I CONTROLLI A CAMPIONE SULL'ESECUZIONE IN ZONA SISMICA PER LA LOMBARDIA

Attenzione: il testo pubblicato in questa pagina potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente nuove regole per le autorizzazioni e i depositi, che si riflettono anche sui procedimenti di controllo sull'esecuzione. Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti. 

I sorteggi a campione

Nei comuni in zona 2, nel periodo massimo di sei mesi, il sorteggio a campione è relativo a tutti gli interventi autorizzati nel periodo precedente e si concretizza mediante sopralluogo in cantiere per controllare che l’esecuzione sia “sostanzialmente rispondente” a quanto autorizzato.

Nei comuni in zona 3 e 4, nel periodo massimo di sei mesi, il sorteggio è relativo agli interventi depositati nel periodo precedente e si concretizza nel controllo del progetto (che prevede le stesse modalità del controllo tecnico previste per l’autorizzazione) e mediante sopralluogo in cantiere per controllare che l’esecuzione sia sostanzialmente rispondente a quanto autorizzato. In tali comuni, il controllo sull’esecuzione è facoltativo; tuttavia, si deve considerare che i funzionari dell’ufficio tecnico comunale “sono tenuti” (DPR 380, art. 103) ad accertare che l’esecuzione degli interventi in tutte le zone sismiche proceda in base alle norme; è da ritenersi quindi che il controllo a campione nei comuni in zona 3 e 4, esteso anche all’esecuzione con il relativo sopralluogo in cantiere, nella misura minima di un sorteggio ogni sei mesi per ciascuna categoria, sia comunque da garantire a cura dell’organo di controllo, nel rispetto del Testo Unico dell’edilizia.

Gli interventi di sopraelevazione nei comuni nelle zone 3 e 4 sono soggetti al rilascio della certificazione da parte dell’autorità competente comunale (che prevede le stesse modalità del controllo tecnico previste per l’autorizzazione); tali interventi rientrano comunque nella base campionata per i successivi controlli sull’esecuzione.

Non rientrano nel sorteggio a campione gli interventi autorizzati in zona 2 riguardanti opere strategiche e rilevanti (cioè relativi a costruzioni in classe d’uso IV e III), per le quali il controllo sull’esecuzione è di tipo sistematico a cura dell’organo comunale.

La Regione effettua controlli a campione sugli interventi autorizzati dal comune.

Il numero minimo dei controlli, così come sopra indicato, è da riferire alle pratiche depositate separatamente in ciascun comune, indipendentemente dal fatto che gli enti siano riuniti in una delle forme associative previste nell’allegato A, DGR 5001/2016. Non rispettare questa regola costituisce grave violazione delle procedure previste dalla legge regionale.

Per il buon funzionamento dei controlli si deve tener presente l’effetto “deterrente”: non è pensabile di informare il cittadino dell’avvenuta selezione a campione nell’immediatezza del deposito o comunque (di regola) prima dell’inizio dei lavori; così facendo, nell’illusione di prevenire cattive esecuzioni, si vanificherebbe per intero l’effetto deterrente, contrariamente al principio stabilito nella DGR 5001/2016. Eventualmente, è possibile proporre soluzioni migliorative alle procedure regionali (accorciando il periodo su cui basare il campione, senza incrementare il numero dei controlli, vedi appendice). Al momento, il buon funzionamento è garantito dall’applicazione corretta delle procedure regionali con esecuzione in tempi rapidi del sorteggio (semestrale) e avvio immediato dei procedimenti di controllo nei giorni immediatamente seguenti a quelli del periodo stabilito per la campionatura.

È importante ricordare che la DGR 5001/2016 prevede sia redatto specifico verbale con l’indicazione delle operazioni e dell’esito del sorteggio, proprio a piena garanzia della correttezza ed efficienza della procedura. La DGR 5001 non prevede esplicitamente la possibilità di scegliere (a discrezione) la pratica da sottoporre a controllo. Il consulente strutturista dovrebbe fare in modo che l’autorità competente comunale recepisca le modalità di sorteggio sopra indicate.

I controlli sull’esecuzione

Nei casi di controllo sull’esecuzione nelle zone 2, 3 e 4 ai sensi dell’allegato H, DGR 5001/2016, è necessario effettuare il sopralluogo in cantiere per “accertare la sostanziale rispondenza dei lavori effettivamente realizzati alla documentazione progettuale depositata”. Le verifiche finalizzate a controllare la “rispondenza” in cantiere di quanto previsto in sede progettuale saranno commisurate all’importanza dell’opera, e saranno riferite alle parti principali dell’opera e ai collegamenti più importanti, con riguardo al comportamento nel caso di evento sismico.

Il controllo sull’esecuzione (Allegato H, DGR X/5001) inizia con la comunicazione di avvio del procedimento: viene fissata la data del sopralluogo tra il 15° e il 30° giorno dalla data della comunicazione (il giorno può essere concordato tra le parti). Al sopralluogo devono essere invitati il titolare del deposito (ovvero il suo delegato sismico), il progettista strutturale, il direttore dei lavori delle strutture e ogni altro professionista competente in materia, scelto dallo stesso titolare del deposito. L’attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell’esito finale del controllo.

In generale, deve esserci sostanziale corrispondenza geometrica fra le parti effettivamente eseguite e quelle progettate e deve essere riscontrata la documentazione ritenuta necessaria, ca- so per caso, a dimostrare il rispetto delle regole previste nel capitolo 11 (materiali e prodotti), con riguardo ad esempio alle procedure di “accettazione” in capo al direttore lavori strutturale (11.1 NTC 2018). Soltanto verificando che i materiali impiegati nella costruzione siano proprio quelli previsti nel progetto depositato è possibile affermare la sostanziale rispondenza dei lavori eseguiti e confermarne i livelli di sicurezza attesi previsti nel progetto. Il controllore, comunque, non si sostituisce alle funzioni e alle responsabilità del direttore lavori e del collaudatore e non entra nel merito delle loro scelte professionali. In generale, durante il sopralluogo per il controllo sull’esecuzione si controlla lo stato di avanzamento dei lavori, e in particolare:

Nel caso di controllo sull’esecuzione, la richiesta di chiarimenti o di documentazione relativa ai materiali impiegati è un procedimento che non riguarda direttamente il contenuto della relazione finale del direttore lavori e/o del certificato di collaudo, ma si affianca ad essi, con iter indipendente e finalità diverse (fatta salva la evidente necessità di non richiedere la duplice produzione dei documenti, se già disponibili). Ed è per questo motivo che il controllore può agire in modo indipendente dalle procedure e dagli adempimenti previsti nel DPR 380/2001, basandosi direttamente sulle procedure e sugli adempimenti indicati nelle norme tecniche per le costruzioni. In ogni ca- so, l’insieme delle richieste relative al controllo sull’esecuzione non può eccedere quanto previsto dalle norme tecniche e regolamentari vigenti; la consegna dei documenti eventualmente richiesti potrà seguire (se motivata) le tempistiche dettate dalla direzione dei lavori, pur sempre con riferimento alle opere visionate durante il sopralluogo.

Al sopralluogo in cantiere partecipano, nel caso generale, il funzionario dell’organo di controllo comunale, il consulente strutturista che ha esaminato il progetto, il titolare del deposito (o il suo delegato sismico), il progettista strutturale, il direttore dei lavori strutturale e ogni altro professionista competente in materia indicato facoltativamente dal titolare stesso del deposito. Viceversa, ogni caso particolare può naturalmente essere affrontato in modo specifico.

La necessità di eseguire i controlli con una determinata cadenza (ad esempio ogni sei mesi, quale controllo minimo previsto dalla DGR 5001/2016 nell’allegato H), unitamente alla necessità di concludere il procedimento di controllo entro il sessantesimo giorno dalla data di avvio del pro- cedimento, comporta che il controllo deve essere riferito allo stato di avanzamento dei lavori alla data del sopralluogo, e non anche alla fase finale di completamento delle opere. Non ha alcun senso, pertanto, prevedere in modo sistematico che i sopralluoghi di controllo avvengano al termine della costruzione.

Categorie da sottoporre a sorteggio (DGR 5001/2016, allegato H, punto 3)

Sorteggio con le seguenti percentuali:

–    del 10% per le opere in categoria 3.1;

–    del 5% per le opere in categoria 3.2;

–    del 5% per le opere in categoria 3.3;

–    del 5% per le opere in categoria 3.4;

–    del 5% le opere in categoria 3.5;

Esempio verbale di sopralluogo (formato .doc A3 orizzontale a libretto)

verbale sopralluogo REV04 libretto.docx

Download verbale sopralluogo (file in formato .doc per stampa su A3 orizzontale fronte-retro):

https://drive.google.com/open?id=1fM8rGHH6QDfoVf7Icd_AYE9_v7zi66GM