DEPOSITO E AUTORIZZAZIONE SISMICA PER OPERE MINORI E OPERE SPECIALI

Attenzione: il testo che segue potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

06/09/2018

La legge nazionale prevede che in tutte le zone sismiche ogni intervento che non sia di semplice manutenzione ordinaria (vedi anche la giurisprudenza consolidata), sia da assoggettare al deposito del progetto finalizzato al potenziale controllo: tutte le opere di costruzione o riparazione devono quindi essere depositate (art. 93 DPR 380/2001, così come richiamato dalla LR 33/2015) e, se ricadenti in zona 2, assoggettate alla procedura di autorizzazione (art. 94).

Secondo giurisprudenza, comunque, “La speciale disciplina [del deposito sismico] si applica a tutte le costruzioni, la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità”. Per individuare tipologie di interventi da non assoggettare al deposito sismico (e quindi dalla relativa autorizzazione, nei comuni in zona 2) è necessario stabilire a priori che le opere non rappresentino un pericolo (nemmeno potenziale) per la pubblica incolumità.

Esistono poi categorie di opere e interventi che non ricadono tra quelli che devono seguire il normale percorso procedurale e che hanno bisogno di un inquadramento speciale.

Ciò premesso, si illustrano di seguito alcune tipologie di interventi, che possono definirsi “minori” o comunque che presentano caratteristiche particolari. Si tratta di:

(Clicca su ciascun link per visualizzare gli argomenti...)

  1. Opere che non possono comunque interessare la pubblica incolumità nel caso di evento sismico.
  2. Opere di modesta entità.
  3. Costruzioni temporanee con durata inferiore ai 2 anni.
  4. Opere provvisionali.
  5. Interventi sulle costruzioni esistenti.
  6. Interventi relativi a elementi costruttivi non strutturali.
  7. Strutture di stoccaggio ed immagazzinamento (es. scaffalature).

Si segnala fin da subito che la categoria di opere che richiede la massima concentrazione di sforzi da parte di tutte le categorie coinvolte (costruttori, cittadini, professionisti, autorità comunali) è quella che nel presente testo è stata denominata “Opere di modesta entità” (punto 2 dell'elenco), per la quale chi scrive ritiene sia necessario richiedere al legislatore regionale l’introduzione di una corsia preferenziale e procedimenti speditivi.

Attenzione: il testo di questa pagina web potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

Proposte migliorative alla legge regionale lombarda (LR33/2015), per le opere minori

È possibile, per le opere minori e i casi indicati in questa sezione, ipotizzare alcune proposte migliorative nei confronti della legge regionale. In sostanza, si tratta di prevedere una procedura semplificata per il deposito, l’autorizzazione e i controlli per le “opere di modesta entità” e per gli “interventi riguardanti esclusivamente elementi non strutturali” sugli edifici esistenti.

In relazione al testo “opere minori e opere speciali” valutare la possibilità di introdurre una procedura di deposito semplificato (art. 93) e di autorizzazione sismica speditiva (art. 94) per favorire le procedure nei casi di opere di modesto rilievo a fini sismici. In particolare, ridurre la quantità di moduli e di dati, attraverso la possibilità di collegare le informazioni principali a quelle contenute nella pratica edilizia ed eliminando le informazioni non utili a fini sismici; togliere in ogni caso i moduli 9, 10, 12. Se possibile, prevedere di concentrare in un unico modulo molte informazioni, e lasciare libertà di presentazione del progetto (grafici e relazioni) in uno o più elaborati.

Stabilire un elenco di opere minori che possano beneficiare di tale procedura semplificata, secondo quanto indicato nel documento “opere minori e opere speciali”, con riferimento alla fattispecie ivi definite delle “opere di modesta entità”, corrispondenti a quelle che presentano un rischio molto ridotto.

Definire, attraverso descrizione generale (come nel testo “opere minori e opere speciali”) gli “interventi riguardanti esclusivamente elementi non strutturali”, e includerli nella procedura semplificata suddetta.

Stabilire (nell’allegato H della DGR 5001) che per le opere minori che rientrano nella procedura semplificata come sopra indicato, il controllo a campione sull’esecuzione non deve aver luogo (a tali interventi non venga attribuita la categoria per il controllo a campione).

Considerare che, per le “opere di modesta entità” che rientrano nella procedura semplificata, in funzione della modesto rilievo degli interventi in relazione al comportamento nel caso sismico, ai fini della caratterizzazione geotecnica del sottosuolo il progettista si possa avvalere di quanto previsto nel paragrafo 6.2.2 delle NTC 2018; conseguentemente, non si dovrebbe ritenere necessaria la redazione di un nuovo e specifico “modello geologico” a fini sismici, per il fatto che secondo il paragrafo 6.2.1 NTC 2018, il modello geologico dovrebbe costituire “utile riferimento” per quello geotecnico e perché in ogni caso, il progetto dovrebbe illustrare la compatibilità dell’intervento con gli strumenti di pianificazione (con riferimento al comportamento strutturale nel caso sismico), nonché la rappresentazione di indagini e prove preesistenti. In tal senso, in conclusione, si ritiene che la “obbligatorietà” di presentare la specifica relazione geologica e il corrispondente modulo 9, nel caso delle opere rientranti nella procedura semplificata non dovrebbe “scattare” in modo automatico, ma valutata di volta in volta a cura del progettista dell’intervento (e di chi controlla la progettazione secondo gli allegati F ed H della DGR 5001), in funzione degli scenari indicati nello strumento di pianificazione territoriale comunale, nonché (appunto) non includere necessariamente gli aspetti diretti a supportare il modello geotecnico, ma soltanto quelli di fattibilità geologica.

Definire, attraverso descrizione generale (come nel testo “opere minori e opere speciali”) quelle opere che restano escluse dal deposito sismico ai sensi dell’art. 93, secondo il dettato nazionale, con riferimento alle fattispecie: 1) opere che non possono comunque interessare la pubblica incolumità nel caso di evento sismico; 2) opere provvisionali; 3) costruzioni temporanee; 4) alcuni interventi non significativi sulle costruzioni esistenti (quest’ultima con precisa definizione e chiare esemplificazioni in elenco); 5) alcuni interventi relativi alle strutture di stoccaggio ed immagazzinamento (scaffalature minori, indicate al punto 3 del relativo testo). Inserire tali definizioni e procedure all’interno dell’allegato F.