VUOI ESAMINARE LE PRATICHE SISMICHE IN LOMBARDIA?

22/09/2018

Se vuoi esaminare le pratiche sismiche in Lombardia il consiglio è quello di leggere il seguente "vademecum": scopri se condividi almeno in parte le seguenti affermazioni...

L’attività di controllo in sintesi

Si propone di seguito la sintesi delle modalità di controllo e delle indicazioni che il consulente strutturista esaminatore dovrebbe considerare se sceglie di prestare il suo servizio all’organo di controllo. Le argomentazioni a sostegno di ciascuna affermazione si trovano nel testo riportato nella sezione “L’attività di controllo sul progetto e sull’esecuzione” dell'ebook gratuito (scaricabile qui).

    1. È da evitare, in generale, che il consulente strutturista svolga formalmente operazioni relative ai controlli all’atto del deposito, inerenti “completezza”, “coerenza” e “regolarità”, in sostituzione dello specifico ruolo tecnico-amministrativo dei funzionari pubblici, salvo garantirne il supporto laddove necessario.
    2. È da escludersi, in generale, che il consulente strutturista svolga lo specifico esame del contenuto di: moduli 1 o 2, modulo 6, modulo 7, nomina ed accettazione dell’incarico di collaudo, elenco allegati, dichiarazioni senza contenuto tecnico.
    3. Il consulente strutturista fa in modo che i funzionari del SUE recepiscano le modalità di controllo formale previste dalla legge regionale, con particolare attenzione al rilascio dell’attestazione di deposito contestualmente al deposito stesso, secondo il preciso disposto dell’art. 7 LR 33/2015.
    4. L’esame del progetto (degli elaborati grafici e delle relazioni) è riferito alle parti principali del progetto e ai collegamenti più importanti, con riguardo al comportamento delle opere nel caso di evento sismico.
    5. L’esame della documentazione non è relativo alle scelte progettuali e alle possibili alternative a disposizione del progettista, ma si limita ad una valutazione di coerenza con le norme vigenti senza entrare nel merito dei percorsi progettuali seguiti.
    6. Il controllore richiede modifiche ai progetti oggetto di esame se riscontra il mancato rispetto di conformità delle opere previste o di alcune loro parti alle norme tecniche per le costruzioni vigenti o alle altre norme generali applicabili (DPR 380/2001, LR 33/2015, DGR 5001/2016, ecc.) e richiama in modo puntuale le regole progettuali disattese o i riferimenti alle norme violate.
    7. L’obiettivo primario di chi esamina i progetti è quello di fare in modo che il progettista apporti le dovute correzioni per rendere le opere “sicure” nei confronti dell’evento sismico. Ogni richiesta che non produce tali correzioni rischia di andare nella direzione della burocratizzazione del sistema. Resta pur vero che è doveroso chiedere integrazioni se le scelte progettuali non sono chiare o adeguatamente illustrate e giustificate.
    8. Le richieste di integrazioni o chiarimenti dovrebbero sempre riferirsi ad almeno una delle seguenti situazioni: documentazione di progetto incompleta, aspetti progettuali di non chiara o difficile interpretazione, difformità progettuali rispetto alle NTC, ipotesi non esplicitamente giustificate, incongruenze tra gli elaborati di progetto.
    9. Le “incongruenze” del progetto dovrebbero, in generale, essere oggetto di richiesta di esplicito chiarimento, a meno che esse non siano riconducibili a “refusi” oppure a elementi che non possono modificare in alcun modo i livelli di sicurezza nel caso di evento sismico.
    10. È da escludersi ogni attività del controllore mirata a “concordare” modifiche progettuali con i professionisti coinvolti nell’intervento. Le modifiche, a esclusiva cura del progettista, saranno quelle che gli consentono di eliminare le non conformità rilevate puntualmente nella fase di esame tecnico dal consulente strutturista.
    11. I moduli 8, 9, 10, 12 sono stati previsti dalla norma regionale con il duplice scopo di aiutare i professionisti ad illustrare il loro lavoro e di aiutare chi deve esaminare il progetto ai fini del controllo: i moduli indicati non costituiscono quindi “elaborati progettuali” e non devono, generalmente, essere oggetto di specifiche richieste di integrazione o modifica; richieste che, viceversa, vanno riferite agli elaborati progettuali.
    12. In generale, nella fase di esame del contenuto del progetto le integrazioni possono essere richieste una sola volta. Tuttavia, se a seguito della prima integrazione fosse necessario un ulteriore passaggio chiarificatore, sullo stesso aspetto incluso nella prima richiesta (o che da essa scaturisca), è possibile e doveroso, se a vantaggio del cittadino, procedere ad un’ulteriore richiesta in tal senso prima di giungere al provvedimento di diniego da parte dell’ufficio tecnico.
    13. Nell’esame tecnico, non è possibile richiedere chiarimenti o integrazioni riguardanti aspetti progettuali che non siano stati oggetto della prima richiesta di integrazioni (o che non scaturi- scano da essa).
    14. L’eventuale parere tecnico negativo sul progetto può essere motivato esclusivamente con la risposta integrativa mancata, errata o incompleta.
    15. È possibile che alcune carenze progettuali possano far parte delle “prescrizioni”, con richiesta chiara ed univoca, e con il rimando alla responsabilità di tecnico abilitato, in sede di parere favorevole (e di rilascio di autorizzazione), anziché essere incluse in una vera e propria richiesta di integrazioni.
    16. Chi sceglie di esaminare le pratiche sismiche deve mantenere il contatto con l’ordine professionale di appartenenza, che provvederà a indirizzare e orientare gli iscritti mediante appositi incontri e specifiche linee di indirizzo.
    17. Il consulente strutturista deve sempre fare in modo che nelle richieste di integrazione compaiano le modalità con le quali si rende disponibile al confronto con i professionisti.
    18. È possibile che l’esaminatore offra la sua disponibilità con la presenza fissa presso la sede dell’ufficio tecnico, oppure su appuntamento, o mediante contatto telefonico o via email. Anche gli ingegneri della commissione tecnica regionale si rendono disponibili con le stesse modalità.
    19. Durante i controlli sull’esecuzione, si richiedono se del caso le certificazioni sui materiali (previste nel capitolo 11 delle NTC), nonché i relativi controlli di accettazione del direttore dei lavori, sulle parti già realizzate, in funzione anche dell’importanza dell’opera.
    20. Il controllo sull’esecuzione è un procedimento che non riguarda direttamente il contenuto della relazione finale del direttore lavori e/o del certificato di collaudo, ma si affianca ad essi, con iter indipendente e finalità diverse.
    21. Nei comuni in zone 3 e 4, il controllo sull’esecuzione dovrebbe sempre essere garantito: il consulente strutturista dovrebbe fare in modo che l’autorità competente comunale recepisca l’importanza del sopralluogo, secondo le previsioni del DPR 380/2001.
    22. Nei controlli sull’esecuzione, la consegna di documenti eventualmente richiesti potrà seguire (se motivata) le tempistiche dettate dalla direzione dei lavori, ma pur sempre con riferimento alle opere visionate durante il sopralluogo.
    23. Per gli interventi di modesto rilievo a fini sismici è doveroso da parte del consulente strutturista non seguire schemi di controllo del progetto inutilmente complessi ed è inutile valutare il modulo 12, nonché le prescrizioni di dettaglio e i formalismi previsti dalle norme: l’esame del progetto consente di capire immediatamente se il comportamento delle opere in condizione sismica può considerarsi sicuro.
    24. Se alcune indicazioni contenute nella circolare esplicativa non sono pienamente rispettate, il progettista deve giustificare chiaramente le alternative progettuali e le relative valutazioni tecniche che consentono di garantire lo stesso livello di sicurezza.
    25. Nella relazione di calcolo, alcune verifiche previste dalle NTC potrebbero essere state omesse, perché non pertinenti, oppure perché evidentemente soddisfatte, o perché non relative al comportamento sismico.
    26. Negli elaborati grafici, alcuni elementi progettuali di insieme o di dettaglio potrebbero essere stati omessi, perché non influenti sul comportamento nel caso di evento sismico.
    27. Un progetto che non includa gli esecutivi dei solai o delle parti non principali deve ritenersi accettabile se contiene comunque tutti gli elementi che individuano la bontà delle opere ai fini del comportamento nel caso sismico.
    28. Le verifiche per le combinazioni “non sismiche” non rientrano negli obiettivi dell’esame tecnico previsto dalla DGR 5001/2016.
    29. Le azioni del vento, della neve, della temperatura e le azioni eccezionali da incendio, da esplosioni, da urti di traffico veicolare, traffico ferroviario, imbarcazioni, elicotteri, non fanno parte dell’esame sismico secono le regole della DGR 5001/2016, fatta salva la possibilità di segnalare eventuali anomalìe mediante “raccomandazioni” in sede di rilascio del parere tec- nico favorevole.
    30. L’esame del progetto a fini sismici non dovrebbe riguardare in modo specifico quelle porzioni strutturali per le quali il dimensionamento e le verifiche non siano governati in modo significativo dalle combinazioni sismiche dei carichi, fatta salva la possibilità di richiedere chiarimenti relativi ad aspetti strutturali della costruzione che potrebbero riguardare “anche” il comporta- mento sotto azioni sismiche.
    31. Al di fuori dei due casi noti (interventi riguardanti fondazioni o incrementi significativi di carico sulle fondazioni), l’obbligatorietà di presentare la relazione geologica non è scritta nelle norme procedurali (nemmeno nel caso di adeguamento): la necessità e la modalità di presentazione vanno quindi ricercate caso per caso nella progettazione.
    32. L’esame del progetto svolto da ingegneri e architetti non può comprendere gli aspetti legati alla pericolosità geologica del sito; di tale circostanza deve trovarsi traccia all’interno del parere tecnico.
    33. Il controllo delle competenze dei professionisti è doversoso da parte dei funzionari dell’ufficio tecnico. I consulenti strutturisti offrono il loro supporto per favorire il buon funzionamento delle procedure, nei casi in cui se ne evidenzi la necessità.
    34. La validità ai fini dell’art. 65 del progetto depositato non comporta in alcun modo la necessità di controllare che il progetto sia completo e conforme alle norme tecniche in relazione agli aspetti progettuali delle costruzioni in c.a. e metalliche.
    35. È possibile che, in presenza di più interventi strutturali previsti nella stessa pratica sismica, qualora alcuni di essi siano riconducibili ad opere di modesta entità, per essi il controllo del modulo 12 non sia necessario.
    36. La relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (modulo 12) rappresenta lo strumen- to attraverso il quale il controllore può individuare le conferme relative all’aderenza del percorso progettuale seguito rispetto alle norme tecniche, oppure individuare le conferme relative ad anomalie della progettazione: in quest’ultimo caso, le richieste di chiarimenti saranno relative al progetto, non al modulo 12.
    37. Se il modulo 12 contiene incongruenze o errori, chi esamina la documentazione ritroverà all’interno degli elaborati progettuali le informazioni necessarie per valutare la conformità o meno del progetto alle norme tecniche. Se le informazioni non sono adeguate potrà procedere alla richiesta di integrazioni o chiarimenti relativa agli elaborati progettuali (non al modulo 12).
    38. Quanto al modulo 12, non è possibile pensare che per una carenza di compilazione della modulistica da parte del collega strutturista, si debba formalizzare una inutile specifica richiesta di integrazioni, se la sicurezza nel caso sismico è garantita dal progetto.
    39. Nel caso di opere di modesta entità in relazione al comportamento sismico, o di opere progettate senza l’ausilio di software di modellazione tridimensionale del comportamento sismico, il giudizio di accettabilità dei risultati può essere omesso.
    40. Se la modellazione tridimensionale è di immediata interpretazione per via della semplicità o regolarità della struttura oggetto di analisi e se il professionista dichiara nel modulo 12 le modalità con cui sono state effettuate le scelte in sede di schematizzazione e di modellazione della struttura e delle azioni (input) e di come sono stati osservati i risultati riguardanti gli stati tensionali e deformativi durante l’uso del software (output), il giudizio di accettabilità può non contenere veri e propri calcoli manuali.
    41. L’esame “specifico” della relazione sui materiali e della sezione n. 8 sui materiali nel modulo 12, non ricade nelle operazioni di controllo previste dalla DGR 5001/2016.
    42. Nelle zone 3 e 4, l’incremento di altezza di parti dell’edificio di altezza inferiore a quella massima dell’edificio stesso, se si accetta la definizione che scaturisce dal contesto della normativa tecnica, non costituisce “sopraelevazione” e non sarebbe pertanto da assoggettare al rilascio del “certificato per le sopraelevazioni” di cui alla DGR 5001/2016.
    43. La presentazione di una pratica edilizia in variante fa scaturire generalmente la necessità di verificare se richiedere la presentazione della pratica strutturale in variante. La presentazione di una pratica strutturale in variante fa scaturire la necessità di verificare la corrispondenza con la pratica edilizia (mod. 6). Il consulente strutturista dovrebbe fare in modo che i funzionari del SUE recepiscano le necessità sopra indicate.
    44. Nel caso di pratiche edilizie in sanatoria, indipendentemente dalla modalità formale di presentazione della “pratica strutturale”, sia accertato da parte dell’organo di controllo che il professionista certifichi la conformità delle opere strutturali abusive alle norme tecniche più recenti.
    45. Per gli interventi di “miglioramento”, nei casi di valutazione della sicurezza il cui obbligo scaturisce dal punto 8.3 NTC 2018, se i livelli di sicurezza (per carichi antropici o ambientali) sono inferiori al 100% è opportuno verificare che il progettista abbia esplicitato le limitazioni all’uso dell’opera.
    46. L’indicazione della vita nominale restante inferiore ad es. a 50 anni (ovvero a quella prevista per gli interventi relativi agli adeguamenti o alle nuove opere nel caso di fabbricati residenziali) può costituire un esempio di limitazione all’uso della costruzione per azioni ambientali, che il progettista dovrebbe esplicitare e che la committenza dovrebbe recepire.