LE ZONE 3 SONO STATE RICONFERMATE IN BASSA SISMICITÀ

20/12/2019

Con la conversione in legge del decreto "sisma" 24 ottobre 2019, n.123, è stato modificato l'art. 94-bis del DPR 380, sul tema della necessità di ottenere l'autorizzazione sismica prima dell'inizio dei lavori. In particolare, due sono gli effetti delle modifiche introdotte:

  1. Non è più necessaria l'autorizzazione sismica nelle zone 3 (perché tali zone sono state più chiaramente definite a "bassa sismicità", come le zone 4) (*).
  2. Per quanto riguarda gli interventi relativi a fabbricati strategici e rilevanti, sono esclusi dall'autorizzazione gli interventi locali.

La Legge 12 dicembre 2019, n. 156 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23/12/2019.

Conversione in legge del decreto-legge 24 ottobre 2019, n.123

Art. 9-quater. – (Modifiche all’articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).

1. All’articolo 94-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a):

1.1) al numero 1), le parole: “peak ground acceleration-PGA” sono sostituite dalle seguenti: “accelerazione ag”;

1.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”;

1.3) al numero 3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4)”;

2) alla lettera b):

2.1) al numero 1), le parole: “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3)” sono sostituite dalle seguenti: “nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”;

2.2) al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3)”.

Art. 94-bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

(con le modifiche apportate dalla Legge 12 dicembre 2019, n. 156)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:

a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1) e a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20g e 0,25g);

2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, situati nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4);

b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3;

2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici e le opere infrastrutturali di cui alla lettera a), numero 3);

3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);

3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018;

c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

(*) Commento del 7 gennaio 2020

Ricordiamo che con sentenza n. 56040 depositata il 15 dicembre 2017 la Cassazione Penale ha rilevato e sancito che:

<< L'art. 94 d.P.R. 380/2001 esclude la necessità della preventiva autorizzazione scritta del competente Ufficio regionale per le opere da realizzare in località a bassa sismicità, all'uopo indicate nei decreti di cui all'articolo 83 del medesimo d.P.R. 380/2001. [...] è stata emanata l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003), con cui sono stati dettati i principi generali sulla base dei quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l'adozione della classificazione sismica del territorio, hanno redatto l'elenco dei comuni con la relativa attribuzione a una delle quattro zone, a pericolosità decrescente, nelle quali è stato riclassificato il territorio nazionale. E' stato così eliminato quello che in precedenza era il territorio "non classificato" ed è stata introdotta la zona 4, nella quale è facoltà delle Regioni prescrivere l'obbligo della progettazione antisismica [...].

Ora, alla luce della eliminazione del territorio non classificato e della previsione della facoltatività della prescrizione dell'obbligo della progettazione antisismica per le opere rientranti nella zona 4, pare evidente, in mancanza di altre definizioni normative, come le aree a bassa sismicità, di cui al combinato disposto degli artt. 83 e 94 d.P.R. 380/2001, debbano essere considerate solamente quelle rientranti nella zona 4, cioè quella di minor rischio sismico, per le quali è stato reso facoltativo l'obbligo di prescrivere la progettazione antisismica. >>


Dopo la infelice (a dir poco) scrittura dell'art. 94-bis, introdotto in tutta fretta per decreto (sblocca cantieri), che ha indotto in errore non solo i tecnici, ma anche tutti i comitati tecnico-scientifici regionali, tutti gli organi di controllo e tutti i legislatori regionali (°) che si sono occupati della materia, fortunatamente adesso l'organo legislativo nazionale ha "rimesso in ordine" le cose, aggiungendo tra parentesi che le zone 3 e 4 sono a bassa sismicità; e riconfermando così esplicitamente che nelle zone 3 non deve esserci l'autorizzazione sismica; sì, perché se si vuole intendere che anche senza questa specificazione nelle zone 3 l'autorizzazione sismica era da escludere, si "smentirebbe" di fatto la ferrea interpretazione del 2017 dei giudici della Cassazione... Ma tutti sanno che, per definizione, nessuno può smentire i giudici della Cassazione, che rappresentano l'ultimo grado di giudizio ed hanno bocciato il ricorso, condannando definitivamente gli amministratori di una società di Tortoreto che in zona 3 non hanno ottenuto l'autorizzazione sismica per due tettoie in legno: evidentemente perciò il pasticcio giuridico c'è stato, e possiamo affermare senza alcun dubbio che la specificazione delle zone a bassa sismicità (3 e 4) era proprio necessaria... Soltanto dal 24 dicembre 2019 le zone 3 sono diventate (seppur "nuovamente") zone a bassa sismicità, come lo erano prima dell'Ordinanza 3274/2003, grazie alla scrittura più chiara dell'art. 94-bis.


Del resto, se si vuole sostenere la tesi per cui anche senza la specificazione sulle zone 3 fin da subito l'art. 94-bis manteneva comunque L'ESCLUSIONE A PRIORI di tutti gli interventi in zona 3, non solo si smentirebbe la Cassazione (che segnalava la "mancanza di altre definizioni normative"), ma ci si dovrebbe chiedere per quale ragione nel testo della versione "sblocca cantieri" all'art. 94-bis, comma 1 del punto b si trovava scritto:

<< b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:

1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,15g e 0,20g e zona 3) >>

E' evidente che il testo conterrebbe 3 errori sostanziali: il primo, quello di specificare senza motivo l'esclusione della zona 3 (che sarebbe invece esclusa a priori, secondo la tesi ipotizzata); il secondo, quello di non aver riportato, insieme alla zona 3, anche la zona 4 (smentendo definitivamente la tesi); il terzo (grave, seppur derivante allora da un incredibile refuso di chiusura tardiva della parentesi, corretto nella nuova versione), che il testo tra parentesi attribuisce letteralmente alla zona 3 la qualifica di "media sismicità".


(°) Un esempio, per tutti: Regione Umbria, DGR 593 del 06/05/2019: << di prendere atto che le zone sismiche 3 sono definite dall’art. 94 bis del DPR 380/2001 “zone a media sismicità” e di conseguenza in tutto il territorio regionale gli interventi “rilevanti” sono soggetti al regime di autorizzazione sismica preventiva >>