CASSAZIONE: LE VARIANTI ALLA PRATICA SISMICA DEVONO SEMPRE ESSERE DEPOSITATE

02/10/2018 - Ancora una Sentenza della Cassazione relativa alla disciplina delle opere in zona sismica: n. 39428 del 12/06/2018

Nella Sentenza richiamata, la Corte estende il principio della necessità di depositare tutte le varianti alla generalità dei casi (e non solo al singolo caso processuale in esame) sottolineando che:

"Da ciò [art. 93 e 94 DPR 380] consegue, evidentemente, che non può ammettersi la possibilità di interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la consistenza..."

E che, con riferimento alle varianti ritenute (dagli attori) marginali e da non assoggettare a deposito:

"Le opere vanno considerate nella loro integrità e la valutazione sulla loro effettiva consistenza e conseguente rilevanza ai fini della disciplina antisismica spettava alle autorità competenti"

Oltre che al solito richiamo secondo cui:

"A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali..."

E la sentenza conclude dicendo chiaramente che:

"Anche per quanto riguarda la disciplina antisismica, la valutazione di un'opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi, anche successivi, non rilevando, peraltro, l'entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali"

Si riporta di seguito un estratto della Sentenza.

1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza del 15 settembre 2017 ha affermato la responsabilità penale di Silvano IMPASTATO, Luisa PRETINI e Sauro DI SANDRO, che ha condannato alla pena dell'ammenda, per il reato di cui agli articoli 11O cod. pen., 93 e 95 d.P.R. 380\2001, perché, in concorso tra loro, i primi due quali proprietari e committenti, il terzo quale tecnico asseverante e direttore dei lavori realizzavano interventi in zona sismica senza provvedere al preventivo deposito, presso l'ufficio del Genio Civile, del relativo progetto; in particolare, perché realizzavano opere strutturali diverse da quelle oggetto del progetto depositato, consistite nell'allungamento dei pilastri esterni in muratura tramite una porzione di pilastro in cemento armato e nella realizzazione di due travi in cemento. armato poste al di sopra delle travi principali di copertura, inoltre perché realizzavano opere strutturali, in assenza del deposito del progetto, consistite nella costruzione di platee di fondazione, pilastri e travi in cemento armato e solatio interpiano in legno (fatto accertato in Fucecchio, il 9 giugno 2014).

1. I ricorsi sono infondati.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo e secondo motivo di ricorso di Silvano IMPASTATO e Luisa PRETINI ed al primo motivo di ricorso di S. DI SANDRO, che gli stessi si fondano, così come la sentenza, su un erroneo erroneo presupposto e, cioè, sulla possibilità di una valutazione parziale e frammentaria dell'intervento edilizio.

3. Invero, come è dato rilevare dalla sentenza, il giudice del merito, nell'assolvere gli imputati dalla violazione urbanistica contestata al capo a) dell'imputazione, ha preso in considerazione singolarmente le opere eseguite, come ricordato in premessa, ritenendone alcune non soggette a titolo abilitativo edilizio ed altre sanate ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380\01 ed altrettanto sembra aver fatto con riferimento alla violazione paesaggistica, rispetto alla quale, riferendosi, in dispositivo, alla "sanatoria paesaggistica", richiama, in particolare, l'innalzamento della quota del tetto.

Altrettanto avviene nei ricorsi, laddove le opere eseguite vengono distinte, come si dirà anche in seguito, tra quelle individuate nel progetto originariamente presentato e quelle definite "aggiuntive", ritenendo queste ultime di minimo rilievo e, in quanto tali, sottratte alla disciplina antisismica in forza delle richiamate disposizioni regionali.

4. Una simile soluzione interpretativa è del tutto errata.

Essa si pone, infatti, in palese contrasto con il principio, ripetutamente affermato da questa Corte e che qui va fermamente ribadito, secondo il quale il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso attraverso la suddivisione dell'attività edificatoria finale nelle singole opere che concorrono a realizzarla, astrattamente suscettibili di forme di controllo preventivo più limitate per la loro più modesta incisività sull'assetto territoriale . !.'.opera deve essere infatti considerata unitariamente nel suo complesso, senza che sia consentito scindere e considerare separatamente i suoi singoli componenti e ciò ancor più nel caso di interventi su preesistente opera abusiva (Sez. 3, n. 30147 del 19/4/2017, Tomasulo, Rv. 270256; Sez. 3, n. 16622 del 8/4/2015, Pmt in proc. Casciato, Rv. 263473; Sez. 3, n. 15442 del 26/11/2014 (dep. 2015), Prevosto e altri, Rv. 263339; Sez. 3, n. 5618 del 17/11/2011 (dep.2012), Forte, Rv. 252125; Sez. 3 n. 34585 del 22/4/201 O. Tulipani, non massimata; Sez. 3, n. 20363 del 16/3/201O, Marrella, Rv. 247175; Sez. 3, n. 4048 del 6/11/2002 (dep. 2003), Tucci, Rv. 223365) .

Ciò è stato ripetutamente specificato anche con riferimento alla sanatoria degli abusi edilizi, escludendo l'ammissibilità di una «sanatoria parziale», dovendo l'atto abilitativo postumo contemplare gli interventi eseguiti nella loro integrità (cfr.. Sez. 3, n. 22256 del 28/4/2016, Rongo, Rv. 267290 ; Sez. lii n. 19587, 18 maggio 2011; n. 45241, 5 dicembre 2007, non massimata; Sez. 3, n. 291 del 26/ 11/ 2003 (dep.2004), P.M. in proc. Fammiano, Rv. 226871) ed escludendo, altresì, la sanatoria condizionata all'esecuzione di interventi volti a ricondurre il manufatto a conformità urbanistica (Sez. 3, n. 51013 del 05/11/2015, Carratu' e altro, Rv. 266034 e prec. conf.), nonché quella "giurisprudenziale" o "impropria" (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e altro, Rv. 260973 e prec. conf.) sempre sulla base della necessità di una valutazione unitaria delle opere a tal fine.

5. Tali principi sono stati, dunque, del tutto ignorati dal Tribunale, sebbene tale evenienza non rilevi in questa sede in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero, ma vanno ulteriormente considerati anche in relazione a quanto prospettato dai ricorrenti nei motivi di ricorso in esame, poiché anche in questo caso si rileva, dal contesto generale delle argomentazioni sviluppate, che gli interventi realizzati non sono stati presi in considerazione unitariamente .

6. Invero, l'art. 93 del d.P.R. 380\01, nel disciplinare le modalità di denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche, afferma chiaramente, al comma 3, che il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e che, in ogni caso, il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Nei successivi commi 4 e 5 si stabilisce, inoltre, che al progetto deve essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione e che la relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari.

Il rigoroso procedimento autorizzatorio individuato dal legislatore che, come è noto, si configura come del tutto autonomo da quello finalizzato al rilascio del titolo abilitativo edilizio, ha la evidente finalità di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche, stante l'evidente rilievo che esse assumono con riferimento alle esigenze di tutela della pubblica incolumità, sicché è evidente l'esigenza, avvertita dalle richiamate disposizioni, di fornire alle autorità competenti una informazione completa circa le opere da realizzare.

Da ciò consegue, evidentemente, che non può ammettersi la possibilità di interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la consistenza ai fini della necessità o meno del rilascio di un titolo abilitativo.

Ciò è quanto fanno, invece, i ricorrenti, considerando autonomamente singole opere che essi stessi ammettono non essere incluse nel progetto depositato presso il Genio Civile e che, sulla base di personali valutazioni in fatto relative alla loro effettiva consistenza, ritengono non rilevanti sulla base della disciplina regionale che assumono, peraltro, erroneamente applicata dal giudice del merito.

Una simile asserzione, proprio alla luce della finalità della disciplina antisismica di cui si è detto, non può essere condivisa, perché le opere vanno considerate nella loro integrità e la valutazione sulla loro effettiva consistenza e conseguente rilevanza ai fini della disciplina antisismica spettava alle autorità competenti.

Si è inoltre già affermato che, ai fini dell'integrazione delle violazioni della disciplina prevista per le costruzioni in zone sismiche, non rileva la concreta entità delle opere realizzate in difformità rispetto a quelle assentite, poiché essa non prevede esenzioni o tetti minimi di difformità, ma trova applicazione in ogni caso di violazione (così Sez. 3, n. 36576 del 21/6/2011, Licastro e altro, Rv. 251388) .

A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali richiamate in ricorso, poiché, in disparte la questione della loro applicabilità o meno nel caso concreto, va ricordato come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 380\01 è applicabile a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi ed escludendo espressamente la possibilità di individuazione di "opere minori" non soggette alla disciplina antisismica, poiché ciò costituisce aperta violazione del disposto dell'art. 83 del d.P.R. n. 380 del 2001, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica (così, Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376) .

7. Va conseguentemente affermato che, anche per quanto riguarda la disciplina antisismica, la valutazione dì un'opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi, anche successivi, non rilevando, peraltro, l'entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali.