LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO (MODULO 12 LOMBARDIA)

22/11/2018

Il regolamento della nuova legge per la sismica di Regione Lombardia, emanato con la DGR 5001/2016, prevede la compilazione di un documento specifico (il modulo 12) da parte del progettista, che dovrebbe racchiudere gli elementi essenziali del progetto strutturale. Tale modulo è stato introdotto con il duplice scopo di aiutare il progettista delle strutture nel “non dimenticare” di affrontare e illustrare alcuni degli aspetti progettuali previsti dalle norme tecniche e di “aiutare” chi deve esaminare il progetto a coglierne immediatamente gli elementi essenziali.

Nella fase di esame tecnico del progetto, il modulo 12 rappresenta lo strumento attraverso il quale il controllore può individuare le conferme relative all’aderenza del percorso progettuale seguito rispetto alle norme tecniche, oppure individuare le conferme relative ad anomalie della progettazione.

Ad esempio, se nel modulo 12 non viene compilata la sezione relativa alla presenza di “elementi strutturali secondari”, e al contempo nella relazione di calcolo non si individuano chiaramente quali sono gli elementi strutturali che assorbono l’azione sismica (attraverso diagrammi dei momenti o altro), chi esamina il progetto chiederà integrazione o chiarimento, non in relazione alla mancata compilazione del modulo 12, ma per il fatto che il progetto è carente in quanto non illustra pienamente il comportamento dell’opera nel caso di evento sismico.

Se nel modulo 12 alcune parti risultano compilate in modo parziale o errato, chi procede con l’esame sismico dovrebbe accertarsi (a suo carico) in primo luogo della possibilità di ritrovare all’interno degli elaborati progettuali le informazioni a lui necessarie per valutare la conformità del progetto alle norme tecniche nel caso di evento sismico. Solo nel caso in cui tali informazioni fossero non rintracciabili o siano ritenute insufficienti egli potrà procedere alla richiesta di integrazioni o chiarimenti relativamente agli elaborati progettuali (non al modulo 12). Non è possibile pensare, infatti, che per una carenza di compilazione della modulistica da parte dello strutturista, si debba formalizzare una inutile specifica richiesta di integrazioni, se la sicurezza nel caso sismico è garantita dal progetto. In questi casi, per consentire di tener traccia della bontà e della diligenza del suo operato, è consigliabile a chi controlla di inserire nella scheda di esame del progetto che rimane agli atti (ma che non viene inoltrata al progettista) una frase del tipo: “L’esame completo del progetto consente di superare alcune imprecisioni nella compilazione del modulo 12”, evidenziando, se necessario, le imprecisioni riscontrate.

Il regolamento regionale lombardo non prevede (a differenza di quanto accade ad esempio in Emilia Romagna) una specifica modalità di esame di tale modulo, o una sua valenza di tipo asseverativo o simile; tale modulo non costituisce in ogni caso un “elaborato progettuale”, bensì, come sopra specificato, uno “strumento” di lettura del progetto, e non deve, in generale, essere oggetto di specifiche richieste di integrazione o modifica; è possibile ipotizzare comunque che, a seguito delle specifiche richieste di integrazioni o modifiche sugli elaborati progettuali (disegni, relazioni, indagini geotecniche, ecc.), scaturisca anche la necessità, a cura del professionista, di modificare e ripresentare il modulo 12 stesso. Si deve notare che le esigenze di cui all’allegato F di verificare “la completezza del contenuto della documentazione progettuale”, “l’adeguatezza degli approfondimenti” e “la congruità delle ipotesi rispetto alle norme tecniche”, potrebbero essere soddisfatte anche senza l’aiuto del modulo 12.

In presenza di più interventi strutturali previsti nella stessa pratica sismica, è possibile che qualora alcuni di essi siano riconducibili ad esempio ad opere di modesta entità oppure ad opere dal comportamento facilmente leggibile, per essi il modulo 12 non sia presentato. Nel caso di opere modeste e accessorie rispetto all’opera principale, risulta più facile l’esame completo del progetto, rispetto alla ricerca di informazioni nella relazione illustrativa sintetica.

Infine, si può ritenere che nel caso in cui vi sia la presenza di più progettisti strutturali, ciascuno è responsabile delle parti del progetto corrispondenti agli elaborati progettuali (disegni e relazioni tecniche) da lui sottoscritte. Le firme sul modulo 12 non devono rilevare dal punto di vista delle responsabilità di ciascuno, perché tale modulo ha gli scopi sopra indicati, e non costituisce asseverazione, bensì riepilogo sintetico degli aspetti progettuali. Peraltro, proprio per queste ragioni, dovrebbe ritenersi possibile che i progettisti delle diverse parti sottoscrivano insieme lo stesso modulo 12, oppure, indifferentemente, che ciascuno dei progettisti provveda alla predisposizione del “suo” modulo 12, compilando soltanto le parti di sua competenza, purché la modalità di presentazione risulti evidente.

Le proposte migliorative sul modulo 12 di regione Lombardia

L’attuale formulazione del modulo 12 appare in alcune parti eccessivamente appesantita. Inoltre, nella DGR 5001/2016 non è presente una chiara definizione di tale modulo e dei suoi scopi, al punto che, purtroppo, rischia di essere assimilato ad “elaborato progettuale”, contrariamente alle iniziali previsioni.

Proposte migliorative

Chiarire se possibile le finalità del modulo 12, indicando la sua non appartenenza all’insieme degli elaborati progettuali e specificando che tale modulo ha il duplice compito di favorire la progettazione sismica da un lato (perché aiuta il progettista a non trascurare alcuni aspetti importanti della sua progettazione previsti dalle norme tecniche) e favorire i controlli dall’altro (perché riassume i punti salienti della progettazione, appunto). Per tale ragione, le eventuali richieste di integrazioni o chiarimenti relative alla progettazione, devono essere mirate non a chiarimenti o correzioni del modulo 12, ma a chiarimenti o correzioni degli elaborati progettuali. Aggiornare inoltre il modulo 12, come di seguito.

Informazioni presenti prima della sezione 1: da eliminare per quanto possibile (le coordinate geografiche si inseriscano nella sezione 7, espresse esclusivamente in datum ED50 e non in WGS84, trattandosi di modulo relativo ad aspetti di calcolo).

Punto 2.2: eliminare. Non serve al progettista. Non serve all’esame sismico.

Punto 2.3: eliminare. Non serve al progettista. Non serve all’esame sismico.

Punto 2.4: eliminare. Non serve al progettista. Non serve all’esame sismico.

Punto 3.6: specificare che la compilazione dei valori indicati è obbligatoria nei casi di interventi di miglioramento e di adeguamento.

Al punto 4.1 aggiungere: “Profondità di posa delle fondazioni rispetto al piano campagna ……………” e una casella di controllo “La profondità di posa è stata indicata negli elaborati grafici strutturali: SÌ/NO”.

Punto 4.3: modificare il testo in “Sintesi delle verifiche di capacità portante più significative (E<R) con indicazione dei valori sollecitanti E e delle resistenze R ”.

Punto 4.4: eliminare. Non relativo agli aspetti sismici.

Punto 7.4: suggerire la scelta della “tipologia strutturale a fini sismici”, elencando come segue:

a) costruzioni di calcestruzzo (NTC 2018 §7.4.3 o §7.4.5.1): …………………

b) costruzioni di acciaio (NTC 2018 §7.5.2): …………………

c) costruzioni composte di acciaio-calcestruzzo (NTC 2018 §7.6.2): …………………

d) costruzioni di legno (NTC 2018 Tab. 7.3.II): …………………

e) costruzioni di muratura (NTC 2018 §7.8.1.3): …………………

f) altro (descrivere): …………………

Punto 8: eliminare. Non serve all’esame sismico, perché chi controlla il progetto ha a disposizione le prescrizioni progettuali che devono essere obbligatoriamente presenti negli elaborati grafici, nonché la “relazione sui materiali”. Per quanto riguarda l’obbligo della “relazione illustrativa sui materiali” prevista dall’art. 65 del DPR 380/2001, si segnala che la “relazione sui materiali” prevista nell’allegato E e nel cap. 10 NTC 2018 assolve a tale obbligo, una volta previsto che tale relazione sia sottoscritta anche dal direttore dei lavori.

Nel caso di introduzione della procedura semplificata per il deposito e l’autorizzazione delle opere di modesta entità (vedi proposta) il modulo 12 non dovrebbe essere presentato.

In aggiunta, anche nel caso generale, se il progetto contiene oltre all’intervento principale (per il quale viene presentato regolare modulo 12) anche opere di modesta entità (ad esempio una recinzione o una piscina correlate alla nuova abitazione) la presentazione del modulo 12 non dovrebbe essere obbligatoria, proprio perché è più semplice esaminare il progetto dell’opera modesta piuttosto che controllarne la relazione sintetica.