PRATICHE SISMICHE IN SANATORIA
Aggiornamento 12/02/2022: vedi il nuovo articolo sul tema delle sanatorie degli aspetti strutturali e antisismici su questo sito al link https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/sanatoria-opere-strutturali-e-antisismiche
06/09/2018
La legge regionale lombarda, come quella nazionale, non prevede la possibilità di sanatoria per opere strutturali eseguite senza deposito. Sul tema della sanatoria è possibile consultare il documento su “Gli obblighi di attestazione dell’idoneità statica” (vedi a questo link) preparato dall’ordine ingegneri della provincia di Brescia, comprendente l’esame dei seguenti casi:
1. le opere oggetto di condono edilizio;
2. le opere oggetto di accertamento di conformità (sanatoria);
3. le opere soggette all’origine al rilascio del certificato di agibilità;
4. le costruzioni destinate a locali di pubblico spettacolo o di impianti sportivi.
La presentazione di una pratica strutturale in ritardo comporta immediatamente le violazioni previste dal DPR 380/2001, con riferimento sia alle regole dei depositi per le opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica, sia alle regole per le costruzioni in zona sismica. Tali violazioni implicano reati non “sanabili” a posteriori; ciò che può essere “regolarizzata” a posteriori è soltanto la dimostrazione della conformità del progetto ai livelli di sicurezza previsti dalle norme tecniche.
In assenza di una procedura esplicita, la modalità di presentazione della pratica sismica in sanatoria dovrebbe essere stabilita in accordo con l’organo che la riceve. Si possono presentare principalmente i seguenti due casi:
1. Presentazione “a posteriori” delle opere strutturali accompagnata ad una pratica edilizia in sanatoria, in presenza di abusi edilizi (“accertamento di conformità”).
Per quanto riguarda la regolarità sostanziale, è necessario non soltanto procedere con la valutazione della sicurezza con le norme attuali (secondo la novità introdotta in 8.3 NTC 2018), ma soddisfare sempre il principio di “doppia conformità”: il progetto strutturale di comparazione (gialli e rossi) corrispondente agli abusi edilizi, pur relativo a opere già eseguite deve rispettare (in sostanza) la sismicità e le norme tecniche più recenti, in quanto più severe, cioè quelle in vigore al momento della presentazione della domanda. In altre parole, è necessario dimostrare con appositi disegni e relazioni che gli interventi realizzati abusivamente (solo quelli) siano eseguibili anche alla data della presentazione della domanda, secondo le regole delle costruzioni esistenti per tutte le parti già eseguite (capitolo 8 NTC 2018).
Per quanto riguarda la modalità di presentazione della documentazione (nell’attesa dell’aggiornamento della legge regionale lombarda) non è chiaro se la procedura da seguire sia in ogni caso quella prevista dalla LR 33/2015 (con deposito o istanza di autorizzazione a posteriori e relativi controlli secondo la DGR 5001, strada consigliata), oppure se si debbano seguire modalità alternative. Non è in alcun modo prevista la procedura in sanatoria condizionata all’esecuzione di opere per rendere la costruzione conforme alle norme tecniche.
2. Presentazione “a posteriori” delle opere strutturali “in ritardo” e/o per rispondere alla richiesta di certificato di collaudo in occasione di rinnovo, richiesta o attestazione di agibilità del fabbricato, in assenza di abusi edilizi.
Per quanto riguarda la regolarità sostanziale, ai fini dell’agibilità, il progetto e il collaudo possono riferirsi alle regole di sismicità e alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’opera: il collaudo può essere ottenuto a seguito, appunto, di denuncia a posteriori, oppure “potrebbe”, ma soltanto in determinate situazioni e previo accordo con l’organo di controllo, essere sostituito, da una “dichiarazione di idoneità statica”, allegando opportuna relazione tecnica.
Per quanto riguarda la modalità formale di presentazione, nell’attesa dell’aggiornamento della legge regionale lombarda, si ritiene che la procedura da seguire per la “regolarizzazione” della pratica strutturale dovrebbe essere quella in vigore al momento della realizzazione dell’opera. (Si segnala, a margine, che nel caso particolare in cui l’analisi della documentazione e della costruzione rivelasse la non conformità delle opere alla normativa tecnica in vigore al momento della realizzazione, si renderebbe necessaria, secondo 8.3 NTC 2018, la valutazione della sicurezza secondo le attuali norme tecniche).
Sono possibili anche i casi in cui, per lo stesso fabbricato, le due fattispecie sono entrambe presenti: le porzioni di fabbricato abusive dal punto di vista edilizio-urbanistico devono essere oggetto di verifica con le norme tecniche e la sismicità più recenti; le porzioni non oggetto di sanatoria edilizia sono oggetto di esame con le regole della sismicità e delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’opera, ai fini dell’attestazione di agibilità.
Le opere strutturali eseguite senza il deposito previsto per le costruzioni in c.a. e metalliche (art. 65 DPR 380, L 1086/1971) e/o senza i prescritti deposito sismico o autorizzazione sismica secondo la classificazione vigente al momento della costruzione (artt. 93 e 94 DPR 380, L 64/1974) comportano in ogni caso le violazioni di cui agli artt. 71 e seguenti e 95 e seguenti del DPR 380/2001.
Scarica l'ebook gratuito a questo link...