MODIFICHE ALLA LEGGE 33/2015 PER LA SISMICA IN LOMBARDIA

14/12/2019

Con l'articolo 6 della Legge regionale 10 dicembre 2019 n. 21 (Seconda legge di semplificazione 2019) è stata modificata la L.R. riguardante la Sismica in Lombardia.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo 6.

In particolare, con le modifiche all'art. 8 della L.R. 33/2015, viene eliminato l'obbligo di parere tecnico regionale per le opere strategiche o rilevanti realizzate dai comuni, grazie alla abrogazione del comma 5.

Il nuovo sistema di controlli sarà definito entro 6 mesi.

Art. 6 (Modifiche agli articoli 2, 8 e 10 della l.r. 33/2015)

1. Alla legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 bis dell’articolo 2 è sostituito dal seguente: «3 bis. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, assegna contributi ai comuni, singoli o associati, o anche a loro organizzazioni rappresentative a supporto dell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1.»;

b) al comma 4 dell’articolo 8 le parole «per le opere e gli edifici strategici o rilevanti» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico sulle costruzioni esistenti relativi alle opere e agli edifici strategici o rilevanti»;

c) il comma 5 dell’articolo 8 è abrogato;

d) il comma 2 dell’articolo 10 è abrogato.

2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’adeguamento della disciplina dei controlli di cui all’articolo 13, comma 1, lettera h), della l.r. 33/2015, in base alle modifiche apportate agli articoli 8 e 10 della stessa l.r. 33/2015, ai sensi del comma 1 del presente articolo.