Raccolta di richieste non coerenti con le norme vigenti in Regione Lombardia. Si riportano di seguito alcune richieste di integrazione (raccolte nel primo periodo di applicazione delle procedure, con vigenza delle NTC 2008) che presentano aspetti in contrasto con le regole previste dalle norme vigenti. Vedi anche nota [1] in fondo alla pagina.
Modulo 1
Richieste di integrazioni relative al modulo 1. âNon si indica lâacciaio (utilizzato per le giunzioni) come materiale da costruzione. Si attende lâintegrazioneâ. âNel modulo 1 è stato invertito lâinserimento delle coordinate geografiche rispetto al sistema di riferimento corrispondenteâ.
La ricezione del modulo 1 avviene a cura dello sportello unico (SUE) nel caso di deposito cartaceo, oppure direttamente attraverso il sistema informatico (MUTA) nel caso di deposito telematico. In nessuno di questi due casi vi è la possibilitĂ di valutare e controllare il âcontenutoâ delle informazioni di importanza statistica ivi inserite (ad es. la tipologia strutturale, la volumetria dellâintervento, i dati di localizzazione, la fattibilitĂ geologica, la consistenza dei materiali, ecc.). Viceversa, nella seconda fase, che riguarda lâesame del contenuto del progetto, nessuno ha interesse o titolo per incrociare le informazioni del modulo 1, avendo a disposizione il progetto completo, nonchĂŠ la scheda sintetica (modulo 12) per un controllo incrociato. Il modulo 1 rappresenta un semplice contenitore dei dati della pratica. Deve infatti essere sottoscritto soltanto da chi è titolato a presentare la pratica, e cioè dal committente (o dal suo delegato sismico in alternativa, in presenza di delega appunto) e dal costruttore. Le due richieste indicate evidenziano un errato approccio con le modalitĂ di controllo previste dalla DGR 5001/2016, perchĂŠ si riferiscono a fasi del controllo formale (mod. 1), nel quale comunque non trovano lo spazio per essere formulate ma pretendono inutilmente di avere un valore tecnico.
Modulo 6
âNella compilazione del modulo 6 non sono stati inseriti gli identificativi catastaliâ.
Il modulo 6 è necessario per far dichiarare al progettista strutturale la congruitĂ del suo progetÂto con quello della pratica edilizia. Se la pratica edilizia è correttamente individuata (e questo è molto importante), lo scopo del modulo è garantito, e il refuso sui dati catastali è ininfluente. La richiesta di integrazione fatta in sede di esame dei contenuti dallo strutturista evidenzia un approccio errato nei confronti delle modalitĂ di controllo previste dalla DGR 5001/2016. La verifica della presenza dei dati catastali nel modulo 6, può eventualmente trovare spazio nel controllo formale, al momento della attestazione di deposito, a cura dei funzionari del SUE. (Si segnala, a margine, che le informazioni relative ai dati catastali trovano la giusta sede nel modulo 7 e sono invece confluiti nel modulo 6 a causa probabilmente di un refuso, forse provocato da moduli inizialmente uniti in un solo documento. Vedi le proposte migliorative).
Modulo 12
Lettere di richiesta per integrazioni sul modulo 12. âAl punto 2.4, tra i tipi di strutture in elevazione, non vengono indicate le murature in c.a. e la tiÂpologia di solaio/travi. Si attende lâintegrazioneâ. âNon vengono compilati i punti 8.2 ed 8.6. relativi ai materiali utilizzati. Si attende lâintegrazioneâ. âNel modulo 12 vengono indicate come coordinate utm-wgs84 coordinate in altro sistema di riÂferimentoâ.
Il modulo 12 non costituisce un elaborato progettuale. Il modulo 12 è stato creato per due ragioni: 1) aiutare il progettista a non dimenticare alcune cose importanti previste dalle NTC; 2) illustrare il meglio possibile il progetto, per facilitare la comprensione di chi lo deve guarÂdare. Le richieste di integrazioni non devono essere riferite al modulo 12, bensĂŹ al progetto. Nellâesempio, i parametri di calcolo che discendono dalle caratteristiche dei materiali e dalle coordinate geografiche devono essere assolutamente rintracciabili nel progetto, altrimenti il progetto è sbagliato o incompleto ai sensi delle NTC: nel caso in cui il progetto non sia chiaro, se il modulo 12 a sua volta non chiarisce il progetto oppure conferma che il progetto è sbaÂgliato, ecco che scatta lâobbligo di chiedere integrazioni (sul progetto, non sul modulo 12). Ă possibile tuttavia ipotizzare che, a seguito delle specifiche richieste di integrazioni o modifiche sugli elaborati progettuali (disegni, relazioni, indagini geotecniche, ecc.), scaturisca anche la necessitĂ , a cura del professionista, di modificare e ripresentare il modulo 12.
Modulo 12 e liquefazione
Richiesta integrazione: âAl punto 4.5 del modulo 12 non viene escluso il fenomeno della liqueÂfazione, in contrasto con quanto stabilito a pagina 16 della relazione geologico-geotecnica, deÂve essere apportata correzione al modulo 12â. Richiesta integrazione: âNel modulo 12, al pr. 4.5 è barrata lâopzione secondo cui non è da escludersi il fenomeno della liquefazione. Tale affermazione non trova riscontro nella relazioÂne geologico-geotecnica per cui si ritiene sia un semplice errore di compilazione. Si chiede di darne confermaâ.
Ogni commento sarebbe superfluo: se chi esamina ha rilevato che la relazione geologica esclude correttamente il fenomeno della liquefazione, è evidente che nĂŠ il progetto nĂŠ il moÂdulo 12 devono essere oggetto di qualsivoglia richiesta integrativa. Si segnala che le richieste indicate, formulate dal consulente strutturista, evidenziano un approccio in contrasto con le modalitĂ di controllo previste dalla DGR 5001/2016, allegato F, perchĂŠ lâesame deve verificare âlâadeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche rispetto alle norme tecniche per le coÂstruzioni ed alla pericolositĂ geologica del sitoâ, e non la presenza di refusi nel modulo 12.
Modulo 12 e muro di sostegno
Richiesta integrazioni relativa ad un piccolo muro di sostegno: â§7.7: non si indicano i tipi di vinÂcolo. Si attende lâintegrazioneâ; â§7.6: non si giustifica la non applicazione della gerarchia delle resistenze. Si attende lâintegrazioneâ.
Nel caso di manufatti di sostegno, lâesame degli elaborati grafici e della relazione di calcolo dovrebbe immediatamente far comprendere al controllore (che è un ingegnere) che, per il semplice muro di sostegno dellâesempio, non ci possono essere dubbi sui vincoli utilizzati e sulla non applicabilitĂ dei principi di progettazione in capacitĂ .
Verifica formale
Presentazione attraverso MUTA. Nella lettera di richiesta integrazioni si specificano le verifiche che sono state effettuate sulla pratica: âIn particolare verranno verificate la Completezza, la CoÂerenza e RegolaritĂ della pratica con riferimento a quanto previsto dallâAll. E Contenuto minimo della Documentazione alla DGR X/5001 del 30/03/2016 [âŚ]â.
Si deve ricordare che i controlli di âcompletezzaâ, âregolaritĂ â e âcoerenzaâ devono essere svolÂti allâatto del deposito (art. 7 LR 33/2015). Una lettera simile non può quindi essere ricevuta: i comuni devono attivarsi per ricevere le pratiche secondo quanto previsto dalla legge regionaÂle. Se il comune intende ricevere i depositi attraverso diversa piattaforma telematica, deve fare in modo che tale piattaforma svolga i controlli previsti dalla legge. Nel caso in esame, la pratica era stata presentata attraverso il sistema MUTA; sistema che, per definizione normativa (allegato C, ultimo capoverso) e per legge (art. 7, LR 33/2015), svolge autonomamente il controllo formale.
Fascicoli accorpati
Richiesta di integrazioni: âLa ârelazione di calcoloâ, il âfascicolo dei calcoliâ e la ârelazione sulle opere di fondazioneâ sono uniti in un unico documento. Si chiede integrazioneâ.
Premesso che la richiesta di integrazioni non ha bisogno di commenti, si deve precisare che il funzionario dello sportello unico (a cui è demandato il compito di verificare la completezza della documentazione secondo lâallegato E della DGR 5001) può certamente chiedere che i fascicoli suddetti siano presentati separatamente; tuttavia, lo dovrebbe fare a suo onere al momento del deposito e non nella successiva richiesta di integrazioni. In particolare, la necessitĂ di tenere i fascicoli separati tra loro potrebbe derivare dal fatto che la legge prevede che allâatto del deposito non è previsto il controllo di merito dei documenti (e quindi potrebbe giustamente essere difficile per un tecnico non specializzato âaccettareâ una documentazione non perfettamente in linea con quella prevista dallâallegato E). Tuttavia, la richiesta di integrazioni sopra indicata è stata formulata a seguito di un controllo tecnico del contenuto del progetto, finalizzato al rilascio di autorizzazione. Ă del tutto evidente, pertanto, che la documentazione prevista dallâallegato E risulta completa, proprio perchĂŠ è stata esamiÂnata. La richiesta a posteriori, pertanto, è priva di fondamento.
Fine lavori
Lettera del comune che respinge la documentazione di âfine lavoriâ e chiede sia presentato il modulo 13.
Il modulo 13 si riferisce invece esclusivamente alla âfine lavoriâ delle costruzioni in corso di reaÂlizzazione, nei comuni che hanno visto cambiare la loro classificazione sismica. La legge lomÂbarda non prevede, al momento, modulistica o procedure relative alla fine lavori e al collaudo. Nessuno può sindacare sul contenuto della documentazione di fine lavori e di collaudo, salvo i casi in cui tale documentazione contenga al suo interno âvariantiâ al progetto depositato.
Accumuli di neve, frenatura, ecc.
Richiesta di integrazioni: âĂ assente la verifica delle travi di copertura considerando anche gli eventuali accumuli di neve come da paragrafo C3.4 della Circolare applicativa 617/2009â. Richiesta di integrazioni: âApplicazione dellâazione di avviamento/frenaturaâ.
Ă possibile affermare che lâesame dettagliato del contenuto del progetto a fini sismici non riguarda i livelli di sicurezza in cui le combinazioni di carico non prevedono la presenza del sisma; in generale, quindi, non rientrano nellâesame sismico ai fini del rilascio dellâautorizÂzazione le combinazioni di carico con azioni del vento, della neve, della temperatura e delle azioni eccezionali da incendio, da esplosioni, da urti di traffico veicolare, traffico ferroviario, imbarcazioni, elicotteri. Il pericolo piĂš rilevante per la pubblica incolumitĂ che la legge nazionale ha individuato è quelÂlo sismico: il rischio sismico va preso in esame da parte dellâorgano di controllo ed è soggetto ad autorizzazione (art. 94 DPR 380/2001) nelle zone a media e alta pericolositĂ . Solo per il pericolo sismico il legislatore nazionale ha previsto una serie di speciali articoli, inclusi nella parte del DPR nazionale relativa alle costruzioni in zona sismica. Viceversa, per la pericolositĂ legata alle costruzioni in cemento armato e a struttura metallica, e per le relative azioni antroÂpiche ed ambientali, il legislatore ha previsto il semplice deposito della documentazione (art. 65 DPR 380/2001): solo nel caso in cui se ne rivelasse la necessitĂ , lâautoritĂ preposta potrĂ raggiungere le figure coinvolte nellâintervento e valutare le eventuali responsabilitĂ di ciascuÂno. Infatti, è noto che le funzioni di vigilanza relative alle opere in c.a. e a struttura metallica di cui allâart. 65, sono relative soltanto alla verifica del rispetto degli âadempimenti proceduraliâ (mediante attestazioni di avvenuto deposito) e non anche del contenuto tecnico della docuÂmentazione. Nel caso in cui il controllore rilevasse mancanze di questo tipo, può eventualmente segnalare le stesse nelle prescrizioni contestualmente al rilascio del suo parere favorevole: âsi raccoÂmanda lâesecuzione delle verifiche per accumuli di neve non individuate nella relazione di calcoloâ.
Verifiche ânon sismicheâ
âNella relazione di calcolo e, di riflesso, nel fascicolo dei calcoli non è possibile individuare la verifica della scala interna di collegamento dei due livelliâ.
Una scala in cemento armato che collega i due livelli ed è regolarmente rappresentata negli elaborati grafici, non può essere oggetto di richiesta di integrazione per mancanza della sua verifica analitica: in generale, infatti, lâesame dettagliato del contenuto del progetto a fini siÂsmici non riguarda quelle porzioni strutturali per le quali il dimensionamento e le verifiche non siano governati in modo determinante dalle combinazioni sismiche dei carichi (ad es. elementi strutturali quali orditure in legno di copertura, scale interne in appoggio su strutture principali, solai, ecc.).
Classe di consistenza del calcestruzzo
Richiesta di integrazioni: âAl Cap. 8 del Modulo 12 si dichiara la classe di consistenza del calÂcestruzzo S4, confermata anche allâinterno della relazione sui materiali. Ciò è in disaccordo con quanto riportato sulla Tav. O1 (disegno strutturale) ed a pag. 9 della relazione/fascicolo dei calcoli in cui si indica la classe di consistenza S3. Si ricorda che il capitolo 10.1 delle NTC 2008 impone che âI progetti esecutivi riguardanti le strutture ... devono inoltre definire compiutamenÂte lâintervento da realizzareâ. Si attendono chiarimenti in tal senso e la relativa integrazione.
Lâaffermazione tratta dalle NTC non è pertinente al controllo in esame. In ogni caso, lâindicaÂzione S3 o S4 non comporta una carenza progettuale: entrambe le classi di consistenza sono idonee al confezionamento di calcestruzzo per opere poco armate sia orizzontali che verticali; e in ogni caso, tali aspetti non riguardano lâesame tecnico finalizzato al rilascio di autorizzazioÂne sismica.
Tipologia di fondazione
Frase scritta allâinterno di un documento di richiesta di integrazioni:â P.to 2.3: si indica, come tiÂpologia di fondazione, il âgraticcio e/o plateaâ; sembrerebbe piĂš corretto porre la spunta su âtraÂvi rovesceâ â oppure su âAltro: fondazioni continueâ, âŚâ.
Errata impostazione dellâesame sismico da parte di chi ha riportato questa frase in un docuÂmento (documento che non costituisce soltanto la âschedaâ dellâesame effettuato, ma che viceversa è stato recapitato al titolare dellâistanza e al suo progettista). Lâesame tecnico deve riferirsi alla bontĂ del progetto, come risultante dagli elaborati grafici e di calcolo.
Progetto esecutivo dei solai e dei tegoli
Richiesta di integrazione per âmancanza elaborati grafici esecutivi e relazione di calcolo per i solai in latero-cementoâ. Progetto esecutivo della copertura in legno. Richiesta di integrazione per âmancanza elaborati grafici esecutivi e relazione di calcolo per gli elementi in legno di coperturaâ.
Lâesame del progetto (elaborati grafici e relazioni) si riferisce alle parti principali e ai collegaÂmenti piĂš importanti, con riguardo al comportamento delle opere nel caso di evento sismico; è del tutto plausibile che gli elaborati possano ânon contenereâ alcuni elementi di dettaglio (eseÂcutivi dei solai o di porzioni secondarie in legno, ecc.), sempre che gli elementi essenziali della loro progettazione (tipologia, spessori, armature necessarie alla caratterizzazione del comÂportamento a diaframma, collegamenti alle parti principali, ecc.) siano comunque contenuti e illustrati nel progetto e siano stati correttamente considerati nella progettazione generale, e sempre che il loro dimensionamento non sia governato in modo significativo dalle combinazioÂni sismiche dei carichi.
Interventi di rinforzo dei solai
Sono assenti dalla relazione di calcolo le verifiche statiche agli SLU dei solai esistentiâ. âPer il caso di consolidamento mediante affiancamento di travi metalliche ai travetti in legno, non è illustrato come si modifica lo schema statico e quindi quale parte di carico verticale viene assorbita dalle travi e quale rimane ai travetti esistentiâ. âNon risultano disponibili le valutazioni sulla sicurezza relative agli interventi di rinforzo statico dei solaiâ.
Vedi commento precedente. In particolare, le verifiche statiche per lâadeguamento devono essere fatte, ma non entrano negli aspetti da controllare ai fini dellâesame sismico, se non per lâimpostazione generale e per quelle verifiche in combinazione sismica.
Richiesta di âmotivareâ una scelta progettuale per una cerchiatura metallica
âPer quanto riguarda lâintervento definito locale, occorre una relazione esplicativa del tipo di strutture su cui si interviene, schemi statici, materiali, stato di conservazione, motivazione della scelta di eseguire un intervento locale e non altroâ.
Ai fini del parere finalizzato al rilascio dellâautorizzazione sismica, è da escludersi generalmenÂte che il progettista sia tenuto a âmotivareâ una scelta progettuale, se questa è giĂ chiaramente illustrata e non contrasta con le disposizioni normative; ed è da escludersi ogni giustificazione della âsceltaâ progettuale effettuata, se questa non contrasta con le norme. Il compito di chi esamina è quello di valutare la completezza dei contenuti e la conformitĂ del progetto alle norme tecniche (Allegato F, DGR 5001/2016). Nel caso in cui gli elaborati proÂgettuali non siano chiari e completi, è possibile chiedere integrazioni; nel caso in cui la progetÂtazione non sia conforme alle NTC, possono (e devono) essere chieste modifiche al progetto sulla base delle violazioni in riferimento ai paragrafi delle norme tecniche o alle norme generali che disciplinano la materia sismica.
Richiesta di âspiegazioniâ sul trasferimento dellâazione globale per una cerchiatura metallica
âPoichĂŠ la tipologia muraria presente sembra essere in laterizio posato con fori in orizzontale (NON portante) si richiede di spiegare come si trasferiscono le azioni del telaio in carpenteria metallica alla muratura del piano inferiore e a terraâ.
Nel caso degli interventi locali consistenti nella creazione di aperture con contestuale inseriÂmento di opportuni rinforzi, adeguatamente connessi alle strutture esistenti, il progettista deve dimostrare che la rigidezza prima e dopo lâintervento non cambia significativamente e che la resistenza e la capacitĂ di deformazione non peggiorano ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali. Non è previsto che il calcolo debba dimostrare le modalitĂ di trasmisÂsione delle azioni sismiche dal telaio di rinforzo al piano sottostante, ma soltanto, semmai, la trasmissione delle azioni dal telaio alle pareti oggetto di bucatura, mediante adeguata conÂnessione locale alle pareti esistenti, indipendentemente dalla capacitĂ della tipologia muraria nello stato attuale; proprio in virtĂš della definizione di âintervento localeâ. Ă fondamentale che vi sia uniformitĂ nelle modalitĂ di controllo, in casi come questo.
Richiesta di verifiche sulle parti esistenti nel caso di intervento locale
âNellâintervento di sostituzione della copertura in legno risultano assenti le verifiche locali delÂla muratura esistenteâ.
Nel caso degli interventi locali, âIl progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insiemeâ. Ă pertanto da escludersi la necessitĂ di verificare le âaltre partiâ della costruzione, proprio perchĂŠ si deve dimostrare che, a priori, lâintervento non ne modifica il comportamento, nello spirito della definizione di âintervento localeâ, appunto. Soltanto se è plausibile il peggioramento delle condizioni di siÂcurezza delle âparti interagentiâ allora è necessario evidentemente effettuare le verifiche per poter escludere tale evenienza: se i carichi diminuiscono e gli schemi locali non cambiano, le verifiche non sono da richiedere, in virtĂš della definizione di intervento locale.
UnitĂ strutturale indipendente
âModulo 12 punto 3.5 - si dichiara che il fabbricato in analisi è unâunitĂ strutturale indipendente in quanto portico annesso ad altra costruzione. Si ritiene errata la dichiarazione in quanto, daÂgli elaborati forniti, pare che il porticato in esame e lâedificio adiacente abbiano un muro portanÂte in comuneâ.
La presenza di un âmuro portante in comuneâ non esclude a priori la possibilitĂ che una porzioÂne del fabbricato in aggregato possa costituire unitĂ strutturale con comportamento convenÂzionalmente indipendente, secondo le regole delle norme tecniche e della circolare esplicita. Le richieste di integrazione devono essere formulate con precisione.
Richiesta non formulata
â4. Si osserva che in base ai risultati del calcolo condotto dallo strutturista le problematiche loÂcali (ribaltamento pareti) governano il comportamento della struttura; il risultato offerto dallâanaÂlisi globale è secondario a fronte della problematica localeâ.
In questa ârichiesta di integrazioniâ, la richiesta non è formulata. Lâaffermazione rappresenta solÂtanto una considerazione di non chiara interpretabilitĂ , non collegata peraltro ad altre richieste.
Verifiche SLE e cedimenti
âSi rileva lâassenza delle verifiche SLE per tutte le tipologie di fondazione previste; in particolaÂre non sono riportate le stime dei cedimenti differenziali tra le nuove fondazioni e lâesistenteâ.
Le verifiche per gli stati limite di esercizio e le stime dei cedimenti delle fondazioni (in eserciÂzio) non riguardano il comportamento sismico della costruzione e non devono pertanto rienÂtrare nelle richieste di integrazione. Chi controlla il progetto, nel caso ritenesse utile dimostrare la diligenza del suo operato, può segnalare eventuali âraccomandazioniâ in sede di parere favorevole (elencando quelle indicazioni che non possono rivestire carattere prescrittivo nello spirito dei controlli previsto dalla DGR 5001/2016, perchĂŠ non riferibili allâautorizzazione sismiÂca secondo lâart. 94 DPR 380/2001).
Recinzione
Recinzione con pareti in cemento armato, che nella zona del cancellino prevede alla sommitĂ della parete due pilastri âcortiâ con sezione 20x20. âSi prevedono pilastri a sezione 20x20 cm. Il punto 7.4.6.1.2 del DM 2008 prescrive dimensione minima 25 cmâ.
Le recinzioni sono oggetto di deposito sismico in quanto la norma nazionale non prevede esplicitamente lâesclusione dalla disciplina sismica degli interventi minori. La pericolositĂ delle recinzioni può essere ricondotta alla possibilitĂ di un loro ribaltamento, se non vengono proÂgettate sotto il controllo di un tecnico competente. GiĂ il fatto che il progetto di una recinzione sia in cemento armato (con relativa fondazione) e venga depositato a firma di un tecnico abilitato dovrebbe garantire la sua bontĂ . Non è pensabile che chi esamina il progetto ritenga di dover applicare le regole dei pilastri dissipativi intelaiati agli elementi della recinzione, sia perchĂŠ tale limitazione geometrica nella sostanza non è pertinente, sia perchĂŠ per le opere di modesta entità è doveroso da parte del consulente strutturista non seguire schemi di controllo inutilmente complessi: lâesame rapido del progetto consente di capire immediatamente se il comportamento delle opere in condizione sismica può considerarsi adeguato ai livelli di sicuÂrezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.
Verifiche sulle fondazioni esistenti
Caso di intervento locale: âLe verifiche delle fondazioni sono assenti dalla relazione di calcoloâ.
Nel caso di interventi su edifici esistenti (C8A.5.11, richiesta ante NTC 2018) âLâinadeguaÂtezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-sismaâ: non sempre è necessario effettuare le verifiche delle fondazioni. In particolare, le verifiche possono essere omesse, a meno che non verifichi una delle seguenti situazioni: importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni; sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato; rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni; fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche.
Relazione sui materiali
âLa relazione sui materiali non comprende le caratteristiche degli elementi utilizzati per le conÂnessioni (squadrette, viti, bulloni, ancoranti âŚ)â.
Per la valutazione del comportamento sismico della costruzione, ai fini del rilascio dellâautoÂrizzazione, il controllo si deve limitare a verificare che i materiali siano correttamente prescritti (come indicato nel capitolo 11 delle norme tecniche per le costruzioni) e che i parametri adotÂtati nella relazione di calcolo, ai fini della sicurezza nel caso di evento sismico, siano corrisponÂdenti a quelli prescritti. Lâesame âspecificoâ della relazione sui materiali non rientra pertanto nelle modalitĂ di controllo prevista dalla DGR 5001/2016.
Seconda richiesta di integrazioni
Seconda richiesta (verbaleâŚ) di integrazioni: âIllustrare ed esplicitare le combinazioni di cariÂco con riferimento ai coefficienti parziali per le azioni e di giustificare i valori assunti per il coefÂficiente di sottofondo (Winkler)â.
Se durante lâesame tecnico sul progetto si rendesse necessario richiedere chiarimenti o inÂtegrazioni non è possibile farlo due volte su aspetti strutturali diversi. Cioè, non è possibile richiedere chiarimenti o integrazioni riguardanti aspetti progettuali che non siano stati oggetto della prima richiesta. Ă di fondamentale importanza che chi decide di controllare i progetti degli altri abbia compreso questo semplice passaggio.
Opere pubbliche, delibera di approvazione del progetto
â[...] Non risulta indicato il titolo abilitativo o la relativa delibera di approvazione del progettoâ.
Nel caso di progetto esecutivo e nel caso di progetto definitivo-esecutivo la delibera di apÂprovazione dovrebbe essere successiva alla âvalidazioneâ; e la validazione dovrebbe essere successiva al parere tecnico regionale. Vedi proposte migliorative. Nellâattesa della corretta interpretazione della modulistica, si auspica che ci sia lâintenzione di comprendere che tale passaggio formale non aggiunge nulla alla sicurezza sismica dellâopera pubblica, ma ne apÂpesantisce lâiter di qualche mese.
Opere pubbliche, esame formale
âNon risulta disponibile la verifica con esito positivo della completezza, coerenza e regolaritĂ formale della documentazioneâ.
Il documento di verifica della completezza, coerenza e regolaritĂ formale, non è previsto nellâAlleÂgato G della DGR 5001/2016 che regola le modalitĂ per la richiesta del parere tecnico regionale.
Opere pubbliche, modulo 1
Richieste di integrazioni per correggere le informazioni sul modulo 1.
Il parere tecnico regionale non dovrebbe comprendere il controllo formale di completezza, coeÂrenza e regolaritĂ , perchĂŠ tale controllo è svolto per legge dallâautoritĂ competente comunale.
Geologo, DGR 2616/2011
Richiesta integrazioni del geologo esaminatore: âdi procedere allâeffettuazione della verifica di II livello sismico ai sensi dellâAllegato 5 della DGR IX/2616/2011â.
La richiesta di approfondimento di II livello dovrebbe derivare da un obbligo previsto nel PGT, non nella 2616/2011: in generale, le prescrizioni contenute nella DGR 2616 devono essere attuate in fase di âpianificazioneâ a cura dellâestensore dello studio geologico del PGT, e non da chi progetta il singolo intervento. In altre parole, i professionisti che si occupano del sinÂgolo intervento edificatorio dovrebbero sostanzialmente verificare che lâintervento proposto sia âfattibileâ (il livello è quello della progettazione âpreliminareâ, ai fini del titolo edilizio, e non quello esecutivo); e lo possono verificare sviluppando tutte le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le verifiche che sono esplicitamente richieste dalle norme di attuazione del PGT (per la classe di fattibilitĂ geologica e per la classe di pericolositĂ sismica) che lâestenÂsore dello studio geologico del PGT ha previsto per lâarea dove ricade lâintervento, proprio in virtĂš della DGR 2616/2011. Chi esamina il progetto, secondo lâallegato F, deve considerare âla pericolositĂ geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di pianoâ.
Geologo, refuso
âModulo 1, sezione 1: lâindicazione che lâintervento non riguarda opere ai sensi del 6.1.1 delle NTC non è coerente con la tipologia di intervento e con la presentazione delle relazioni geoloÂgica e geotecnicaâ.
Commenti superflui: ma se chi esamina ha riscontrato che le relazioni geologica e geotecnica sono state presentate, è evidente che la compilazione del modulo 1 è affetta da un refuso. Non serve chiedere unâintegrazione. Una simile richiesta evidenzia problemi di approccio da parte dellâesaminatore con le modalitĂ di controllo previste dalla DGR 5001/2016.
Geologo, responsabilitĂ
Prescrizione scritta in unâautorizzazione sismica a cura del geologo esaminatore: âRiguardo i calcoli ed i parametri assunti si prende atto delle scelte date dal geologo nel rispetto della sua autonomia e responsabilitĂ di progettista non essendo stati forniti in taluni casi tabulati di calÂcolo specifici e dettagliatiâ.
Se tali âtabulati di calcolo specifici e dettagliatiâ dovevano essere parte del progetto, essi andavano richiesti con forza prima di rilasciare il parere favorevole. Segnalare una ipotetica âmancanzaâ progettuale, senza farla colmare, significa rimanere responsabili e comunque non operare correttamente.
Geologo, nota nel parere favorevole
âPer quanto riguarda le indagini geognostiche avrebbero meritato, vista la tipologia di intervenÂto, una verifica sito-specifica di maggior dettaglio nellâottica di verificare con maggior accuraÂtezza la stratigrafia dei depositi presenti sulla verticale dellâareale in esame, cosi da poter proÂcedere ad una reale e maggiormente precisa caratterizzazione geotecnica dei terreni presentiâ.
Nota completamente fuori luogo. Vedi commento precedente.
Geologo, âconsiglio prescrittivoâ
â[âŚ] si ritiene necessario consigliare [âŚ] Per tale motivo si esprime parere sospensivo e si reÂsta in attesa delle richieste di cui ai punti precedentiâ.
Non si può âconsigliareâ lâesecuzione di un approfondimento del piano di indagine, se poi si esprime parere sospensivo.
Geologo, vuoto di responsabilitĂ
Conclusioni della relazione geologica: âIn fase esecutiva si richiede la verifica delle interpretaÂzioni fatte nella presente relazione, con particolare riguardo alla natura litologica e geotecnica ipotizzata per i terreni di posa della fondazioneâ.
Con questa frase inserita nelle conclusioni della relazione geologica, è doveroso inserire la medesima prescrizione nel parere tecnico finalizzato allâautorizzazione sismica (cosa che non è avvenuta nel caso in esame). La relazione geologica, infatti, pur costituendo un âelaborato di progettoâ, non viene generalmente recepita nei disegni esecutivi di cantiere.
Indagini geotecniche
Richiesta di integrazioni per âApprofondimenti delle indagini geotecnicheâ per opere di modeÂsta entitĂ .
Non dovrebbero assolutamente essere formulate richieste di integrazioni di approfondimento delle indagini geotecniche, in presenza di costruzioni o interventi di modesta rilevanza (6.2.2 NTC 2018); dove cioè la progettazione âpuò essere basata sullâesperienza e sulle conoÂscenzeâ del progettista e dove la caratterizzazione del sottosuolo a fini sismici è irrilevante sui risultati del calcolo.
Geologica, influenza sulle fondazioni
Richiesta di presentare la relazione geologica per interventi che âinfluenzanoâ le fondazioni esiÂstenti.
Nei casi in cui gli interventi in presenza di influenza ânon significativaâ sulle fondazioni la richieÂsta non dovrebbe essere formulata: secondo il C8A.5.11, infatti, se gli interventi ânon provocaÂno sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricatoâ e ânon comportano rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioniâ, âè possibile omettere interventi sulle fondazioni nonchĂŠ le relative verificheâ e quindi non è necessario presentare la relaÂzione geologica. Il modulo 11 dovrebbe essere allineato (modificandolo) alle NTC (secondo C8A.5.11). Vedi anche âLinee guida per i geologi istruttori delle pratiche sismicheâ a conferma di tale impostazione.
Sezioni geologiche
Nellâambito di richieste di integrazione relative alla ârelazione geologicaâ, il geologo esaminatoÂre osserva che âNon risultano disponibili le sezioni geologiche, in scala, a supporto del modello geologico di riferimento, rappresentative di un congruo intorno e del volume significativo (par. 3.2.2 delle NTC 2008)â.
Il paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008 non si riferisce alle necessitĂ che caratterizzano lâadeguaÂtezza o meno di una ârelazione geologicaâ agli scopi di determinare il modello geologico di riferimento. La relazione geologica deve essere rispondente a quanto previsto dalle NTC 2008 ai paragrafi 6.2.1; i caratteri geologici del sito, illustrati nella relazione geologica, âcostituiscoÂno un importante riferimento per lâimpostazione del progetto, soprattutto per le opere infraÂstrutturali ad elevato sviluppo lineare o che comunque investano aree di notevoli dimensioniâ (cfr. C6, circolare). In particolare a fini sismici, la relazione geologica deve essere finalizzata allâindividuazione dei principali caratteri tettonici e litologici, nonchĂŠ lâeventuale preesistenza di fenomeni di instabilitĂ del territorio (cfr. 6.2.1 NTC 2008). Relativamente alla ârelazione geotecnicaâ (a cui potrebbe essere riferita la richiesta di integraÂzioni), si deve sottolineare che, con riferimento al paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008, la classifiÂcazione del sottosuolo può essere effettuata in base ai valori della velocitĂ equivalente Vs30, definita mediante lâequazione 3.2.1.
Cedimenti post-sismici per ristrutturazione di edificio esistente
Richiesta del geologo esaminatore: âSi chiede verifica e chiarimenti circa le modalitĂ di tenuÂta in conto nel progetto dei cedimenti post-sismici derivanti dallâanalisi di III livello eseguita nelÂla relazione geologicaâ. Richiesta del geologo esaminatore: âSi chiede di esplicitare che i cedimenti stimati nello speciÂfico paragrafo della relazione geologica e riportati nella relazione geotecnica (anche alla luce di quanto richiesto al punto 3) siano tollerabili per le strutture di progetto, come peraltro richieÂsto nella relazione geologicaâ.
La richiesta è sbagliata, perchĂŠ la valutazione della sicurezza e la progettazione degli interÂventi sulle costruzioni esistenti possono essere eseguiti con riferimento ai soli SLU, rispetto alla condizione di salvaguardia vita o di collasso (8.3 NTC 2008). Nella fattispecie, in ogni caso, si evinceva che [risposta] âdalla relazione geologica (Figura 16 pag. 19) risulta che i cedimenti post-sismici derivanti dallâanalisi di III livello possono essere stimati in circa 5,5 mm e riguardano la globalitĂ del sottosuolo. Un cedimento di tale entitĂ risulta comunque sempre compatibile per il fabbricato oggetto di studio, pur non essendo oggetto di interesse ai sensi delle NTC 2008â. La richiesta, pertanto, esula dalle problematiche sismiche che riguardano la sicurezza delle costruzioni nellâambito delle necessitĂ previste dalla DGR 5001/2016 e non è inoltre coerente con quanto previsto nelle NTC.
Comportamento sotto i sismi del passato
Richiesta testuale: âSi chiedono eventuali informazioni relativamente al comportamento dellâeÂdificio durante i sismi di [nome del comune] piĂš recentiâ.
La richiesta non trova fondamento nellâambito dellâesame sismico finalizzato al rilascio di un parere di conformitĂ alle NTC 2008, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 5001/2016. Nella fatÂtispecie, [risposta] âquanto necessario ai fini della progettazione strutturale, è stato analizzato mediante lâanalisi storico-critica e la caratterizzazione dei materiali che costituiscono le strutÂture esistentiâ. Le richieste del consulente non devono riflettere la modalitĂ di approccio del consulente stesso.
Richiesta sul modulo 10
Relativamente alla sezione dichiarativa del modulo 10, il controllore osserva che: âNel moduÂlo 10, al punto F, è stato indicato in condizioni non drenate anzichĂŠ in condizioni drenateâ.
Ă evidente che il geologo (oppure lo strutturista) esaminatore non dovrebbe avere difficoltĂ , esaminando la relazione geologica/geotecnica, nellâindividuare se le verifiche effettuate dal professionista sono in condizioni âdrenateâ o ânon drenateâ, e valutarne pertanto la pertinenza o meno al progetto in esame. Viceversa, il parere sulla bontĂ del progetto sismico perderebbe significato. Se il modulo 10 contiene dunque un refuso, non è pensabile chiedere la sua ripreÂsentazione in sede di parere tecnico. Nel caso in cui chi controlla ritenga di dover segnalare il refuso, può eventualmente farlo in sede di parere favorevole.
Modulistica âcomunaleâ
Alcuni comuni hanno introdotto moduli specifici da usare obbligatoriamente per alcune dichiaraÂzioni. E hanno adottato specifiche procedure interne per i controlli, diverse dalle previsioni della legge regionale (ad esempio, pre-esame della pratica prima del suo deposito ufficiale).
I comuni dovrebbero attenersi alla sola modulistica (DGR 5001/2016) prevista dalla legge reÂgionale e dovrebbero in particolare attenersi alle procedure giĂ previste dalla legge regionale (allegato C e art. 7, LR 33/2015), facendo in modo che sia rilasciato lâattestato di avvenuto deposito contestualmente al momento del deposito stesso, senza pre-esame o altro.
Parere negativo su presunta esecuzione di âcordolo in brecciaâ
Parere negativo: âI dettagli costruttivi⌠comportano lâesecuzione di scassi nelle murature di spiÂna e perimetrali di carattere esteso⌠(cordoli in breccia)â.
Lâesecuzione di âcordoli in brecciaâ è richiamata nella Circolare esplicativa delle norme tecniÂche: âva invece evitata lâesecuzione di cordolature ai livelli intermedi, eseguite nello spessore della parete (specie se di muratura in pietrame), dati gli effetti negativi che le aperture in breccia producono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramentiâ. Ă evidente la definiÂzione che viene data per i cordoli eseguiti nello spessore della parete. Eseguire vani isolati per lâalloggiamento delle nervature di un solaio di nuova esecuzione non equivale in sede di progettazione ad eseguire un cordolo in breccia. Nel caso lo si ritenesse equivalente, bisognerebbe comunque offrire al professionista la posÂsibilitĂ di un confronto, per dimostrare la bontĂ delle sue scelte: a differenza delle prescrizioni riportate nel testo delle norme tecniche, è noto infatti che nella Circolare sono indicate regole generali a cui è giusto attenersi per ottenere determinati livelli di sicurezza; livelli che però potrebbero essere ottenuti in modo diverso, con adeguata giustificazione. Nel caso in esame, oltre a non configurarsi (per definizione) la progettazione di âcordoli in brecciaâ, la previsione di intonaci strutturali con fibre di rinforzo su tutta la superficie muraria interessata, è piĂš che sufficiente a dimostrare la compatibilitĂ dellâintervento con le norme tecniche per le costruzioni, nellâambito delle scelte progettuali nelle disponibilitĂ esclusive del professionista incaricato. La pratica ha ricevuto parere negativo.
Scala in acciaio
Richiesta integrazioni: âIn merito alla relazione tecnica di calcolo, si rileva che non risultano diÂsponibili alcune verifiche, tra le quali: il parapetto ed il relativo collegamento di base; il grigliatoâ.
La richiesta di verifiche analitiche del parapetto e del grigliato di una scala di sicurezza in acÂciaio esula dalle modalitĂ di controllo previste dalla DGR 5001/2016, sia perchĂŠ tali elementi rappresentano parti non principali della struttura, non partecipando al comportamento dâinsieÂme nellâassorbimento dellâazione sismica, sia perchĂŠ si tratta di elementi strutturali per i quali il dimensionamento agli stati limite non è determinato dallâazione sismica, bensĂŹ dai carichi antropici (che nel caso in esame sono maggiori di circa il 250% rispetto a quelli previsti dalla legge in condizione sismica) sotto la responsabilitĂ del progettista. Anche la successiva nota tecnica (âNon risulta disponibile la verifica flessionale dellâala supeÂriore del cosciale in corrispondenza dellâattacco del parapetto, necessaria in assenza di apÂpropriati irrigidimentiâ) evidenzia la non applicazione dei criteri di controllo previsti dalla DGR 5001/2016, ai fini del rilascio dellâautorizzazione sismica. Chi controlla il progetto, nel caso ritenesse utile dimostrare la diligenza del suo operato, può segnalare eventuali âraccomandazioniâ in sede di parere favorevole (elencando quelle indicaÂzioni che non possono rivestire carattere prescrittivo nello spirito dei controlli previsto dalla DGR 5001/2016, perchĂŠ non riferibili allâautorizzazione sismica secondo lâart. 94 DPR 380/2001).
Rinforzo statico dei solai
Richiesta integrazioni per la relazione di calcolo: ânon risultano disponibili le valutazioni sulla siÂcurezza relative agli interventi di rinforzo statico dei solai e di realizzazione del foro ascensoÂre negli stessiâ.
La richiesta di verifiche analitiche per carichi statici sui solai esula dalle modalitĂ di controllo previste dalla DGR 5001/2016, perchĂŠ i comportamenti sismici globale e locale della costruÂzione non dipendono dalla valutazione di sicurezza dei rinforzi âstaticiâ, appunto.
Controllo formale
Richieste di integrazioni per correggere le informazioni sui moduli 1, 6, 12, elencate nella âNoÂta tecnicaâ trasmessa dalla regione.
La L33/2015 e la DGR 5001/2016 non prevedono che il parere âtecnicoâ regionale comprenda il controllo formale di completezza, coerenza e regolaritĂ , perchĂŠ tale controllo è svolto neÂcessariamente dallâautoritĂ competente comunale. Sono stati riscontrati ritardi di diversi mesi nellâiter dellâopera pubblica imputabili al controllo formale regionale.
Parere negativo a causa di fraintendimento (1)
Parere negativo: âIl carico variabile adottato per la copertura (3 kN/mq.) non è congruente con la prevista futura destinazione dâuso, indicata âcampo da giocoâ nella relazione di integrazione; taÂle destinazione implica lâassegnazione della categoria di carico variabile C3 come riportato nel paragrafo 3.4.1 delle NTC 2008. Per tale categoria il valore di carico variabile è previsto pari a 5 kN/mq; pertanto qualora confermata la destinazione dâuso dovranno essere rivalutate le veriÂfiche di sicurezza, incluse quelle relative alle fondazioniâ.
A seguito di questa osservazione, unitamente ad altre due osservazioni, è stato espresso adÂdirittura un parere negativo per la realizzazione dellâintervento. Nel caso in esame, il progetto architettonico allegato prevedeva una copertura destinata ad accogliere pannelli fotovoltaici. Il fraintendimento è scaturito, purtroppo, dal fatto che in prima battuta la commissione tecnica chiese espressamente di considerare le azioni derivanti dagli accumuli di neve (richiesta giĂ di per sĂŠ non pertinente con il procedimento di autorizzazione sismica che scaturisce dallâart. 94 del DPR nazionale); a tale richiesta si forniva risposta per cui la copertura era stata dimensioÂnata con un carico variabile molto elevato (3,00 kN/mq, superiore agli effetti dellâaccumulo di neve), indirizzando i commissari alla tabella dei carichi giĂ prevista in evidenza negli elaborati grafici. [Risposta: Si evidenzia che lâaccumulo di neve non è stato considerato in quanto il soÂvraccarico presente sulla copertura è pari a 3,00 kN/mq. In virtĂš della destinazione scolastica, per via della presenza della previsione di futuro campo da gioco (vedi tabella solaio copertura palestra su tavola S6)]. Tuttavia, lâincomprensione ha generato un incredibile parere negativo. Anche le altre due osservazioni si sono rivelate, purtroppo, frutto di fraintendimenti.
Parere negativo a causa di fraintendimento (2)
Parere negativo: âMancano le indicazioni prescrittive dei materiali costituenti calcestruzzo ed armature precompresse per le travi di copertura della palestra a cassoneâ.
A seguito di questa osservazione, unitamente ad altre due osservazioni, è stato espresso addiritÂtura un parere negativo per la realizzazione dellâintervento. Nel caso in esame, rispondendo alla prima richiesta di integrazioni venivano inserite nella relazione di calcolo le verifiche analitiche, comprensive delle tabelle delle caratteristiche dei materiali. Alla ricezione della documentazioÂne, i membri della commissione hanno ritenuto adeguati i calcoli forniti, ma non si sono avveduti che le indicazioni prescrittive dei materiali costituenti calcestruzzo ed armature precompresse erano presenti nella relazione di calcolo stessa. Il parere avrebbe potuto essere favorevole, con lâeventuale prescrizione di riportare le informazioni sui materiali anche negli elaborati grafici. In ogni caso, lâesecuzione di unâopera pubblica è regolata in modo tale che tutti gli elaborati (non solo quelli grafici) costituiscono documenti vincolanti per il costruttore e per il direttore lavori. Le informazioni che non si trovano in un elaborato vanno ricercate negli altri documenti di progetto. In ogni caso, la soluzione corretta non era quella di bocciare il progetto ma, nel caso peggiore, di prescrivere che la tabella materiali fosse riportata anche negli elaborati grafici.
Tegoli di copertura
âSono assenti gli elaborati esecutivi delle travi di copertura della palestra a sezione a cassoÂne tipoâ.
Nellâambito di un procedimento riguardante la richiesta di una âautorizzazione sismicaâ non dovrebbero essere chieste integrazioni relative a parti strutturali che non riguardano il âcomÂportamento sismicoâ (perchĂŠ il dimensionamento locale è determinato in modo assolutamente evidente da azioni da carichi gravitazionali, neve e altri variabili). Tutte le informazioni necesÂsarie per garantire la corretta esecuzione e il pieno funzionamento nel caso di evento sismiÂco, nella fattispecie, erano giĂ contenute negli elaborati grafici, con particolare riferimento ai dettagli esecutivi delle estremitĂ dei tegoli precompressi e del loro collegamento alle strutture verticali sismo-resistenti ed erano state valutate positivamente dalla commissione stessa, che poi ha rilasciato infatti parere positivo (anche se, purtroppo, soltanto a seguito di nuova istanza di autorizzazione, con notevole dispendio di tempi ed energie). Lo scopo della commissione sismica non è quello di âvalutareâ il progetto ai fini della validazioÂne, ma riguarda soltanto gli aspetti previsti dallâallegato F, con riguardo al rilascio dellâautorizÂzazione sismica di cui allâart. 94 del DPR 380/2001. La validitĂ ai fini dellâart. 65 del progetto esecutivo depositato non comporta in alcun modo la necessitĂ di controllare (da parte dellâesaminatore) che il progetto sia completo e conforme alle norme tecniche in relazione agli aspetti progettuali delle costruzioni in c.a. e metalliche. In nessun caso, per tale âdepositoâ, la legge nazionale e quella regionale prevedono controlli di tipo preventivo o durante lâesecuzione dei lavori; peraltro, è noto che le funzioni di vigilanza relative alle opere in c.a. e a struttura metallica di cui allâart. 65, sono relative soltanto alla veÂrifica del rispetto degli âadempimenti proceduraliâ (mediante attestazioni di avvenuto deposito) e non anche del contenuto tecnico della documentazione. In particolare, le azioni del vento, della neve, della temperatura e le azioni eccezionali da inÂcendio, da esplosioni, da urti di traffico veicolare, traffico ferroviario, imbarcazioni, elicotteri, non dovrebbero far parte dellâesame sismico ai fini del rilascio dellâautorizzazione. Nel caso in cui chi controlla rilevi mancanze di questo tipo, può eventualmente segnalare le stesse nelle prescrizioni contestualmente al rilascio del suo parere favorevole: âSi raccoÂmanda che il dimensionamento delle barre di armatura nelle travi precompresse per i carichi gravitazionali avvenga a cura di tecnico abilitato competenteâ.
Richiesta sul modulo 10
Relativamente alla sezione dichiarativa del modulo 10, il controllore osserva che: âNel moduÂlo 10, al punto F, è stato indicato âin condizioni non drenateâ anzichĂŠ âin condizioni drenateâ.
Ă evidente che il geologo (oppure lo strutturista) esaminatore non dovrebbe avere difficoltĂ , esaminando la relazione geologica/geotecnica, nellâindividuare se le verifiche effettuate dal professionista sono in condizioni âdrenateâ o ânon drenateâ, e valutarne pertanto la pertinenza o meno al progetto in esame. Viceversa, il parere sulla bontĂ del progetto sismico perderebbe significato. Se il modulo 10 contiene dunque un refuso, non è pensabile chiedere la sua ripreÂsentazione in sede di parere tecnico. Nel caso in cui chi controlla ritenga di dover segnalare il refuso, può eventualmente farlo in sede di parere favorevole.
[1] Nota
Non devono essere sminuite le conseguenze derivanti dalla formulazione di richieste di integrazione inutili; va fatto il possibile per evitare tali richieste, al fine di sollevare il sistema da quella parte di burocratizzazione che non porta alcun beneficio, ed anzi produce un livellamento verso il basso delle aspettative della nuova legge regionale. Peraltro, lâesperienza maturata a partire dal 10/04/2016 dimostra che una richiesta di integrazioni implica un ritardo di circa 3 settimane sul rilascio dellâautorizzazione, a causa dei tempi necessari per la scrittura e il trasferimento delle informazioni.
Ogni attivitĂ che preveda il controllo formale delle pratiche successivamente allâatto del depoÂsito (con MUTA o cartaceo) costituisce applicazione non corretta delle regole regionali (art. 7, L 33/2015) e inutile dispendio di energie per la pubblica amministrazione e per il cittadino. Si riÂmanda ai paragrafi riguardanti lâesame formale nel presente documento. Nel caso in cui il SisteÂma telematico non effettui correttamente il controllo formale è necessario segnalare le anomalie al gestore del Sistema stesso affinchĂŠ le stesse siano immediatamente eliminate.
Per quanto riguarda lâesame tecnico dovrebbe essere regolato stabilendo precise modalitĂ di controllo, finalizzate allâindividuazione delle non conformitĂ (da indicare puntualmente nelle riÂchieste di integrazioni) e non alla valutazione della âqualitĂ â e della âlogicaâ progettuale, per le quali i professionisti incaricati restano gli unici responsabili. Dovrebbe essere stabilito esplicitaÂmente che, in ogni caso, lâobiettivo dellâesame tecnico non è quello di intervenire nelle scelte proÂgettuali, nĂŠ quello di definire rimedi alternativi di eventuali supposte anomalie, o di esprimere dubÂbi o âperplessitĂ â; lo scopo di chi esamina lâaltrui progettazione deve rimanere quello, in coerenza con lâallegato F della DGR 5001, di assicurarsi che i progetti siano completi e di evitare che negli elaborati progettuali rimangano presenti (a valle dellâesame) calcolazioni o disegni non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti (âadeguatezzaâ e âcongruitĂ â), con riferimento agli aspetti progettuali principali e ai collegamenti piĂš importanti, con riguardo al comportamento delÂle opere nel caso di evento sismico, e che tali non conformitĂ siano indicate nelle richieste di inteÂgrazione con esplicito riferimento ai paragrafi delle norme tecniche o alle norme generali che diÂsciplinano la materia sismica.
Si deve quindi ribadire che lo scopo dellâesame tecnico (delle opere private e di quelle pubbliche realizzate dai comuni) deve essere quello di âcorreggereâ i progetti indicando al professionista in modo puntuale quali sono le parti mancanti e quelle che collidono con le prescrizioni delle norÂme tecniche vigenti (oppure, naturalmente, segnalando le eventuali incongruenze tra gli elaboÂrati progettuali stessi, se rilevanti a fini sismici), e non quello di âvalutareâ il progetto e formulare âperplessitĂ â o giudizi negativi (la realizzazione delle opere non deve fermarsi, soprattutto nel caÂso di quelle pubbliche).
Deve essere inoltre garantito che chi esamina i progetti si renda disponibile ogniqualvolta ci siano esigenze e richieste dirette e precise in tal senso, soprattutto nel caso in cui le opere riguardino lâinteresse pubblico. Va da sĂŠ che gli esaminatori si rapporteranno con i loro ordini professionaÂli, uniformando il piĂš possibile il loro operato alle indicazioni che dagli ordini dovessero provenire.