SENTENZE DELLA CASSAZIONE: GIURISPRUDENZA IN MATERIA SISMICA

20/10/2018

Di seguito sono raccolti i riferimenti ad alcune sentenze della Corte di Cassazione che possono costituire un riferimento giurisprudenziale nella disciplina delle opere in zona sismica. Dalle più recenti.

Si intende che le opere elencate rientrano tutte nell'applicazione dell'art. 93 del DPR 380/2001 riguardando (secondo la Corte) la pubblica incolumità nel caso di evento sismico.

Lavori di movimento terra con formazione di terrazzamenti e sbancamenti di terreno lungo i lati di un edificio

Cassazione penale n. 39335 del 09/07/2018.

"Va conseguentemente ribadito che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria".

"Detti interventi hanno comportato, secondo quanto ritenuto dal giudice del merito, la emersione, previo sbancamento del terreno, di tre lati, precedentemente interrati, di un preesistente edificio regolarmente assentito, con la realizzazione di un piazzale di circa 1.000 metri quadrati, il terrazzamento della parete di terra rimasta alle spalle di uno di tali tre lati e fino ad un'altezza di sei metri e lo spostamento di una rampa di accesso la fondo".

"Le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità".

"I richiamati principi sono stati successivamente ribaditi con riferimento a muri di semplice recinzione costruiti con "forati" (Sez. 3, n. 9126 del 16/11/2016 (dep. 2017), Aliberti, Rv. 269303) ed alla chiusura di una veranda mediante mattoni del medesimo tipo (Sez. 3, n. 48950 del 4/11/2015, Baio, Rv. 266033), escludendosi anche ogni possibilità di deroga per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali (Sez. 3, n. 19185 del 14/1/2015, Garofano, Rv. 263376)".

"Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria".

Tutte le varianti devono essere depositate

Cassazione penale n. 39428 del 12/06/2018.

"Da ciò [art. 93 e 94 DPR 380] consegue, evidentemente, che non può ammettersi la possibilità di interventi non conformi all'opera progettata, valutandone singolarmente la consistenza".

"Le opere vanno considerate nella loro integrità e la valutazione sulla loro effettiva consistenza e conseguente rilevanza ai fini della disciplina antisismica spettava alle autorità competenti".

"A nulla rileva, inoltre, il contenuto delle disposizioni regionali".

"Anche per quanto riguarda la disciplina antisismica, la valutazione di un'opera va effettuata con riferimento al suo complesso, non potendosi considerare separatamente i singoli interventi, anche successivi, non rilevando, peraltro, l'entità delle difformità realizzate né eventuali deroghe per particolari categorie di opere stabilite da disposizioni amministrative regionali"

Muro di confine, piloni di sostegno del cancello, recinzione su strada

Cassazione penale n. 24585 del 07/02/2017.

"Opere in conglomerato cementizio armato - consistenti in un muro di confine, in piloni di sostegno del cancello, in un muretto di recinzione su strada".

"Secondo il primo giudice, pur essendo stata pacificamente dimostrata la realizzazione delle opere sopra menzionate, dall'istruttoria dibattimentale era, altresì, emerso che i manufatti, costruiti in cemento armato, non erano destinati ad assolvere alcuna funzione statica e che, per tale motivo, gli imputati avevano ritenuto di non dovere presentare preventivamente la denuncia prevista dall'art. 65 del d.p.r. n. 380/2001 per le opere in conglomerato cementizio armato, che l'art. 53, comma 1 considera come tali, appunto, solo quando assolvano ad una funzione statica".

"Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo, con un unico motivo di impugnazione proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla sola contravvenzione di cui agli artt. 93 e 95 del d.p.r. n. 380 del 2001 contestata al capo b). Ciò sul presupposto che tale figura di reato sia applicabile a tutte le opere realizzate in zona sismica, indipendentemente dalla funzione statica dalle stesse svolte".

"Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte il reato in contestazione resta integrato indipendentemente sia dalle caratteristiche dell'opera edilizia, che può consistere in qualsiasi intervento edilizio - con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria - effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato".

"Ciò sul presupposto che tale figura di reato sia applicabile a tutte le opere realizzate in zona sismica, indipendentemente dalla funzione statica dalle stesse svolte".

Struttura di contenimento in gabbioni metallici (opera pubblica)

Cassazione penale n. 35491del 26/08/2016.

"gabbioni metallici di contenimento di un muro".

"il soggetto attivo del reato di cui al citato art. 95 è anche il titolare della ditta incaricata di eseguire opere edilizie in zona sismica, poiché destinataria del divieto di eseguirle in assenza di preventiva autorizzazione dell’ufficio regionale competente".

"L'esecutore di opere pubbliche è costruttore/esecutore delle opere, sicché non si può escludersi la responsabilità per violazione agli obblighi derivanti dalla legge, obblighi che non possono venir meno per il fatto che l'ente appaltante sia lo stesso che doveva ricevere la comunicazioni. E ciò in forza della ratio delle disposizioni dettate in tema di vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche, che prevedendo un complesso sistema di cautele rivolto ad impedire l'esecuzione di opere non conformi alle norme tecniche, ed impongono a tutti i soggetti esecutori delle opere (proprietari, committenti, direttore dei lavori) ad osservare le cautele a cui sono connessi gli obblighi, che sono sanzionati con le contravvenzioni in parola".

"Il comportamento antidoveroso di aver dato inizio ai lavori senza autorizzazione ex art. 94 cit., non può essere escluso dalla circostanza che la legge regionale della Campania 9/1983 succ. mod. 19/2012 e 1/2012 e Reg. 23/2010, stabilisce che l'obbligato alla presentazione della denunzia è, in caso di committenza pubblica, il committente individuato nel titolare del potere decisionale e di spesa ai sensi del art. 2, comma 3, DPGR 23/2010, e ciò in quanto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la legislazione in materia di governo del territorio non è esercitata, ai sensi dell'art. 117 Cost., in via esclusiva nella regione Campania, bensì concorrente e non può investire la materia della sicurezza staticità degli edifici in zona sismica che rimane di esclusiva competenza statale (Sez. 3, n. 37375 del 20/06/2013, P.M. in proc. Serpicelli, Rv 257594; Sez. 3, n. 16182 del 28/02/2013, Crisafulli, Rv 241287), sicché la legge regionale non esonera da quanto previsto dalla legge statale in termini di precauzione antisismiche e, considera la natura professionale del soggetto agente, non vale ad escludere il dolo del reato invocando l'art. 5 cod. pen.".

Chiusura di veranda con mattoni forati e muro di contenimento in grossi massi

Cassazione penale n. 48950 del 11/12/2015.

"chiusura di una veranda di mq 25, prospiciente a preesistente fabbricato, con muri perimetrali in mattoni forati dello spessore di cm. 30 nonché (fatto rilevante ai soli fini della normativa antisismica, essendo stato rilasciato permesso di costruire in sanatoria) per la realizzazione di un muro di contenimento formato da grossi massi avente un'altezza di circa 7 metri".

"Le opere realizzate, per la loro natura e consistenza, richiedevano il rispetto della disciplina dettata per la realizzazione di costruzioni in zone sismiche".

"A ciò va aggiunto che, nel caso di specie, la Corte del merito ha opportunamente rivolto l'attenzione alla specifica tipologia delle opere, osservando anche in punto di fatto che, per ciò che concerne la realizzazione del muro di contenimento, la rilasciata sanatoria era stata preceduta da un certificato di idoneità sismica, evidentemente richiesto dall'interessato, comprovante, dunque, l'applicabilità della suddetta normativa anche nel caso in esame".

Dei rapporti tra la summenzionata disciplina regionale e la normativa statale contenuta nel D.p.r. 380\01 si è ripetutamente occupata la giurisprudenza di questa Corte. Si è così avuto modo di chiarire che, in ogni caso, le disposizioni introdotte da leggi regionali devono rispettare i principi generali fissati dalla legislazione nazionale e, conseguentemente, devono essere interpretate in modo da non collidere con i detti principi".

"Si è infine specificato, come pure ricordato in ricorso, che la legislazione regionale in disamina è applicabile con riferimento alla sola disciplina urbanistica, restando quindi sottratta quella relativa alla disciplina edilizia antisismica e quella per le costruzioni in conglomerato cementizio armato, le quali attengono alla sicurezza statica degli edifici, rientrante nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, Cost., con la conseguenza che dette opere continuano ad essere soggette ai controlli preventivi previsti dalla legislazione nazionale".

Case mobili in legno

Cassazione penale n. 28759 del 07/07/2015.

"con case mobili destinate al soggiorno dei turisti".

"la denunzia dei lavori e la presentazione dei progetti (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 93) non riguarda solo le costruzioni, ma anche altri interventi (riparazioni e sopraelevazioni). Inoltre, l’articolo 94 richiede, in caso di inizio di “lavori” nelle località sismiche (ad eccezione di quelle a bassa sismicità) la preventiva autorizzazione scritta: la norma, dunque, ha una portata ampia".

"Nel caso di specie, il Tribunale, attraverso un accertamento di fatto, ha affermato che l’area e’ classificata a rischio sismico e che pertanto le case in legno, <<anche se non sono nuove costruzioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3>> rientrano nel perimetro di efficacia del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 93 e ss., disposizioni non rispettate".

Qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria

Cassazione penale n. 15429 del 15/04/2015

"Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, diverso dalla semplice manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli".

Muro di confine in blocchi di calcestruzzo altezza 240 cm

Cassazione penale n. 50624 del 03/12/2014.

"muro di confine costituito da blocchi in cemento aventi altezza variabile tra cm 100 e cm 240".

"essendo poi assolutamente irrilevante il fatto che la regione Marche consideri un muro alto oltre due metri un’opera "minore".

"la normativa antisismica è ispirata a preservare la pubblica incolumità in zone particolarmente soggette al verificarsi di movimenti tellurici, prescrivendo, da un lato, necessari obblighi burocratici e particolari prescrizioni tecniche costruttive e costituendo, dall’altro, un’anticipazione della tutela dell’interesse cui appresta protezione (pubblica incolumità)".

"in materia urbanistica ed edilizia, le disposizioni legislative regionali, espressione del potere concorrente con quello dello Stato in materia, devono non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti in materia edilizia-urbanistica dalla legislazione statale, ma devono anche essere interpretate in modo da non collidere con i medesimi".

"la disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni, attenendo tali materie alla sicurezza statica degli edifici, rientra come tale nella competenza esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, Cost. ".

Tubi metallici con copertura in teli di plastica (serra)

Cassazione penale n. 50001 del 21/10/2014.

"un piccolo manufatto precario con copertura a telone di plastica e tubi metallici finalizzato a riparare dalle intemperie alcuni sacchi di concime e di fertilizzanti".

"struttura in tubolari in ferro di metri 12,10 x 10,00 con altezza variabile da metri 3,40 a 4,60 ancorata ad una piattaforma in calcestruzzo delle dimensioni di metri 15,70 x 13,90 e dello spessore di cm. 17, e, collegata all’attività professionale svolta stante la destinazione a ricovero di prodotti della c.d. “farmacia delle piante".

Scala in calcestruzzo

Cassazione penale n. 30165 del 14/07/2014.

"Quanto alla applicabilità della disciplina in materia antisismica alla realizzazione della scala, conducente dalla quota 0,00 alla quota +7,30, in calcestruzzo operata dalla Lo B., questa Corte rileva che, nella materia in questione, la giurisprudenza di questa Corte ha più volta precisato che, integra la contravvenzione di cui all'art. 95 del dPR n. 380 del 2001, qualsiasi intervento edilizio, con la sola eccezione di quelli di semplice manutenzione ordinaria, effettuato in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, che non sia preceduto dalla previa denuncia al competente ufficio con presentazione di un progetto redatto da tecnico abilitato, o per il quale non sia stato rilasciato il titolo abilitativo, i cui lavori non siano stati svolti sotto la direzione di professionista abilitato "

Veranda chiusa rimovibile in legno sul terrazzo di un immobile

Cassazione penale n. 16182 del 09/04/2013.

"Per avere realizzato sul terrazzo di un immobile di loro proprietà una veranda chiusa precaria rimovibile in legno, delle dimensioni di m 7,00 x 7,77, con solaio di copertura in perlinato e tegole, senza dare avviso al Genio Civile, senza la preventiva presentazione dei calcoli di stabilità e senza l’autorizzazione scritta richiesta in zona sismica".

"A norma della Legge Regionale [siciliana] n. 4 del 2003, articolo 20, comma 2, l’opera precaria deve essere soltanto preceduta da una relazione di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri il rispetto delle norme di sicurezza e la mancanza di pregiudizio alla statica dell’immobile e tale relazione asseverativa sostituisce ed ingloba tutte le ulteriori prescrizioni previste dalla legge nazionale per le opere da realizzarsi in zona sismica".

"Secondo una interpretazione costituzionalmente corretta della competenza primaria riconosciuta alla Regione Siciliana, inoltre, la deroga alla disciplina nazionale deve essere limitata alla materia dell’urbanistica e non può essere estesa alle materie della disciplina edilizia antisismica e delle costruzioni in conglomerato cementizio armato. Infatti, la norma – di rango costituzionale – che in via di eccezione riconosce la competenza primaria della Regione Siciliana fa riferimento soltanto alla materia “urbanistica”, che attiene all’assetto e al governo del territorio, mentre la legislazione antisismica e quella sulle costruzioni in cemento armato si riferisce a materie diverse, che attengono alla sicurezza statica degli edifici e – come tali – appartengono alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117 Cost., comma 2".

"l’intervento edilizio in oggetto poteva considerarsi, secondo la normativa della Regione Siciliana, sottratto al permesso di costruire previsto a tutela degli interessi urbanistici, ma continuava ad essere soggetto ai controlli preventivi previsti a tutela della sicurezza delle costruzioni".

"Per completezza espositiva – tenuto conto delle peculiarità costruttive del manufatto oggetto della vicenda in esame – appare opportuno evidenziare che le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l’esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato (vedi Cass., Sez. 3: 17.2.2012, n. 6591; 25.1.2011, n. 15412; 3.9.2007, n. 33767; 24.10.2001, n. 38142)".

Cartellonistica autostradale

Cassazione penale n. 24086 del 18/06/2012.

"opere di installazione di pannelli a messaggi variabili".

"La normativa antisismica deve essere applicata a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate".

"I cartelloni recanti indicazioni sulla viabilità apposti ai margini di un tratto autostradale non possono essere per la funzione svolta di modeste dimensioni" e, "anche se riferiti ad interventi in apparenza minori, possono in concreto rilevare sul piano della pericolosità".

"Nella valutazione sul punto, non possono non concorrere con l'elemento dimensionale anche altri aspetti quali, ad esempio, le modalità di collocazione del manufatto, la morfologia del sito, la pendenza del terreno, le modalità di realizzazione delle strutture di sostegno, in quanto suscettibili di accrescere il grado di pericolo per l'incolumità pubblica".

Piscina interrata prefabbricata

Cassazione penale n. 6591 del 17/02/2012.

"Il secondo motivo di ricorso - con cui si lamenta la violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e 95, sul rilievo che la natura dell'opera realizzata (una piscina prefabbricata) non potrebbe farla rientrare nel novero di quelle per le quali si pongono problemi di staticità, in relazione all'uso del cemento armato, e di pericolo per la pubblica incolumità, per quanto riguarda la normativa antisismica - è del pari infondato".

"In particolare, la realizzazione di una piscina implica, ordinariamente, la creazione di nuove volumetrie, perché comporta l'esecuzione di lavori di scavo, rivestimento ed installazione di impianti tecnologici (Sez. 3^, 22 ottobre 1999, n. 12104). Ne consegue, con specifico riferimento alla disciplina antisismica, che - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - il D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 83 e segg., devono essere interpretati nel senso che non escludono le piscine. Tali disposizioni si applicano, infatti, a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, stante l'esigenza di massimo rigore nelle zone dichiarate sismiche, che rende necessari i controlli e le cautele prescritte anche quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi rispetto alla muratura ed al cemento armato".

Cartelloni pubblicitari

Cassazione penale n. 43249 del 06/12/2010.

"cartellone per la gestione di spazi pubblicitari di mq. 12 x 3.60, su 4 pilastri metallici scatolari con basamento in cemento".

"La sistemazione di una insegna o tabella pubblicitaria richiede il rilascio del preventivo permesso di costruire quando per le sue rilevanti dimensioni comporti un mutamento territoriale...".

"Si deve infatti premettere che questa Corte ha già affermato che la normativa antisismica - a differenza della disciplina relativa alle opere in conglomerato cementizio armato - deve essere applicata a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità, a nulla rilevando la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto l'esigenza di maggior rigore nelle zone dichiarate sismiche rende ancor più necessari i controlli e le cautele prescritte, quando si impiegano elementi strutturali meno solidi e duraturi del cemento armato ".

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