SISMICA IN LOMBARDIA: L'ESAMINATORE CHE NON TI ASPETTI!

Alcuni spunti da discussioni on-line...

11-04-2019

Nel caso delle pratiche edilizie in sanatoria, per opere o porzioni di opere realizzate abusivamente, bisogna fare la verifica di doppia conformità.

1. La verifica della doppia conformità deve riferirsi anche al rispetto delle NORME SISMICHE, da comprendersi nelle norme per l’edilizia, sia al momento della realizzazione dell’intervento che al momento di presentazione della domanda di sanatoria.

2. La verifica di conformità deve essere effettuata sia sotto il profilo urbanistico che sotto il profilo edilizio, sia in relazione alle leggi e normative vigenti al momento della realizzazione che alle leggi e normative vigenti al momento della domanda di permesso di costruire in sanatoria.

Capisco che le NTC 2018 (8.3) per gli interventi eseguiti abusivamente prevedono la "sola" valutazione della sicurezza ma bisogna ricordarsi che una norma di rango ministeriale non può contraddire (o essere meno restrittiva) di una legge di rango superiore (DPR 380/2001, artt. 36 e 37).

Entrando nel merito:

A. Nel circa 90% dei casi di opere abusive (ad es. spostamento di aperture nelle pareti in murature, piccoli ampliamenti o variazione/spostamento di alcuni elementi strutturali), queste riguardano interventi che possono definirsi LOCALI oppure di MIGLIORAMENTO. Per tali interventi, la (doppia) conformità in riferimento alle norme più recenti (NTC 2018) coincide all'incirca con la valutazione della sicurezza di cui all'8.3: questo perché tali opere in intervento locale o miglioramento non richiedono ZetaE (sismico) pari o superiore all'unità, ma richiedono soltanto che lo sia il coefficiente ZetaV per i carichi non sismici (per le parti potenzialmente influenzate dagli interventi, naturalmente).

B. Nel restante circa 10% dei casi di opere abusive (ad es. nuovi manufatti o edifici interamente abusivi, oppure sopraelevazioni di un piano, importanti ampliamenti strutturalmente connessi), queste riguardano il comportamento globale e possono definirsi di ADEGUAMENTO. Per tali interventi la (doppia) conformità in riferimento alle norme più recenti (NTC 2018) non coincide con la valutazione della sicurezza, a meno che tale valutazione della sicurezza (8.3) si concluda anche con ZetaE pari o superiore all'unità, come richiesto per gli interventi di adeguamento, e non soltanto con ZetaV pari o superiore all'unità.

NOTA: il punto 1 è tratto da sentenza Corte Costituzionale. Il punto 2 è tratto dalla risposta del CSLLPP al quesito posto dalla Consulta degli ordini degli ingegneri della Regione Sicilia.

11-04-2019

Modellazione strutturale. È obbligatoria secondo voi secondo Ntc 18 l’analisi dell’interazione terreno-struttura? Secondo me si, sulla base del paragrafo 6.2.4.3. Quindi, “deve” esserci un modello che tiene in conto (ad esempio mediante molle alla Winkler) di tale interazione. Nulla vieta che ve ne sia anche uno con incastri alla base, in aggiunta. Ma secondo voi il modello “completo “ è d’obbligo secondo norma o no? Grazie.


Risposta

Credo che il collega abbia posto una domanda ben precisa... (Visto anche il nome del gruppo Facebook...).

La mia risposta è "no, le NTC 2018 non PRESCRIVONO in senso assoluto la modellazione completa congiunta delle fondazioni e della struttura in elevazione".

Intanto, ai fini del controllo sismico, il paragrafo citato 6.2.4.3 non sarebbe granché pertinente, perché tratta di verifiche SLE e non di verifiche SLU o SLD.

In particolare, comunque, in quel paragrafo c'è scritto anche: "Il grado di approfondimento dell’analisi di interazione terreno-struttura è funzione dell’importanza dell’opera", escludendo perciò l'obbligo generalizzato della modellazione.

E in ogni caso, nel paragrafo delle verifiche SLU (6.2.4.1), c'è scritto:

"Le analisi finalizzate al dimensionamento strutturale NELLE QUALI SI CONSIDERI l’interazione terreno-struttura si eseguono con i valori caratteristici dei parametri geotecnici", lasciando quindi pieno spazio al progettista di scegliere se adottare una modellazione globale oppure separata.

Anche nel capitolo 7 non ricordo ci sia traccia di questo obbligo.

In ogni caso, il fatto che nelle NTC 2018 non sia previsto in modo prescrittivo, non significa che caso per caso chi controlla il progetto non possa chiedere chiarimento e integrazione laddove riesca a evidenziare che l'analisi completa è proprio necessaria, in quanto modifica in modo significativo la risposta e i risultati.

E, in effetti, la circolare (C6.2.4.1) dice proprio che l'analisi di interazione è sempre necessaria per "le opere che interagiscono con il terreno". Non si capisce bene come individuare questo tipo di opere... :-) Ma forse tale affermazione è riconducibile all'importanza dell'opera, proprio come scritto sopra.


Risposta

Bèccati anche dal capitolo 7 (7.2.6) questa frase (!!!), a conferma di quanto ho scritto sopra:

"Ove si effettuino analisi di interazione terreno-struttura, la risultante globale di taglio e sforzo normale trasmessa all’estradosso della fondazione della costruzione deve essere almeno pari al 70 % di quella ottenuta da identico modello strutturale con vincoli fissi all’estradosso della fondazione e con input sismico corrispondente allo spettro di risposta per sottosuolo tipo A, come definito al § 3.2.3.2."


Risposta

Ciao andando per definizioni, come state facendo voi, al 6.1 prima riga "progettazione e della esecuzione di interventi che interagiscono con il terreno....opere di fondazione". a partire da questo concetto ereditato dagli eurocodici e ancor prima dalle norme italiane precedenti in cui viene individuato il "volume significativo" è implicita la valutazione dell'interazione. fortunatamente la norma concede un pizzico di libertà sui metodi di analisi, lasciati come richiama Gianluigi Maccabiani al professionista, in funzione di grado di complessità scelta degli stati limite (SLU, SLE, HYD, UPL, GEO, etc). non si deve escludere mai la valutazione di interazione terreno struttura.

17-04-2019

Sull'obbligatorietà delle verifiche statiche secondo NTC 2018

Nelle verifiche di vulnerabilità sismica in particolare, e in generale in tutte le verifiche statiche e sismiche di edifici esistenti, non esiste l'obbligo di effettuare le "verifiche statiche secondo le NTC 2018", se non delle parti potenzialmente interessate da eventuali interventi in progetto, oppure per opere abusive, oppure per esplicita richiesta volontaria del committente.

Questo è quanto viene chiaramente indicato in 8.3 e 8.4.

Qualcuno potrebbe essere tratto in inganno dalla verifica "statica" che si fa applicando i carichi gravitazionali nella combinazione sismica delle azioni. Questa verifica, anche se effettuata con azione sismica bassissima oppure nulla, rimane pur sempre una verifica di tipo sismico, che va relazionata in termini di ZetaE (8.3), non di ZetaV.

Lo ZetaV si fa solo sulle porzioni interessate dagli interventi, e non in generale quando faccio un analisi di vulnerabilità sismica come quella della 3274, o quando faccio un intervento che non interessa staticamente quella porzione.

Le cosiddette verifiche statiche "propedeutiche" alle verifiche sismiche, o sono quelle sopra indicate (e cioè riferite ai carichi gravitazionali presenti nella combinazione sismica), oppure sono in generale quelle riconducibili genericamente alla idoneità statica della costruzione, condizione necessaria per poter procedere con qualsiasi tipo di verifica successiva. Ma questa idoneità statica non deve certo obbligatoriamente essere riferita alle NTC 2018! Proprio perché il susseguirsi di normative nuove metterebbe fuori uso formalmente e ufficialmente tutte le costruzioni esistenti, scuole comprese! E questo è proprio escluso esplicitamente nella circolare al punto C8.3:

C8.3 Circ. 7/2019: "Tra i casi per i quali è obbligatorio procedere alla verifica della costruzione è escluso il caso conseguente ad una eventuale variazione dell’entità delle azioni a seguito di una revisione o della normativa o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano."


Il tema è il seguente: si tratta di capire quando è obbligatoria una "valutazione della sicurezza".

Ad esempio, nei casi indicati direttamente nell'8.3, la "valutazione della sicurezza" è obbligatoria:

<<

– riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta a: significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, deformazioni significative conseguenti anche a problemi in fondazione; danneggiamenti prodotti da azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), da azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni) o da situazioni di funzionamento ed uso anomali;

– provati gravi errori di progetto o di costruzione;

– cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o passaggio ad una classe d’uso superiore;

– esecuzione di interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità e/o ne modifichino la rigidezza;

– ogni qualvolta si eseguano gli interventi strutturali di cui al § 8.4 ;

– opere realizzate in assenza o difformità dal titolo abitativo, ove necessario al momento della costruzione, o in difformità alle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della costruzione. >>

In particolare, oltre ai casi di degrado, lesioni, funzionamento anomalo, errori progettuali, cambi d'uso, opere abusive, le verifiche statiche potrebbero essere richieste solo nel caso di porzioni strutturali potenzialmente interessate da interventi.

In altri casi, la "valutazione della sicurezza", da relazionare ai livelli di sicurezza delle NTC, è obbligatoria soltanto in relazione alla materia sismica: Ord. 3274 (edifici strategici e rilevanti), a seguito del terremoto di San Giuliano di Puglia.

<< È fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, ai sensi del-le norme di cui ai suddetti allegati, sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Le verifiche di cui al presente comma dovranno essere effettua-te entro cinque anni dalla data della presente ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell’allegato 1.

Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative,rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l’esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.>>

In altri casi ancora la "valutazione della sicurezza" è volontaria.

Laddove si ricade nell'obbligo di valutazione della sicurezza, in ogni caso, il paragrafo 8.3 prevede che:

<< Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere effettuata anche solo sugli elementi interessati e su quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale, posto che le mutate condizioni locali non incidano sostanzialmente sul comportamento globale della struttura.>>

Se la valutazione della sicurezza è obbligatoria, è da fare di certo con ZetaV>100% (verifica per carichi antropici pienamente soddisfatte) sulle porzioni strutturali per cui è sempre obbligatorio farla. Mentre non è mai obbligatorio (secondo l'8.3) arrivare a ZetaE>100%.


Nei casi di "verifica sismica di vulnerabilità", bisogna stabilire il livello di sicurezza sismica rispetto alle norme tecniche più recenti. E' chiaro che se un fabbricato non sta in piedi staticamente non è possibile fare le verifiche sismiche... Ma questo aspetto viene risolto con un esame che non si traduce nel controllo dei livelli di sicurezza PIENI RISPETTO ALLE NTC 2018: le verifiche statiche per le costruzioni esistenti secondo NTC 2018 vanno fatte soltanto per quelle costruzioni che non rispettano le NORME TECNICHE VIGENTI AL MOMENTO DELLA REALIZZAZIONE (testuale da una delle evenienze dell'8.3, appunto): ciò significa che se non vi è un obbligo SPECIFICO ed espresso di valutare la sicurezza per carichi statici secondo NTC 2018, è sufficiente capire se le parti strutturali sono "a posto" con le norme vecchie.


Anche che nel C2.1 (Circ. 7/2019) è proprio specificato il caso in cui vi è l'obbligo di intervenire:

<< nel caso b) è necessario intervenire, conformando i carichi gravitazionali nelle zone oggetto di intervento a quelli previsti dalle NTC, con le modalità indicate nel Capitolo 8 >>

<< b) costruzioni non soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme, sia previgenti, sia in vigore, per azioni non sismiche di origine gravitazionale >>

Ciò significa che se si eseguono le verifiche per carichi statici secondo le vecchie norme del tempo della realizzazione (oppure trovo un collaudo statico, ad esempio...), e trovo che la costruzione è a posto, non ho alcuna necessità di fare le verifiche statiche secondo le NTC 2018.

10-04-2019

Giusto per chiarire, la mia (chi è causa del suo mal pianga sé stesso) non era una battuta. Il casino l'abbiamo voluto noi. Basta leggere il maiuscolo di seguito

Regione Lombardia

Decreto N. 7262 del 21/05/2018

Il dirigente della u.o. sistemi informativi e ict

[…]

Richiamati i propri decreti:

[…]

n. 4733 del 27 aprile 2017, pubblicato nel B.U.R.L. S.O. n. 18 del 4 maggio 2017, che, RECEPENDO LA RICHIESTA, PERVENUTA DA ALCUNI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI, DI PREVEDERE UN ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, AL FINE DI OTTIMIZZARE IL COORDINAMENTO DELLO STESSO CON LA RETE DEGLI SPORTELLI UNICI PER L’EDILIZIA e le strutture comunali e regionale, competenti in materia sismica e urbanistica, …

[…]

VISTA la nota del 10 maggio 2018, agli atti regionali in data 17/05/2018, prot. n. Z1.2018.0005888, con la quale il C.R.O.I.L. (Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia), segnalando il permanere di criticità in merito al funzionamento del sistema informativo integrato di cui all’art. 3, comma 2, della l.r. 33/2015, CHE ANCORA NON PERMETTONO LA PIENA ENTRATA IN ESERCIZIO DELLA INTEROPERABILITÀ DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE INTEGRATO CON I SISTEMI INFORMATIVI DEGLI ENTI LOCALI, ha chiesto l’ulteriore sospensione del periodo transitorio di dodici mesi, …

[…]

Noi ingegneri eravamo contentissimi quando la Bordonali firmò il decreto di proroga, addirittura con un ritardo di una decina di giorni dalla scadenza! Giorni in cui, secondo le giuste previsioni della legge stessa, era entrato in vigore in via definitiva ed esclusiva il sistema telematico regionale MUTA, ma “grazie” agli ordini la Bordonali firmò! Evviva.

06-04-2019

Per quanto riguarda le verifiche delle murature esistenti, la nuova circolare 7/2019 offre indicazioni esplicite che prima non c'erano:

"C8.7.1.1 VERIFICA DELLE PARETI MURARIE ALLE AZIONI NON SISMICHE Per la verifica delle pareti murarie nei riguardi delle azioni non sismiche alle indicazioni per la progettazione delle nuove strutture di muratura del § 4.5.6 delle NTC, ovviamente nei casi in cui queste siano compatibili con le specifiche caratteristiche costruttive dell’edificio in esame; le limitazioni geometriche e costruttive indicate per le nuove costruzioni non sono da considerarsi vincolanti per una struttura esistente. Procedimenti alternativi di analisi e verifica sono quindi possibili, purché si faccia riferimento a formulazioni di comprovata validità."

In un certo senso, quindi, la Circolare sembra lasciare un po' di "spazio" ad approcci diversi...

Avevo trovato, tempo fa, un articolo interessante, a pagina 72 del file che contiene i pareri del CTS Toscana. A cura Anna De Falco. Le conclusioni, comunque, non sono "interessanti"... Dice (se non ho capito male) che tutto sommato le verifiche analitiche previste nel capitolo 4 sono in linea col comportamento reale delle sperimentazioni. Perciò, è difficile pensare a chissà quali approcci alternativi, se non in presenza di disposizioni murarie che annullino a priori il problema della "snellezza" (sempre secondo questo articolo).


Per contro, sempre nella nuova Circolare, viene espressamente previsto, in modo questa volta piuttosto restrittivo, che i gammaM dei materiali che costituiscono le costruzioni esistenti, siano assunti con le stesse modalità valide per le costruzioni nuove:

"C8.7.1 Per gli edifici in muratura, le verifiche nei riguardi di tutte le azioni, ad esclusione di quelle sismiche sono eseguite utilizzando i coefficienti gammaM definiti in Tab. 4.5.II in § 4.5.6.1delle NTC; le verifiche nei riguardi delle azioni sismiche sono eseguite utilizzando gammaM= 2."

Mi chiedo se sia possibile il seguente ragionamento:

Nelle costruzioni esistenti l'incertezza sui materiali viene presa in conto ANCHE attraverso il fattore di confidenza. Ad esempio FC=1,35 in LC1.

Sappiamo che i coefficienti parziali sui materiali dovrebbero tener conto, per definizione, "delle incertezze sulle resistenze e sono comprensivi delle incertezze del modello e della geometria".

Una parte delle incertezze sulle resistenza viene conteggiata attraverso FC, che dipende proprio dalla conoscenza (anche sperimentale talvolta, con misura diretta delle resistenze) è possibile adottare un coefficiente gammaM meno severo, pur partendo dai valori di base indicati per le nuove murature (che varia da 2 a 3)?


Ad esempio:

assumendo gammaM=2,22

e FC=1,35

si otterrebbe 2,22x1,35=3 (divisore finale delle resistenze del materiale)

14-03-2019

Virgolettato da 8.4.3 NTC 2018 “Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile, non è" considerata sopraelevazione, ai sensi della condizione a).

CASO A

Non si deve considerare sopraelevazione:

A1. Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali […]

A2. Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta […] a variazioni della copertura CHE NON COMPORTINO INCREMENTI DI SUPERFICIE ABITABILE

È evidente che scritto in questo modo, è immediato capire che se si ricade in ALMENO UNA delle due possibilità, il gioco è fatto... NIENTE SOPRAELEVAZIONE. Credo che su questo non ci siano dubbi.

CASO B

Proviamo a scrivere le due opzioni in modo diverso: qualcuno dice che (in base alla posizione della virgola che è scappata nella stessa frase in circolare dopo la parola “copertura”) l’incremento della superficie abitabile si debba riferire sia alla realizzazione dei cordoli, sia alle variazioni della copertura. Se fosse vero, suonerebbe così…

Non si deve considerare sopraelevazione:

B1. Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali […] CHE NON COMPORTI INCREMENTI DI SUPERFICIE ABITABILE

B2. Una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta […] a variazioni della copertura CHE NON COMPORTINO INCREMENTI DI SUPERFICIE ABITABILE

Scritto così cambierebbe tutto: qualsiasi variazione dell'altezza con incremento di superficie abitabile rientrerebbe nella sopraelevazione, indipendentemente dal fatto che la variazione dell'altezza derivi dall’esecuzione dei cordoli o dalle variazioni della copertura!

Questo secondo modo di scrivere la frase delle NTC è sbagliato. E lo dimostro.

La prima frase (B1) rientrerebbe nella seconda (B2)!!! Perché qualsiasi “variazione dell’altezza dell’edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali” rientra sempre in una “variazione dell’altezza dell’edificio dovuta a variazioni della copertura”!!! In sostanza la frase B1 diventa insensata, perché riassorbita nel caso generale di incremento di altezza causato da una variazione della copertura.

Pertanto, se veramente si fosse voluto scrivere che qualsiasi variazione dell'altezza con incremento di superficie abitabile rientra nella sopraelevazione, sarebbe bastato scrivere: “Non è considerata sopraelevazione una variazione dell’altezza dell’edificio dovuta a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile”

18-01-2019

Vi lascio un mio SINTETICO post sul tema emerso relativamente alla necessità delle verifiche di adeguatezza dei solai, nel caso di interventi di adeguamento.

Chi non ha voglia di leggere tutto il post, seppur BREVISSIMO, può saltare alle conclusioni in fondo...

8.4.3. (intervento di ADEGUAMENTO, NTC 2018)

"In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all’intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell’intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo. […] Resta comunque fermo l’obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione."

La verifica di adeguatezza secondo NTC 2018 è pertanto chiaramente prescritta per quanto concerne:

1. il comportamento “dell’intera struttura post-intervento”, da intendersi, a mio avviso, con il soddisfacimento (sopra il 100%, oppure 80% nei casi previsti in 8.4.3) dei livelli di sicurezza degli indici “globali” che descrivono il comportamento dell’ossatura portante dell’intera costruzione;

2. il livello di sicurezza delle “singole parti e/o elementi della struttura” che costituiscono (soltanto) le “porzioni della costruzione” interessate dagli interventi (o che subiscono modifiche di comportamento).


PER QUANTO RIGUARDA IL PUNTO 1

A mio avviso, le “verifiche dell’intera struttura” si riferiscono soltanto alle verifiche sismiche, posto che le verifiche sotto i carichi gravitazionali sono sempre di tipo locale, o al più riguardano porzioni cielo-terra, e comunque non riguardano la “globalità” della costruzione (non esiste infatti un indice globale di sicurezza per carichi antropici, se non da intendersi quale il valore più basso di tutti gli indici, e cioè quel parametro ZetaV, come definito in 8.3 NTC 2018).

Ci si chiede, però, se le verifiche sismiche da svolgere siano soltanto quelle di tipo globale, oppure anche tutte quelle locali, riguardanti cioè anche elementi strutturali secondari e elementi non strutturali. In particolare, secondo me, è plausibile pensare che se un intervento ricade tra quelli soggetti ad obbligo di adeguamento (sopraelevazione, ampliamento, incremento dei carichi, ma anche trasformazioni dell’organismo edilizio e cambi d’uso che portino persino a funzioni scolastiche o strategiche), per esso debbano essere garantiti i massimi livelli di sicurezza nei confronti dell’evento sismico, sia nei confronti del comportamento globale, sia per qualsiasi elemento locale che possa mettere comunque a rischio la sicurezza delle persone. In altre parole, secondo me, si deve pensare che il grado di sicurezza nei confronti del sisma in questi casi riguardi sempre potenzialmente tutti gli elementi costitutivi della costruzione. (Si pensi al cambio d’uso in edificio scolastico, per il quale lungo una facciata i tamponamenti non garantiscano il livello di sicurezza dell’adeguamento previsto per l’ossatura portante… Sarebbe un paradosso).


PER QUANTO RIGUARDA IL PUNTO 2

A mio avviso, le verifiche locali di adeguatezza “sismica” vanno estese (come già ipotizzato qui sopra) a tutti gli elementi strutturali e non strutturali della costruzione, mentre le verifiche locali “statiche” di adeguatezza ai livelli di sicurezza delle NTC 2018 riguardano soltanto quelle porzioni che subiscono modifiche dirette o indirette del loro comportamento (del loro livello di sicurezza) a causa degli interventi, perché così lascia intendere la lettura del punto 2.

In aggiunta a quanto sopra riportato, tuttavia, bisogna anche ricordare che sono soggette all’obbligo di valutazione della sicurezza anche quelle opere che (secondo 8.3) non sono conformi "ai livelli di sicurezza delle norme vigenti al tempo della loro realizzazione". Pertanto, il controllo della sicurezza statica dei solai non interessati da modifiche di comportamento va condotto ai fini di accertare la conformità alle norme vigenti all’epoca della costruzione. Se quindi il fabbricato è dotato di regolare certificato di collaudo statico, e niente fa pensare che i solai non siano a posto, le verifiche di questi elementi possono perciò essere omesse. Sono sempre comunque da controllare e da escludere esplicitamente le altre evenienze elencate nell'8.3 (degrado, lesioni, funzionamenti anomali, cambi d'uso, ecc.).

In ogni caso (secondo Circolare 617/2009 e di sicuro anche secondo Circolare di prossima pubblicazione), non devono invece essere assoggettate a verifica le opere per cui “si determina una variazione delle azioni che interviene a seguito di una revisione della normativa, per la parte che definisce l’entità delle azioni, o delle zonazioni che differenziano le azioni ambientali (sisma, neve, vento) nelle diverse parti del territorio italiano”. Questa disposizione conferma ancor di più che la necessità di effettuare le verifiche statiche è limitata alle parti interessate dagli interventi o non in regola con le norme del tempo di realizzazione.


IN CONCLUSIONE

nel caso si ricada nell’obbligo di adeguamento di cui al paragrafo 8.3.4 NTC 2018, il livello di sicurezza sopra al 100%, oppure 80% nei casi previsti in 8.4.3, va garantito per tutte le VERIFICHE SISMICHE (globali, locali e anche sui diaframmi di impalcato e sugli elementi non strutturali) , e per le VERIFICHE STATICHE delle sole parti che subiscono potenzialmente modifiche di comportamento a seguito degli interventi; sempre che queste parti siano comunque già conformi ai livelli di sicurezza previsti dalle norme del tempo della loro realizzazione (il livello di sicurezza delle norme vigenti al tempo della costruzione deve essere quindi comunque confermato per tutte le verifiche statiche, anche delle porzioni non interessate da modifiche di comportamento).

09/01/2019

A proposito dell'intervento di miglioramento e della possibilità di intervenire soltanto su una parte di bifamiliare, voglio anche io fare un BREVISSIMO post...

8.4.2. INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

“La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme. […] Per le rimanenti costruzioni di classe III e per quelle di classe II il valore di ZetaE, sempre a seguito degli interventi di miglioramento, deve essere incrementato di un valore comunque non minore di 0,1”

Secondo me, la fattispecie del miglioramento è scritta male, e le NTC 2018 ne hanno purtroppo peggiorato la comprensione.

I livelli di sicurezza in una costruzione sono tanti e sono diversi; sono tanti quante sono le verifiche locali e globali, statiche e sismiche. Non c'è dubbio intanto che il paragrafo 8.4.2 sul miglioramento non è riferito solo alle condizioni sismiche, ma anche a quelle statiche.

Penso che, per restringere un po’ il campo, comunque, bisogna ricordare che, secondo il paragrafo 8.4.2, “La valutazione della sicurezza e il progetto di intervento dovranno essere estesi a tutte le parti della struttura potenzialmente interessate da modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme”: pertanto, le valutazioni della sicurezza sono da estendere non a tutte le verifiche e a tutte le singole porzioni della costruzione, ma SOLTANTO "a tutte le parti della struttura che subiscono una modifica di comportamento". L’affermazione (sempre riportata nel paragrafo 8.4.2) per cui la valutazione deve essere riferita “alla struttura nel suo insieme”, non si riferisce a ciascuna delle parti che la compongono, ma al comportamento d’insieme, cioè quello che tipicamente si esamina con la modellazione globale.

E questo dovrebbe valere anche per le verifiche sotto i carichi non sismici: se in una determinata porzione di edificio non sono previsti interventi che modificano il comportamento strutturale per carichi non sismici, non dovrebbe essere necessario procedere a verifiche statiche di quelle porzioni.

Il paragrafo 8.4.2 fa poi riferimento alle azioni sismiche richiamando il parametro ZetaE, definito al precedente 8.3 quale il "livello di sicurezza della costruzione" in funzione della "azione sismica massima sopportabile dalla struttura" (dovrebbe intendersi quella per stato limite di vita oppure di collasso): non è specificato se bisogna guardare l'azione massima sopportabile localmente oppure quella globale; ma siccome per stessa previsione delle NTC le costruzioni (in muratura, ad esempio) possono manifestare meccanismi locali, è evidente che bisogna considerare anche quelli. A mio avviso, quindi, ZetaE sarà il valore che corrisponde alla verifica peggiore (locale o globale, a seconda dei casi): non si può infatti affermare che la "azione sismica massima sopportabile dalla struttura" è quella corrispondente a ZetaE=0,6 globale, se si manifesta il primo crollo (o la prima criticità per SLV) in una porzione della costruzione per ZetaE=0,3.

ZetaV (verifiche non sismiche), invece, deve sempre essere superiore al 100%, altrimenti bisogna imporre limiti nell’uso della costruzione o di sue porzioni.

Riassumendo, quindi:

1) si fanno tutte le valutazioni della sicurezza statica locali delle sole parti che hanno subito modifiche dagli interventi, ricavando ZetaV, che deve essere obbligatoriamente superiore al 100%;

2) si fa la valutazione del comportamento sismico di insieme, da cui si ricava un primo ZetaE;

3) si fanno tutte le valutazioni sismiche locali (es.ribaltamenti e pressoflessione trasversale, per le murature) delle sole parti che hanno subito modifica del loro livello di sicurezza, e si ricavano altri ZetaE;

4) si prende il minore tra gli ZetaE e si controlla che sia incrementato di almeno il 10% rispetto a quello dello stato di fatto (calcolato quest’ultimo in base alla azione sismica, globale o locale, massima sopportabile dalla struttura).

Dove sta il paradosso? Sta nel fatto che per migliorare di almeno il 10% il valore di ZetaE devo essere fortunato: perché, per come è scritto il paragrafo 8.4.2, ho tutto il diritto di non fare la valutazione della sicurezza e il progetto su porzioni non interessate da modifiche di comportamento; e se il valore più basso di ZetaE dello stato di fatto è proprio relativo a una di queste porzioni, si capisce che non posso in alcun modo ottenere il miglioramento del 10% prescritto nell’8.4.2.

E allora come si fa? A mio avviso, sono possibili due approcci.

A. Il primo approccio è quello per cui il confronto di ZetaE si fa solo tra stato di fatto e progetto di parti interessate da modifica del comportamento: se siamo fortunati i valori del confronto sono quelli globali, altrimenti tali valori di ZetaE non sono rappresentativi dell’azione massima sopportabile dalla costruzione, ma soltanto dell’azione massima sopportabile dalle parti di costruzione che hanno subito modifica del comportamento.

B. Il secondo approccio è quello di forzare l’intervento (quando possibile farlo nella stessa proprietà) individuando quelle porzioni che possono presentare le verifiche con indice di sicurezza più basso (locali o globali), migliorandole di almeno il 10%.

19/12/2018

Dopo qualche chiacchierata in giro, mi vien da dire che (a mio avviso) la dicitura "Altro" nel modulo 6 dovrebbe essere sostituita dalle (sole) due seguenti opzioni:

"Altro titolo abilitativo"

e

"Altro intervento che non prevede un titolo abilitativo"

In sostanza (trascurando le opere pubbliche vere e proprie, per le quali esiste già un'opzione specifica), l'opzione può essere utilizzata sia quando il titolo abilitativo ha un altro nome rispetto a DIA, SCIA, CIL, PDC (ad esempio nel caso di autorizzazioni sovra-comunali, SUAP, conferenze di servizi, ecc.), sia quando l'intervento non richiede proprio il titolo, ma una semplice comunicazione (protocollata in comune), come per edilizia libera e simili.

La cosa più importante, con questa conclusione, sarebbe l'esclusione di pratiche paesaggistiche e di tutti i piani attuativi, che hanno rilievo sull'urbanistica e non sulla possibilità di iniziare i lavori.

22/08/2018

Cari esaminatori... questa sentenza ci riguarda da vicino!

TERREMOTO 2009: DUE MINISTERI CONDANNATI A RISARCIRE I FIGLI DI DUE VITTIME.

Chi aveva l'obbligo di controllare il progetto e di vigilare sull'esecuzione non l'ha fatto: condannato l'organo di controllo a risarcire i danni.

Si sa che il DPR 380/2001 stabilisce precise responsabilità in carico agli organi di controllo individuati dalla legge, che nelle zone sismiche sono responsabili della gestione dei depositi delle pratiche (art. 93), dell'esame dei progetti finalizzato al rilascio delle autorizzazioni (art. 94) nelle zone ad alta e media sismicità, dell'esame dei progetti finalizzato al benestare per gli interventi di sopraelevazione (art. 90) in tute le zone sismiche, nonché della vigilanza sulle costruzioni in zona sismica con il fine di accertare se gli interventi edilizi procedono in conformità alle norme vigenti (art. 103).

La sentenza 732/2018 dice un sacco di cose ovvie. Ma a volte è utile ritrovarsi messe per iscritto anche le cose ovvie!

Forse la cosa interessante è che

la condanna riguarda non solo chi non ha controllato adeguatamente che il progetto fosse conforme alle norme tecniche vigenti, ma anche il fatto non aver vigilato nelle fasi di "esecuzione" delle opere.

Peraltro, questa cosa riguarda principalmente i comuni in zone 3 e 4, perché in Lombardia mentre il sopralluogo in zona 2 è obbligatorio, nelle zone 3 e 4 non lo è (DGR 5001/2016, allegato H).

In virtù della sentenza, però, si rimanda al paragrafo 2.9 dell'ebook, dove è proprio segnalata l'opportunità per i funzionari di svolgere comunque il sopralluogo:

"Nei comuni in zona 3 e 4, nel periodo massimo di sei mesi, il sorteggio è relativo agli interventi depositati nel periodo precedente e si concretizza nel controllo del progetto (che prevede le stesse modalità del controllo tecnico previste per l’autorizzazione) e mediante sopralluogo in cantiere per controllare che l’esecuzione sia sostanzialmente rispondente a quanto autorizzato. In tali comuni, il controllo sull’esecuzione è facoltativo; tuttavia, si deve considerare che i funzionari dell’ufficio tecnico comunale “sono tenuti” (DPR 380, art. 103) ad accertare che l’esecuzione degli interventi in tutte le zone sismiche proceda in base alle norme; è da ritenersi quindi che il controllo a campione nei comuni in zona 3 e 4, esteso anche all’esecuzione con il relativo sopralluogo in cantiere, nella misura minima di un sorteggio ogni sei mesi per ciascuna categoria, sia comunque da garantire a cura dell’organo di controllo, nel rispetto del Testo Unico dell’edilizia".

Cosa devono far quindi gli esaminatori? Gli esaminatori devono fare quello che c'è scritto nell'allegato F della DGR 5001 e in particolare devono verificare la completezza dei contenuti l'adeguatezza e la congruità delle ipotesi nei confronti delle NTC 2018. In sostanza bisogna valutare la conformità del progetto alle norme tecniche delle costruzioni nell'ambito della legge regionale e cioè per quanto riguarda il comportamento sismico della costruzione.

Le responsabilità sono quelle tipiche di un'attività professionale.

Chi esamina i progetti deve sempre dimostrare la diligenza del suo operato, e cioè di aver fatto tutto il possibile per valutare correttamente la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni.

Se fanno degli errori perché si fanno sfuggire determinati aspetti del calcolo sismico, rispondono professionalmente in base al danno o alle conseguenze del contenzioso che ne scaturisce.

04/08/2018

Interventi sui CAPANNONI PREFABBRICATI: vedo tanti progetti di rimozione delle carenze per i capannoni. Forse anche grazie all'opportunità offerta dal Sismabonus.

Io non provengo dal mondo della prefabbricazione, e sto usando alcuni criteri generali per l'esame delle pratiche, che condivido con voi, per capire se sto operando bene o male:

1. Intervento locale per escludere la perdita di appoggio e il ribaltamento di travi e tamponamenti. Il calcolo deve contenere le verifiche locali in coerenza con l'intervento da eseguire.

2. Non deve mutare lo schema di calcolo complessivo. Gli interventi proposti devono essere tali da non modificare la risposta del fabbricato sotto azioni sismiche.

3. In presenza di angolari di fissaggio dei pannelli di tamponamento i fori dovrebbero essere asolati, per evitare di modificare il comportamento del capannone attraverso i rinforzi antisismici.

4. Il calcolo delle azioni sismiche per il dimensionamento dei collegamenti deve tener conto del valore dell'accelerazione corrispondente alla pseudo-accelerazione spettrale S(T1) derivata dallo spettro di risposta definito dal comportamento in caso di evento sismico del capannone. Le azioni possono essere stimate con modellazione completa dell'edificio oppure mediante le linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici, metodo semplificato Reluis.

5. L'intervento dovrebbe comunque tener conto delle linee guida per gli interventi su edifici industriali. Si può determinare l'azione sismica in base alle masse dei singoli componenti costruttivi oppure mediante modello globale. In ogni caso, le sollecitazioni sui diversi elementi strutturali che costituiscono ogni connessione devono essere opportunamente individuate e chiaramente indicate.

6. I parametri utilizzati nelle analisi (fattore di comportamento, categoria di sottosuolo, categoria topografica, classe d’uso, vita nominale) e i risultati ottenuti devono essere esplicitati e coerenti con l’intervento da eseguirsi.

7. Nel caso in cui per il capannone prefabbricato sia adottata una modellazione globale e sia previsto un comportamento dissipativo (q>1,5), i collegamenti in sommità devono essere dimensionati con valori di taglio derivanti dall'applicazione del criterio gerarchia delle resistenze, in base al momento resistente dei pilastri.

8. Le connessioni costituite da viti e fissaggi chimici devono essere opportunamente verificate. Nel caso in cui sia adottata una modellazione globale con q>1,5 i collegamenti mediante tasselli chimici o meccanici dovrebbero essere sovraresistenti rispetto alle piastre metalliche impiegate nelle connessioni.

9. Nella relazione di calcolo devono essere presenti tutte le informazioni che consentono l’interpretazione e la verifica dei calcoli, correlando gli elementi del disegno con quelli dei tabulati di calcolo.

(Per Sismabonus vedi ad esempio: https://sites.google.com/…/ingecosyst…/sisma-bonus-capannoni e linee guida ANCE allegate con file PDF in questo post)

08/08/2018

Il collaudo statico a conclusione pratica di autorizzazione sismica è oggetto di verifica da parte dell’esaminatore?

20/06/2018

Soppalchi: il tema è quello dell'inserimento di nuove superfici di solaio strutturalmente connesse ad edifici già esistenti. Il concetto generale è semplicissimo, mentre i casi pratici potrebbero essere molto diversi da risolvere e portare a conclusioni distanti.

Nelle NTC 2018 è stato fortunatamente chiarito che l'ampliamento strutturalmente connesso non implica la necessità di adeguare la costruzione se non modifica in modo significativo "la risposta della struttura".

È chiaro quindi che in alcuni casi il progettista e l'esaminatore sono in grado di valutare questo aspetto in maniera molto rapida con argomentazioni di tipo qualitativo; in altri casi, è necessario confrontare con metodi più o meno approfonditi il comportamento globale prima e dopo l'ampliamento.

Non è possibile indicare una regola generale, anche se naturalmente, come emerso dall'incontro all'ordine di Brescia, alcuni casi sono più semplici di altri.

27/04/2018

Dove trovo dei moduli sismici editabili decenti ? Io li ho scaricati dai siti di alcuni comuni ma ad esempio nel modulo 1 quando flaggo nuova costruzione mi flagga tutto ( adeguamento miglioramento locale ecc.ecc. ) per fare un esempio.

24/04/2018

Ampliamento o sopraelevazione?

E allora colgo l'occasione del post dell'amico Carlo per svelarvi che noi siamo bravi, intelligenti e ingegneri, e sappiamo usare il buon senso e sappiamo distinguere a occhio una sopraelevazione pericolosa da un semplice ampliamento che non cambia la risposta del fabbricato. Nonostante questo, dal punto di vista ingegneristico e sismico le tre figure che seguono rappresentano ampliamenti mentre un giudice (sì un giudice) non avrebbe alcun dubbio sul fatto che trattasi di sopraelevazioni.

E questo accade (che ci piaccia oppure no) perché secondo me l'art. 90 che regola le sopraelevazioni nasce con la legge sismica del 1974 ed è stato giustamente seguito da considerazioni tipiche dell'ingegneria (definizioni di sopraelevazione e ampliamento del vecchio DM96; interpretazioni regionali che classificano le figure come ampliamento e non sopraelevazioni; eccetera) alle quali considerazioni non è mai seguita una vera e propria definizione in senso strutturale o sismico!

Ed ecco che l'unica definizione a cui possiamo riferirci è quella che deriva dalla regole dell'edilizia e dell'urbanistica: "costituisce sopraelevazione l’intervento edificatorio che comporti lo spostamento in alto della copertura del fabbricato, in modo da occupare lo spazio sovrastante e superare l’originaria altezza dell’edificio" (cassazione 17284/2011). L'ampliamento in orizzontale, indicato nei pareri regionali e nelle definizioni strutturali delle precedenti norme tecniche sembra non esistere.

https://www.facebook.com/groups/Sismica/permalink/947961142031948/

Sopraelevazione o ampliamento?

22/04/2018

Domanda... devo fare il progetto di una piscina su un lotto in cui la casa è stata costruita nel 2017 (progetto di fine 2016). Le relazioni geologica e geotecnica che mi hanno dato sono quelle fatte per il deposito sismico della casa, ai sensi delle ntc2008. Faccio fare un addendum, una riverifica o qualcosa del genere?

27/03/2018

Occhio alla modifica che segue (8.4).

NTC 2008: interventi di adeguamento atti a conseguire i livelli di sicurezza previsti dalle presenti norme.

NTC 2018: interventi di adeguamento atti ad AUMENTARE la sicurezza strutturale preesistente, conseguendo i livelli di sicurezza fissati al paragrafo 8.4.3.

Per come è scritta, non è più possibile fare interventi riducendo la sicurezza pur rimanendo al di sopra dell'unità.

Peraltro, per come è scritta, c'è la ulteriore conferma (PIUTTOSTO PESANTE) che anche negli interventi di adeguamento è necessaria la verifica dello stato di fatto, con l'individuazione delle carenze (8.7.5 NTC 2018).

25/03/2018

Altra chicca degna assolutamente di uno specifico avviso: sembra che le nuove mirabolanti NTC 2018 abbiano tolto la possibilità di fare la geotecnica sulla base di esperienze e conoscenze del progettista... Il nuovo 6.2.2 ultimo capoverso recita:

<<Nel caso di costruzioni o di interventi di modesta rilevanza, che ricadano in zone ben conosciute dal punto di vista geotecnico, la progettazione può essere basata su PREESISTENTI INDAGINI e prove DOCUMENTATE, ferma restando la piena responsabilità del progettista su ipotesi e scelte progettuali>>

24/03/2018

Il sistema telematico che guida gli ingegneri come i fili le marionette. Se nel modulo 1 dite che l'intervento è nuovo e non è su un esistente, allora tutta la parte relativa alla geologica e interazioni con il suolo non può essere omessa, altrimenti il sistema Muta si offende e si pianta.

Caso pratico: se devo fare un intervento nuovo che dal punto di vista geotecnico è una boiata, perchè non posso assumermi la responsabilità di pensare con il mio cervello e dichiarare che l'opera non ha interazioni con il suolo ? Le ha, ma sono talmente trascurabili che me ne posso fottere allegramente. Esempi ? Un muretto di una recinzione.

Vogliamo chiedere geologo anche per questo ? E se dimostro che tanto carico c'era (litostatico) e tanto ne metto con il ca., perchè caspita devo beccarmi tutta la rottura di palle della geologica, geotecnica, interazione etc etc. Ma possiamo avere ancora uno spiraglio di libertà critica in ciò che si fa ? Ma roba da matti.

24/03/2018

HELP: 2 domande veloci, sperando di trovare almeno Maccabiani operativo al sabato pomeriggio.

1- In un convegno, un pò sovraffollato, è stato detto che nel CIS (in base alle NTC 2018?) dovrebbero essere date indicazioni anche sulla vulnerabilità sismica della costruzione; veramente?

2- il sismabonus non era previsto per i miglioramenti in zona 4, con le NTC 2018 le zone sismiche se ne vanno, quindi? sismabonus esteso automaticamente a tutto il territorio? grazie

22/03/2018

Buonasera, nella tempesta di pratiche ante 22 marzo mi é capitata il deposito di una variante dichiarata non sostanziale che consta in una serie di cerchiature in muratura. Cioè si sostiene che essendo le cerchiature verificate la variante é non sostanziale appunto perché la risposta della struttura non cambia. Ho il dubbio che la variante sia costituita da un insieme di interventi locali che, é vero sono calcolati per non alterare la risposta della muratura e quindi l'istanza debba essere autorizzata...

14/03/2018

Cosa succede se presento una variante a un progetto dopo il 22 marzo?..devo eseguire le verifiche ai sensi delle nuove NTC2018 oppure, in virtù del fatto che il progetto originario era stato verificato con le NTC 2008, anche la variante dovrà rispondere alle vecchie norme?