13/12/2018 - LA LEGGE REGIONALE PER LA SISMICA IN LOMBARDIA: QUALCOSA NON STA FUNZIONANDO

Di Gianluigi Maccabiani e Francesco Bocchio

Abstract

A più di due anni e mezzo dall'entrata in vigore delle nuove norme regionali che regolano la gestione e la verifica delle pratiche sismiche, si registra un sostanziale fallimento dell'impostazione normativa. I peggiori risultati sono da segnalare in un tangibile incremento di tempi e nella complicazione delle procedure, che si traducono in un indecente incremento della burocrazia a danno di cittadini e imprese. Il raggiungimento degli auspicabili obiettivi della norma vengono di fatto vanificati da un distacco totale dall'attività professionale e da quella edilizia, nonché dalla percezione da parte del cittadino di una norma complicata e onerosa che comporta (o meglio fa pagare) un prezzo altissimo a causa di una regolamentazione inefficiente.

La mancanza di coordinamento tra i sistemi informativi territoriali, alcuni dei quali già presenti sul territorio lombardo ben prima della piattaforma telematica regionale (MUTA), crea un caos e una lottizzazione del mercato professionale inaccettabile e iniquo: le richieste e le modalità di presentazione della documentazione di richiesta autorizzazione e di deposito pratiche è differente da una amministrazione all'altra. Questi temi meritano un dibattito aperto e costruttivo al fine di incoraggiare il legislatore ad apportare le necessarie correzioni. A tale scopo, nel presente articolo vengono affrontate le tematiche essenziali che governano l'attuazione della norma. Se ne conclude che è necessaria la revisione della modulistica e l’uniformazione delle piattaforme telematiche presenti sul territorio, sia per le fasi di recepimento delle richieste che per quelle di controllo e di notifica.


Parole chiave: #Sismica #AutorizzazioneSismica #RegioneLombardia #MUTA

Norme di settore: L.R. 33/2015; D.G.R. X/2129/2014; D.G.R. X/5001/2016; decreto n. 17589 del 28 novembre 2018 (modulistica vigente)

LA LEGGE REGIONALE PER LA SISMICA IN LOMBARDIA: QUALCOSA NON STA FUNZIONANDO

AUTORIZZAZIONE: i tempi lunghi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche

I tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche non sono in linea con le aspettative dei cittadini, ma soprattutto sono molto più lunghi dei tempi che sono realmente necessari per gestire ed evadere le pratiche. Peraltro, all’atto pratico, vi è da registrare che in progetti contenenti altri vincoli all’esecuzione (per esempio quello paesaggistico) per i quali si debba attendere la conclusione positiva dell’attività amministrativa, si sommano i tempi per l’autorizzazione sismica. In aggiunta, è stato rilevato che i tempi si dilatano enormemente in quei comuni dove sono presenti "sovrastrutture" che si aggiungono all'autorità competente e ai consulenti tecnici: ad esempio, in presenza di trasferimenti delle pratiche a commissioni non gestite in modo attento, comunità montane, associazioni di comuni, consulenti non direttamente collegati all'organo comunale, ecc.

PROPOSTA: rendere efficienti le procedure, mediante linee di indirizzo e orientamento finalizzate a rendere uniformi le modalità di gestione e controllo delle pratiche. Si deve presumere che i tempi di evasione delle pratiche si possono ridurre a 15 giorni, senza arrivare a 60 giorni o più.


DEPOSITO: la modalità di presentazione delle pratiche sismiche

La modalità di presentazione delle pratiche è macchinosa, per il fatto che la procedura non è univoca: il cartaceo è stato prorogato più volte, e ad oggi permane la possibilità di usare sia il sistema telematico regionale sia la moltitudine di piattaforme telematiche comunali.

PROPOSTA: migliorare la modulistica e la modalità di presentazione. In particolare, dovrà essere evitata la moltitudine di piattaforme diverse tra loro che corrispondono a molteplici modalità di presentazione delle pratiche. Tale previsione è già inserita nella LR 33/2015, la quale prevede ad oggi una sola modalità di presentazione (allo scadere del periodo di 1 anno, già esaurito nel maggio 2017), e cioè quella del Sistema Informativo Integrato di cui all’allegato C, che garantisce, per legge, il controllo formale automatico delle pratiche presentate. Tale modalità non è incompatibile con le norme che regolano il funzionamento dello Sportello Unico.


ATTESTAZIONE E NOTIFICA: la mancata attestazione di avvenuto deposito e di notifica a chiusura delle procedure

La modalità di presentazione delle pratiche stabilita nel regolamento regionale (DGR 5001/2016) ad oggi non è in grado di rispettare le previsioni della stessa legge regionale (LR 33/2015), la quale prevede all’articolo 7 che all’atto del deposito sia rilasciata contestuale “attestazione di avvenuto deposito”. Il cittadino ha il diritto di ricevere l'attestazione di avvenuto deposito "contestualmente" alla presentazione della documentazione, se completa, coerente e regolare; il costruttore ha la necessità inderogabile di ricevere immediatamente l'attestazione di avvenuto deposito, quando le opere ricadono nell'applicazione dell'art. 65 (c.a. e acciaio) e per poter iniziare immediatamente i lavori nelle zone 3 e 4. La regolarità della procedura è possibile soltanto se tutto avviene contestualmente: è il principio che sta dietro tutta la procedura denominata "attestazione di avvenuto deposito": il controllo deve essere fatto subito. Se l'attestazione non viene fatta subito, l'ente pubblico svolgerà un lavoro molto più gravoso, sia in termini di tempo perso nel rispetto dei 60 giorni in zona 2, sia per l'energia sprecata: quel che si potrebbe fare all'atto del deposito, senza dover scrivere alcuna comunicazione ufficiale, viene invece eseguito in più fasi successive, con comunicazioni inviate, ricevute, protocollate, ecc. Ad ogni passaggio l'ente pubblico è costretto a formalità pesanti quanto inutili.

PROPOSTA: se l'attestazione di avvenuto deposito fosse realmente contestuale alla presentazione della pratica, si capirebbe immediatamente che non c'è (perché non ci deve essere) lo spazio per chiedere modifiche di contenuto dei moduli 1 e 2, che costituiscono grossi contenitori di informazioni ridondanti, oltre che modifiche puntigliose di parametri che non rilevano assolutamente sull'aspetto formale. Soltanto con la forma cartacea (che è stata ora finalmente interdetta) era possibile ottenere un’attestazione immediata, conforme alle previsioni della legge. Migliorare quindi la modalità di presentazione facendo in modo che l’attestazione di deposito sia rilasciata contestualmente all’inoltro telematico della pratica, proprio in virtù del controllo formale obbligatorio già previsto dall’allegato C, ultimo capoverso, della DGR 5001/2016. Rendere univoca ed automatica la notifica della conclusione delle procedure di verifica.


DATI: la quantità di informazioni richieste è eccessiva

La quantità di informazioni che per legge vengono raccolte e gestite è sovrabbondante rispetto alle necessità previste dalle regole nazionali e alle esigenze di sicurezza nel caso di evento sismico. Si osserva peraltro che nei moduli 1 e 2, sezioni 16 e 18, sono richieste informazioni che non servono alla procedura sismica. La continua richiesta di dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche è una inutile e dannosa ridondanza da risolvere da parte dell’Amministrazione sia sotto il profilo informatico di gestione del database che sotto il profilo del diritto amministrativo.

PROPOSTA: migliorare la modulistica e la modalità di presentazione.


MUTA: i problemi del Sistema Informativo Integrato

Il Sistema Informativo Integrato costituito dalla piattaforma telematica regionale (MUTA) presenta ad oggi numerosi problemi, sia di tipo informatico, sia nei contenuti non aderenti alle previsioni della LR 33/2015 e della DGR 5001/2016. Si tratta di una situazione che sta generando dispendio di energia da parte di tutti gli operatori. La cosa più importante da fare è quella di far prendere atto ai gestori del sistema che la piattaforma presenta “problemi”. L’introduzione della possibilità di utilizzare le piattaforme telematiche comunali non risolve i problemi del sistema. In ogni caso, molti sportelli unici non sono in grado di mettere a punto un sistema efficiente per svolgere i controlli di completezza, regolarità e coerenza; sia per l’inadeguatezza delle piattaforme telematiche comunali nelle quali si ritrovano vincolati, sia per l’incapacità di comprendere la logica della attestazione di deposito prevista dalla norma regionale. Sembra che ogni diversa Amministrazione vada ricercando un diverso modo per gestire le pratiche e per risolvere i problemi, generando ritardi e dispendio di energia.

PROPOSTA: Risolvere i problemi del Sistema Informativo Integrato (MUTA) e dei contenuti non aderenti alle previsioni della LR 33/2015 e della DGR 5001/2016. Mirare verso una sola forma di presentazione e gestione digitale delle pratiche (attraverso il sistema MUTA, come inizialmente previsto dalla DGR 5001/2016), che effettui il previsto controllo formale e il rilascio contestuale della corrispondente attestazione di avvenuto deposito, come previsto dall’art. 7 della LR 33/2015. Tale modalità non è incompatibile con le norme che regolano il funzionamento dello Sportello Unico.


GESTIONE E ARCHIVIAZIONE: il contenitore della pratica strutturale

Ad oggi, il sistema che disciplina le pratiche sismiche risponde soltanto agli obblighi previsti per le “costruzioni in zona sismica”, secondo gli artt. 93 e seguenti del DPR 380/2001, tralasciando la gestione delle pratiche valide ai sensi dell’art. 65 DPR 380/2001 (opere in cemento armato e metalliche), pur consentendo la facoltà di rendere valida la pratica anche a tale fine.

PROPOSTA: Il sistema di gestione dovrebbe fungere da contenitore per l’intera pratica strutturale, nel caso in cui il cittadino intendesse avvalersi della facoltà di rendere valida la pratica ai sensi dell’art. 65 DPR 380/2001, per le opere in c.a. e metalliche. Dovrebbe essere possibile “integrare” la pratica mediante il deposito della dichiarazione di fine lavori, della eventuale relazione a strutture ultimate (nel caso di opere in cemento armato) e del certificato di collaudo.


OPERE PUBBLICHE: il parere tecnico regionale obbligatorio

Nei casi in cui si deve attivare il parere tecnico regionale obbligatorio, i ritardi si accumulano in modo rilevante a causa del fatto che le procedure si complicano più di quanto previsto nella legge; questo perché anziché fornire soltanto il parere tecnico, la regione prevede verifiche formali aggiuntive: 1) La richiesta dei documenti di “Validazione del progetto e Provvedimento di approvazione del Progetto Definitivo e/o Esecutivo (nel caso di OO.PP.)”, presente sul Modulo 1 è fuorviante, e la richiesta, peraltro, appare al di fuori delle prerogative regionali, perché si sovrappone alle funzioni riservate per legge all’autorità competente comunale. 2) La richiesta del documento di “verifica con esito positivo della completezza, coerenza e regolarità formale della documentazione” non è prevista nella DGR e appesantisce senza motivo la burocrazia. 3) La richiesta del documento indicante “il profilo di attenzione” su cui viene richiesto il parere tecnico regionale, nei casi di parere tecnico regionale obbligatorio, art. 8, comma 5, non è sensata, per il fatto che per opere realizzate dai comuni in zona 2 detto parere è obbligatorio sull’intero progetto (si pensi che a causa di questa specifica richiesta, in alcuni comuni la pratica viene erroneamente fatta esaminare a un consulente, al fine di individuare il "profilo di attenzione" sui cui chiedere il parere...). 4) L’ufficio regionale, alla richiesta di parere tecnico, svolge sempre il controllo sulle operazioni di verifica della completezza, coerenza e regolarità effettuate dai comuni, fino a chiedere integrazioni relative a tali aspetti formali; tali operazioni non sono previste dalla legge (perché spettano all’autorità comunale) e appesantiscono inutilmente il procedimento. 5) Per molti mesi, a seguito del rinnovo della giunta regionale, la regione non ha fornito il parere tecnico obbligatorio per i progetti realizzati dai comuni in zona 2, con attese e problemi di responsabilità non indifferenti per i funzionari comunali.

PROPOSTA: la procedura regionale dovrebbe allinearsi al rispetto delle prescrizioni minime previste dalla legge e dalla DGR 5001/2016.


DISCIPLINA DELLE OPERE STRUTTURALI: la scarsa conoscenza della materia sismica

La materia non è stata portata adeguatamente a conoscenza dei funzionari comunali. Generalmente, ciò che accade è che, nel dubbio, l’autorità sismica comunale adotta meccanismi molto più restrittivi e farraginosi di quanto la norma preveda realmente. Accade addirittura che i responsabili degli uffici tecnici, nella convinzione di fare un servizio utile ai cittadini, pubblichino sul sito istituzionale l'elenco dei "documenti minimi da allegare a pratiche su edifici esistenti", attribuendo dettagliatamente valenza cogente alle indicazioni della Circolare esplicativa delle NTC e di fatto sostituendosi alle norme di legge regionali e alle previsioni delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

PROPOSTA: istituire seminari informativi periodici rivolti a tutti gli operatori di settore e diffondere la conoscenza della disciplina delle opere strutturali, attraverso gli ordini professionali e le istituzioni. L'applicazione delle procedure deve rispettare il livello minimo degli obblighi già scritti nelle norme procedurali e nelle norme tecniche, senza eccessi e interpretazioni arbitrarie.


SPESE DI ISTRUTTORIA: le spese sono eccessive e non congrue

Le spese di istruttoria sono spesso non congrue e talvolta eccessive (sproporzionate) rispetto all’intervento strutturale proposto (anche fino a oltre 750 euro per una singola abitazione), sia perché chi ha il compito di stabilire gli importi da applicare non conosce il tipo di lavoro richiesto; sia perché gli importi incassati dal comune vanno a compensare servizi che non corrispondono a prestazioni specialistiche (è noto il caso paradossale di comuni in zone 3 e 4 in cui vengono corrisposti importi per la verifica formale della documentazione); sia perché spesso gli importi vengono corrisposti per pagare prestazioni non necessarie (ad esempio, la sola verifica da parte di un geologo della presenza o meno del modulo 11, o per casi in cui il controllo geotecnico di merito viene effettuato due volte, sia dall’ingegnere sia dal geologo consulenti, o per costruzioni o interventi di modesta rilevanza per le quali vengono destinati importi per il controllo della componente geologica).

PROPOSTA: nei comuni in zona 2 stabilire importi adeguati, sia per le spese istruttorie (dovrebbero essere proporzionali all’entità degli interventi; dovrebbero essere stabilite anche in funzione del numero di organismi strutturali; dovrebbe essere evitato il pagamento di spese conseguenti ad estrazione a campione, ridistribuendo ad esempio tali oneri su tutti i depositi), sia per i compensi per chi esamina le pratiche (le parcelle di consulenza tecnica non possono scendere al di sotto di determinati importi). In particolare, per garantire i giusti pagamenti per le prestazioni specialistiche: non dovrebbero essere pagati i controlli sull’esecuzione a una pluralità di controllori contemporaneamente; non dovrebbe essere pagato due volte (all’ingegnere e al geologo consulenti) il controllo della parte geotecnica del progetto; non dovrebbe essere pagato a figure specializzate il controllo formale finalizzato all’attestazione di avvenuto deposito nelle zone 2, 3 e 4 ).


COMMISSIONI: il funzionamento delle commissioni di controllo

L’assenza di regole relative alla creazione, composizione, selezione e gestione delle commissioni e dei consulenti controllori e delle modalità di controllo, rende il sistema sempre più incerto e vago. Ogni ufficio tecnico comunale interpreta a modo proprio i meccanismi di gestione delle pratiche sismiche e ogni consulente opera seguendo esclusivamente le proprie convinzioni.

PROPOSTA: sia istituito un regolamento regionale per la definizione e il funzionamento delle commissioni esaminatrici. Nel frattempo, sia predisposto un codice con regole chiare, che ciascun consulente che intende svolgere questa professione dovrebbe accettare implicitamente, per dare certezze al sistema dei controlli, come ad esempio: sia ipotizzato un percorso formativo obbligatorio per chi intende specializzarsi e praticare questa peculiare attività professionale; sia stabilito il requisito minimo di iscrizione decennale all’albo professionale; siano stabilite regole per evitare (territorialmente) il conflitto di interessi per quegli esaminatori che svolgono anche la professione.


MODALITÀ DI CONTROLLO: la mancanza di specifiche linee guida

Le modalità di controllo del progetto strutturale sono prive di un indirizzo codificato, se non in forma molto generale (Linee guida per l’applicazione della DGR 5001/2016 approvate dal Consiglio dell’Ordine Ingegneri di Monza nella seduta dell’8 maggio 2017 e approvate con modifiche dalla Commissione Strutture CROIL nella seduta del 10 maggio 2017): nel controllo tecnico molti esaminatori non seguono le modalità di esame previste nei tre punti dell’allegato F. Molti esaminatori inoltre eseguono il controllo formale, con evidente dispendio di energie da parte di figure specializzate e al di fuori dei ruoli e dei tempi tecnici entro i quali il controllo formale dovrebbe essere svolto.

PROPOSTA: è necessario codificare linee guida specifiche per uniformare le modalità di controllo, con preciso riferimento all'esame dei contenuti tecnici del progetto strutturale, in modo analogo (ma anche più dettagliato) a quanto già fatto dall’ordine dei geologi della Lombardia ("Linee guida per i geologi istruttori delle pratiche sismiche”, a cura dell’Ordine dei Geologi della Lombardia, nel testo approvato con delibera n. 97 del 13/06/2017 integrato come da delibera n. 127 del 7/09/2017).


CONTROLLI A CAMPIONE: le modalità e le tempistiche dei controlli a campione

La conoscenza non approfondita della disciplina delle opere strutturali da parte dei funzionari comunali, non adeguatamente assistiti dai consulenti strutturisti, comporta che i controlli a campione vengano attivati con tempi non compatibili con quelli di esecuzione delle opere: arrivare dopo molti mesi a richiedere documenti integrativi e giustificazioni alle diverse figure coinvolte fa venir meno il senso e gli effetti delle procedure di controllo sul progetto (nelle zone 3 e 4) e sull’esecuzione (in tutte le zone). Per i controlli sull’esecuzione si impiegano risorse sproporzionate rispetto a quanto effettivamente richiesto dalla legge regionale (convocazione di attori e controllori in numero eccessivo; prolungamento dell’iter di controllo oltre i tempi previsti dalla legge, operazioni burocratiche e comunicazioni eccessive, ecc.).

PROPOSTA: fare in modo che l’organo di controllo applichi alla lettera l’Allegato H della DGR 5001/2016 e proceda con l’avvio del procedimento nell’immediatezza dell’inizio del periodo (ad es. il semestre) adottato per i controlli. Fare in modo che nei controlli sull'esecuzione siano convocate esclusivamente le figure indicate nella DGR; inoltre, non bisogna dimenticare che il controllo sull’esecuzione è relativo alla “sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione progettuale depositata” nel momento del sopralluogo e non deve invece riguardare direttamente il contenuto della relazione finale del direttore lavori e/o del certificato di collaudo e le fasi di conclusione dei lavori.


OPERE ESCLUSE DALLA LEGGE: le opere non soggette al deposito e all’autorizzazione sismica

La conoscenza non approfondita della disciplina delle opere strutturali e della giurisprudenza in materia da parte dei funzionari comunali fa scaturire la richiesta di deposito sismico anche per opere che non riguardano la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, contrariamente a quanto previsto dalla legge (lettura combinata degli artt. 83 e 93 del DPR 380/2001).

PROPOSTA: prendere atto (anche attraverso una campagna informativa) dell’esistenza di interventi che non vanno assoggettati al deposito sismico: recinzioni con pareti molto basse e parte soprastante con rete o metallica, normale segnaletica stradale, piccoli manufatti interrati, ma anche pergolati e pergo-tende se piccoli e a struttura leggera, piccole pensiline con struttura leggera a sbalzo, eccetera. Va ricordato ai funzionari che l’ambito di applicazione della LR 33/2015 è stabilito nell’art. 5, con il richiamo diretto all’art. 93 del DPR 380/2001 nazionale, e non certamente nell’allegato G (che riguarda i casi di richiesta del parere tecnico regionale).


OPERE MINORI: le opere a rischio sismico ridotto

La legge regionale non prevede purtroppo una modalità semplificata per i depositi e il rilascio delle autorizzazioni relativi a opere che rappresentano un rischio sismico molto contenuto, ma che richiedono comunque la presentazione della pratica sismica.

PROPOSTA: la legge regionale dovrebbe prevedere una modalità semplificata per la presentazione delle pratiche sismiche relative ad opere modeste, che pur interessando potenzialmente la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, sono tali per cui, per dimensione e massa con semplici accorgimenti è possibile ridurre entro livelli trascurabili il rischio che ciò avvenga (ad es. piscine interrate, muri di sostegno anche se di altezza contenuta, strutture metalliche a sostegno di cartellonistica autostradale, gabbioni metallici di contenimento delle terre, piccole costruzioni in lamiera o in legno che consentono l’accesso di persone, recinzioni a parete piena, strutture a sostegno di cancellate con altezza rilevante, strutture metalliche destinate a serra, piccole tettoie, locali interrati, ecc.). Per tali opere (che dovrebbero essere codificate dalla regione stessa), l’autorizzazione (comunque da rilasciare, secondo il dettato nazionale) non richiede la consulenza di esaminatori e i relativi tempi e spese istruttorie, e il progetto non richiede particolari approfondimenti geologici e ingegneristici e la relativa modulistica.


SANATORIA: la presentazione delle pratiche sismiche a posteriori

La poca chiarezza sul tema della presentazione a posteriori delle pratiche sismiche (c.d. “in sanatoria”), che avviene settimanalmente in ciascun comune lombardo, generata sia dall’assenza di indicazioni nella norma regionale, sia dalla scarsa diffusione delle informazioni che regolano la materia, è causa di una molteplicità di procedure, di diversa applicazione nei diversi comuni lombardi.

PROPOSTA: la legge regionale dovrebbe prevedere le modalità di presentazione delle pratiche sismiche “a posteriori”, sia per i casi di accertamento della conformità edilizia (“sanatorie”), sia per la presentazione “in ritardo” delle pratiche.


BUROCRAZIA: l’assenza di figure incentivate

L’assenza di figure proattive e incentivate, dedicate a perseguire il buon esito nell’iter di gestione delle pratiche sismiche, conduce a procedure che nei diversi passaggi amministrativi si inceppano inevitabilmente con il rimando delle responsabilità.

PROPOSTA: sia definito con chiarezza il ruolo di centralità degli strutturisti e dei geologi che controllano le pratiche, non solo per offrire l’esame dei contenuti tecnici, ma per garantire il supporto ai funzionari comunali sulle diverse sfaccettature che caratterizzano la disciplina delle opere strutturali nel suo complesso: le procedure possono essere migliorate (rispetto al primo difficile periodo di applicazione) e governate proprio grazie alla preparazione e alla conoscenza delle regole da parte dei singoli esaminatori. Sia previsto un percorso formativo di specializzazione adeguato al ruolo richiesto. Non scendano al di sotto di certi valori i compensi per chi esamina le pratiche.


LIBERI PROFESSIONISTI: l'assenza di una campagna di sensibilizzazione rivolta agli strutturisti

La mancanza di una campagna di informazione e sensibilizzazione dei professionisti che preparano e presentano le pratiche sismiche è causa di incomprensioni e inutili ritardi: gli strutturisti non hanno ancora compreso che il loro progetto deve essere letto da altri tecnici (che devono peraltro condividere una parte delle responsabilità), e che pertanto deve essere illustrato e completato anche con quegli elementi progettuali e informativi che generalmente si danno per scontati.

PROPOSTA: gli ordini professionali di concerto con gli uffici regionali potrebbero promuovere una campagna informativa, che attraverso specifici incontri e seminari sia finalizzata a chiarire quali sono gli obblighi di legge e i vantaggi (per tutte le figure coinvolte) che scaturiscono dalla redazione di un progetto completo e ben illustrato.


COMUNI IN ZONA 3 E 4: la non regolare applicazione della legge porta con sé soltanto gli effetti burocratici negativi

In molti comuni in zona 3 e 4 la scarsa conoscenza della legge e la non corretta applicazione sono purtroppo la normalità (alcuni comuni, addirittura, non sono attrezzati per ricevere pratiche telematicamente in modo corretto). La conseguenza peggiore è che viene conservata la burocrazia ai livelli più elevati (perché paradossalmente la scarsa conoscenza delle regole ne porta ad un’applicazione più inutilmente rigida) ma senza il minimo beneficio per le diverse figure coinvolte.

PROPOSTA: è necessaria una campagna informativa rivolta ai funzionari comunali, ma anche ai consulenti strutturisti, che in modo proattivo dovrebbero garantire il supporto tecnico e di consulenza generale per favorire l’applicazione delle procedure, secondo il principio della centralità del consulente strutturista.