TOSCANA: NIENTE DEPOSITO SISMICO PER LE OPERE PRIVE DI RILEVANZA

10/01/2020

Con la Legge Regionale n. 69 del 22 novembre 2019, la Toscana apre alla possibilità di non effettuare il deposito sismico delle opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità; possibilità già in vigore sul territorio nazionale dal 1974 (art. 3 L. 64/1974, ora art. 83 DPR 380/2001) e più volte confermata dalla giurisprudenza. Tale possibilità però è poco conosciuta e non applicata per il fatto che l'individuazione delle opere prive di rilevanza non è di competenza regionale, ma richiederebbe una valutazione caso per caso, che gli organi di controllo non affrontano.

Facciamo un passo indietro. Si è assistito negli anni a bocciature delle regole regionali da parte della Corte Costituzionale (una per tutte: Sentenza n. 60/2017), per il fatto che non rientra nelle competenze delle regioni stabilire cosa assoggettare o meno all’art. 93 del DPR 380 nazionale; articolo che regola il deposito delle pratiche sismiche in tutte le zone.

Recentemente invece, a partire dal 15 aprile 2019, lo Sblocca Cantieri (convertito con legge 14 giugno 2019, n. 55), per rendere più facilmente applicabile il suddetto art. 83 del DPR 380/2001, ha esplicitamente previsto la definizione statale di elenchi di opere prive di rilevanza da individuare con linee guida ministeriali (di concerto con le regioni) di prossima emanazione, ed ha consentito l'applicazione di elenchi in quelle regioni che già ne erano dotate alla data del 15 giugno 2019, come la Toscana, per esempio (vedi qui), che ne ha subito approfittato con la DGR 593 del 06/05/2019.

La Toscana ha attivato successivamente (con la Legge 22 novembre 2019) la possibilità di "non depositare" (art. 93) gli interventi relativi a opere prive di rilevanza per l'incolumità; si resta in attesa delle linee guida ministeriali e del loro recepimento da parte di tutte le regioni, Lombardia compresa: le opere prive di rilevanza a fini sismici non devono essere presentate in un deposito sismico; bensì, devono essere illustrate esclusivamente nella documentazione allegata alla pratica edilizia, come già previsto in Toscana appunto, grazie alla nuova Legge Regionale n. 69 del 22 novembre 2019, e come già ipotizzato qui.

Aggiornamento del 23/01/2020

Il Consiglio dei Ministri impugna la nuova legge della Regione Toscana: dice che le regioni non devono riscrivere i principi generali contenuti in particolare negli articoli 65, 93, 94, 94-bis del DPR 380/2001, per evitare interpretazioni diverse tra il dettato nazionale e quello regionale. vedremo come andrà a finire, di fronte alla Corte Costituzionale, che si esprimerà nel merito.

In particolare, una cosa interessante di questa impugnativa (che pare quasi esclusivamente formale), è che anche l'ufficio legale del Consiglio dei Ministri ritiene che a seguito dello sblocca cantieri, l'unica possibilità giuridica per le regioni che non avevano gli elenchi pronti in data 15 giugno 2019 era (ed è) quella di "confermare le disposizioni vigenti". Si legge infatti, nel ricorso del Governo: << [...] “Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono” soltanto “confermare le disposizioni vigenti" [...] >>.

Altro argomento interessante ribadito nel ricorso del Governo, ma che nelle NTC 2018 è stato scritto in modo errato, è quello della doppia conformità nel caso di opere abusive. Si legge infatti nell'impugnativa: << [...] Si fa presente che la disposizione si pone in contrasto con il principio della “doppia conformità” dal momento che la disciplina regionale non sembra prevedere il rispetto anche della normativa sismica sia al momento della realizzazione dell’intervento sia al momento della presentazione della domanda. Al riguardo, alla luce della sentenza n. 101 del 2013 (richiamata anche nella recente sentenza n. 290 del 2019), nella quale la Corte costituzionale ha affermato che “Se pertanto, nel sistema dei principi delineati dalla normativa statale, sia gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, sia quelli consentiti a seguito di denuncia, presuppongono sempre la previa verifica del rispetto delle norme sismiche, non pare possa dubitarsi che la verifica della doppia conformità, alla quale l’art. 36 del testo unico subordina il rilascio dell’accertamento di conformità in sanatoria, debba riferirsi anche al rispetto delle norme sismiche, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria” [...] >>

Impugnazione-Toscana-Legge-regionale-n.69-2019.pdf

Tratto da eBook gratuito (pubblicato in luglio 2018)...


<< Secondo l’art. 83 del DPR 380/2001 e secondo la giurisprudenza consolidata, tali opere [n.d.r. prive di rilevanza per la pubblica incolumità] non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 93; articolo quest’ultimo che disciplina il deposito sismico.
L’art. 83 (“Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche […], sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche […]”) stabilisce infatti un preciso legame tra le “norme tecniche per le costruzioni” e le opere “significative a fini sismici”: in sostanza, tutte le opere significative a fini sismici devono essere regolate dalle norme tecniche; ed è vero anche il contrario: se per una determinata opera, ogni regola di calcolo di tipo sismico delle norme tecniche appare irragionevole e di superflua applicazione, allora si è in presenza di una costruzione da non assoggettare al deposito sismico. La valutazione deve comunque essere fatta caso per caso. Non si può pensare che la lettura dell’art. 93 comma 1 (“Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico […]”) sia disgiunta da quella dell’art. 83: una interpretazione diversa che volesse comprendere nella dicitura “chiunque intenda procedere a costruzioni […]” qualsiasi opera, indipendentemente dalle sue caratteristiche, renderebbe inutile quanto previsto nell’art. 83.
Anche la giurisprudenza consolidata conferma che “le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” (ad es. Cassazione n. 16182/2013, 28759/2015, 6591/2012, ecc.).Resta salvo, invece, il principio più volte ribadito nella scienza giuridica secondo il quale a nulla rilevano le disposizioni regionali su questo tema: le regioni possono stabilire le differenti procedure di tipo amministrativo a cui assoggettare un intervento strutturale, ma non possono definire cosa assoggettare o meno all’art. 93 del DPR 380 nazionale (vedi anche sentenza Corte Costituzionale n. 60/2017). Pertanto, in conclusione, la valutazione che consente di stabilire se un intervento può o meno interessare la pubblica incolumità deve essere fatta caso per caso e non può provenire da un elenco regionale.
In sintesi, per le opere non riguardanti la pubblica incolumità nel caso di evento sismico dovrebbe essere prevista soltanto la consegna della relazione tecnica e degli elaborati grafici di dettaglio all’interno della pratica edilizia [n.d.r. come previsto adesso in Toscana con la nuova legge], proprio a conferma documentale della consistenza strutturale delle opere stesse, al fine di evidenziare che le opere non riguardano in alcun modo la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, anche mediante considerazioni e valutazioni specifiche, se necessario. Non è previsto il deposito sismico. Non è prevista, tra l’altro, la necessità di allegare la relazione geologica e il certificato di collaudo.
È possibile sostenere la non assoggettabilità al deposito sismico dichiarando che “le opere non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della LR 33/2015 e dell’art. 93 del DPR 380/2001, in quanto non riguardanti in alcun modo la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, ai sensi dell’art. 83 del DPR 380/2001”. >>