SOPRAELEVAZIONI IN ZONA SISMICA: QUANDO SCATTA L'OBBLIGO DI ADEGUAMENTO
Aggiornamento marzo 2020: in tema di sopraelevazione, per l'applicazione dell'art. 90 del D.P.R. 380 si veda anche "Consiglio di Stato - Sezione Seconda – Sentenza del 29 gennaio 2020 nr. 742".
09/11/2018
La norma regionale della Lombardia ha previsto specifiche regole per gli interventi di sopraelevazione delle costruzioni: nelle zone 2 le sopraelevazioni rientrano nel caso generale delle procedure previste per gli interventi soggetti ad autorizzazione; nelle zone 3 e 4 invece l’autorità competente comunale deve rilasciare entro 60 giorni, previo il controllo di merito, la “certificazione” per la sopraelevazione senza la quale i lavori non possono iniziare. Il progettista deve compilare il modulo 8, con il quale certifica di aver effettuato la verifica di adeguamento dell’intera costruzione e, nel caso di edifici con struttura in muratura, che l’edificio non è stato oggetto in passato di altri interventi di soprelevazione.
Ampliamento o sopraelevazione?
Ai fini dell’applicazione delle regole sismiche, il fatto di saper distinguere una sopraelevazione da un ampliamento è assai importante: sia perché nelle zone 3 e 4 solo le sopraelevazioni richiedono il rilascio di un vero e proprio benestare di merito da parte dell’organo di controllo, sia perché con le nuove NTC 2018 solo le sopraelevazioni richiedono sempre la verifica di adeguatezza dell’intera costruzione, mentre in presenza di ampliamento tale necessità è riservata a quegli interventi che modificano significativamente la risposta del fabbricato (8.4.3 lett. “b”).
La norma regionale, nel definire le procedure inerenti gli interventi di sopraelevazione, fa riferimento diretto alla norma nazionale (art. 90, comma 2, del DPR 380/2001). Purtroppo, però, per la definizione degli interventi di sopraelevazione non si trova la formulazione a livello nazionale. Per tale ragione, nell’attesa di una definizione che chiarisca i casi e le modalità per l’applicazione dell’articolo 90 e del contenuto del punto 8.4.3 lett. “a” (sopraelevazioni) delle NTC 2018, si potrebbe ricavare tale definizione da considerazioni di tipo ingegneristico in funzione del comportamento sismico delle costruzioni, nell’ambito di criteri di sicurezza coerenti con le norme tecniche, nonché ad esempio da norme tecniche precedenti.
Bisogna preliminarmente ricordare che nella ricerca delle modalità applicative e delle definizioni dei concetti strutturali di ampliamento e sopraelevazione ai fini della sicurezza strutturale, conviene il più possibile riferirsi a indicazioni nazionali e non regionali: è noto infatti (e confermato dalla giurisprudenza) che l’incolumità dei cittadini non è materia concorrente stato-regioni, come invece lo è l’edilizia in generale, ma attiene in modo esclusivo ai compiti dello Stato.
Dovrebbe dunque intendersi per ampliamento qualsiasi realizzazione effettuata mediante opere strutturalmente connesse all’unità strutturale oggetto di intervento che dia luogo ad un aumento della superficie accessibile; si parte poi dalle uniche definizioni tecniche nazionali che si ritrovano nelle precedenti norme tecniche per le costruzioni allegate al decreto 16 gennaio 1996 e all’ordinanza 3274/2003, che riportano la stessa frase: “s’intende per ampliamento la sopraelevazione di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso” (che dia luogo comunque ad un aumento della superficie accessibile, nella logica dell’ampliamento). Ne deriva che per sopraelevazione dovrebbe intendersi qualsiasi realizzazione che comporti un aumento dell’altezza massima dell’unità strutturale oggetto di intervento cui è strutturalmente connessa. Se non si è in presenza di incremento dell’altezza (massima) dell’unità strutturale, ma soltanto di un incremento di altezza di una parte più bassa della costruzione, gli interventi dovrebbero (il condizionale è obbligatorio) ricadere nella fattispecie definita “ampliamento” e non in quella della sopraelevazione.
E in aggiunta, anche “l’esecuzione di nuove strutture al di sopra del livello di copertura realizzate con elementi strutturali connessi alla struttura esistente, ma in modo da non interagire con essa e quindi modificare il comportamento strutturale dell’intera costruzione”, è da escludere dal caso di sopraelevazione in riferimento ai criteri delle norme tecniche per le costruzioni (vedi Servizio Tecnico Centrale CSLLP 13/06/2011, in risposta alla richiesta del Servizio provinciale del Genio Civile di Agrigento). Sono quindi escluse dalla necessità di verifica di adeguamento tutte le sopraelevazioni con manufatti leggeri e che abbiano rigidezza alle azioni orizzontali non significativa nei confronti delle strutture sottostanti già esistenti.
Se si accettassero le definizioni sopra riportate, nelle zone 3 e 4 la sopraelevazione di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso non sarebbero da assoggettare al rilascio del “certificato per le sopraelevazioni” di cui alla DGR 5001/2016.
Il contesto edilizio-urbanistico
Tuttavia, purtroppo, la precisa definizione tecnica nazionale degli interventi di sopraelevazione, finalizzata all’applicazione degli obblighi di adeguamento sismico e alla necessità di rilascio della certificazione secondo la legge regionale e secondo l’art. 90 del DPR 380, ad oggi non esiste. E giova ricordare che, viceversa, se si guarda alle regole del codice civile (art. 1127), dell’edilizia e dell’urbanistica si scopre che qualsiasi volume aggiunto al di sopra di un qualsiasi orizzontamento di copertura o falda inclinata di copertura, anche posti più in basso rispetto all’altezza massima del fabbricato, sembrerebbe ricadere nella definizione giuridica di sopraelevazione: secondo la Cassazione (17284/2011), infatti, “Costituisce sopraelevazione l’intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio sovrastante e superare l’originaria altezza dell’edificio”, estendendo quindi la fattispecie della sopraelevazione “ad ogni intervento che comporta l’innalzamento della copertura del fabbricato” spostando “verso l’altro la copertura del fabbricato in corrispondenza della superficie da esso occupata, aumentando la volumetria terminale e superando in tale punto l’altezza originaria dell’edificio”, ed escludendo il “mero ampliamento in linea orizzontale”.
Quando scatta l'obbligo di adeguamento sismico?
Tutto ciò premesso, indipendentemente dal fatto che permane l’incertezza nel distinguere la sopraelevazione dall’ampliamento (chi scrive ritiene che debba prevalere la definizione di sopraelevazione del contesto tecnico e non di quello urbanistico), ai fini della necessità di verificare l’adeguatezza della costruzione, si segnala che non ricade nella sopraelevazione la variazione di altezza dell’unità strutturale contenuta nella misura necessaria per la realizzazione di cordoli sommitali (40 o 50 centimetri, ad esempio), così come indicato in 8.4.3 NTC 2018, ultimo capoverso. In aggiunta, non ricade nella sopraelevazione, e non è quindi necessario procedere alla verifica di adeguamento, il caso di variazioni di altezza anche maggiori di quelle necessarie per i cordoli, che però non comportino un incremento di “superficie abitabile” e che costituiscano cioè soltanto una "risagomatura" delle falde di copertura; caso introdotto con le NTC 2018, in senso meno restrittivo, per facilitare gli interventi sull’esistente relativi a sottotetti già abitati.
Per il solo cambio d’uso del sottotetto, al fine di renderlo “abitabile” se non si incrementa l’altezza della costruzione (o comunque non la si incrementa di oltre i 40 o 50 centimetri), non è necessaria la verifica di adeguamento, pur in presenza di incremento della superficie abitabile: è sufficiente la verifica di idoneità del solaio di calpestìo (sempre che non ricorrano contemporaneamente altre cause di cui al punto 8.4.3 NTC 2018, come ad esempio l’incremento dei carichi al piede di oltre il 10%). Viceversa, in generale, il “recupero” edilizio finalizzato a rendere “abitabili” sottotetti, qualora accompagnato da un incremento dell’altezza dell’unità strutturale superiore alla misura necessaria per creare i cordoli sommitali, rientra sempre nell’obbligo di verificare l’adeguatezza della costruzione.
L’intenzione del legislatore è dunque chiara: per il recupero dei sottotetti le norme tecniche allegate all’Ord. 3274/2003, ora non più applicabili, prevedevano una esplicita eccezione: “Una variazione dell’altezza dell’edificio, resa necessaria per l’abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero di piani, non deve essere considerata sopraelevazione o ampliamento; in tal caso non è obbligatorio l’intervento di adeguamento sismico”. Nelle NTC 2008 e 2018 tale opzione è stata invece cancellata.
Aggiornamento marzo 2020: in tema di sopraelevazione, per l'applicazione dell'art. 90 del D.P.R. 380 si veda anche "Consiglio di Stato - Sezione Seconda – Sentenza del 29 gennaio 2020 nr. 742".
Nella tabella seguente sono illustrati nella prima parte i casi di sopraelevazione secondo il contesto delle norme tecniche e secondo quello dell'edilizia/urbanistica. Nella seconda parte sono invece indicate le specifiche eccezioni che consentono di non ricadere nell'obbligo di adeguamento.