riflessione e non di certo quello di stabilire regole valide in generale per i diversi scenari, che vanno affrontati caso per caso)


1. L'intervento di miglioramento nel caso in cui sia possibile apportare modifiche strutturali soltanto su una parte della costruzione


INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

8.4.2 NTC 2018 - La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. […] Per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ZetaE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1”.

Ci si chiede cosa accade nel caso in cui sia possibile intervenire soltanto su una parte dell'unità strutturale, come ad esempio quando si interviene solo su una metà di un edificio bifamiliare.

Gli indici che descrivono la sicurezza strutturale di una costruzione sono tanti e sono di natura diversa, perché riguardano tutte le verifiche locali e globali, statiche e sismiche delle strutture che la compongono. Per semplicità di ragionamento, in questo articolo si tengono separate le diverse verifiche a cui si può convenzionalmente associare un diverso indice analitico di verifica, sulla scorta di ciò che fanno, ad esempio, tutti i codici di calcolo.

Non c'è dubbio intanto che il paragrafo 8.4.2 relativo al "miglioramento" non è riferito solo alle condizioni sismiche (locali e globali), ma anche a tutte le verifiche statiche. Per restringere il campo delle verifiche da effettuare, allora, bisogna ricordare che, secondo la definizione riportata nel paragrafo 8.4.2 sopra richiamata, le valutazioni della sicurezza sono da estendere non a tutte le verifiche e a tutte le singole porzioni della costruzione, ma SOLTANTO "a tutte le parti della struttura che subiscono una modifica di comportamento". L’affermazione (sempre riportata nel paragrafo 8.4.2) per cui la valutazione deve essere relativa “alla struttura nel suo insieme”, non si riferisce (secondo chi scrive) a "ciascuna" delle parti che compongono la struttura stessa, bensì al comportamento d’insieme, cioè a quello che tipicamente si esamina con la modellazione globale e che restituisce indici di verifica globali.

E il concetto appena espresso, dovrebbe valere non solo per il comportamento sotto azioni sismiche, ma anche per le verifiche sotto i carichi gravitazionali: se in una determinata porzione di edificio (ad esempio all'ultimo piano) non sono previsti interventi che modificano il comportamento strutturale per carichi verticali, non dovrebbe essere necessario procedere alle verifiche statiche di quelle porzioni (pareti, impalcati, ecc.).

Il paragrafo 8.4.2 fa poi riferimento alle azioni sismiche richiamando il parametro ZetaE, definito al precedente 8.3 quale il "livello di sicurezza della costruzione" in funzione della "azione sismica massima sopportabile dalla struttura": non è qui specificato se bisogna prendere in considerazione l'azione sismica massima sopportabile localmente oppure quella globalmente; ma siccome per stessa previsione delle NTC le costruzioni (in muratura, ad esempio) possono manifestare meccanismi locali rilevanti, è evidente che bisogna considerare anche il livello di sicurezza di tali verifiche sismiche locali. Quindi, ZetaE non può che essere il valore che corrisponde alla verifica peggiore (locale o globale, a seconda dei casi): non si può infatti affermare che la "azione sismica massima sopportabile dalla struttura" sia quella corrispondente ad esempio a ZetaE=0,6 globale, se per ZetaE=0,3 si manifesta il primo crollo (o la prima criticità per SLV) in una determinata verifica locale della costruzione.

Invece, il valore del parametro ZetaV (definito paragrafo 8.3 e corrispondente alle verifiche non sismiche), per le parti interessate dagli interventi, deve sempre essere superiore al 100%, altrimenti bisogna imporre limiti nell’uso della costruzione o di sue porzioni. In altre parole, per tutte le porzioni strutturali (impalcati, pareti, ecc.) potenzialmente interessate dagli interventi, il valore dei sovraccarichi variabili deve essere quello previsto dalle norme per le nuove costruzioni, con livelli di sicurezza pari almeno al 100%.


IN CONCLUSIONE

1) Si svolgono tutte le valutazioni della sicurezza statica locale delle sole parti che hanno subito modifiche dagli interventi, ricavando i singoli valori di ZetaV, che devono essere obbligatoriamente tutti superiori al 100%;

2) Si svolge la valutazione del comportamento sismico di insieme, da cui si ricava un primo valore di ZetaE globale;

3) Si svolgono tutte le valutazioni sismiche locali (es. ribaltamenti e pressoflessione trasversale, per le murature) delle sole parti che hanno subito modifica del loro livello di sicurezza locale, e si ricavano gli altri valori ZetaE;

4) Si prende il valore minore tra gli ZetaE locali e quello globale e si controlla che tale valore sia stato incrementato di almeno il 10% rispetto a quello dello stato di fatto, calcolato quest’ultimo in base alla azione sismica che corrisponde alla verifica (globale o locale) con il più basso indice di sicurezza.


CONSIDERAZIONI E PARADOSSI

Si deve osservare che per migliorare di almeno il 10% il valore di ZetaE come sopra calcolato bisogna avere fortuna: perché, per come è scritto il paragrafo 8.4.2, è possibile non fare la valutazione della sicurezza e non prevedere interventi su determinate porzioni, che appunto non sono interessate da modifiche di comportamento; e se il valore più basso di ZetaE dello stato di fatto è proprio quello relativo a una di queste porzioni (sulle quali per ipotesi non si può intervenire), si capisce che non è possibile in alcun modo ottenere il miglioramento del 10% del livello di sicurezza prescritto nell’8.4.2.

E allora come si fa? Chi scrive suggerisce due possibili approcci alternativi.

A. Il primo approccio è quello per cui il confronto dei valori di ZetaE (confronto che deve rispettare l'incremento di ZetaE pari ad almeno il 10%) si effettua soltanto tra stato di fatto e progetto delle parti interessate da modifica del comportamento: se siamo fortunati i valori del confronto sono quelli globali (perché magari nella costruzione tutte le verifiche locali possiedono già livelli di sicurezza piuttosto alti rispetto a quello globale); altrimenti tali valori di ZetaE potrebbero non essere comunque rappresentativi dell’azione massima sopportabile dalla costruzione, ma soltanto dell’azione massima sopportabile dalle parti di costruzione che hanno subito modifica del comportamento. Di ciò bisognerà relazionare nel progetto.

B. Il secondo approccio è quello di forzare l’intervento (quando possibile farlo) indipendentemente dalla proprietà delle diverse parti della costruzione, individuando quelle porzioni che presentano le verifiche con indice di sicurezza più basso, migliorandole di almeno il 10% sulla scala della massima sicurezza prevista per un edificio nuovo (ZetaE =100%).




2. L'intervento di adeguamento e la necessità di verifica di adeguatezza dei solai


INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

"8.4.3 NTC 2018 - [...] In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo. […] Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione."

Ci si chiede se nei casi in cui scatta l'obbligo di adeguamento (ad esempio per via di una sopraelevazione al di sopra del piano secondo), sia obbligatorio garantire i livelli di sicurezza previsti per le nuove costruzioni dalle NTC 2018 anche su impalcati non interessati da modifiche di comportamento (ad esempio sul solaio a pavimento del piano primo) .

La verifica di adeguatezza secondo NTC 2018 è chiaramente prescritta per quanto concerne:

1. il comportamento “dell’intera struttura post-intervento”, da intendersi, secondo chi scrive, con il soddisfacimento dei livelli di sicurezza degli indici “globali” che descrivono il comportamento dell’ossatura portante dell’intera costruzione (con indice sopra il 100%, oppure sopra l'80% nei casi previsti in 8.4.3).

2. il livello di sicurezza delle “singole parti e/o elementi della struttura” che costituiscono (SOLTANTO) le “porzioni della costruzione” interessate dagli interventi (o che subiscono modifiche di comportamento).


PER QUANTO RIGUARDA IL PUNTO 1

Chi scrive, ritiene che le “verifiche dell’intera struttura” si riferiscano soltanto alle verifiche sismiche, posto che le verifiche sotto i carichi gravitazionali sono sempre di tipo locale, o al più riguardano porzioni cielo-terra, e comunque non riguardano la “globalità” della costruzione (non esiste infatti un indice globale di sicurezza per carichi antropici, se non da intendersi quale il valore più basso di tutti gli indici locali, e cioè quel parametro ZetaV sui carichi verticali, come definito in 8.3 NTC 2018).

Ci si chiede, però, se le verifiche sismiche da svolgere siano soltanto quelle di tipo globale, oppure anche tutte quelle locali, riguardanti cioè anche elementi strutturali secondari e elementi non strutturali. In particolare, secondo chi scrive, è plausibile pensare che se un intervento ricade tra quelli soggetti ad obbligo di adeguamento (sopraelevazione, ampliamento, incremento dei carichi, ma anche trasformazioni dell’organismo edilizio e cambi d’uso che portino persino a funzioni scolastiche o strategiche), per esso debbano essere garantiti i massimi livelli di sicurezza nei confronti dell’evento sismico, sia nei confronti del comportamento globale, sia per qualsiasi elemento locale che possa mettere comunque a rischio la sicurezza delle persone. In altre parole, si deve pensare che il grado di sicurezza nei confronti del sisma in questi casi riguardi sempre potenzialmente tutti gli elementi costitutivi della costruzione. Si pensi al cambio d’uso in edificio scolastico, per il quale lungo una facciata i tamponamenti non garantiscano il livello di sicurezza dell’adeguamento previsto per l’ossatura portante… Sarebbe inaccettabile.


PER QUANTO RIGUARDA IL PUNTO 2

A differenza delle verifiche locali di adeguatezza “sismica”, che vanno estese (come già ipotizzato qui sopra) a tutti gli elementi strutturali e non strutturali della costruzione, le verifiche locali “statiche” di adeguatezza ai livelli di sicurezza delle NTC 2018 dovrebbero riguardare (secondo chi scrive) soltanto quelle porzioni che subiscono modifiche dirette o indirette del loro comportamento (del loro livello di sicurezza) a causa degli interventi, perché così lascia intendere la lettura del punto 2.

Tuttavia, in aggiunta a quanto sopra riportato, bisogna anche ricordare che sono soggette all’obbligo di valutazione della sicurezza anche quelle opere che (secondo 8.3) non sono conformi "ai livelli di sicurezza delle norme vigenti al tempo della loro realizzazione". Pertanto, nel caso degli impalcati (che sono oggetto di questo approfondimento) il controllo della sicurezza statica dei solai non interessati da modifiche di comportamento va comunque condotto, ai fini di accertare quantomeno la conformità alle norme vigenti all’epoca della costruzione. Se allora il fabbricato è dotato di regolare certificato di collaudo statico, e se nulla fa pensare che i solai non siano "a posto", in coerenza con le regole vigenti al tempo della loro realizzazione, le verifiche di questi elementi possono essere omesse. Restano comunque sempre da indagare e da escludere esplicitamente le altre evenienze elencate nell'8.3 (degrado, lesioni, funzionamenti anomali, cambi d'uso, ecc.).

Con riferimento alle modalità di esecuzione delle valutazioni della sicurezza, anche secondo la Circolare esplicativa n. 617/2009 (e di certo anche secondo la Circolare di prossima pubblicazione) (*) non devono essere assoggettate a verifica le opere per cui “si determina una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l’entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano”. Questa disposizione conferma ulteriormente che la necessità di effettuare le verifiche statiche può limitarsi alle parti interessate dagli interventi e a quelle eventualmente non in regola con le norme del tempo di realizzazione.

(*) La Circolare 7/2019, al punto C2.1, conferma che non è necessario intervenire nei casi di opere che rispettano regole previgenti.


IN CONCLUSIONE

Secondo il parere di chi scrive, nel caso si ricada nell’obbligo di adeguamento di cui al paragrafo 8.3.4 NTC 2018, il livello di sicurezza con indice sopra il 100%, oppure sopra l'80% nei casi previsti in 8.4.3, va garantito per tutte le VERIFICHE SISMICHE (globali, locali, e anche sui diaframmi di impalcato e sugli elementi non strutturali), e per le VERIFICHE STATICHE delle sole parti che subiscono potenzialmente modifiche di comportamento a seguito degli interventi; sempre tali parti (ad esempio alcuni solai) siano comunque già conformi ai livelli di sicurezza previsti dalle norme del tempo della loro realizzazione. In altre parole, quindi, il livello di sicurezza delle norme vigenti al tempo della costruzione e il buono stato di conservazione devono essere comunque confermati per tutte le verifiche statiche anche di quelle porzioni non interessate da modifiche di comportamento.