06/02/2026
Con la D.G.R. n. 5677 del 26/01/2026 è stata aggiornata la modulisitica per la presentazione delle pratiche sismiche in Lombardia con la piattaforma MUTA.
Sono adesso presenti due possibili alternative:
La presentazione di una pratica sismica con nuove opere da farsi, anche eventualmente con presenza di opere da regolarizzare a posteriori per tolleranze o per sanatorie (riquadro in alto).
La presentazione di una pratica sismica in sanatoria per opere già eseguite (riquadro in basso), che non richiedono interventi da farsi per la sua regolarizzazione delle tolleranze o delle sanatorie.
Nello specifico:
La prima alternativa (riquadro in alto) deve essere utilizzata sia per i nuovi interventi, sia per quegli interventi da eseguire in presenza di difformità dovute a opere rientranti nelle tolleranze (D.P.R. 380/2001, art. 34-bis), oppure di difformità oggetto di sanatoria (D.P.R. 380/2001, art. 36-bis).
La seconda alternativa (riquadro in basso) deve essere utilizzata per gli interventi già eseguiti, da regolarizzare a posteriori per difformità dovute a opere rientranti nelle tolleranze (D.P.R. 380/2001, art. 34-bis), oppure per difformità oggetto di sanatoria (D.P.R. 380/2001, art. 36-bis).
La nuova modulistica è quindi adesso costituita da 3 diversi tipi di "istanza sismica", che si generano a seconda dell'opzione scelta a partire dai riquadri di cui sopra:
Modulo 1: Istanza di autorizzazione sismica (anche per sanatoria) con nuove opere da eseguire.
Modulo 2: Comunicazione di deposito sismico e di istanza per la certificazione alla sopraelevazione (anche per sanatoria) con nuove opere da eseguire.
Modulo 2-bis: Istanza in sanatoria (art. 36 bis c, D.P.R. 380/2001) o per difformità dovute a tolleranze (art. 34-bis) senza nuove opere da eseguire.
Le sezioni riguardanti le sanatorie (e le tolleranze) devono essere utilizzate soltanto per interventi difformi eseguiti nei comuni che OGGI si trovano in zona 2. Per le zone 3 e 4 non è prevista la presentazione di una vera e propria "istanza sismica a posteriori".
In particolare, il D.P.R. 380/2001, prevede che per le difformità oggetto di sanatoria nei comuni che OGGI sono classificati nelle zone sismiche 3 e 4 è necessario allegare (alla richiesta edilizia di sanatoria) una dichiarazione con la quale si attesta che “Le difformità rispettano i requisiti previsti dalle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento”; tale dichiarazione sarà sempre accompagnata dalla relazione tecnica per indicare quali siano le norme tecniche di sicurezza strutturale e antisismica vigenti al momento dell’abuso, e per illustrare la dimostrazione del rispetto dei requisiti previsti.