SISMICA IN PIEMONTE: NUOVE PROCEDURE

11/03/2022

Sul Bollettino Regionale del Piemonte in data 27 gennaio 2022 è stato pubblicato il documento D.D. 12 gennaio 2022, n. 29 contenente le nuove modalità attuative per le procedure sismiche, in continuità con quanto previsto nella DGR 26 novembre 2021, n. 10-4161 e con gli elenchi degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità a fini sismici già previsti in DGR 15 gennaio 2021, n. 5-2756 (già ricordati a questo link).

Le nuove procedure sono illustrate a questo link:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/prevenzione-rischio-sismico/presentazione-nuove-procedure-regionali-materia-sismica-documentazione


Presentazione della pratica:

La presentazione della pratica è sempre valida (come previsto dal DPR 380) sia per il deposito sismico (art. 93) sia per la denuncia del costruttore (art. 65) e avviene tramite portale telematico ARCA EOS (https://www.pa-online.it/GisMasterWebClienti/TD0551/GisMasterData/Web/ARCAEOS/comuni.html?v=202104161700).


Per l'attestazione di deposito è interessante notare che:

<< Come attestazione di avvenuto deposito della denuncia, come desunto nelle linee guida di cui al D.M. 30 aprile 2020 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è da ritenersi valida la semplice stampa della certificazione dell’avvenuto ricevimento della PEC di trasmissione o della ricevuta di invio telematico tramite piattaforma informatica.

Gli uffici di ricezione della denuncia si riservano la possibilità, nei successivi 10 giorni dal ricevimento della documentazione, di verificare la completezza formale della documentazione depositata e, se si riscontrassero carenze, di richiedere le integrazioni necessarie. >>


Per le varianti non sostanziali, è previsto che:

<< Prima della fine dei lavori, o contestualmente alla presentazione della relazione a strutture ultimate, il committente deve provvedere altresì alla comunicazione all’ufficio competente di eventuali varianti non sostanziali apportate al progetto già oggetto di denuncia, consegnando la relativa documentazione. >>


Le varianti non sostanziali sono quelle che:

<< Una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti strutturali o elementi portanti della costruzione, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base V, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali. >>