SICILIA: NIENTE DEPOSITO SISMICO PER LE OPERE PRIVE DI RILEVANZA

22/05/2020

Anche in Sicilia, come già in Toscana, si consente finalmente di non effettuare il vero e proprio deposito sismico (quello ai sensi dell'art. 93 del DPR 380/2001) delle opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità.

Con il provvedimento del 19 maggio 2020 a cura del dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico, è stato approvato il nuovo Allegato A al DDG n. 344 del 19 maggio 2020, che include la definizione degli "interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito del progetto e che sono da ritenere liberi, ai fini strutturali (interventi “privi di rilevanza” ai fini della pubblica incolumità)".

Si è assistito negli anni a bocciature delle regole regionali da parte della Corte Costituzionale (una per tutte: Sentenza n. 60/2017), per il fatto che non rientra nelle competenze delle regioni stabilire cosa assoggettare o meno all’art. 93 del DPR 380 nazionale; articolo che regola il deposito delle pratiche sismiche in tutte le zone.

Recentemente invece, a partire dal 15 aprile 2019, lo Sblocca Cantieri (convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55), per rendere più facilmente applicabile il suddetto art. 83 del DPR 380/2001, ha esplicitamente previsto la definizione statale di elenchi di opere prive di rilevanza da individuare con linee guida ministeriali (di concerto con le regioni) di prossima emanazione, ed ha consentito l'applicazione di elenchi in quelle regioni che già ne erano dotate alla data del 15 giugno 2019, come la Sicilia, per esempio (vedi qui).

A seguito della pubblicazione nazionale in Gazzetta Ufficiale il 15/05/2020 delle Linee Guida per individuare gli interventi privi di rilevanza, (vedi l'articolo cliccando qui) la Sicilia ha quindi subito confermato (in soli 4 giorni) con questo provvedimento del 19/05/2020 la possibilità di non assoggettare all'art. 93 del DPR 380/2001 i progetti di quegli interventi che dal punto di vista edilizio sono privi di rilevanza per la pubblica incolumità, fermo restando "[...] il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004) [...]". Tali opere potranno pertanto essere realizzate con il solo "[...] preavviso scritto allo sportello unico comunale [...]".