LA NUOVA LEGGE PER LA SISMICA IN LOMBARDIA IN SINTESI

Attenzione: il testo pubblicato in questa pagina potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

1. La delega delle funzioni regionali ai comuni

A partire dal 10 aprile 2016, con la legge 33/2015 e la DGR 5001/2016, la Regione Lombardia ha trasferito ai comuni le funzioni in materia sismica e ha definito le procedure di presentazione e gestione della pratiche e le relative attività di controllo. Contestualmente, il 10 aprile 2016 è entrata in vigore in modo definitivo la nuova zonazione sismica amministrativa dei comuni lombardi. Ogni comune è stato classificato in base al valore massimo di accelerazione previsto sul suo territorio. Nessun comune della Lombardia è stato classificato in zona 1; 57 comuni sono stati classificati in zona 2 (52 nel bresciano e 5 nel mantovano); 1028 in zona 3; 446 in zona 4.

Rientrano nell’ambito di applicazione della legge i lavori di cui all’articolo 93 comma 1, del DPR 380/2001 relativi a opere pubbliche o private nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell’artico- lo 83, comprese le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura, definite secondo l’allegato D della DGR 5001/2016.

Nei comuni in zona 3 e 4 è previsto l’obbligo di deposito, preventivo all’inizio dei lavori, del pro- getto accompagnato dalla documentazione minima di cui all’allegato E della DGR 5001/2016. Per i comuni in zona 2 scatta in aggiunta l’obbligo di autorizzazione sismica preventiva all’inizio dei lavori.

2. Il quadro normativo

Si riportano di seguito i principali provvedimenti di legge che hanno recentemente interessato la disciplina delle opere in zona sismica riguardanti la Lombardia a partire da luglio 2014.

Luglio 2014

Aggiornamento delle zone sismiche in Regione Lombardia (11/07/2014 – DGR n. X/2129).

Ottobre 2014

Differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del territorio lom- bardo (10/10/2014 – DGR n. X/2489).

Ottobre 2015

Ulteriore differimento del termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica del terri- torio (8/10/2015 – DGR n. X/4144).

La regione aggiorna la classificazione sismica, a distanza di circa 8 anni dalle previsioni statali contenute nell’ordinanza 3519/2006. Ogni comune della regione è stato classificato in base al valore di accelerazione massima prevedibile per il punto più a rischio sul suo territorio amministrAtivo, secondo il reticolo nazionale stabilito nelle norme tecniche.

La regione ha attribuito le zone con il criterio stabilito dall’ordinanza citata, e in particolare: in zo- na 2 ha classificato i comuni che sul proprio territorio presentano nel punto più a rischio un’accelerazione su suolo rigido (ag 475) superiore a 0,15 g; in zona 3 compresa fra 0,05 e 0,15 g, e in zona 4 inferiore a 0,05 g. Nessun comune è stato classificato in zona 1.

Ottobre 2015

Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche (12/10/2015 Regione Lombardia - Legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33)

La legge è diventata operativa dopo la pubblicazione del Regolamento, a partire dal 10 aprile 2016 (vedi anche modifiche con legge 42 del 29/12/2015).

L’ambito di applicazione è rimandato alla legge nazionale, cioè all’art. 93 del DPR 380/2001: “Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico […]”.

La regione si adegua alle prescrizioni nazionali (DPR 380/2001, e Corte Costituzionale 182/2006) che prevedono per le zone 2 la procedura di “autorizzazione” dei progetti, anziché il semplice controllo a campione.

La nuova legge regionale provvede ad assicurare il rispetto di due diversi obblighi, mediante l’attivazione della casella: “La presente comunicazione/istanza ha valore anche ai sensi dell’art. 65 del DPR 380/2001”.

Marzo 2016

Approvazione delle linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica, artt. 3, comma 1, e 13, comma 1, della l.r. 33/2015 (30/03/2016 – Regione Lombardia - DGR 30 marzo 2016, n. X/5001). Le linee guida rappresentano il regolamento attuativo della nuova legge regionale e sono in vigore dallo scorso 10 aprile 2016.

Maggio 2017

Legge di semplificazione 30/05/2017. All’art. 25 di tale legge sono previste modifiche alla legge 33/2015 (vale quindi ora il testo coordinato):

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della Legge di semplificazione, sarà istituita procedura speciale per gli interventi (e varianti) dichiarati “privi di rilevanza per la pubblica incolumità”. Successivamente, però, con Legge Regionale 10 agosto 2017, n. 22 (BURL 14 agosto 2017) sono stati abrogati i commi relativi a tali disposizioni, per conflitto con le disposizioni nazionali.

2. Si limitano i pareri tecnici regionali (sia facoltativo che obbligatorio) ai casi di edifici strategici e/o rilevanti (classi d’uso IV e III).

3. Nei comuni in zona 3 e 4 i comuni “si limitano alla verifica della correttezza della procedura di deposito e della rispondenza e completezza della documentazione presentata” (tale previsione coincide con quella attualmente già in vigore e indicata nella DGR 5001, e rappresenta quindi soltanto un completamento formale della legge).

4. Vengono esclusi dalla disciplina regionale gli interventi relativi agli edifici danneggiati dal sisma (oggetto di ordinanze statali) e quelli di competenza statale.

Agosto 2017

Con legge regionale 10 agosto 2017, n. 22 (BURL 14 agosto 2017) sono stati abrogati (prima del- la loro effettiva entrata in vigore attraverso il regolamento attuativo) i commi 1-bis e 1-ter dell’artiColo 5, il comma 4-bis dell’articolo 10 e il comma 1-bis dell’articolo 13 della legge regionale 12 ot- tobre 2015, n. 33, come inseriti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), f) e g), della legge regionale 26 maggio 2017, n. 15. La Regione Lombardia si è dunque adeguata alla recente giurisprudenza, secondo la quale le regole regionali non possono definire quali opere siano o meno soggette all’art. 93 del DPR 380/2001 nazionale.

Si pone l’attenzione anche sui seguenti dispositivi nazionali, perché la legge regionale si basa su di essi.

DPR 380/2001, art. 65

Deposito a cura del costruttore per le costruzioni in c.a., c.a.p. e metalliche (L. 1086/1971).

DPR 380/2001, artt. 93 e 94

Deposito (zone 3 e 4) e autorizzazione (zone 1 e 2) a cura del committente per le costruzioni in zona sismica (L. 64/1974).

3. L’iter delle pratiche sismiche in sintesi


A) La documentazione minima

La documentazione da presentare è quella prevista dall’allegato “E” DGR X/5001. Di seguito è riportato l’elenco ufficiale previsto dalla norma regionale. In appendice si riporta invece un esempio di “check-list” per facilitare la presentazione delle pratiche. I riferimenti alle NTC 2008 saranno probabilmente sostituiti con quelli corrispondenti delle NTC 2018.

6.1. Relazione illustrativa e scheda sintetica dell’intervento (modulo 12 di cui all’allegato B “Linee di indirizzo e coordinamento”);

6.2. Progetto architettonico (art. 93, comma 3, del DPR 380/2001), ove già depositato, sarà sufficiente l’indicazione degli estremi di invio della documentazione;

6.3. Relazione di calcolo delle strutture (art. 65, comma 3, del DPR 380/2001 – cap. 10 N.T.C. 2008);

6.4. Fascicolo dei calcoli delle strutture portanti (art. 93, comma 3, del DPR 380/2001);

6.5. Elaborati grafici e particolari costruttivi delle strutture (art. 65 comma 3, art. 93, comma 3, del DPR 380/2001 – cap. 10 N.T.C. 2008);

6.6. Relazione sui materiali impiegati (art. 65, comma 3, del DPR 380/2001 – cap. 10 e cap. 11 N.T.C. 2008);

6.7. Relazione sulle opere di fondazione (art. 93 del DPR 380/2001);

6.8. Piano di manutenzione strutturale (cap. 10 N.T.C. 2008);

6.9. Relazione geologica (par. 6.1.2. e 6.2.1. N.T.C. 2008 – cap. 4, Parte I, Allegato B della DGR IX/2616 del 30/11/2011);

6.10. Relazione geotecnica (par. 6.1.2. N.T.C. 2008 e p.to C 6.2.2.5 Circolare esplicativa n. 617 del 2/02/2009);

6.11. Documentazione fotografica;

6.12. Elenco allegati.

Alla documentazione di cui sopra devono essere allegate le dichiarazioni dei professionisti, attestanti:

a) la conformità degli elaborati alla normativa vigente;

b) la redazione del progetto sulla base dei risultati degli studi geologici, geotecnici e sismici;

c) l’asseverazione del progettista in merito al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché al rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

d) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

e) il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione di bacino;

f) la conformità dello stato dei luoghi a quello rappresentato nel progetto;

g) che i lavori non sono iniziati (asseverato anche dal direttore dei lavori);

h) la conformità degli elaborati geologici e geotecnici alla normativa vigente e l’avvenuta valutazione delle condizioni di pericolosità geologica e geotecnica del sito interessato dalle opere.


B) Il deposito e l’esame formale

Sono possibili soltanto due modalità di presentazione:

  1. Procedura telematica: attraverso il sistema informativo MUTA, http://www.muta.servizirl.it;

  2. Procedura cartacea: in triplice copia (se vale anche per art. 65), da presentare al SUE.

Se la pratica viene presentata attraverso la procedura telematica MUTA, il controllo di “completezza”, “coerenza” e “regolarità” viene svolto dal sistema informatico, come previsto dalla norma regionale.

Se la pratica viene presentata in forma cartacea, all’atto del deposito della documentazione il SUE rilascia l’attestazione di avvenuto deposito; e deve controllare, contestualmente:

  • “Completezza”: la pratica deve contenere tutta la documentazione prevista dall’Allegato E.

  • “Coerenza”: i moduli devono essere compilati in modo coerente con gli interventi proposti in progetto. Il controllo di coerenza corrisponde ai poteri/doveri del funzionario del SUE che riceve la pratica.

  • “Regolarità”: tutti i documenti devono essere firmati in originale dalle figure interessate.

Se la pratica viene presentata soltanto all’ufficio protocollo del comune, il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito (art. 7, LR 33/2015) non è possibile: la consegna non assume in questo caso alcun valore, perché non è stata data la possibilità all’organo comunale di effettuare il dovuto controllo della documentazione.

Nei casi in cui i comuni siano dotati di una propria procedura telematica, questa può ritenersi valida (in sostituzione della modalità cartacea) se garantisce le formalità previste dalla legge regionale, e cioè se effettua automaticamente le verifiche di “completezza”, “coerenza” e “regolarità” e il rilascio contestuale dell’attestazione di avvenuto deposito.

La proroga della modalità cartacea è stata anche dovuta alla previsione di studiare l’integrazione con le piattaforme telematiche comunali. Al momento, il deposito in modalità cartacea è possibile sino al 30 novembre 2018. Nelle zone 3 e 4, non è possibile iniziare i lavori senza l’attestazione di avvenuto deposito sismico.


C) L’autorizzazione e l’esame tecnico

Nelle zone 2, dopo il deposito e il controllo formale, entro 5 giorni il SUE trasmette la pratica all’Autorità Competente comunale, la quale procede con l’esame tecnico finalizzato al rilascio dell’autorizzazione sismica, che consiste nei controlli di:

  1. completezza dei contenuti della documentazione presentata;

  2. adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento rispet- to alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;

  3. congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

Per le modalità di controllo relative ai punti 1, 2 e 3 sopra indicati si rimanda alla parte centrale dell'ebook gratuito.

L’autorizzazione sismica (o il diniego motivato) deve essere rilasciata entro 60 giorni. Il termine dei 60 giorni può essere “sospeso” o “interrotto” con le modalità previste all’art. 6 della LR 1/2012.

I termini si interrompono una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni e l’assegnazione di un termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione per provvedere alla regolarizzazione; i 60 giorni “iniziano nuovamente a decorrere” (cioè ripartono dall’inizio) dall’avvenuta regolarizzazione.

Nel caso di “opere ed edifici pubblici strategici o rilevanti ai sensi dell’Ord. 3274/2003 realizzati dal Comune” (classi d’uso IV e III) è necessario un parere tecnico della regione, che viene espresso in 30 giorni. Per la Lombardia, l’elenco di tali opere è riportato nel DDUO 19904/2003.


D) L’inizio dei lavori

Nelle zone 3 e 4, non è possibile iniziare i lavori senza l’attestazione di avvenuto deposito sismico e, se del caso, del certificato per sopraelevazioni. Nelle zone 2, non è possibile iniziare i lavori senza l’autorizzazione sismica.

Durante i lavori dovranno essere eseguiti i controlli di accettazione dei materiali impiegati, nel rispetto delle norme tecniche vigenti, da presentare qualora richiesti in occasione dei controlli sull’esecuzione di cui alla DGR 30/03/2016, n. X/5001, allegato H. Le eventuali varianti in corso d’opera influenti sulla struttura ai sensi della DGR X/5001, allegato D, nonché le opere non comprese nel progetto depositato, dovranno essere depositate (e autorizzate, se in zona 2) pri- ma della loro effettiva realizzazione. Anche le varianti “non influenti sulla struttura” dovranno essere depositate, attivando l’apposita opzione presente nel modulo 1 (per le zone 2) e nel modu- lo 2 (per le zone 3 e 4).


E) I controlli

Sia la regione che i comuni effettuano controlli (sistematici o a campione).

Controllo sistematico: soltanto gli interventi relativi a edifici strategici (classe d’uso IV) o rilevanti (classe d’uso III) autorizzati nelle zone 2, sono soggetti a controllo sistematico, a cura del comune di appartenenza.

Controllo a campione: per tutti gli altri interventi, è previsto il controllo a campione da parte dell’autorità competente comunale, ogni sei mesi:

– 10% per le opere in cemento armato o acciaio oltre i 5.000 mc;

– del 5% per le opere in cemento armato e acciaio al di sotto dei 5.000 mc;

– del 5% per le costruzioni in muratura;

– del 5% per gli interventi sul patrimonio esistente;

– del 5% per le altre tipologie di opere.

Per ciascuna categoria separatamente, è controllato almeno 1 intervento ogni sei mesi in ciascun comune. La regione effettua controlli a campione soltanto sugli interventi (di qualsiasi tipo) autorizzati dai comuni (quindi soltanto in zona 2).

Per le zone 2, i controlli sono relativi soltanto all’esecuzione e si effettuano mediante sopralluogo obbligatorio in cantiere e richiesta qualora necessario dei certificati sui materiali, per “accertare la sostanziale rispondenza” dei lavori effettivamente realizzati a quelli autorizzati.

Per le zone 3 e 4, nel caso di sorteggio, oltre al controllo di cantiere (non obbligatorio) come sopra, è previsto il controllo (obbligatorio) del contenuto del progetto; controllo che coincide con quello per il rilascio dell’autorizzazione in zona 2:

  1. completezza dei contenuti della documentazione presentata;

  2. adeguatezza degli approfondimenti e delle verifiche condotte in relazione all’intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni ed alla pericolosità geologica del sito nel rispetto delle norme geologiche di piano;

  3. congruità delle ipotesi e delle assunzioni progettuali in relazione all’intervento rispetto alle norme tecniche per le costruzioni.

Il controllo (Allegato H, DGR X/5001) inizia con la comunicazione di avvio del procedimento: viene fissata la data del sopralluogo tra il 15° e il 30° giorno dalla data della comunicazione (il giorno può essere concordato). Al sopralluogo partecipano il titolare del deposito (ovvero il suo delegato sismico), il progettista strutturale, il direttore dei lavori delle strutture e ogni altro professionista competente in materia, scelto (se desiderato) dallo stesso titolare del deposito.

Nel corso del procedimento di controllo dei progetti depositati o soggetti ad autorizzazione o certificazione, l’ufficio competente può richiedere, per una sola volta, le integrazioni necessarie. Qualora tali integrazioni non siano prodotte ovvero siano prodotte solo in parte o in modo non esaustivo rispetto a quanto richiesto, l’esito del controllo sarà negativo.

L’attività di controllo si conclude entro 60 giorni, con la comunicazione ai soggetti interessati dell’esito finale del controllo documentale e, ove previsto, del sopralluogo, come da verbale appositamente redatto.


F) Fine lavori

Completate le opere strutturali, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) ed al collaudatore, che provvede ad effettuare il collaudo statico dell’opera.

Dovranno, pertanto, essere allegati alla documentazione:

a) La comunicazione attestante il completamento delle opere strutturali (“fine lavori”).

b) La relazione a strutture ultimate RSU, nel caso di opere di c.a., ai sensi dell’art. 65, comma 6, del DPR n. 380/2001, normale e precompresso e a struttura metallica di cui all’art. 53 del DPR n. 380/2001, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui al punto a).

c) Il certificato di collaudo (ai sensi dell’art. 9, LR 33/2015, in tutti i casi).

Il certificato di collaudo statico “tiene luogo” dell’attestato di rispondenza dell’opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto all’articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Prossimamente, la Lombardia potrebbe aggiornare la legge regionale adeguandosi alle modifiche (recependole o meno) introdotte alla norma nazionale (DPR 380/2001, art. 67) rendendo il collaudo non più obbligatorio per le opere riguardanti “interventi locali e di riparazione”.

Attenzione: il testo pubblicato in questa pagina potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.