ANCHE IN VENETO, COME IN PUGLIA E PIEMONTE, NIENTE "SBLOCCA CANTIERI"

30/12/2019

"Sblocca Cantieri": anche la Regione Veneto, come Puglia e Piemonte, conferma le disposizioni sismiche vigenti prima dell'emanazione dello Sblocca Cantieri.

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1848 del 06 dicembre 2019 anche la Regione Veneto, come già Piemonte (2 luglio 2019) e Puglia (9 luglio 2019), ha confermato esplicitamente le disposizioni regionali vigenti per la sismica alla data antecedente l'entrata in vigore del Decreto Sblocca Cantieri e della successiva Legge di conversione 14/06/2019, n. 55.

In sostanza, per queste tre regioni c'è stata la conferma esplicita dell'unica soluzione per loro possibile, ai sensi del comma 2 dell'art. 94-bis, e cioè quella di confermare le disposizioni procedurali regionali vigenti prima dell'entrata in vigore dello Sblocca Cantieri; soluzione confermata per il Veneto dalla Direzione Affari Legislativi di cui alla nota in data 14 novembre 2019, prot. n. 490421.

Nel provvedimento (DGR Veneto n. 1848 del 06/12/2019) si legge:

<< Tale modifica [lo Sblocca Cantieri] sembrerebbe aggravare consistentemente il carico di verifica tecnico-amministrativa in capo agli uffici regionali; tuttavia, il comma 2 dell'art.94-bis del D.P.R. n. 380/2001, introdotto appunto con la nuova legge, prevede l'emanazione di specifiche Linee guida, a cura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza Unificata, da definirsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge 55/2019, [...]

Come disposto dal comma 2, secondo periodo, dell'art. 94-bis, ai cui sensi "Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti", è riconosciuta la facoltà di mantenere, provvisoriamente, in via transitoria il previgente assetto normativo regionale.

A tale riguardo è da ritenersi opportuno utilizzare tale norma transitoria per organizzare adeguatamente gli uffici preposti alle attività "sismiche", atteso, fra l'altro, che la nuova disciplina ha l'effetto di rendere necessarie le autorizzazioni sismiche anche nelle province di Venezia, Padova e Rovigo, in precedenza non interessate da tale incombenza, ed in considerazione anche al probabile incremento, in tutto il Veneto, del numero complessivo di pratiche da istruire, restando peraltro tale ultimo aspetto dipendente dal contenuto delle emanande Linee guida.

A questo proposito, inoltre, ai fini della corretta individuazione ed interpretazione delle disposizioni regionali oggetto del suddetto regime transitorio, l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha acquisito il parere della Direzione Affari Legislativi di cui alla nota in data 14 novembre 2019, prot. n. 490421, secondo cui, nelle more dell'emanazione delle Linee guida ministeriali, le Regioni possono confermare non solo le eventuali disposizioni in ordine alla catalogazione degli interventi in zona sismica, ma anche l'intero regime statale e regionale vigente al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 e delle successive modifiche apportate dalla legge di conversione. >>

Le puntate precedenti...

Come previsto nella conversione in legge del decreto c.d. "Sblocca Cantieri", al comma 2 dell'art. 94-bis del DPR 380 è specificato che per le regioni che non si erano dotate di elenchi prima dell'entrata in vigore del decreto sblocca cantieri, e che non hanno provveduto a dotarsi di elenchi entro il 15 giugno 2019 (periodo antecedente la conversione in legge) non è più possibile istituire i necessari elenchi di interventi privi di rilevanza e di tipologia usuale, e devono essere pertanto confermate le disposizioni regionali vigenti.

Infatti, nella conversione in legge del decreto sblocca cantieri è stata esplicitamente espunta tale possibilità, come risulta anche dalla relazione tecnica allegata al procedimento istituzionale di conversione. Nel decreto erano inizialmente previste due alternative:

"Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono [comunque dotarsi di specifiche elencazioni o] confermare le disposizioni vigenti".

Successivamente (nella conversione in legge appunto) le parole tra parentesi quadre sono state cancellate: così facendo, per le regioni che non si fossero dotate di elenchi entro il 18 giugno 2019, o con elenchi precedentemente istituiti, l'unica possibilità rimasta è quella di confermare le disposizioni vigenti.

Infatti, l’Ufficio Legislativo del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti, ha provveduto a redigere apposito parere richiamando la Regione Calabria alla modifica della Legge Regionale 15/2019 del 31/05/2019, o all’abrogazione della stessa, in quanto sostanzialmente non in linea con le procedure previste dal D.P.R. 380/01; legge che aveva previsto l'istituzione degli elenchi in data 31/05/2019, ma senza dare corso entro il 18 giugno all'approvazione di tali elenchi.

Alcune regioni (in ordine cronologico: Sicilia, Umbria, Toscana, Emilia Romagna) si sono dotate di questi elenchi nel periodo di vigenza del decreto. Altre (Piemonte e Puglia, ed ora anche la Regione Veneto) hanno provveduto a confermare esplicitamente le disposizioni vigenti.