06/06/2026
Con l'entrata in vigore, in data 3 giugno 2026, del Decreto 28 ottobre 2025, è ora attivo un nuovo adempimento in materia di sicurezza sismica che interessa gli edifici sottoposti a interventi di "ristrutturazione importante di primo livello".
Il Decreto in esame si riferisce alle prestazioni energetiche degli edifici; tuttavia, introduce questo nuovo obbligo di carattere strutturale e antisismico, con un rimando esplicito alle NTC 2018.
L'Allegato 1 del Decreto, al Capitolo 3, stabilisce infatti che:
« Fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione del rischio sismico, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti è obbligatoria la Valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 delle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018) »
Il nuovo obbligo assume particolare rilevanza per gli edifici esistenti interessati da interventi di ristrutturazione importante di primo livello. Secondo la definizione normativa, rientrano in questa categoria le opere che contemporaneamente:
Interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell'edificio;
Coinvolgono gli elementi dell'involucro edilizio che delimitano ambienti climatizzati verso l'esterno o verso locali non climatizzati;
Prevedono il rifacimento dell'impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva dell'intero edificio.
In sostanza, molti interventi di riqualificazione energetica che fino ad oggi erano valutati prevalentemente sotto il profilo termotecnico, e inquadrati strutturalmente tramite eventuali verifiche in "intervento locale", dovranno ora essere accompagnati anche da una specifica valutazione della sicurezza sismica ai sensi del § 8.3 delle NTC 2018.
Secondo l'Allegato 1 la definizione di "Ristrutturazione importante di primo livello" è la seguente: intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio delimitanti un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e comporta il rifacimento dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.
Inoltre, secondo il paragrafo 1.4 dello stesso Allegato 1: Qualora l’edificio sia composto da più unità immobiliari, la superficie su cui calcolare la percentuale di incidenza di intervento è quella dell’involucro dell’intero edificio, costituito dall’unione di tutte le unità immobiliari che lo compongono.
Estratto dall'Allegato 1
La disposizione presenta un’evidente incongruenza nel richiedere la "Valutazione della sicurezza" anche per gli edifici di nuova costruzione, per i quali il progetto strutturale viene già sviluppato nel pieno rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Inoltre, indicando le prescrizioni da attivare, al punto 2 il legislatore si dimentica di ribadire che la prescrizione si riferisce alle sole ristrutturazioni importanti di primo livello (e non a quelle di secondo livello).
Al di là di questi aspetti singolari, il testo normativo non è affatto convincente. Secondo il paragrafo 8.3 delle NTC 2018, infatti, la valutazione della sicurezza potrebbe limitarsi alle sole parti interessate dagli interventi, e scatta già automaticamente ogniqualvolta si eseguono opere di ristrutturazione (siano esse locali, di miglioramento o di adeguamento), come previsto dallo stesso paragrafo. Probabilmente, l'intenzione del legislatore era quella di imporre una valutazione della sicurezza estesa all'intero edificio, finalizzata a individuare l'indice di sicurezza globale nei confronti delle azioni sismiche (ZetaE); in tal caso, però, sarebbe stato meglio esplicitarlo chiaramente nel testo. O, in alternativa, si sarebbe potuto fare riferimento alle "Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" introdotte con il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017.
Anche dal punto di vista amministrativo c'è poca chiarezza. Speriamo di non dover attendere, come spesso accade, l'intervento dei diversi legislatori regionali. In sostanza: come deve essere presentata, all'atto pratico, questa valutazione della sicurezza?
Se l'intervento edilizio prevede un deposito sismico, la valutazione va allegata all'interno del deposito stesso?
Se invece l'intervento prevede soltanto opere impiantistiche e di finitura (come cappotti termici e impianti) gestite tramite CILA o SCIA, la valutazione sismica va allegata al titolo edilizio in Comune?
Tralasciando per un attimo le imprecisioni e la scarsa chiarezza nella stesura del testo di legge, proviamo a capire se questa novità in materia sismica sia davvero utile, o quantomeno sensata, analizzando cosa comporta concretamente l'obbligo di redigere la valutazione della sicurezza.
Il principio di valutare la sicurezza sismica di un edificio soggetto a importanti modifiche architettoniche e impiantistiche è sacrosanto.
Ma cosa prevede, nel dettaglio, il paragrafo 8.3 delle NTC 2018? Esso prescrive che il progettista deve stabilire:
Se "sia necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi";
Se "l'uso della costruzione possa continuare senza interventi".
E tali conclusioni devono essere sottoscritte in prima persona dal professionista che redige il documento.
Occorre tuttavia ricordare che, sebbene gli interventi possano coinvolgere l'ossatura portante dell'edificio, la normativa vigente non vieta di limitarsi al solo efficientamento energetico attraverso la posa del cappotto termico e il rinnovo degli impianti.
Orbene, in entrambi i casi (per interventi invasivi o minimali), la valutazione di cui al §8.3 delle NTC 2018, se riferita all'intero edificio, lascia completamente in capo al professionista la responsabilità di stabilire se l'uso della costruzione dopo gli interventi possa proseguire oppure no, poiché la norma non indica i requisiti minimi quantitativi di sicurezza da ottenere al termine della valutazione.
Può essere semplice presentare una valutazione della sicurezza che in calce al documento prevede la risoluzione del punto 1, con la seguente affermazione: "Visto il livello di sicurezza in condizioni sismiche pari al 45%, il sottoscritto afferma che è necessario aumentare la sicurezza strutturale, mediante interventi" (con il sottinteso che resta in capo al proprietario eseguire in futuro gli interventi...). Purtroppo però il professionista si deve occupare anche del punto 2: l'uso della costruzione con grado di sicurezza del 45% può attualmente continuare senza interventi specifici?
In conclusione, il Decreto si presenta con obiettivi del tutto condivisibili, ma non introduce nuovi requisiti oggettivi, e si appoggia al paragrafo 8.3 delle NTC 2018, che non contiene requisiti specifici. Di fatto, quindi, le nuove disposizioni operano una traslazione del rischio e delle responsabilità sul professionista, il quale si trova a dover stabilire, sotto la propria responsabilità, se il livello di sicurezza della costruzione sia sufficiente o meno per continuare a ospitare le famiglie che già vi risiedevano prima degli interventi.