LA DENUNCIA DEL COSTRUTTORE: CHE COSA POTRÀ MAI ANDARE STORTO?

di Gianluigi Maccabiani

30/06/2024

È noto che le norme vigenti prevedono ancora oggi il duplice e distinto obbligo di presentare la pratica sismica e la denuncia del costruttore. Nel D.P.R. 380/2001, infatti, ci sono due diversi articoli che traggono origine da due differenti leggi, e che stabiliscono precisi obblighi:

A partire dal 18 aprile 2019 (decreto "Sblocca cantieri") il deposito sismico è valido anche agli effetti della denuncia del costruttore.

Tuttavia, è necessario prestare attenzione ad alcuni aspetti. 

1) Il refuso nel titolo dell’articolo 65 del D.P.R. 380/2001

Il titolo dell’articolo 65 del D.P.R. 380/2001 è affetto da refuso.  A partire dal 18 aprile 2019 (decreto “Sblocca cantieri”) l’obbligo di denuncia del costruttore riguarda tutte “Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore”; mentre, prima di questa data, riguardava soltanto “Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Con la pubblicazione del Decreto “Sblocca cantieri” (Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32) il legislatore ha esteso il campo di applicazione degli interventi soggetti a denuncia a cura del costruttore, ma si è dimenticato di modificare il titolo (la “rubrica”) dell’articolo, che fa ancora oggi riferimento ai soli interventi in c.a., c.a.p. e a struttura metallica.

La mancata modifica del titolo non deve comunque far pensare che il legislatore volesse far riferimento a opere realizzate con qualsiasi materiale pur sempre ricadenti all’interno di edifici con ossatura principale comunque in c.a., c.a.p. o metallica. Si tratta invece soltanto di un refuso; un banale refuso “di coordinamento”, come confermato anche dai giudici del Consiglio di Stato (Sentenza n. 3645, pubblicata il 22/04/2024); refuso che coinvolge peraltro, allo stesso modo, anche lo stesso titolo del Capo II della Parte II del D.P.R. 380/2001 dove è collocato l'articolo 65 in esame.

2) La denuncia del costruttore nel caso degli "interventi privi di rilevanza"

La denuncia del costruttore prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 deve essere presentata anche per gli interventi privi di rilevanza, se questi sono interventi di carattere strutturale.

La disciplina dell’art. 65 (denuncia dei costruttori, sotto il controllo anche del direttore dei lavori) interseca proprio gli interventi “privi di rilevanza” da un punto di vista sismico, di cui all’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001, che rientrano comunque in tale regime di denuncia preventiva. Infatti, le due norme sono caratterizzate da un rinvio reciproco:

Il combinato disposto delle due norme introduce quindi un regime semplificato per gli interventi privi di rilevanza sulla pubblica incolumità; regime che tuttavia non li sottrae dagli obblighi del costruttore: in sostanza, la modalità di presentazione della denuncia cui all’art. 65 è estesa a tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore inclusi gli interventi di riparazione e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti e inclusi quelli che, per caratteristiche intrinseche e destinazioni d’uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità (Consiglio di Stato Sentenza n. 3645, pubblicata il 22/04/2024). 

3) Il caso delle "varianti di carattere non sostanziale" dal punto di vista sismico

Ai fini della denuncia del costruttore, le varianti strutturali vanno sempre presentate. Con il Decreto n. 32 del 18 aprile 2019 (“Sblocca cantieri") il legislatore nazionale ha introdotto un’ulteriore novità nel Capo IV della parte II del D.P.R. 380/2001 (“Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”): si tratta della possibilità di individuare le cosiddette “varianti di carattere non sostanziale” a fini sismici per le quali non occorre il deposito preventivo.

Tuttavia, se le varianti riguardano strutture con “materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore” il direttore dei lavori delle strutture deve tener conto del comma 6 dell’art. 94- bis, nel quale viene ricordato esplicitamente che “Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67, comma 1”.

In altre parole, tutte le varianti strutturali devono essere trasmesse con denuncia del costruttore (Art. 65, comma 5: “Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo”).

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