COMUNICAZIONE DI REGIONE LOMBARDIA: OBBLIGO DI DEPOSITO SISMICO E INDICAZIONI OPERATIVE

27/09/2021

Con comunicazione in data 21 settembre 2021 la Regione fa il punto sugli obblighi di deposito sismico e di istanza di autorizzazione, con il documento avente ad oggetto: "Indicazioni per l’applicazione della normativa in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015 e ss.mm.ii.) e l’obbligo di deposito/istanza di autorizzazione sismica"

Si allega di seguito il testo della comunicazione.

Oggetto: Indicazioni per l’applicazione della normativa in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (l.r. 33/2015 e ss.mm.ii.) e l’obbligo di deposito/istanza di autorizzazione sismica

In relazione alle diverse richieste di chiarimento avanzate in merito all’oggetto, si comunicano le seguenti indicazioni operative, condivise con la Unità Organizzativa competente della D.G. Territorio e Protezione Civile.

QUALSIASI INTERVENTO EDILIZIO IN ZONA SISMICA (tutte le zone, dalla 1 alla 4 compresa - in Regione Lombardia non sono presenti Comuni in zona sismica 1), comportante l'esecuzione di opere che non siano di “edilizia libera” ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., e dell’articolo 6 della L.R. 20/2020, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, DEVE ESSERE assoggettato a “deposito sismico”, “autorizzazione sismica” o “certificazione alla sopraelevazione”, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., della L.R. 33/2015 e ss.mm.ii., della D.G.R. n. X/5001 del 30/03/2016 (pubblicata su BURL Serie Ordinaria n. 14 - Giovedì 07 aprile 2016) e della successiva D.G.R. n. XI/4317 del 15/02/2021 (pubblicata su BURL Serie Ordinaria n. 8 - Lunedì 22 febbraio 2021), che si allega per comodità alla presente comunicazione.


La Giunta regionale con la D.G.R. n. 4317/2021 ha semplificato l’iter procedurale del deposito sismico, in recepimento di quanto previsto dall’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dal conseguente decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 30 aprile 2020 di approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al sopracitato articolo. Tale attività di semplificazione ha comportato l’individuazione di 3 classi di interventi, codificati in funzione della rilevanza ai fini della tutela della pubblica incolumità:

A. interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (allegato A D.G.R. 4317/2021)

B. interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (allegato B D.G.R. 4317/2021)

C. interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (allegato C D.G.R. 4317/2021)

Si precisa pertanto quanto segue:

- le opere che non rientrano negli allegati A e B e che non riguardano infrastrutture e edifici di interesse strategico e di quelli che possono assumere rilevanza per le conseguenze di un eventuale collasso, individuati da Regione Lombardia con il Decreto n. 7237 del 22/05/2019 (pubblicato su BURL n. 22 – Serie Ordinaria del 29/05/2019) realizzate in zona sismica 2, sono definite come interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità e quindi rientrano nell’allegato C.

- a prescindere dalla zona sismica di riferimento, rientrano nella macrocategoria privi di rilevanza nei confronti della pubblica incolumità gli interventi elencati e descritti nell’allegato C compresi tutti quelli che, come descritto al punto n. 33 “…presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso e di utilizzo limitato, tali da non risultare significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone, ivi inclusi gli interventi di cui sia dimostrata l’assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nei precedenti punti purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento”.

- per gli interventi assimilabili o rientranti nell’elenco di cui all’allegato C, il deposito sismico di cui all'art. 93 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. deve intendersi assolto con la trasmissione, nell'ambito della presentazione della pratica edilizia, dei seguenti allegati:

● dichiarazione asseverata del progettista strutturale abilitato (allegato F alla D.G.R. n. XI/4317 del 15/02/2021);

● relazione di calcolo ed elaborati grafici a firma di tecnico abilitato, qualora “l'intervento interessi anche strutture, come definite nel DPR 380/2001 e ai sensi delle N.T.C. (Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17/01/2018)”;

- qualunque intervento che, per le sue caratteristiche, non rientra e non è assimilabile a una delle casistiche di cui all’allegato C, e che non può essere considerato “ rilevante” ai sensi dell’Allegato A, e che non può essere considerato “attività di edilizia libera”, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. e dell’articolo 6 della l.r. 20/2020, rientrerà nell’allegato B come “intervento di minore rilevanza”. In questo ultimo caso il deposito sismico (comunicazione di deposito sismico) deve presentato con le modalità individuate dal Comune territorialmente competente e, a chiusura dell’intervento, del relativo certificato di collaudo statico o certificato di regolare esecuzione.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, [...]


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