IN VENETO AGGIORNAMENTO DELLE REGOLE PER LE ZONE SISMICHE

20/01/2021

In data 29 dicembre 2020, con DGR n. 1823, la Regione Veneto pubblica finalmente i seguenti elenchi di interventi in zona sismica:

"Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità", che cioè non richiedono il deposito sismico di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

"Nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie strutturali o che richiedono più articolate calcolazioni e verifiche", che cioè richiedono l'autorizzazione di cui all'art. 94 del DPR 380/2001, se in zona sismica 1 o 2.

"Varianti non sostanziali", che cioè non richiedono il deposito sismico di cui all'art. 93 del DPR 380/2001.

L'entrata in vigore è prevista in data 31/03/2021.

Nel provvedimento (DGR Veneto n. 1823 del 29/12/2020) sono elencati:


Interventi privi rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità

Nuove costruzioni:

1. tettoie ad uso deposito o rimessaggio aventi peso proprio – G1- e portato – G2- complessivamente inferiore a 100 daN/mq, di altezza media inferiore a 3,0 m e aventi superficie coperta ≤ 30 mq compresi eventuali aggetti laterali, realizzate con strutture in legno, metallo o materiali assimilati;

2. manufatti leggeri, strutturalmente autonomi, ad uso servizi (depositi, chioschi, gazebo, ricovero animali etc.), con presenza solo saltuaria di persone, ad un solo piano, aventi superficie coperta lorda inferiore a 20 mq, altezza media ≤ 3,0 m realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;

3. pergolati da terrazzo o giardino, aventi altezza media degli elementi portanti verticali, misurata all’intradosso della copertura ≤ 3,0 m, privi di qualsiasi tipo di copertura realizzate con strutture in legno, metallo o assimilabili;

4. attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari prefabbricati e certificati aventi sezione netta inferiore a 6,0 mq;

5. opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità (muri, gabbionate, terre rinforzate, arce etc.) di altezza fuori terra ≤ 2,5 m, misurate dallo spiccato di fondazione e prive di carichi permanenti agenti sul cuneo di spinta;

6. rivestimento corticale di scarpate (chiodature, reti, spritz beton, etc.);

7. piscine interrate di profondità massima complessiva ≤ 2.50 m;

8. strutture a terra di supporto di pannelli solari o fotovoltaici di altezza ≤ 3,0 m;

9. pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza ≤ 3,0 m;

10. copertura di ingresso carraio o pedonale di superficie in pianta ≤ 8,0 mq comprensiva sia delle strutture verticali che di quelle orizzontali;

11. muri di recinzione e strutture significative a sostegno dei cancelli, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, privi di funzione di contenimento, di altezza massima fuori terra inferiore a 3,0 m;

12. cartelloni e insegne, portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza ≤ 10 m ed una superficie ≤ 20 mq;

13. serre per uso agricolo, non aperte al pubblico, adibite esclusivamente a coltivazioni, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri (escluso vetro) realizzate con soluzioni strutturali leggere di qualsiasi superficie.

Edifici esistenti:

14. pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1,50 m, aventi superficie coperta inferiore a 6,0 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1,0 kN/mq;

15. manufatti leggeri (tettoie) strutturalmente connessi agli edifici esistenti aventi peso proprio e permanente portato < 100dN/mq, di altezza media inferiore 3 m aventi superficie coperta inferiore a 10 mq comprensiva di eventuali aggetti ≤ 1,5 m, purché non aventi interferenze significative con l’edificio principale;

16. chiusure e riduzioni delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura;

17. realizzazione di nuove aperture e ampliamento delle aperture esistenti nel singolo campo di solaio o di copertura, per complessivi massimi 5 mq, comunque non interessanti le strutture portanti principali dell’edificio senza variazioni significative in termini di rigidezza e resistenza;

18. aperture su pareti di edifici a comportamento scatolare di dimensioni inferiori a 1,0 mq, purché non reiterate nell’ambito della stessa parete, distanti almeno 1 m dagli incroci, dalla fine della parete da altre aperture;

19. sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;

20. soppalchi a struttura lignea o assimilabile con peso proprio inferiore a 100 daN/mq, e carico accidentale < 200 daN/mq, e superficie inferiore a 10 mq;

21. installazione di montacarichi o ascensori purché di altezza inferiore a 7 m, interni o esterni all’edificio, e che non alterino significativamente il comportamento strutturale dell’edificio;

22. Installazione di una scala interna fissa, ad un solo piano, di larghezza inferiore a 1,20 m purché non abbia significativa influenza sulla struttura;

23. uno spostamento di una porta o di una finestra all’interno di una parete portante con il riallineamento della sottostante/sovrastante senza variazione della superficie resistente complessiva;

Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate:

24. serbatoi chiusi o cisterne interrate, con altezza massima ≤ 3,0 m e volume lordo ≤ 30 mc anche con copertura, purché non carrabile purché in condizioni;

25. vasche fuori terra di altezza ≤ 1,50 m e volume lordo ≤ 30 mc.

26. Locali tecnologici di volume lordo inferiore a 30 mc (interrati e fuori-terra) con volume unico - non separato da solai intermedi - e copertura non praticabile;

27. Tombe di famiglia interrate aventi volume complessivo lordo inferiore a 35 mc.


Nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4).

Tra queste sono da considerare:

a) edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3 (h/b>3). A tal fine non vengono considerati gli aggetti aventi superficie inferiore ad 1/8 di quella totale”). L’altezza è misurata dallo spiccato della fondazione alla sommità della struttura. La minore dimensione in pianta è misurata tenendo conto delle rientranze ed al netto di sbalzi, sporgenze e mensole;

b) ciminiere, torri, serbatoi e silos con altezza maggiore o uguale a 10 metri;

c) particolari strutture pedonali e ciclabili (ponti, andatoie, passerelle e opere di scavalco in genere) di luce netta maggiore o uguale a 10 metri;

d) costruzioni dotate di isolatori sismici, dissipatori o smorzatori a massa risonante;

e) opere geotecniche di sostegno del terreno con altezza fuori terra, ovvero dall’estradosso della fondazione maggiore o uguale a 4 metri (tra le quali: paratie, palancole, muri, gabbionate, palificazioni, terre armate) e le relative costruzioni comprendenti tali opere geotecniche;

f) edifici industriali (capannoni) con elementi di luce netta superiore ai 30 metri o con altezza di interpiano superiore ai 10 metri misurata all’intradosso degli elementi portanti principali del tetto;

g) edifici con piani sospesi con luce della parte a sbalzo superiore a 4 metri.


Varianti strutturali di carattere sostanziale

1) Adozione di un sistema costruttivo diverso da quello previsto nel progetto iniziale, per: 1.1 impiego, per strutture sismo-resistenti, di materiali strutturali di diversa natura; 1.2 scelta di una diversa tipologia costruttiva.

2) Modifiche all’organismo strutturale, per: 2.1 sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro e fuori terra;2.2 creazione o eliminazione di giunti strutturali; 2.3 variazioni della tipologia delle fondazioni; 2.4 variazioni del fattore di comportamento q; 2.5 variazioni della rigidezza nel piano degli impalcati e della copertura che vanifichi l’ipotesi di piano rigido, se presente; 2.6 modifiche: • nella distribuzione in pianta o in altezza degli elementi strutturali irrigidenti verticali (quali nuclei, setti, controventi); • negli schemi di calcolo delle strutture principali sismo-resistenti; • nelle dimensioni di elementi strutturali principali (quali pilastri, travi, nuclei, setti, muri, fondazioni); • della distribuzione delle masse; • che comportano il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni: a) Aumento dell'eccentricità tra il baricentro delle masse e il centro delle rigidezze superiore al 5% della dimensione dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione di applicazione dell'azione sismica; b) variazione della rigidezza del singolo interpiano superiore al 20%; c) variazione della deformazione massima del singolo piano superiore al 10%; d) variazione dell’entità dell’azione sismica (taglio) di piano superiore al 10%.

3) Modifiche in aumento delle classi d’uso e della vita nominale delle costruzioni ovvero variazioni dei carichi globali superiori ad un’aliquota del 5% in fondazione.

4) Passaggio ad una categoria d’intervento più penalizzante ai fini della sicurezza secondo la classificazione individuata nel § 8.4 delle Norme Tecniche sulle Costruzioni.

Aggiornamento del 16 marzo 2021

Con la pubblicazione della DGR n. 244 del 09/03/2021 sul BUR del 16/03/2021, entrerà in vigore la nuova classificazione sismica del comuni della Regione Veneto, a partire dal 15 maggio 2021.