FONTANA RITIRA LA DGR 4317?

01/04/2021

[Ovviamente si trattava di un pesce d'aprile]

ATTENZIONE: la Bianca Giulia (grazie ai suoi contatti al ministero) ci ha appena comunicato che la DGR sui privi di rilevanza in Lombardia sarà oggi RITIRATA da Fontana. Dice che "il nuovo provvedimento sta evidenziando l'introduzione di meccanismi che vanno nella direzione opposta rispetto a quelli di semplificazione di cui la nostra regione ha bisogno, soprattutto in questo difficile momento". E che in ogni caso, "la Circolare n. 010421 del settore territorio, acque, fauna marina sarebbe drasticamente ignorata".

In sintesi (testuale da Bianca Giulia Macigni):

- All'art. 5 della legge regionale lombarda n. 20/2020 è previsto che gli interventi privi di rilevanza siano "esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33", mentre la nuova DGR 4317 introduce in capo all'autorità sismica comunale una categoria aggiuntiva per il controllo a campione, proprio secondo i criteri della DGR 5001/2016, che è attuativa della L.R. 33.

- I controlli a campione sugli interventi privi di rilevanza non sono chiaramente definiti e anzi sembra che dovendo essere svolti "prioritariamente" per verificare che gli interventi "siano privi di rilevanza", si lascerebbe intendere che "secondariamente" il controllo debba entrare nel merito delle valutazioni tecniche, con il consueto appesantimento delle procedure, per gli enti e per i cittadini.

- Gli interventi di "attività edilizia libera" non avrebbero dovuto essere sottratti dal deposito sismico, ma avrebbero dovuto essere inclusi negli elenchi previsti dall'art. 94-bis del DPR 380, e cioè definiti "privi di rilevanza" a fini sismici, indicandoli esplicitamente. Questo era l'unico modo per rispettare il DPR nazionale, che infatti per l'attività edilizia libera all'art. 6 richiede espressamente il rispetto delle "norme antisismiche".

- L'elenco degli interventi è preso da quello dell'Emilia Romagna, che è stato preparato molti anni prima rispetto alla pubblicazione delle linee guida ministeriali del 2020, e contiene interventi che non tengono conto delle definizioni e delle destinazioni d'uso delle opere, indicate nelle linee guida.

- Il punto 33 dell'elenco non avrebbe dovuto esserci, perché riporta la generica definizione delle linee guida ministeriali, dove ci può stare di tutto, a giudizio del progettista, e quindi rende inutile l'elencazione dei punti da 1 a 32.

- Alcuni punti dell'elenco sono inquadrabili come dei normalissimi "interventi locali" sulle costruzioni esistenti, e non dovrebbero dunque ricadere fra quelli "privi di rilevanza" in quanto il DPR 380 definisce gli interventi locali "di minore rilevanza" (e soggetti a deposito).

- L'elenco degli interventi contiene opere che non possono essere definite realmente "prive di rilevanza" perché prevedono valutazioni di merito ("senza alterare in maniera sostanziale il comportamento sismico dell’edificio", "che non alterino in maniera sostanziale il comportamento della parete", "resistenza e rigidezza degli orizzontamenti", la necessità di una "cerchiatura" a seguito della creazione di un'apertura in parete): ne è la prova il fatto che addirittura è richiesta la dichiarazione di un "progettista strutturale". L'elenco dovrebbe invece contenere interventi che sono "privi di" (cioè "senza alcuna") rilevanza a priori, proprio in base alle loro caratteristiche "intrinseche" (come indicato nelle linee guida ministeriali), e cioè indipendentemente dalle modalità nel merito della loro realizzazione.

- L'elenco contiene alcuni interventi che non sono "privi di rilevanza": i muri di sostegno di qualsiasi natura (anche a secco e con blocchi a incastro?) con altezza 2,5 m se non vengono realizzati correttamente non possono definirsi privi di rilevanza per loro "caratteristiche intrinseche e per destinazione d’uso" e per "dimensioni, forma e materiali impiegati".

- Il punto 1 va in conflitto con il punto 27, o comunque è inutile (non si può sostituire un elemento strutturale come previsto al punto 1, se non nel rispetto delle condizioni di peso imposte al punto 27?).

- Per contro, l'elenco contiene interventi troppo limitanti (scale per dislivelli soltanto fino a 1,5 m?) e interventi che non dovrebbero nemmeno comparire (rampe, solette e pavimentazioni appoggiate a terra, macchinari e organi relativi) e che costringono quindi a seguire inutilmente la nuova procedura.

- Per opere ancora minori rispetto a quelle prive di rilevanza il paradosso è che prima venivano ovviamente ignorate, adesso c'è una nuova procedura, con anche controlli a campione aggiuntivi.

- La DGR si dimentica di indicare espressamente la validità per l'art. 65 e di prevedere quindi la sottoscrizione da parte del costruttore e del direttore dei lavori. Il risultato è che per un'opera priva di rilevanza i procedimenti amministrativi sono due anziché uno, con aggravio per le pubbliche amministrazioni.

- Nell'elenco degli interventi privi di rilevanza non vi è cenno alla destinazione d'uso (o alla classe d'uso) delle opere: gli interventi su edifici strategici o rilevanti possono rientrare nei privi di rilevanza? Secondo l'elenco regionale sembra di sì, perché ogni elenco minore dovrebbe essere sempre eccezione alle categorie maggiori; invece, secondo le linee guida ministeriali tali interventi andavano esclusi, in virtù del richiamo alla destinazione d'uso.

- Il primo del mese non si possono ritirare i provvedimenti di legge. Soprattutto in aprile.


[Ovviamente si trattava di un pesce d'aprile]

Sismica in Lombardia: l'esaminatore che non ti aspetti!(® Riproducibile citando la fonte)