AGGIORNAMENTO CHECK-LIST PRESENTAZIONE PRATICHE SISMICHE

23/07/2022

Aggiornamento della check-list per la presentazione e la verifica formale delle pratiche sismiche in Lombardia, rev.08 (maggio 2022), al seguente link:

check-list pratica sismica REV08.pdf


Il commento di Bianca Giulia Macigni

A distanza di oltre 6 anni dall'entrata in vigore delle nuove regole in Lombardia, la verifica formale costituisce il maggior carico di burocrazia negativa rispetto all'intera procedura, a danno soprattutto della categoria dei professionisti che presentano le pratiche, ma anche dei funzionari comunali, dei committenti e delle imprese.

I motivi sono i seguenti:

1) La moltiplicazione dei sistemi telematici comporta procedure non allineate, perché ogni sistema prevede richieste e controlli diversi dagli altri.

2) La verifica formale dovrebbe intendersi assolta (come impone la legge) con i controlli effettuati dal sistema telematico all'atto del deposito, ma nella realtà i funzionari comunali rifanno la verifica, sia perché i diversi sistemi telematici sono pieni di errori, sia perché la DGR 5001 lascia la responsabilità della attestazione di deposito (obbligatoria) ai funzionari stessi.

3) Chi svolge le verifiche formali spesso non ha letto (o non ha compreso) quali sono le cose che deve controllare (e che sono stabilite dalla DGR 5001) per compensare i buchi dei sistemi telematici.

Modulo di presentazione

Modulo 1 per l’autorizzazione

Modulo 2 per il solo deposito

È il modulo di presentazione della pratica sismica, art. 93 DPR 380/2001.

È sempre valido anche ai fini dell’art. 65 (vedi art. 93, comma 5); pertanto consente l’immediato inizio dei lavori (fatto salvo l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio) e deve sempre essere sottoscritto dal costruttore, tranne nei casi di autorizzazione sismica e di rilascio del certificato di sopraelevazione.

Contiene l’individuazione delle figure in gioco.

Contiene l’indicazione del tipo di intervento e consente pertanto un primo inquadramento della categoria di intervento per i successivi sorteggi a campione:

3.1 costruzioni in c.a. o acciaio con volume superiore a 5.000 mc;

3.2 costruzioni in c.a. o acciaio con volume inferiore a 5.000 mc;

3.3 costruzioni in muratura;

3.4 interventi su esistente;

3.5 altre costruzioni (muri di sostegno, vasche, costruzioni in legno, ecc.).

Il modulo di presentazione deve essere firmato digitalmente dal committente e dal costruttore; la firma del committente può essere presente in alternativa sulla procura al delegato sismico (modulo 5 o altro modulo del sistema telematico stesso).

Nei casi di autorizzazione e di rilascio del certificato per le sopraelevazioni, il modulo è accettabile anche senza i dati e la firma del costruttore, ma i lavori non potranno iniziare senza la successiva comunicazione secondo l’art. 65 del DPR 380.

Bisogna verificare se per l’intervento è sufficiente il deposito sismico oppure se servono l’autorizzazione o il certificato di sopraelevazione.

Bisogna controllare la competenza dei professionisti (progettista e direttore lavori delle strutture).

Deve essere indicata la pratica edilizia di riferimento, per poter svolgere il controllo di congruità fra il progetto strutturale e quello architettonico.

Variante in corso d'opera influente sulla struttura (oggi “variante di carattere sostanziale”): costituisce pratica a sé stante; la documentazione necessaria è soltanto quella che è “variata” rispetto al deposito iniziale.

Variante in corso d'opera non influente sulla struttura (oggi “variante di carattere non sostanziale”): la presentazione è facoltativa; non si fa l’attestato di deposito.


Modulo 6 (aggiornamento 15 aprile 2019)

Dichiarazioni varie a cura dei progettisti delle strutture. Comprende le dichiarazioni a), b), c), d), f), g) dell’allegato E, DGR 5001/2016.

Il modulo 6 deve essere sottoscritto digitalmente dal progettista strutturale indicato nel modulo di presentazione.

Ci deve essere un modulo 6 sottoscritto digitalmente per ciascuno dei progettisti strutturali.


Modulo 7 (aggiornamento 15 aprile 2019)

Dichiarazioni varie a cura del progettista architettonico. Comprende le dichiarazioni a), b), c), d), e), f), g) dell’allegato E, DGR 5001/2016.

Il modulo 7 deve essere sottoscritto digitalmente dal progettista architettonico indicato nella pratica edilizia e nel modulo di presentazione.


Modulo 8

È da presentare solo nel caso di richiesta di rilascio del certificato di sopraelevazione, ai sensi dell’art. 90 del DPR 380.

Il modulo 8 deve essere firmato dal progettista delle strutture, solo nel caso di intervento di sopraelevazione ai sensi dell’art. 90 del DPR 380.


Modulo 9

Modulo sottoscritto dal geologo che ha redatto la relazione geologica (R1).

Il modulo 9 deve essere sottoscritto dal geologo che ha redatto la relazione geologica (R1).

In alternativa ci deve essere il Modulo 11.


Modulo 10

Modulo sottoscritto dall’estensore della relazione geotecnica (R2).

Il modulo 10 deve essere sottoscritto dal professionista che ha redatto la relazione geotecnica (R2).

In alternativa ci deve essere il Modulo 11.


Modulo 12

Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (un Modulo 12 per ciascun organismo strutturale indipendente).

Controllare che sia presente un Modulo 12 compilato per ciascun organismo strutturale indipendente principale.

Controllare che il modulo 12 sia firmato digitalmente dal progettista e dal direttore dei lavori delle strutture, coerentemente con i nomi indicati in calce e con i nomi indicati nel modulo di presentazione della pratica sismica.

Nella verifica formale non è previsto alcun controllo del contenuto del modulo 12.


Relazione geologica

Relazione geologica (R1).

Controllare che la firma del geologo sulla relazione geologica sia corrispondente a quella di chi firma il Modulo 9.

Se la relazione geologica R1 è omessa ci deve essere il modulo 11, e bisogna controllare se si ricade in uno dei casi che prevedono l’omissione, come di seguito.

La relazione geologica R1 può essere omessa quando nel modulo di presentazione viene data risposta “NO” alla domanda “l'intervento riguarda opere ai sensi del paragrafo 6.1.1 NTC 2018 [fondazioni] o ha influenza su di esse?”.

La relazione geologica R1 può essere omessa anche quando, pur riguardando le opere di fondazione, nel modulo di presentazione viene data risposta “SÌ” alla domanda “l'intervento è ritenuto di modesta rilevanza in zona ben conosciuta dal punto di vista geotecnico?”. In questo secondo caso, però, se la classe di fattibilità indicata nel PGT è 2, 3, 4, serve comunque la relazione geologica di fattibilità R3. In assenza di precise indicazioni di legge, la giusta azione è quella di rimandare il controllo della presenza della verifica di fattibilità geologica all’iter della pratica edilizia.

Non esiste la definizione di “modesta rilevanza” per gli aspetti geotecnici; perciò, la valutazione è lasciata caso per caso.


Relazione geotecnica

Relazione geotecnica (R2).

Controllare che la firma sulla relazione geotecnica sia corrispondente a quella di chi firma il Modulo 10.

Se la relazione geotecnica R2 è omessa ci deve essere il modulo 11, e bisogna controllare se si ricade in uno dei casi che prevedono l’omissione: la relazione geotecnica R2 può essere omessa negli stessi casi in cui può essere omessa la relazione geologica R1.


Progetto architettonico

Progetto architettonico, come già presentato nella pratica edilizia.

Controllare la congruità fra il progetto strutturale e quello architettonico (tutti gli interventi previsti nella pratica edilizia devono trovare riscontro nel progetto strutturale).


Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture

Progetto strutturale.

Gli elaborati grafici devono riferirsi all’intero intervento in progetto (dalle fondazioni alla copertura) e devono comprendere anche le informazioni progettuali relative alle eventuali parti prefabbricate.

Gli elaborati grafici devono essere sottoscritti dal progettista delle strutture che firma il modulo 6 (per ciascuno dei progettisti).


Relazione di calcolo delle strutture

Relazione di calcolo delle strutture.

La relazione di calcolo deve essere sottoscritta dal progettista delle strutture che firma il modulo 6 (per ciascuno dei progettisti).

Può accorpare, se scritto in copertina, anche “Fascicolo dei calcoli”, “Relazione sui materiali”, “Relazione sulle fondazioni”, “Piano di manutenzione”.


Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti

Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti.

Accorpabile con relazione di calcolo, se riportato in copertina.


Relazione sui materiali impiegati

Relazione sui materiali impiegati.

Accorpabile con relazione di calcolo, se riportato in copertina.


Relazione sulle opere di fondazione

Relazione sulle opere di fondazione.

Accorpabile con relazione di calcolo, se riportato in copertina.

Questa relazione può essere assente nel caso di interventi che non riguardino le fondazioni.


Piano di manutenzione delle strutture

Piano di manutenzione delle strutture.

Accorpabile con relazione di calcolo, se riportato in copertina.


Documentazione fotografica

La documentazione fotografica assume rilevanza in particolare nel caso di interventi sul patrimonio esistente.

Non esistono specifiche regole che consentono di valutare nel merito e nella forma la bontà della documentazione fotografica; non è quindi previsto (nella verifica formale) il controllo del contenuto della documentazione fotografica.

La documentazione fotografica può essere già presente nella pratica edilizia.


Nomina ed accettazione dell’incarico del collaudatore

Sono esclusi da questo adempimento gli “interventi locali” (come indicati nel modulo di presentazione del deposito).

Nei casi di autorizzazione e di rilascio del certificato per la sopraelevazione, la pratica è accettabile anche senza indicazione del collaudatore, ma i lavori non potranno iniziare.

L’accettazione dell’incarico deve contenere (tra l’altro) la dichiarazione con la quale il collaudatore attesta di non essere collegato in modo diretto o indiretto al costruttore.

Nel caso di terna devono esserci sia il documento di segnalazione della terna, sia l’accettazione del collaudatore designato.


Dichiarazione che i lavori non sono iniziati

Asseverazione del direttore lavori delle strutture, che i lavori non sono iniziati.

Tale dichiarazione è già presente nel modulo 6 (lettera g) se il direttore lavori delle strutture coincide con il progettista delle strutture. Negli altri casi la dichiarazione deve essere allegata separatamente.


Elenco allegati

Questo elenco perde in parte di significato e di importanza quando la pratica è presentata in forma telematica.


Interventi privi di rilevanza

Gli interventi privi di rilevanza sono indicati nell’allegato C della DGR 4317 del 15/02/2021. Per essi non è previsto alcun deposito sismico.

Non è previsto il deposito sismico degli interventi privi di rilevanza.

Il controllo della presentazione viene svolto soltanto nell’ambito della pratica edilizia, verificando che sia trasmesso l’allegato F (dichiarazione asseverata del progettista) e che l’intervento sia effettivamente compreso nell’elenco di cui all’allegato C, DGR 4317.

Nei casi in cui l'intervento interessi anche strutture, come definite nel DPR 380/2001 e ai sensi delle NTC, è necessario controllare che nella pratica edilizia siano allegati gli elaborati grafici strutturali e la relazione di calcolo e che sia presentata la pratica ai sensi dell’art. 65 da parte del costruttore.