24/05/2025
Con la pubblicazione del Decreto Legge 21 maggio 2025, n. 73, il legislatore nazionale introduce (fra l'altro) una novità per la determinazione della classe d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica.
La novità si applica, secondo quanto riportato nell'articolo 3 del decreto, per lo svolgimento delle verifiche sismiche di vulnerabilità obbligatorie per gli edifici esistenti che siano rilevanti per le conseguenze del loro collasso (classe d’uso III).
Tali verifiche sismiche sono quelle che l’ordinanza n. 3274 del 2003 ha reso obbligatorie per gli edifici esistenti rilevanti e strategici non progettati secondo le moderne norme antisismiche e le più recenti zonizzazioni. L’elenco di tali edifici è competenza delle Regioni. In Lombardia, per esempio, vale il D.d.u.o. 22 maggio 2019 - n. 7237 (consultabile al seguente link:
https://www.sismicainlombardia.it/news/edifici-strategici-e-rilevanti-regione-lombardia).
La nuova disposizione fornisce il metodo di calcolo dell’indice di affollamento nelle costruzioni, per valutare se un edificio contenente uffici pubblici deve essere classificato in classe d’uso III (con indice di affollamento alto), oppure in classe d’uso II (con indice di normale affollamento). Il calcolo è piuttosto contorto, e richiede l’applicazione dell’Allegato A per poter essere svolto correttamente, dopo aver individuato un insieme di parametri riguardanti l'utilizzo della costruzione, anche nei casi di uso promiscuo con uffici pubblici e altre attività.
Per il calcolo dell'indice di affollamento sono necessari i seguenti dati di input:
Superficie calpestabile
Numero medio ipotizzato di persone presenti contemporaneamente
Numero di settimane di utilizzo in un anno
Numero giorni di utilizzo in una settimana
Numero di ore di utilizzo in un giorno
Numero di piani nell'edificio
A partire dalle informazioni suindicate è possibile determinare i seguenti parametri:
Densità di utenza
Periodo di utlizzazione
Indice di piano
Indice di utenza
E, infine, si ottiene l'indice di affollamento (IA):
IA= Indice di piano x Indice di utenza
Il metodo prevede anche di effettuare la media pesata, nel caso di edifici a uso promiscuo, dopo aver inserito i dati anche per le altre attività presenti nello stesso edificio.
Se l'indice di affollamento è inferiore o uguale a 3,5 si è in presenza di un edificio con "normale affollamento" (classe d'uso II).
Se l'indice di affollamento è superiore a 3,5 si tratta di un edificio con "affollamento significativo" (classe d'uso III).
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AFFOLLAMENTO BOZZA 01.XLSX (è solo una bozza)
Art. 3
Disposizioni in materia di classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica
1. Nelle more dell'aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e al decreto-legge 28 maggio2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio2004, n. 186, in via transitoria, fino al 30 giugno 2026, per lo svolgimento della verifica di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del20 marzo 2003, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operativita' o di un eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle «Norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, per «normale affollamento» si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per «affollamentosignificativo» quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5. In via di prima applicazione, l'indice di affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso, e' determinato secondo i criteri e la metodologia di calcolo definiti nell'Allegato A al presente decreto.
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DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2025 N. 73.PDF
ALLEGATO A.PDF
1) La nuova disposizione si applica esclusivamente alle verifiche di vulnerabilità sismica obbligatorie?
Nel testo si specifica che l’indice di affollamento è stato introdotto “per lo svolgimento della verifica di cui all’articolo 2, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003”. Tali verifiche, rese obbligatorie dall’ordinanza 3274/2003, riguardano esclusivamente gli edifici esistenti rilevanti e strategici non progettati secondo le attuali norme antisismiche e le più recenti zonizzazioni. Pur non estendendosi agli edifici di nuova costruzione né a quelli oggetto di interventi, potrebbe sembrare che il calcolo dell’indice di affollamento abbia portata generale. Tuttavia, il provvedimento non chiarisce espressamente tale applicazione.
2) L'introduzione dell'indice di affollamento, vale soltanto per gli "uffici pubblici"?
Il nuovo provvedimento fa riferimento esplicito alla classe d'uso degli "uffici pubblici". Tuttavia, in effetti, il criterio dell'affollamento non è definito in modo chiaro nelle norme tecniche: bisogna allora, ragionevolmente, estendere il metodo dell'indice di affollamento anche alle altre tipologie di edifici dove sia determinante l'affollamento?
3) La determinazione di un indice di affollamento "significativo" (>3,5) fa scattare automaticamente l'attribuzione della classe d'uso III?
Attualmente, la qualificazione precisa degli edifici rilevanti per il loro collasso (classe d'uso III) e strategici per l'emergenza (classe d'uso IV) è di competenza regionale (fatta eccezione per le opere di competenza statale, per le quali vale il decreto di protezione civile 21 ottobre 2003). Ogni regione ha già pubblicato elenchi puntuali di edifici e opere infrastrutturali, i quali non dipendono dal calcolo dell'affollamento. Bisogna attendere che le singole regioni "recepiscano" in qualche modo la nuova disposizione? Oppure il calcolo dell'affollamento determina automaticamente l'attribuzione della classe d'uso III?
4) Per l'individuazione della classe d'uso III, era proprio necessario introdurre un metodo di classificazione basato su un calcolo?
Se l’attribuzione della classe III dipende dal risultato numerico dell’indice, perde di immediatezza il processo di qualificazione sia per il soggetto proponente (committenti e progettisti) sia per gli organi di controllo. Gli elenchi regionali, benché già suscettibili di interpretazioni, permettono un riconoscimento diretto; l’obbligo di calcolo potrebbe non migliorare la certezza del procedimento. Inoltre, molti parametri di input risultano discrezionali o di difficile determinazione, soprattutto negli edifici a uso promiscuo, generando ulteriore incertezza interpretativa.