EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI REGIONE LOMBARDIA: AGGIORNAMENTO 2019

13/06/2019

L'elenco degli edifici ed opere strategici e/o rilevanti a fini sismici per la Lombardia è stato aggiornato con D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237 recante:

"Aggiornamento del d.d.u.o. 21 novembre 2013 n. 19904 - Approvazione elenco delle tipologie degli edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso in attuazione della d.g.r. n. 19964 del 7 novembre 2003".


Allegato

Elenco delle tipologie di opere infrastrutturali e di edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso


Art 2 comma 3 OPCM n. 3274/03

(…edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile_ edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un’eventuale collasso)

Edifici di interesse strategico e opere la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile

Gli edifici di interesse strategico la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sono quelli in tutto o in parte ospitanti funzioni di comando, supervisione e controllo delle operazioni di protezione civile in emergenza.


1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all’elenco A del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell’art 2, commi 2-3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e dio normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003)


2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

EDIFICI

a) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione regionale

b) Edifici destinati a sedi dell’Amministrazione provinciale

c) Edifici destinati a sedi di Amministrazioni comunali

d) Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)

e) Sale Operative, Centro funzionale e Centri di coordinamento di protezione civile (es. DI.COMA.C, CCS, COM, COC, UCL, ecc..)

f) Strutture regionali, provinciali e comunali, adibite all’attività logistica per il personale, i materiali e le attrezzature (es. CPE); edifici destinati all’informazione e all’assistenza alla popolazione individuati nei piani provinciali e comunali di protezione civile

g) Edifici ed opere individuate nei piani di emergenza provinciali e comunali o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza

h) Strutture ospedaliere di ricovero e cura pubbliche e private dotate di DEA di I o II livello, IRCCS dotati di DEA di I o II livello, centrali operative del 118 e 112 NUE,

OPERE INFRASTRUTTURALI

i) Strutture connesse con l’approvvigionamento, il deposito e la distribuzione dell’acqua potabile (es. impianti di potabilizzazione, serbatoi, ecc.)

j) Dighe e grandi invasi

k) Strutture connesse con la produzione, il deposito, il trasporto e la grande distribuzione di materiali combustibili e di energia elettrica individuati nei piani di protezione civile, nonché strutture connesse agli impianti di cogenerazione al servizio di insediamenti urbani e di aree produttive (sono escluse le reti)

l) Strutture quali discariche, inceneritori, impianti di trattamento delle acque reflue, il cui collasso può determinare un’interruzione di pubblico servizio, grave nocumento alla salute dei centri abitati circostanti e/o gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

m) Strutture destinate alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e informazioni per la gestione dell’emergenza, individuate nei piani di protezione civile (sono escluse le reti)

n) Autostrade, strade statali e regionali, e relative opere d’arte (ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, …)

o) Strade provinciali e comunali ed opere d’arte annesse (ponti, viadotti, gallerie, opere di contenimento e sostegno, …), individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

p) Reti ferroviarie ed opere annesse come ponti e opere di ingegneria appartenenti alla rete ferroviaria regionale e stazioni/fermate su detta rete individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

q) Aeroporti, eliporti, porti e stazioni lacuali e fluviali individuate nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

r) Altre opere infrastrutturali individuate nei piani provinciali di protezione civile e per la gestione dell’emergenza.


Edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso

Gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso sono:

- le costruzioni pubbliche o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell’ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane;

- le strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali;

- le costruzioni il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale.


1 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA STATALE

Tutte quelle di cui all’elenco B del decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 “Disposizioni attuative dell’art 2, commi 2-3 e 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 3274 del 20 marzo 2003, recante Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e dio normative tecniche per le costruzioni in zona sismica” (pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003)


2 CATEGORIE DI EDIFICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI DI COMPETENZA REGIONALE

EDIFICI

a) Sedi degli Enti pubblici e sedi adibite a funzione pubblica di dimensioni significative e soggette a rilevante accesso di pubblico;

b) Scuole di ogni ordine e grado; centri di formazione professionale;

c) Servizi educativi per l’infanzia;

d) Strutture universitarie

e) Strutture di ricovero cura ed Irccs non ricompresi tra gli edifici strategici, Strutture Ambulatoriali Territoriali con superficie complessiva superiore a 1.000 mq, Residenze Sanitario-Assistenziali con ospiti non autosufficienti (comprese RSD e REMS), Hospice, Strutture residenziali di riabilitazione, di assistenza residenziale extraospedaliera, terapeutiche di psichiatria per adulti e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.

f) Chiese ed edifici aperti al culto

g) Strutture fieristiche, ricreative, culturali e per lo spettacolo (quali cinema, teatri, auditorium, sale convegni e conferenze, discoteche e luoghi della cultura quali musei, biblioteche e archivi)

h) Strutture ad alta ricettività quali coperture fisse per spettacoli all’aperto, sagre, luoghi di ristorazione e ospitalità, attività ricreative, con superficie utile maggiore di 200 mq o con capienza complessiva utile superiore a cento unità (**)

i) Sale ricreative, oratori ed edifici assimilabili per funzioni con capienza utile superiore a cento unità (**);

j) Stadi ed impianti sportivi, dotati di tribune anche mobili con capienza superiore a 100 persone (**);

k) Mercati coperti, esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 1500 mq e suscettibili di grande affollamento (***);

l) Palazzi di Giustizia

m) Carceri

OPERE INFRASTRUTTURALI

n) Opere d’arte (ponti, gallerie, …) sulle strade provinciali e comunali privi di valide alternative la cui interruzione provochi situazioni di emergenza (interruzioni prolungate del traffico verso insediamenti produttivi e/o abitativi).

o) Stazioni/fermate afferenti a linee non di competenza statale per il trasporto pubblico (stazioni/fermate ferroviarie, metropolitane e bus, nonché stazioni/fermate e depositi tramviari, stazioni/fermate per il trasporto pubblico su fune)

p) Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani provinciali di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell’emergenza.

q) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica

r) Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc)

s) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali

t) Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa e mobile, televisione)

u) Impianti e industrie, con attività pericolose per l’ambiente (es. materie tossiche, prodotti radioattivi, chimici o biologici potenzialmente inquinanti, ecc)

v) Edifici industriali in cui è prevista una presenza contemporanea media superiore a cento unità

w) Silos di significative dimensioni e industrie rilevanti in relazione alla pericolosità degli impianti di produzione, lavorazione, stoccaggio di prodotti insalubri e pericolosi, quali materie tossiche, gas compressi, materiali esplosivi, prodotti chimici potenzialmente inquinanti, e nei quali può avvenire un incidente rilevante per evento sismico.

x) Opere di ritenuta di competenza regionale (piccole dighe)


(*) edifici ospitanti funzioni/attività connesse con la gestione dell’emergenza
(**) Riferimento per la capienza (100 persone): art 1 del D.M. 19/08/1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.” E successive modificazioni e D.M. 19/03/2015“ Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”
(***) Il centro commerciale viene definito (d.lgs. n. 114/1998 e successive modificazioni) quale una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. In merito a questa destinazione specifica si precisa comunque che i centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari. Servizi alle persone, ecc.).

Nota

Per alcune tipologie di edifici rilevanti è stato introdotto anche in Regione Lombardia il riferimento al numero di persone (100 unità) presenti.

https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/esame-della-legge-regionale-332015-e-proposte-migliorative