3. Costruzioni temporanee con durata inferiore ai 2 anni

Si possono definire costruzioni temporanee (o provvisorie) quelle per le quali è prevista all’origine una durata temporale ben definita. Pur presentando aspetti che interessano la sicurezza strutturale, sono destinate ad assolvere esclusivamente le funzioni a loro richieste soltanto per una determinata durata e non in modo definitivo (strutture per manifestazioni, ricoveri per logistica, ecc.). I calcoli devono tener conto dell’evento sismico (e delle altre azioni) secondo quanto previsto nelle norme tecniche vigenti, in funzione della durata prevista. Nel caso in cui la durata prevista in origine sia inferiore ai 2 anni, le norme non prevedono verifiche di tipo sismico (2.4.1 NTC 2018).

Per tali opere non è previsto pertanto il deposito sismico di cui all’art. 93 e il deposito strutturale ai sensi dell’art. 65 (per opere in c.a. e a struttura metallica); depositi riservati esclusivamente alle strutture di tipo “definitivo”. Non è altresì previsto il deposito della relazione geologica e del collaudo statico.

È possibile sostenere la non assoggettabilità al deposito dichiarando che “le opere tempora- nee con durata inferiore a due anni non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della LR 33/2015 e dell’art. 93 del DPR 380/2001, in quanto non regolate dalle norme tecniche ai sensi dell’art. 83 del DPR 380/2001, perché non ricadenti negli obblighi di progettazione con regole antisismiche secondo 2.4.1 NTC 2018. Le opere non ricadono altresì nell’ambito di applicazione dell’art. 65 del DPR 380/2001, in quanto non costituite da strutture di tipo definitivo”.

Non ricadono nella definizione di opere temporanee (o provvisorie) le costruzioni per le quali è previsto in origine l’uso continuativo mediante smontaggio e rimontaggio relativo a più installazioni e/o l’uso stagionale (2.4.1 NTC 2018).


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