ESEMPI DI RICHIESTE DI INTEGRAZIONI "DA NON FARE" SULLE PRATICHE SISMICHE IN LOMBARDIA

(vedi anche: L'eBook gratuito Sismica in Lombardia 26/07/2018)

Raccolta di richieste non coerenti con le norme vigenti in Regione Lombardia. Si riportano di seguito alcune richieste di integrazione (raccolte nel primo periodo di applicazione delle procedure, con vigenza delle NTC 2008) che presentano aspetti in contrasto con le regole previste dalle norme vigenti. Vedi anche nota [1] in fondo alla pagina.

Modulo 1

Richieste di integrazioni relative al modulo 1. “Non si indica l’acciaio (utilizzato per le giunzioni) come materiale da costruzione. Si attende l’integrazione”. “Nel modulo 1 è stato invertito l’inserimento delle coordinate geografiche rispetto al sistema di riferimento corrispondente”.

  • La ricezione del modulo 1 avviene a cura dello sportello unico (SUE) nel caso di deposito cartaceo, oppure direttamente attraverso il sistema informatico (MUTA) nel caso di deposito telematico. In nessuno di questi due casi vi è la possibilità di valutare e controllare il “contenuto” delle informazioni di importanza statistica ivi inserite (ad es. la tipologia strutturale, la volumetria dell’intervento, i dati di localizzazione, la fattibilità geologica, la consistenza dei materiali, ecc.). Viceversa, nella seconda fase, che riguarda l’esame del contenuto del progetto, nessuno ha interesse o titolo per incrociare le informazioni del modulo 1, avendo a disposizione il progetto completo, nonché la scheda sintetica (modulo 12) per un controllo incrociato. Il modulo 1 rappresenta un semplice contenitore dei dati della pratica. Deve infatti essere sottoscritto soltanto da chi è titolato a presentare la pratica, e cioè dal committente (o dal suo delegato sismico in alternativa, in presenza di delega appunto) e dal costruttore. Le due richieste indicate evidenziano un errato approccio con le modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016, perché si riferiscono a fasi del controllo formale (mod. 1), nel quale comunque non trovano lo spazio per essere formulate ma pretendono inutilmente di avere un valore tecnico.


Modulo 6

“Nella compilazione del modulo 6 non sono stati inseriti gli identificativi catastali”.

  • Il modulo 6 è necessario per far dichiarare al progettista strutturale la congruità del suo proget­to con quello della pratica edilizia. Se la pratica edilizia è correttamente individuata (e questo è molto importante), lo scopo del modulo è garantito, e il refuso sui dati catastali è ininfluente. La richiesta di integrazione fatta in sede di esame dei contenuti dallo strutturista evidenzia un approccio errato nei confronti delle modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016. La verifica della presenza dei dati catastali nel modulo 6, può eventualmente trovare spazio nel controllo formale, al momento della attestazione di deposito, a cura dei funzionari del SUE. (Si segnala, a margine, che le informazioni relative ai dati catastali trovano la giusta sede nel modulo 7 e sono invece confluiti nel modulo 6 a causa probabilmente di un refuso, forse provocato da moduli inizialmente uniti in un solo documento. Vedi le proposte migliorative).


Modulo 12

Lettere di richiesta per integrazioni sul modulo 12. “Al punto 2.4, tra i tipi di strutture in elevazione, non vengono indicate le murature in c.a. e la ti­pologia di solaio/travi. Si attende l’integrazione”. “Non vengono compilati i punti 8.2 ed 8.6. relativi ai materiali utilizzati. Si attende l’integrazione”. “Nel modulo 12 vengono indicate come coordinate utm-wgs84 coordinate in altro sistema di ri­ferimento”.

  • Il modulo 12 non costituisce un elaborato progettuale. Il modulo 12 è stato creato per due ragioni: 1) aiutare il progettista a non dimenticare alcune cose importanti previste dalle NTC; 2) illustrare il meglio possibile il progetto, per facilitare la comprensione di chi lo deve guar­dare. Le richieste di integrazioni non devono essere riferite al modulo 12, bensì al progetto. Nell’esempio, i parametri di calcolo che discendono dalle caratteristiche dei materiali e dalle coordinate geografiche devono essere assolutamente rintracciabili nel progetto, altrimenti il progetto è sbagliato o incompleto ai sensi delle NTC: nel caso in cui il progetto non sia chiaro, se il modulo 12 a sua volta non chiarisce il progetto oppure conferma che il progetto è sba­gliato, ecco che scatta l’obbligo di chiedere integrazioni (sul progetto, non sul modulo 12). È possibile tuttavia ipotizzare che, a seguito delle specifiche richieste di integrazioni o modifiche sugli elaborati progettuali (disegni, relazioni, indagini geotecniche, ecc.), scaturisca anche la necessità, a cura del professionista, di modificare e ripresentare il modulo 12.


Modulo 12 e liquefazione

Richiesta integrazione: “Al punto 4.5 del modulo 12 non viene escluso il fenomeno della lique­fazione, in contrasto con quanto stabilito a pagina 16 della relazione geologico-geotecnica, de­ve essere apportata correzione al modulo 12”. Richiesta integrazione: “Nel modulo 12, al pr. 4.5 è barrata l’opzione secondo cui non è da escludersi il fenomeno della liquefazione. Tale affermazione non trova riscontro nella relazio­ne geologico-geotecnica per cui si ritiene sia un semplice errore di compilazione. Si chiede di darne conferma”.

  • Ogni commento sarebbe superfluo: se chi esamina ha rilevato che la relazione geologica esclude correttamente il fenomeno della liquefazione, è evidente che né il progetto né il mo­dulo 12 devono essere oggetto di qualsivoglia richiesta integrativa. Si segnala che le richieste indicate, formulate dal consulente strutturista, evidenziano un approccio in contrasto con le modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016, allegato F, perché l’esame deve verificare “l’adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche rispetto alle norme tecniche per le co­struzioni ed alla pericolosità geologica del sito”, e non la presenza di refusi nel modulo 12.


Modulo 12 e muro di sostegno

Richiesta integrazioni relativa ad un piccolo muro di sostegno: “§7.7: non si indicano i tipi di vin­colo. Si attende l’integrazione”; “§7.6: non si giustifica la non applicazione della gerarchia delle resistenze. Si attende l’integrazione”.

  • Nel caso di manufatti di sostegno, l’esame degli elaborati grafici e della relazione di calcolo dovrebbe immediatamente far comprendere al controllore (che è un ingegnere) che, per il semplice muro di sostegno dell’esempio, non ci possono essere dubbi sui vincoli utilizzati e sulla non applicabilità dei principi di progettazione in capacità.


Verifica formale

Presentazione attraverso MUTA. Nella lettera di richiesta integrazioni si specificano le verifiche che sono state effettuate sulla pratica: “In particolare verranno verificate la Completezza, la Co­erenza e Regolarità della pratica con riferimento a quanto previsto dall’All. E Contenuto minimo della Documentazione alla DGR X/5001 del 30/03/2016 […]”.

  • Si deve ricordare che i controlli di “completezza”, “regolarità” e “coerenza” devono essere svol­ti all’atto del deposito (art. 7 LR 33/2015). Una lettera simile non può quindi essere ricevuta: i comuni devono attivarsi per ricevere le pratiche secondo quanto previsto dalla legge regiona­le. Se il comune intende ricevere i depositi attraverso diversa piattaforma telematica, deve fare in modo che tale piattaforma svolga i controlli previsti dalla legge. Nel caso in esame, la pratica era stata presentata attraverso il sistema MUTA; sistema che, per definizione normativa (allegato C, ultimo capoverso) e per legge (art. 7, LR 33/2015), svolge autonomamente il controllo formale.


Fascicoli accorpati

Richiesta di integrazioni: “La “relazione di calcolo”, il “fascicolo dei calcoli” e la “relazione sulle opere di fondazione” sono uniti in un unico documento. Si chiede integrazione”.

  • Premesso che la richiesta di integrazioni non ha bisogno di commenti, si deve precisare che il funzionario dello sportello unico (a cui è demandato il compito di verificare la completezza della documentazione secondo l’allegato E della DGR 5001) può certamente chiedere che i fascicoli suddetti siano presentati separatamente; tuttavia, lo dovrebbe fare a suo onere al momento del deposito e non nella successiva richiesta di integrazioni. In particolare, la necessità di tenere i fascicoli separati tra loro potrebbe derivare dal fatto che la legge prevede che all’atto del deposito non è previsto il controllo di merito dei documenti (e quindi potrebbe giustamente essere difficile per un tecnico non specializzato “accettare” una documentazione non perfettamente in linea con quella prevista dall’allegato E). Tuttavia, la richiesta di integrazioni sopra indicata è stata formulata a seguito di un controllo tecnico del contenuto del progetto, finalizzato al rilascio di autorizzazione. È del tutto evidente, pertanto, che la documentazione prevista dall’allegato E risulta completa, proprio perché è stata esami­nata. La richiesta a posteriori, pertanto, è priva di fondamento.


Fine lavori

Lettera del comune che respinge la documentazione di “fine lavori” e chiede sia presentato il modulo 13.

  • Il modulo 13 si riferisce invece esclusivamente alla “fine lavori” delle costruzioni in corso di rea­lizzazione, nei comuni che hanno visto cambiare la loro classificazione sismica. La legge lom­barda non prevede, al momento, modulistica o procedure relative alla fine lavori e al collaudo. Nessuno può sindacare sul contenuto della documentazione di fine lavori e di collaudo, salvo i casi in cui tale documentazione contenga al suo interno “varianti” al progetto depositato.


Accumuli di neve, frenatura, ecc.

Richiesta di integrazioni: “È assente la verifica delle travi di copertura considerando anche gli eventuali accumuli di neve come da paragrafo C3.4 della Circolare applicativa 617/2009”. Richiesta di integrazioni: “Applicazione dell’azione di avviamento/frenatura”.

  • È possibile affermare che l’esame dettagliato del contenuto del progetto a fini sismici non riguarda i livelli di sicurezza in cui le combinazioni di carico non prevedono la presenza del sisma; in generale, quindi, non rientrano nell’esame sismico ai fini del rilascio dell’autoriz­zazione le combinazioni di carico con azioni del vento, della neve, della temperatura e delle azioni eccezionali da incendio, da esplosioni, da urti di traffico veicolare, traffico ferroviario, imbarcazioni, elicotteri. Il pericolo più rilevante per la pubblica incolumità che la legge nazionale ha individuato è quel­lo sismico: il rischio sismico va preso in esame da parte dell’organo di controllo ed è soggetto ad autorizzazione (art. 94 DPR 380/2001) nelle zone a media e alta pericolosità. Solo per il pericolo sismico il legislatore nazionale ha previsto una serie di speciali articoli, inclusi nella parte del DPR nazionale relativa alle costruzioni in zona sismica. Viceversa, per la pericolosità legata alle costruzioni in cemento armato e a struttura metallica, e per le relative azioni antro­piche ed ambientali, il legislatore ha previsto il semplice deposito della documentazione (art. 65 DPR 380/2001): solo nel caso in cui se ne rivelasse la necessità, l’autorità preposta potrà raggiungere le figure coinvolte nell’intervento e valutare le eventuali responsabilità di ciascu­no. Infatti, è noto che le funzioni di vigilanza relative alle opere in c.a. e a struttura metallica di cui all’art. 65, sono relative soltanto alla verifica del rispetto degli “adempimenti procedurali” (mediante attestazioni di avvenuto deposito) e non anche del contenuto tecnico della docu­mentazione. Nel caso in cui il controllore rilevasse mancanze di questo tipo, può eventualmente segnalare le stesse nelle prescrizioni contestualmente al rilascio del suo parere favorevole: “si racco­manda l’esecuzione delle verifiche per accumuli di neve non individuate nella relazione di calcolo”.


Verifiche “non sismiche”

“Nella relazione di calcolo e, di riflesso, nel fascicolo dei calcoli non è possibile individuare la verifica della scala interna di collegamento dei due livelli”.

  • Una scala in cemento armato che collega i due livelli ed è regolarmente rappresentata negli elaborati grafici, non può essere oggetto di richiesta di integrazione per mancanza della sua verifica analitica: in generale, infatti, l’esame dettagliato del contenuto del progetto a fini si­smici non riguarda quelle porzioni strutturali per le quali il dimensionamento e le verifiche non siano governati in modo determinante dalle combinazioni sismiche dei carichi (ad es. elementi strutturali quali orditure in legno di copertura, scale interne in appoggio su strutture principali, solai, ecc.).


Classe di consistenza del calcestruzzo

Richiesta di integrazioni: “Al Cap. 8 del Modulo 12 si dichiara la classe di consistenza del cal­cestruzzo S4, confermata anche all’interno della relazione sui materiali. Ciò è in disaccordo con quanto riportato sulla Tav. O1 (disegno strutturale) ed a pag. 9 della relazione/fascicolo dei calcoli in cui si indica la classe di consistenza S3. Si ricorda che il capitolo 10.1 delle NTC 2008 impone che “I progetti esecutivi riguardanti le strutture ... devono inoltre definire compiutamen­te l’intervento da realizzare”. Si attendono chiarimenti in tal senso e la relativa integrazione.

  • L’affermazione tratta dalle NTC non è pertinente al controllo in esame. In ogni caso, l’indica­zione S3 o S4 non comporta una carenza progettuale: entrambe le classi di consistenza sono idonee al confezionamento di calcestruzzo per opere poco armate sia orizzontali che verticali; e in ogni caso, tali aspetti non riguardano l’esame tecnico finalizzato al rilascio di autorizzazio­ne sismica.


Tipologia di fondazione

Frase scritta all’interno di un documento di richiesta di integrazioni:” P.to 2.3: si indica, come ti­pologia di fondazione, il “graticcio e/o platea”; sembrerebbe più corretto porre la spunta su “tra­vi rovesce” – oppure su “Altro: fondazioni continue”, …”.

  • Errata impostazione dell’esame sismico da parte di chi ha riportato questa frase in un docu­mento (documento che non costituisce soltanto la “scheda” dell’esame effettuato, ma che viceversa è stato recapitato al titolare dell’istanza e al suo progettista). L’esame tecnico deve riferirsi alla bontà del progetto, come risultante dagli elaborati grafici e di calcolo.


Progetto esecutivo dei solai e dei tegoli

Richiesta di integrazione per “mancanza elaborati grafici esecutivi e relazione di calcolo per i solai in latero-cemento”. Progetto esecutivo della copertura in legno. Richiesta di integrazione per “mancanza elaborati grafici esecutivi e relazione di calcolo per gli elementi in legno di copertura”.

  • L’esame del progetto (elaborati grafici e relazioni) si riferisce alle parti principali e ai collega­menti più importanti, con riguardo al comportamento delle opere nel caso di evento sismico; è del tutto plausibile che gli elaborati possano “non contenere” alcuni elementi di dettaglio (ese­cutivi dei solai o di porzioni secondarie in legno, ecc.), sempre che gli elementi essenziali della loro progettazione (tipologia, spessori, armature necessarie alla caratterizzazione del com­portamento a diaframma, collegamenti alle parti principali, ecc.) siano comunque contenuti e illustrati nel progetto e siano stati correttamente considerati nella progettazione generale, e sempre che il loro dimensionamento non sia governato in modo significativo dalle combinazio­ni sismiche dei carichi.


Interventi di rinforzo dei solai

Sono assenti dalla relazione di calcolo le verifiche statiche agli SLU dei solai esistenti”. “Per il caso di consolidamento mediante affiancamento di travi metalliche ai travetti in legno, non è illustrato come si modifica lo schema statico e quindi quale parte di carico verticale viene assorbita dalle travi e quale rimane ai travetti esistenti”. “Non risultano disponibili le valutazioni sulla sicurezza relative agli interventi di rinforzo statico dei solai”.

  • Vedi commento precedente. In particolare, le verifiche statiche per l’adeguamento devono essere fatte, ma non entrano negli aspetti da controllare ai fini dell’esame sismico, se non per l’impostazione generale e per quelle verifiche in combinazione sismica.


Richiesta di “motivare” una scelta progettuale per una cerchiatura metallica

“Per quanto riguarda l’intervento definito locale, occorre una relazione esplicativa del tipo di strutture su cui si interviene, schemi statici, materiali, stato di conservazione, motivazione della scelta di eseguire un intervento locale e non altro”.

  • Ai fini del parere finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica, è da escludersi generalmen­te che il progettista sia tenuto a “motivare” una scelta progettuale, se questa è già chiaramente illustrata e non contrasta con le disposizioni normative; ed è da escludersi ogni giustificazione della “scelta” progettuale effettuata, se questa non contrasta con le norme. Il compito di chi esamina è quello di valutare la completezza dei contenuti e la conformità del progetto alle norme tecniche (Allegato F, DGR 5001/2016). Nel caso in cui gli elaborati pro­gettuali non siano chiari e completi, è possibile chiedere integrazioni; nel caso in cui la proget­tazione non sia conforme alle NTC, possono (e devono) essere chieste modifiche al progetto sulla base delle violazioni in riferimento ai paragrafi delle norme tecniche o alle norme generali che disciplinano la materia sismica.


Richiesta di “spiegazioni” sul trasferimento dell’azione globale per una cerchiatura metallica

“Poiché la tipologia muraria presente sembra essere in laterizio posato con fori in orizzontale (NON portante) si richiede di spiegare come si trasferiscono le azioni del telaio in carpenteria metallica alla muratura del piano inferiore e a terra”.

  • Nel caso degli interventi locali consistenti nella creazione di aperture con contestuale inseri­mento di opportuni rinforzi, adeguatamente connessi alle strutture esistenti, il progettista deve dimostrare che la rigidezza prima e dopo l’intervento non cambia significativamente e che la resistenza e la capacità di deformazione non peggiorano ai fini del comportamento rispetto alle azioni orizzontali. Non è previsto che il calcolo debba dimostrare le modalità di trasmis­sione delle azioni sismiche dal telaio di rinforzo al piano sottostante, ma soltanto, semmai, la trasmissione delle azioni dal telaio alle pareti oggetto di bucatura, mediante adeguata con­nessione locale alle pareti esistenti, indipendentemente dalla capacità della tipologia muraria nello stato attuale; proprio in virtù della definizione di “intervento locale”. È fondamentale che vi sia uniformità nelle modalità di controllo, in casi come questo.


Richiesta di verifiche sulle parti esistenti nel caso di intervento locale

“Nell’intervento di sostituzione della copertura in legno risultano assenti le verifiche locali del­la muratura esistente”.

  • Nel caso degli interventi locali, “Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme”. È pertanto da escludersi la necessità di verificare le “altre parti” della costruzione, proprio perché si deve dimostrare che, a priori, l’intervento non ne modifica il comportamento, nello spirito della definizione di “intervento locale”, appunto. Soltanto se è plausibile il peggioramento delle condizioni di si­curezza delle “parti interagenti” allora è necessario evidentemente effettuare le verifiche per poter escludere tale evenienza: se i carichi diminuiscono e gli schemi locali non cambiano, le verifiche non sono da richiedere, in virtù della definizione di intervento locale.


Unità strutturale indipendente

“Modulo 12 punto 3.5 - si dichiara che il fabbricato in analisi è un’unità strutturale indipendente in quanto portico annesso ad altra costruzione. Si ritiene errata la dichiarazione in quanto, da­gli elaborati forniti, pare che il porticato in esame e l’edificio adiacente abbiano un muro portan­te in comune”.

  • La presenza di un “muro portante in comune” non esclude a priori la possibilità che una porzio­ne del fabbricato in aggregato possa costituire unità strutturale con comportamento conven­zionalmente indipendente, secondo le regole delle norme tecniche e della circolare esplicita. Le richieste di integrazione devono essere formulate con precisione.


Richiesta non formulata

“4. Si osserva che in base ai risultati del calcolo condotto dallo strutturista le problematiche lo­cali (ribaltamento pareti) governano il comportamento della struttura; il risultato offerto dall’ana­lisi globale è secondario a fronte della problematica locale”.

  • In questa “richiesta di integrazioni”, la richiesta non è formulata. L’affermazione rappresenta sol­tanto una considerazione di non chiara interpretabilità, non collegata peraltro ad altre richieste.


Verifiche SLE e cedimenti

“Si rileva l’assenza delle verifiche SLE per tutte le tipologie di fondazione previste; in particola­re non sono riportate le stime dei cedimenti differenziali tra le nuove fondazioni e l’esistente”.

  • Le verifiche per gli stati limite di esercizio e le stime dei cedimenti delle fondazioni (in eserci­zio) non riguardano il comportamento sismico della costruzione e non devono pertanto rien­trare nelle richieste di integrazione. Chi controlla il progetto, nel caso ritenesse utile dimostrare la diligenza del suo operato, può segnalare eventuali “raccomandazioni” in sede di parere favorevole (elencando quelle indicazioni che non possono rivestire carattere prescrittivo nello spirito dei controlli previsto dalla DGR 5001/2016, perché non riferibili all’autorizzazione sismi­ca secondo l’art. 94 DPR 380/2001).


Recinzione

Recinzione con pareti in cemento armato, che nella zona del cancellino prevede alla sommità della parete due pilastri “corti” con sezione 20x20. “Si prevedono pilastri a sezione 20x20 cm. Il punto 7.4.6.1.2 del DM 2008 prescrive dimensione minima 25 cm”.

  • Le recinzioni sono oggetto di deposito sismico in quanto la norma nazionale non prevede esplicitamente l’esclusione dalla disciplina sismica degli interventi minori. La pericolosità delle recinzioni può essere ricondotta alla possibilità di un loro ribaltamento, se non vengono pro­gettate sotto il controllo di un tecnico competente. Già il fatto che il progetto di una recinzione sia in cemento armato (con relativa fondazione) e venga depositato a firma di un tecnico abilitato dovrebbe garantire la sua bontà. Non è pensabile che chi esamina il progetto ritenga di dover applicare le regole dei pilastri dissipativi intelaiati agli elementi della recinzione, sia perché tale limitazione geometrica nella sostanza non è pertinente, sia perché per le opere di modesta entità è doveroso da parte del consulente strutturista non seguire schemi di controllo inutilmente complessi: l’esame rapido del progetto consente di capire immediatamente se il comportamento delle opere in condizione sismica può considerarsi adeguato ai livelli di sicu­rezza previsti dalle norme tecniche per le costruzioni.


Verifiche sulle fondazioni esistenti

Caso di intervento locale: “Le verifiche delle fondazioni sono assenti dalla relazione di calcolo”.

  • Nel caso di interventi su edifici esistenti (C8A.5.11, richiesta ante NTC 2018) “L’inadegua­tezza delle fondazioni è raramente la causa del danneggiamento osservato nei rilevamenti post-sisma”: non sempre è necessario effettuare le verifiche delle fondazioni. In particolare, le verifiche possono essere omesse, a meno che non verifichi una delle seguenti situazioni: importanti dissesti attribuibili a cedimenti delle fondazioni; sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato; rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni; fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche.


Relazione sui materiali

“La relazione sui materiali non comprende le caratteristiche degli elementi utilizzati per le con­nessioni (squadrette, viti, bulloni, ancoranti …)”.

  • Per la valutazione del comportamento sismico della costruzione, ai fini del rilascio dell’auto­rizzazione, il controllo si deve limitare a verificare che i materiali siano correttamente prescritti (come indicato nel capitolo 11 delle norme tecniche per le costruzioni) e che i parametri adot­tati nella relazione di calcolo, ai fini della sicurezza nel caso di evento sismico, siano corrispon­denti a quelli prescritti. L’esame “specifico” della relazione sui materiali non rientra pertanto nelle modalità di controllo prevista dalla DGR 5001/2016.


Seconda richiesta di integrazioni

Seconda richiesta (verbale…) di integrazioni: “Illustrare ed esplicitare le combinazioni di cari­co con riferimento ai coefficienti parziali per le azioni e di giustificare i valori assunti per il coef­ficiente di sottofondo (Winkler)”.

  • Se durante l’esame tecnico sul progetto si rendesse necessario richiedere chiarimenti o in­tegrazioni non è possibile farlo due volte su aspetti strutturali diversi. Cioè, non è possibile richiedere chiarimenti o integrazioni riguardanti aspetti progettuali che non siano stati oggetto della prima richiesta. È di fondamentale importanza che chi decide di controllare i progetti degli altri abbia compreso questo semplice passaggio.


Opere pubbliche, delibera di approvazione del progetto

“[...] Non risulta indicato il titolo abilitativo o la relativa delibera di approvazione del progetto”.

  • Nel caso di progetto esecutivo e nel caso di progetto definitivo-esecutivo la delibera di ap­provazione dovrebbe essere successiva alla “validazione”; e la validazione dovrebbe essere successiva al parere tecnico regionale. Vedi proposte migliorative. Nell’attesa della corretta interpretazione della modulistica, si auspica che ci sia l’intenzione di comprendere che tale passaggio formale non aggiunge nulla alla sicurezza sismica dell’opera pubblica, ma ne ap­pesantisce l’iter di qualche mese.


Opere pubbliche, esame formale

“Non risulta disponibile la verifica con esito positivo della completezza, coerenza e regolarità formale della documentazione”.

  • Il documento di verifica della completezza, coerenza e regolarità formale, non è previsto nell’Alle­gato G della DGR 5001/2016 che regola le modalità per la richiesta del parere tecnico regionale.


Opere pubbliche, modulo 1

Richieste di integrazioni per correggere le informazioni sul modulo 1.

  • Il parere tecnico regionale non dovrebbe comprendere il controllo formale di completezza, coe­renza e regolarità, perché tale controllo è svolto per legge dall’autorità competente comunale.


Geologo, DGR 2616/2011

Richiesta integrazioni del geologo esaminatore: “di procedere all’effettuazione della verifica di II livello sismico ai sensi dell’Allegato 5 della DGR IX/2616/2011”.

  • La richiesta di approfondimento di II livello dovrebbe derivare da un obbligo previsto nel PGT, non nella 2616/2011: in generale, le prescrizioni contenute nella DGR 2616 devono essere attuate in fase di “pianificazione” a cura dell’estensore dello studio geologico del PGT, e non da chi progetta il singolo intervento. In altre parole, i professionisti che si occupano del sin­golo intervento edificatorio dovrebbero sostanzialmente verificare che l’intervento proposto sia “fattibile” (il livello è quello della progettazione “preliminare”, ai fini del titolo edilizio, e non quello esecutivo); e lo possono verificare sviluppando tutte le indagini geologiche, geofisiche e geotecniche e le verifiche che sono esplicitamente richieste dalle norme di attuazione del PGT (per la classe di fattibilità geologica e per la classe di pericolosità sismica) che l’esten­sore dello studio geologico del PGT ha previsto per l’area dove ricade l’intervento, proprio in virtù della DGR 2616/2011. Chi esamina il progetto, secondo l’allegato F, deve considerare “la pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano”.


Geologo, refuso

“Modulo 1, sezione 1: l’indicazione che l’intervento non riguarda opere ai sensi del 6.1.1 delle NTC non è coerente con la tipologia di intervento e con la presentazione delle relazioni geolo­gica e geotecnica”.

  • Commenti superflui: ma se chi esamina ha riscontrato che le relazioni geologica e geotecnica sono state presentate, è evidente che la compilazione del modulo 1 è affetta da un refuso. Non serve chiedere un’integrazione. Una simile richiesta evidenzia problemi di approccio da parte dell’esaminatore con le modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016.


Geologo, responsabilità

Prescrizione scritta in un’autorizzazione sismica a cura del geologo esaminatore: “Riguardo i calcoli ed i parametri assunti si prende atto delle scelte date dal geologo nel rispetto della sua autonomia e responsabilità di progettista non essendo stati forniti in taluni casi tabulati di cal­colo specifici e dettagliati”.

  • Se tali “tabulati di calcolo specifici e dettagliati” dovevano essere parte del progetto, essi andavano richiesti con forza prima di rilasciare il parere favorevole. Segnalare una ipotetica “mancanza” progettuale, senza farla colmare, significa rimanere responsabili e comunque non operare correttamente.


Geologo, nota nel parere favorevole

“Per quanto riguarda le indagini geognostiche avrebbero meritato, vista la tipologia di interven­to, una verifica sito-specifica di maggior dettaglio nell’ottica di verificare con maggior accura­tezza la stratigrafia dei depositi presenti sulla verticale dell’areale in esame, cosi da poter pro­cedere ad una reale e maggiormente precisa caratterizzazione geotecnica dei terreni presenti”.

  • Nota completamente fuori luogo. Vedi commento precedente.


Geologo, “consiglio prescrittivo”

“[…] si ritiene necessario consigliare […] Per tale motivo si esprime parere sospensivo e si re­sta in attesa delle richieste di cui ai punti precedenti”.

  • Non si può “consigliare” l’esecuzione di un approfondimento del piano di indagine, se poi si esprime parere sospensivo.


Geologo, vuoto di responsabilità

Conclusioni della relazione geologica: “In fase esecutiva si richiede la verifica delle interpreta­zioni fatte nella presente relazione, con particolare riguardo alla natura litologica e geotecnica ipotizzata per i terreni di posa della fondazione”.

  • Con questa frase inserita nelle conclusioni della relazione geologica, è doveroso inserire la medesima prescrizione nel parere tecnico finalizzato all’autorizzazione sismica (cosa che non è avvenuta nel caso in esame). La relazione geologica, infatti, pur costituendo un “elaborato di progetto”, non viene generalmente recepita nei disegni esecutivi di cantiere.


Indagini geotecniche

Richiesta di integrazioni per “Approfondimenti delle indagini geotecniche” per opere di mode­sta entità.

  • Non dovrebbero assolutamente essere formulate richieste di integrazioni di approfondimento delle indagini geotecniche, in presenza di costruzioni o interventi di modesta rilevanza (6.2.2 NTC 2018); dove cioè la progettazione “può essere basata sull’esperienza e sulle cono­scenze” del progettista e dove la caratterizzazione del sottosuolo a fini sismici è irrilevante sui risultati del calcolo.


Geologica, influenza sulle fondazioni

Richiesta di presentare la relazione geologica per interventi che “influenzano” le fondazioni esi­stenti.

  • Nei casi in cui gli interventi in presenza di influenza “non significativa” sulle fondazioni la richie­sta non dovrebbe essere formulata: secondo il C8A.5.11, infatti, se gli interventi “non provoca­no sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato” e “non comportano rilevanti modificazioni delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni”, “è possibile omettere interventi sulle fondazioni nonché le relative verifiche” e quindi non è necessario presentare la rela­zione geologica. Il modulo 11 dovrebbe essere allineato (modificandolo) alle NTC (secondo C8A.5.11). Vedi anche “Linee guida per i geologi istruttori delle pratiche sismiche” a conferma di tale impostazione.


Sezioni geologiche

Nell’ambito di richieste di integrazione relative alla “relazione geologica”, il geologo esaminato­re osserva che “Non risultano disponibili le sezioni geologiche, in scala, a supporto del modello geologico di riferimento, rappresentative di un congruo intorno e del volume significativo (par. 3.2.2 delle NTC 2008)”.

  • Il paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008 non si riferisce alle necessità che caratterizzano l’adegua­tezza o meno di una “relazione geologica” agli scopi di determinare il modello geologico di riferimento. La relazione geologica deve essere rispondente a quanto previsto dalle NTC 2008 ai paragrafi 6.2.1; i caratteri geologici del sito, illustrati nella relazione geologica, “costituisco­no un importante riferimento per l’impostazione del progetto, soprattutto per le opere infra­strutturali ad elevato sviluppo lineare o che comunque investano aree di notevoli dimensioni” (cfr. C6, circolare). In particolare a fini sismici, la relazione geologica deve essere finalizzata all’individuazione dei principali caratteri tettonici e litologici, nonché l’eventuale preesistenza di fenomeni di instabilità del territorio (cfr. 6.2.1 NTC 2008). Relativamente alla “relazione geotecnica” (a cui potrebbe essere riferita la richiesta di integra­zioni), si deve sottolineare che, con riferimento al paragrafo 3.2.2 delle NTC 2008, la classifi­cazione del sottosuolo può essere effettuata in base ai valori della velocità equivalente Vs30, definita mediante l’equazione 3.2.1.


Cedimenti post-sismici per ristrutturazione di edificio esistente

Richiesta del geologo esaminatore: “Si chiede verifica e chiarimenti circa le modalità di tenu­ta in conto nel progetto dei cedimenti post-sismici derivanti dall’analisi di III livello eseguita nel­la relazione geologica”. Richiesta del geologo esaminatore: “Si chiede di esplicitare che i cedimenti stimati nello speci­fico paragrafo della relazione geologica e riportati nella relazione geotecnica (anche alla luce di quanto richiesto al punto 3) siano tollerabili per le strutture di progetto, come peraltro richie­sto nella relazione geologica”.

  • La richiesta è sbagliata, perché la valutazione della sicurezza e la progettazione degli inter­venti sulle costruzioni esistenti possono essere eseguiti con riferimento ai soli SLU, rispetto alla condizione di salvaguardia vita o di collasso (8.3 NTC 2008). Nella fattispecie, in ogni caso, si evinceva che [risposta] “dalla relazione geologica (Figura 16 pag. 19) risulta che i cedimenti post-sismici derivanti dall’analisi di III livello possono essere stimati in circa 5,5 mm e riguardano la globalità del sottosuolo. Un cedimento di tale entità risulta comunque sempre compatibile per il fabbricato oggetto di studio, pur non essendo oggetto di interesse ai sensi delle NTC 2008”. La richiesta, pertanto, esula dalle problematiche sismiche che riguardano la sicurezza delle costruzioni nell’ambito delle necessità previste dalla DGR 5001/2016 e non è inoltre coerente con quanto previsto nelle NTC.


Comportamento sotto i sismi del passato

Richiesta testuale: “Si chiedono eventuali informazioni relativamente al comportamento dell’e­dificio durante i sismi di [nome del comune] più recenti”.

  • La richiesta non trova fondamento nell’ambito dell’esame sismico finalizzato al rilascio di un parere di conformità alle NTC 2008, secondo i criteri stabiliti dalla DGR 5001/2016. Nella fat­tispecie, [risposta] “quanto necessario ai fini della progettazione strutturale, è stato analizzato mediante l’analisi storico-critica e la caratterizzazione dei materiali che costituiscono le strut­ture esistenti”. Le richieste del consulente non devono riflettere la modalità di approccio del consulente stesso.


Richiesta sul modulo 10

Relativamente alla sezione dichiarativa del modulo 10, il controllore osserva che: “Nel modu­lo 10, al punto F, è stato indicato in condizioni non drenate anziché in condizioni drenate”.

  • È evidente che il geologo (oppure lo strutturista) esaminatore non dovrebbe avere difficoltà, esaminando la relazione geologica/geotecnica, nell’individuare se le verifiche effettuate dal professionista sono in condizioni “drenate” o “non drenate”, e valutarne pertanto la pertinenza o meno al progetto in esame. Viceversa, il parere sulla bontà del progetto sismico perderebbe significato. Se il modulo 10 contiene dunque un refuso, non è pensabile chiedere la sua ripre­sentazione in sede di parere tecnico. Nel caso in cui chi controlla ritenga di dover segnalare il refuso, può eventualmente farlo in sede di parere favorevole.


Modulistica “comunale”

Alcuni comuni hanno introdotto moduli specifici da usare obbligatoriamente per alcune dichiara­zioni. E hanno adottato specifiche procedure interne per i controlli, diverse dalle previsioni della legge regionale (ad esempio, pre-esame della pratica prima del suo deposito ufficiale).

  • I comuni dovrebbero attenersi alla sola modulistica (DGR 5001/2016) prevista dalla legge re­gionale e dovrebbero in particolare attenersi alle procedure già previste dalla legge regionale (allegato C e art. 7, LR 33/2015), facendo in modo che sia rilasciato l’attestato di avvenuto deposito contestualmente al momento del deposito stesso, senza pre-esame o altro.


Parere negativo su presunta esecuzione di “cordolo in breccia”

Parere negativo: “I dettagli costruttivi… comportano l’esecuzione di scassi nelle murature di spi­na e perimetrali di carattere esteso… (cordoli in breccia)”.

  • L’esecuzione di “cordoli in breccia” è richiamata nella Circolare esplicativa delle norme tecni­che: “va invece evitata l’esecuzione di cordolature ai livelli intermedi, eseguite nello spessore della parete (specie se di muratura in pietrame), dati gli effetti negativi che le aperture in breccia producono nella distribuzione delle sollecitazioni sui paramenti”. È evidente la defini­zione che viene data per i cordoli eseguiti nello spessore della parete. Eseguire vani isolati per l’alloggiamento delle nervature di un solaio di nuova esecuzione non equivale in sede di progettazione ad eseguire un cordolo in breccia. Nel caso lo si ritenesse equivalente, bisognerebbe comunque offrire al professionista la pos­sibilità di un confronto, per dimostrare la bontà delle sue scelte: a differenza delle prescrizioni riportate nel testo delle norme tecniche, è noto infatti che nella Circolare sono indicate regole generali a cui è giusto attenersi per ottenere determinati livelli di sicurezza; livelli che però potrebbero essere ottenuti in modo diverso, con adeguata giustificazione. Nel caso in esame, oltre a non configurarsi (per definizione) la progettazione di “cordoli in breccia”, la previsione di intonaci strutturali con fibre di rinforzo su tutta la superficie muraria interessata, è più che sufficiente a dimostrare la compatibilità dell’intervento con le norme tecniche per le costruzioni, nell’ambito delle scelte progettuali nelle disponibilità esclusive del professionista incaricato. La pratica ha ricevuto parere negativo.


Scala in acciaio

Richiesta integrazioni: “In merito alla relazione tecnica di calcolo, si rileva che non risultano di­sponibili alcune verifiche, tra le quali: il parapetto ed il relativo collegamento di base; il grigliato”.

  • La richiesta di verifiche analitiche del parapetto e del grigliato di una scala di sicurezza in ac­ciaio esula dalle modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016, sia perché tali elementi rappresentano parti non principali della struttura, non partecipando al comportamento d’insie­me nell’assorbimento dell’azione sismica, sia perché si tratta di elementi strutturali per i quali il dimensionamento agli stati limite non è determinato dall’azione sismica, bensì dai carichi antropici (che nel caso in esame sono maggiori di circa il 250% rispetto a quelli previsti dalla legge in condizione sismica) sotto la responsabilità del progettista. Anche la successiva nota tecnica (“Non risulta disponibile la verifica flessionale dell’ala supe­riore del cosciale in corrispondenza dell’attacco del parapetto, necessaria in assenza di ap­propriati irrigidimenti”) evidenzia la non applicazione dei criteri di controllo previsti dalla DGR 5001/2016, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica. Chi controlla il progetto, nel caso ritenesse utile dimostrare la diligenza del suo operato, può segnalare eventuali “raccomandazioni” in sede di parere favorevole (elencando quelle indica­zioni che non possono rivestire carattere prescrittivo nello spirito dei controlli previsto dalla DGR 5001/2016, perché non riferibili all’autorizzazione sismica secondo l’art. 94 DPR 380/2001).


Rinforzo statico dei solai

Richiesta integrazioni per la relazione di calcolo: “non risultano disponibili le valutazioni sulla si­curezza relative agli interventi di rinforzo statico dei solai e di realizzazione del foro ascenso­re negli stessi”.

  • La richiesta di verifiche analitiche per carichi statici sui solai esula dalle modalità di controllo previste dalla DGR 5001/2016, perché i comportamenti sismici globale e locale della costru­zione non dipendono dalla valutazione di sicurezza dei rinforzi “statici”, appunto.


Controllo formale

Richieste di integrazioni per correggere le informazioni sui moduli 1, 6, 12, elencate nella “No­ta tecnica” trasmessa dalla regione.

  • La L33/2015 e la DGR 5001/2016 non prevedono che il parere “tecnico” regionale comprenda il controllo formale di completezza, coerenza e regolarità, perché tale controllo è svolto ne­cessariamente dall’autorità competente comunale. Sono stati riscontrati ritardi di diversi mesi nell’iter dell’opera pubblica imputabili al controllo formale regionale.


Parere negativo a causa di fraintendimento (1)

Parere negativo: “Il carico variabile adottato per la copertura (3 kN/mq.) non è congruente con la prevista futura destinazione d’uso, indicata “campo da gioco” nella relazione di integrazione; ta­le destinazione implica l’assegnazione della categoria di carico variabile C3 come riportato nel paragrafo 3.4.1 delle NTC 2008. Per tale categoria il valore di carico variabile è previsto pari a 5 kN/mq; pertanto qualora confermata la destinazione d’uso dovranno essere rivalutate le veri­fiche di sicurezza, incluse quelle relative alle fondazioni”.

  • A seguito di questa osservazione, unitamente ad altre due osservazioni, è stato espresso ad­dirittura un parere negativo per la realizzazione dell’intervento. Nel caso in esame, il progetto architettonico allegato prevedeva una copertura destinata ad accogliere pannelli fotovoltaici. Il fraintendimento è scaturito, purtroppo, dal fatto che in prima battuta la commissione tecnica chiese espressamente di considerare le azioni derivanti dagli accumuli di neve (richiesta già di per sé non pertinente con il procedimento di autorizzazione sismica che scaturisce dall’art. 94 del DPR nazionale); a tale richiesta si forniva risposta per cui la copertura era stata dimensio­nata con un carico variabile molto elevato (3,00 kN/mq, superiore agli effetti dell’accumulo di neve), indirizzando i commissari alla tabella dei carichi già prevista in evidenza negli elaborati grafici. [Risposta: Si evidenzia che l’accumulo di neve non è stato considerato in quanto il so­vraccarico presente sulla copertura è pari a 3,00 kN/mq. In virtù della destinazione scolastica, per via della presenza della previsione di futuro campo da gioco (vedi tabella solaio copertura palestra su tavola S6)]. Tuttavia, l’incomprensione ha generato un incredibile parere negativo. Anche le altre due osservazioni si sono rivelate, purtroppo, frutto di fraintendimenti.


Parere negativo a causa di fraintendimento (2)

Parere negativo: “Mancano le indicazioni prescrittive dei materiali costituenti calcestruzzo ed armature precompresse per le travi di copertura della palestra a cassone”.

  • A seguito di questa osservazione, unitamente ad altre due osservazioni, è stato espresso addirit­tura un parere negativo per la realizzazione dell’intervento. Nel caso in esame, rispondendo alla prima richiesta di integrazioni venivano inserite nella relazione di calcolo le verifiche analitiche, comprensive delle tabelle delle caratteristiche dei materiali. Alla ricezione della documentazio­ne, i membri della commissione hanno ritenuto adeguati i calcoli forniti, ma non si sono avveduti che le indicazioni prescrittive dei materiali costituenti calcestruzzo ed armature precompresse erano presenti nella relazione di calcolo stessa. Il parere avrebbe potuto essere favorevole, con l’eventuale prescrizione di riportare le informazioni sui materiali anche negli elaborati grafici. In ogni caso, l’esecuzione di un’opera pubblica è regolata in modo tale che tutti gli elaborati (non solo quelli grafici) costituiscono documenti vincolanti per il costruttore e per il direttore lavori. Le informazioni che non si trovano in un elaborato vanno ricercate negli altri documenti di progetto. In ogni caso, la soluzione corretta non era quella di bocciare il progetto ma, nel caso peggiore, di prescrivere che la tabella materiali fosse riportata anche negli elaborati grafici.

Tegoli di copertura

“Sono assenti gli elaborati esecutivi delle travi di copertura della palestra a sezione a casso­ne tipo”.

  • Nell’ambito di un procedimento riguardante la richiesta di una “autorizzazione sismica” non dovrebbero essere chieste integrazioni relative a parti strutturali che non riguardano il “com­portamento sismico” (perché il dimensionamento locale è determinato in modo assolutamente evidente da azioni da carichi gravitazionali, neve e altri variabili). Tutte le informazioni neces­sarie per garantire la corretta esecuzione e il pieno funzionamento nel caso di evento sismi­co, nella fattispecie, erano già contenute negli elaborati grafici, con particolare riferimento ai dettagli esecutivi delle estremità dei tegoli precompressi e del loro collegamento alle strutture verticali sismo-resistenti ed erano state valutate positivamente dalla commissione stessa, che poi ha rilasciato infatti parere positivo (anche se, purtroppo, soltanto a seguito di nuova istanza di autorizzazione, con notevole dispendio di tempi ed energie). Lo scopo della commissione sismica non è quello di “valutare” il progetto ai fini della validazio­ne, ma riguarda soltanto gli aspetti previsti dall’allegato F, con riguardo al rilascio dell’autoriz­zazione sismica di cui all’art. 94 del DPR 380/2001. La validità ai fini dell’art. 65 del progetto esecutivo depositato non comporta in alcun modo la necessità di controllare (da parte dell’esaminatore) che il progetto sia completo e conforme alle norme tecniche in relazione agli aspetti progettuali delle costruzioni in c.a. e metalliche. In nessun caso, per tale “deposito”, la legge nazionale e quella regionale prevedono controlli di tipo preventivo o durante l’esecuzione dei lavori; peraltro, è noto che le funzioni di vigilanza relative alle opere in c.a. e a struttura metallica di cui all’art. 65, sono relative soltanto alla ve­rifica del rispetto degli “adempimenti procedurali” (mediante attestazioni di avvenuto deposito) e non anche del contenuto tecnico della documentazione. In particolare, le azioni del vento, della neve, della temperatura e le azioni eccezionali da in­cendio, da esplosioni, da urti di traffico veicolare, traffico ferroviario, imbarcazioni, elicotteri, non dovrebbero far parte dell’esame sismico ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Nel caso in cui chi controlla rilevi mancanze di questo tipo, può eventualmente segnalare le stesse nelle prescrizioni contestualmente al rilascio del suo parere favorevole: “Si racco­manda che il dimensionamento delle barre di armatura nelle travi precompresse per i carichi gravitazionali avvenga a cura di tecnico abilitato competente”.


Richiesta sul modulo 10

Relativamente alla sezione dichiarativa del modulo 10, il controllore osserva che: “Nel modu­lo 10, al punto F, è stato indicato “in condizioni non drenate” anziché “in condizioni drenate”.

  • È evidente che il geologo (oppure lo strutturista) esaminatore non dovrebbe avere difficoltà, esaminando la relazione geologica/geotecnica, nell’individuare se le verifiche effettuate dal professionista sono in condizioni “drenate” o “non drenate”, e valutarne pertanto la pertinenza o meno al progetto in esame. Viceversa, il parere sulla bontà del progetto sismico perderebbe significato. Se il modulo 10 contiene dunque un refuso, non è pensabile chiedere la sua ripre­sentazione in sede di parere tecnico. Nel caso in cui chi controlla ritenga di dover segnalare il refuso, può eventualmente farlo in sede di parere favorevole.

[1] Nota

Non devono essere sminuite le conseguenze derivanti dalla formulazione di richieste di integrazione inutili; va fatto il possibile per evitare tali richieste, al fine di sollevare il sistema da quella parte di burocratizzazione che non porta alcun beneficio, ed anzi produce un livellamento verso il basso delle aspettative della nuova legge regionale. Peraltro, l’esperienza maturata a partire dal 10/04/2016 dimostra che una richiesta di integrazioni implica un ritardo di circa 3 settimane sul rilascio dell’autorizzazione, a causa dei tempi necessari per la scrittura e il trasferimento delle informazioni.

Ogni attività che preveda il controllo formale delle pratiche successivamente all’atto del depo­sito (con MUTA o cartaceo) costituisce applicazione non corretta delle regole regionali (art. 7, L 33/2015) e inutile dispendio di energie per la pubblica amministrazione e per il cittadino. Si ri­manda ai paragrafi riguardanti l’esame formale nel presente documento. Nel caso in cui il Siste­ma telematico non effettui correttamente il controllo formale è necessario segnalare le anomalie al gestore del Sistema stesso affinché le stesse siano immediatamente eliminate.

Per quanto riguarda l’esame tecnico dovrebbe essere regolato stabilendo precise modalità di controllo, finalizzate all’individuazione delle non conformità (da indicare puntualmente nelle ri­chieste di integrazioni) e non alla valutazione della “qualità” e della “logica” progettuale, per le quali i professionisti incaricati restano gli unici responsabili. Dovrebbe essere stabilito esplicita­mente che, in ogni caso, l’obiettivo dell’esame tecnico non è quello di intervenire nelle scelte pro­gettuali, né quello di definire rimedi alternativi di eventuali supposte anomalie, o di esprimere dub­bi o “perplessità”; lo scopo di chi esamina l’altrui progettazione deve rimanere quello, in coerenza con l’allegato F della DGR 5001, di assicurarsi che i progetti siano completi e di evitare che negli elaborati progettuali rimangano presenti (a valle dell’esame) calcolazioni o disegni non conformi a quanto previsto dalle norme tecniche vigenti (“adeguatezza” e “congruità”), con riferimento agli aspetti progettuali principali e ai collegamenti più importanti, con riguardo al comportamento del­le opere nel caso di evento sismico, e che tali non conformità siano indicate nelle richieste di inte­grazione con esplicito riferimento ai paragrafi delle norme tecniche o alle norme generali che di­sciplinano la materia sismica.

Si deve quindi ribadire che lo scopo dell’esame tecnico (delle opere private e di quelle pubbliche realizzate dai comuni) deve essere quello di “correggere” i progetti indicando al professionista in modo puntuale quali sono le parti mancanti e quelle che collidono con le prescrizioni delle nor­me tecniche vigenti (oppure, naturalmente, segnalando le eventuali incongruenze tra gli elabo­rati progettuali stessi, se rilevanti a fini sismici), e non quello di “valutare” il progetto e formulare “perplessità” o giudizi negativi (la realizzazione delle opere non deve fermarsi, soprattutto nel ca­so di quelle pubbliche).

Deve essere inoltre garantito che chi esamina i progetti si renda disponibile ogniqualvolta ci siano esigenze e richieste dirette e precise in tal senso, soprattutto nel caso in cui le opere riguardino l’interesse pubblico. Va da sé che gli esaminatori si rapporteranno con i loro ordini professiona­li, uniformando il più possibile il loro operato alle indicazioni che dagli ordini dovessero provenire.