PRATICHE SISMICHE E PRATICHE EDILIZIE - LE VARIANTI E INTEGRAZIONI

22/12/2018

Le varianti e le integrazioni spontanee

Le eventuali varianti in corso d’opera “influenti sulla struttura” ai sensi della DGR X/5001, allegato D, nonché la documentazione relativa a eventuali opere non comprese nel progetto inizialmente depositato, dovranno essere presentate (e autorizzate, se in zona 2) prima della loro effettiva realizzazione. In particolare, i casi più ricorrenti dell’allegato D che fanno scaturire le varianti influenti sulle strutture (anche dette “varianti sostanziali”) sono quelli relativi alla modifica della distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali sismo-resistenti; alla modifica delle dimensioni degli elementi sismo-resistenti; alla modifica della rigidezza nel piano degli impalcati di piano o di copertura. Generalmente, nella pratica di variante dovrebbero essere presentati tutti e soli gli elaborati progettuali che differiscono rispetto a quelli presentati nella pratica originaria. Resta salva la necessità di presentare tutta la modulistica a corredo dell’istanza, comprese le dichiarazioni sottoscritte da tutte le figure interessate, costruttore compreso, nei casi di validità secondo l’art. 65 del DPR 380/2001.

Anche le varianti “non influenti” sulla struttura devono essere depositate con la stessa modalità, attivando la specifica opzione, appositamente prevista nel modulo 1 (per le zone 2) e nel modulo 2 (per le zone 3 e 4).

Le integrazioni documentali (spontanee) possono essere depositate nella forma delle varianti non influenti sulla struttura. Nei comuni in zona 2, si può procedere a presentare varianti o integrazioni documentali spontanee soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione sismica.

È da escludere che nel caso di presentazione di varianti “non influenti sulle strutture” l’organo di controllo proceda ad esaminare “i contenuti” del progetto secondo i criteri dell’allegato F, oppure che siano richiesti chiarimenti o integrazioni successivamente al deposito stesso. Resta salva la possibilità (fortemente consigliata) di procedere a verifica a cura e onere dell’ente che le modifiche non ricadano invece nella fattispecie delle varianti sostanziali: in tal caso, l’organo di controllo deve procedere in zona 2 al rilascio di una nuova autorizzazione.

Ad esempio: una richiesta di integrazioni di questo tipo è assolutamente non prevista dalla legge regionale e dalla DGR 5001/2016:

1) Nel caso di variante non sostanziale deve essere prodotto il Modulo 11.

2) Non viene ripresentato il Modulo 12. Si ritiene debba essere ripresentato per convalidare la tesi sostenuta di variante non sostanziale.

3) La relazione presentata si limita ad una semplice descrizione dell'intervento senza dimostrazione analitica della tesi sostenuta.

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Infatti, nel caso in cui il controllore di merito rilevi che si tratta di una variante "sostanziale", secondo i casi esplicitamente indicati nell'allegato D, immediatamente fa modificare la presentazione della pratica e procede all'esame per il rilascio della nuova autorizzazione; nel caso invece in cui il controllore confermi che la variante è del tipo "non sostanziale", egli procede immediatamente all'archiviazione.

In generale, la presentazione di una pratica edilizia in variante fa scaturire la necessità di verificare da parte del funzionario istruttore se sia da richiedere la presentazione della corrispondente pratica strutturale in variante. E la presentazione di una pratica strutturale in variante (se non accompagnata dal riferimento alla corrispondente pratica edilizia in variante) fa scaturire la necessità di verificare da parte del funzionario istruttore se vi sia contrasto con quanto previsto dalla pratica edilizia originaria e se sia necessario richiedere la presentazione di variante alla pratica edilizia stessa. Le previsioni contenute nel modulo 6 (dichiarazione di congruità fra il progetto strutturale e quello architettonico) introdotto dalla norma regionale, fanno sì che l’iter della pratica sismica debba, al momento, essere corrispondente all’iter della pratica edilizia.

Il consulente strutturista esaminatore del contenuto tecnico dei progetti dovrebbe fare in modo che i funzionari del SUE recepiscano le necessità sopra indicate: in particolare, le operazioni che garantiscono il corretto compiersi delle procedure sono due: la prima è quella per cui alla presentazione di ogni variante alla pratica edilizia il funzionario istruttore verifichi la presenza della corrispondente pratica sismica (se necessaria); la seconda è quella per cui chi esamina le pratiche sismiche in occasione dei controlli del contenuto, verifichi sempre la perfetta sovrapponibilità (“congruità”) tra i disegni strutturali e quelli architettonici ufficiali allegati alla pratica edilizia i cui riferimenti si devono trovare con precisione nel modulo 6 e, se il controllo non dà esito positivo, informi il funzionario istruttore.

Ogniqualvolta viene presentata all’ente comunale documentazione relativa ad aspetti strutturali, l’organo di controllo deve sempre osservare il contenuto della documentazione stessa e procedere con i controlli del caso. Ad esempio, se si tratta di varianti (sostanziali oppure no) o di integrazioni, lo sportello unico deve procedere all’attestazione di avvenuto deposito (secondo l’art. 65, secondo l’art. 93 del DPR 380 e secondo l’art. 7 della LR 33/2015) controllando che la documentazione sia completa, coerente e regolare, adattando tale controllo al singolo caso; se si tratta della relazione a strutture ultimate prodotta per le costruzioni in cemento armato o a struttura metallica, lo sportello unico ne attesta l’avvenuto deposito, secondo le verifiche previste ai sensi dell’art. 65; se si tratta della dichiarazione di completamento delle opere strutturali (fine lavori), o della trasmissione del certificato di collaudo, nessuna operazione è prevista, nel senso che tali documenti non sono teoricamente soggetti ad alcun controllo (resta tuttavia la necessità di verificare, a cura dell’organo di controllo, che la documentazione non contenga altro rispetto a quanto previsto).

In tutti i casi, la presentazione di qualsivoglia documentazione relativa alle pratiche strutturali dovrebbe essere controllata anche dall’autorità competente per la sismica dell’ente, che con l’aiuto del consulente strutturista verifica la compatibilità della documentazione presentata con l’insieme delle procedure previste dalla legge regionale e dal suo regolamento. In questo modo, è sempre possibile verificare ad esempio che nella documentazione presentata al termine dei lavori (relazione a strutture ultimate, fine lavori, certificato di collaudo) non siano inglobate modifiche progettuali tali da richiedere sottoscrizione da parte del costruttore, o addirittura procedure di autorizzazione o controllo.

Il collegamento tra la pratica edilizia e quella sismica

La legge regionale prevede che il progetto strutturale sia congruente con quello architettonico allegato alla pratica edilizia (dichiarazione di “congruità” nel modulo 6 a cura del progettista delle strutture). In altre parole i disegni delle opere strutturali devono essere “sovrapponibili” a quelli architettonici e rappresentare cioè né più né meno gli stessi interventi. In particolare, non sembra al momento possibile procedere all’esecuzione parziale delle opere previste nella pratica edilizia, presentando il deposito sismico in fasi diverse (ad es. non pare purtroppo possibile presentare in prima battuta soltanto il progetto strutturale dell’abitazione, e solo successivamente quello della recinzione o della autorimessa, nel caso in cui la pratica edilizia comprenda tutti gli interventi); e altrettanto non sembra al momento possibile procedere depositando un progetto sismico “unitario” (in quanto “unitario” dal punto di vista del comportamento strutturale), presentando richiesta di titolo edilizio in tempi diversi (ad es. non pare purtroppo possibile presentare il progetto sismico di una palazzina gemella strutturalmente unitaria/collegata, ma da eseguirsi in tempi diversi con due pratiche edilizie separate). In appendice sono riportate le proposte migliorative su questo tema.

Comunque, indipendentemente dal problema della perfetta rispondenza tra le due pratiche (che può essere oggetto di richiesta di chiarimento alla regione, o anche di interpretazioni diverse da quella di chi scrive) la legge lombarda attualmente prevede che la pratica sismica sia presentata soltanto “successivamente” (o contestualmente) alla pratica edilizia (l’identificazione della pratica edilizia avviene negli appositi spazi del modulo 1 o 2 e del modulo 6; il controllo di “coerenza” prevede tale verifica). E di tale controllo si deve far carico il funzionario dell’ufficio tecnico che rilascia l’attestazione di avvenuto deposito (sismico). In tal senso, i consulenti strutturisti dovrebbero fare in modo di trasmettere le loro conoscenze ai funzionari comunali, per evitare che sia chiesto loro un parere tecnico su una pratica strutturale che non trovi diretta corrispondenza con quella edilizia (non vale, al momento, il riferimento alla sola pratica paesaggistica o altro che non sia riconducibile a un titolo abilitativo).

All’atto della presentazione di ciascuna pratica edilizia, il funzionario comunale dovrebbe sempre verificare se gli interventi previsti comportano la necessità di presentare una pratica sismica, anche tenendo conto, per i casi particolari, di quanto riportato nel presente testo relativamente alle “opere minori e opere speciali”. Ad ogni variante della pratica edilizia potrebbe dover corrispondere (in generale) la variante alla pratica sismica.

Aggiornamento 28/11/2018

A seguito della pubblicazione del Dduo 28 novembre 2018, n. 17589, con le modifiche apportate alla modulistica (vedi al link: https://www.sismicainlombardia.it/news/nuova-modulistica-2018-per-le-pratiche-sismiche-in-lombardia), nel modulo 6 sono state introdotte due opzioni aggiuntive: un'opzione specifica per i casi di opere pubbliche comunali (in cui si chiede di specificare il numero e la data della delibera di approvazione del progetto); un'opzione invece con la voce "Altro", da intendersi valida per i casi di "Altro titolo abilitativo" (rispetto a quelli esplicitamente riportati) oppure per i casi di "Altri interventi che non prevedano un titolo abilitativo". Nella sostanza, quindi, anche con il nuovo decreto la Lombardia ha confermato che non è possibile presentare una pratica sismica senza individuare la corrispondenza con un procedimento edilizio avente un "titolo abilitativo", laddove necessario per l'inizio dei lavori; restando così esclusi i riferimenti a pratiche paesaggistiche e a piani attuativi, che hanno rilievo sull'urbanistica e non sulla possibilità di iniziare i lavori.

Proposte migliorative

La legge regionale prevede che il progetto strutturale sia congruente con quello architettonico allegato alla pratica edilizia. In determinati casi, si può verificare che il cittadino intenda procedere all’esecuzione parziale delle opere previste unitariamente nella pratica edilizia, presentando il deposito sismico in fasi diverse (es. prima il progetto strutturale dell’abitazione, e solo successivamente quello del- la recinzione o della autorimessa). Può anche accadere che il cittadino intenda procedere depositando un progetto sismico “unitario” (in quanto “unitario” dal punto di vista del comportamento strutturale), presentando richiesta di titolo edilizio in tempi diversi (es. palazzina gemella, strutturalmente unitaria, ma da eseguirsi in tempi diversi, con separate pratiche edilizie). Al momento, sembrerebbe che i controlli di coerenza della modulistica (modulo 6) non consentano tali due opzioni.

Si chiede di chiarire se si ritiene possibile procedere a deposito sismico per opere strutturali “parziali” rispetto a quelle previste nell’intera pratica edilizia, e se tale ipotesi è già attualmente praticabile o se richiede una modifica alla modulistica (modulo 6). E allo stesso modo, si chiede di chiarire se si ritiene possibile procedere a deposito sismico con opere strutturali “in aggiunta” rispetto a quelle previste nella pratica edilizia, e se tale ipotesi è già attualmente praticabile o se richiede una modifica alla modulistica (modulo 6). [Il chiarimento relativo alla possibilità di fare riferimento a pratiche paesaggistiche è già stato dato, negandone la possibilità, con l'aggiornamento del modulo 6].