GAZEBO IN LEGNO IN ZONA SISMICA: COSA (NON) DICE LA CASSAZIONE

29/04/2020

Nella Sentenza di Cassazione n. 12851, depositata il 24/04/2020, si tratta del caso della realizzazione di un "gazebo in legno"; non sappiamo di quali dimensioni (l'immagine è solo un esempio), ma una cosa è certa: chi legge sa che un gazebo in legno di certe dimensioni potrebbe certamente ricadere tra le opere che, per le loro caratteristiche intrinseche, sono prive di rilevanza per la pubblica incolumità nel caso di evento sismico e che non dovrebbero quindi sottostare alle procedure amministrative previste per le costruzioni in zona sismica.

Tuttavia, nonostante la Sentenza in esame confermi l'assoluzione dei due imputati (che nel 2010 non avevano ottenuto l'autorizzazione sismica e il collaudo statico) si scopre che "la portata" della decisione è alquanto irrisoria, cioè al di sotto delle necessità. Vediamo il perché, rispondendo di seguito a due quesiti.

1) Cosa ci dice la Sentenza?

Nella Sentenza è indicato chiaramente che le opere in legno non richiedono di essere collaudate ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001. Questo è un fatto ormai noto a chi ha già compreso che il certificato di collaudo statico di cui si tratta è quello previsto all'art. 67 (che riguarda le opere in cemento armato e in acciaio indicate nell'art. 53), e non quello previsto al capitolo 9 dalle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al DM 17/01/2018 (che riguarda qualsiasi opera di ingegneria regolata appunto dalle NTC). Anche un'altra recente Sentenza (25178/2019) della stessa Corte dice la stessa cosa, con riferimento a un'intera abitazione con struttura in legno: ai fini della agibilità il collaudo statico non serve; secondo il DPR nazionale potete collaudare e tenere il certificato nel cassetto.

In sostanza, le opere in legno non sono soggette a "quel" certificato di collaudo che è necessario acquisire ai fini della agibilità, perché "quello" riguarda esclusivamente le opere in c.a. e acciaio; ed è soltanto il certificato di collaudo previsto dall'art. 67 che se manca fa scattare la violazione (per la quale la Cassazione assolve gli imputati appunto) di cui al successivo art. 75 del DPR 380 ("Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1.032 euro").

La Sentenza ci dice, inoltre, che il gazebo in legno in esame può ricadere, "per le sue caratteristiche costruttive", tra gli interventi di "edilizia libera", dal punto di vista urbanistico (art. 6 DPR 380/2001).

2) Cosa non ci dice la Sentenza?

La Sentenza non dice che il gazebo in legno in esame non sia da assoggettare al collaudo in quanto ricadente tra gli "Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità"; bensì, dice che il collaudo non è necessario perché le opere in legno sono escluse a priori dall'applicazione dell'art. 67 del DPR 380/2001, in quanto non rientrano nell'elenco riportato nell'art. 53 (opere in cemento armato e a struttura metallica).

La Sentenza non dice che il gazebo in legno possa essere sottratto dall'applicazione delle procedure sismiche per il fatto che l'intervento ricade tra quelli in edilizia libera: sappiamo infatti che l'attività di edilizia libera può avvenire, secondo l'art. 6 del DPR 380/2001, soltanto "nel rispetto delle altre normative di settore [...] e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, [...]".

La Sentenza non assolve i due imputati per non aver commesso violazioni alla parte del DPR 380/2001 che riguarda le costruzioni in zona sismica (articoli che vanno dall'83 al 106); in particolare, con riferimento al vero nodo, e cioè all'art. 95, che è appunto l'unico articolo in tutta la Sentenza che riguarda le costruzioni in zona sismica, è possibile rilevare che:

  • per il reato di cui al capo B, relativo all'art. 95 ("Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo [costruzioni in zona sismica] e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da lire 400.000 a lire 20.000.000"), si vede bene che, ancor prima di arrivare in Cassazione il Tribunale stesso aveva già indicato la prescrizione del reato, perché il fatto era stato compiuto nel luglio 2010;
  • per il reato di cui al capo G, sempre relativo all'art. 95, ma con riferimento al reato "in concorso" dei due imputati (fatto compiuto in data più recente, maggio 2013, e quindi forse non ancora prescritto), la Cassazione ci tiene a precisare che non è affar suo, scrivendo che "il Tribunale ha escluso la sussistenza del fatto perché non raggiunta la prova sul punto, a seguito delle divergenti dichiarazioni assunte dai testi. Il punto, dunque, non concerne una violazione di legge, ma la valutazione delle fonti di prova".

I due imputati vengono dunque assolti non perché il gazebo ricada nei cosiddetti IPRiPI (Interventi Privi di Rilevanza per la Pubblica Incolumità) e non sia dunque soggetto alle procedure sismiche, o perché sia un intervento in edilizia libera... Ma vengono assolti semplicemente perché il collaudo statico non è necessario, notoriamente, in quanto l'opera è in legno, e perché i reati di violazione alle norme sismiche sono prescritti (capo B) o riguardano il reato "in concorso" (capo G), su cui la Cassazione non si è (fortunatamente) espressa.