INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA ESCLUSI DAL DEPOSITO SISMICO

03/10/2020

Con la pubblicazione sul BURL della legge 30 settembre 2020, n. 20, è stata finalmente confermata la nuova disciplina per gli interventi privi di rilevanza a fini sismici: anche in Lombardia gli interventi irrilevanti saranno pertanto finalmente esclusi dal deposito sismico di cui all'art. 93 del DPR 380 nazionale e da tutte le procedure connesse previste dalla vigente L.R. 33/2015 e dalla DGR 5001/2016.

Per rendere operative le nuove regole introdotte dalla legge “Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo” all'art. 5, è però necessario che la Giunta regionale (entro 90 giorni) individui i metodi di controllo a campione e provveda a pubblicare gli elenchi degli interventi privi di rilevanza, nonché di quelli rilevanti, di minore rilevanza e delle varianti da assoggettare a deposito.

La nuova legge prevede inoltre di escludere dal deposito sismico anche gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 380/2001. Chi legge sa che è difficile in questo caso pensare che si possano escludere dal deposito sismico interventi che non vadano ad essere inseriti negli elenchi di cui sopra, che la Giunta deve preparare; è noto infatti che le eventuali esclusioni dalla disciplina delle opere in zona sismica sono appunto regolate dagli articoli 83, 93, 94 e 94-bis del DPR 380/2001, e non dal fatto che un intervento ricada in "edilizia libera" sotto gli aspetti urbanistici. Tali interventi dovranno perciò essere direttamente inclusi negli elenchi stessi, laddove compatibili con i criteri stabiliti appositamente nelle linee guida nazionali di cui al Decreto 30 aprile 2020 di recente emanazione (vedi link: Linee guida interventi privi di rilevanza).

Si riporta di seguito il testo degli articoli 5 e 6 della nuova legge regionale.

Legge regionale 30 settembre 2020 - n. 20 Ulteriori misure di semplificazione e riduzione degli oneri amministrativi per la ripresa socio-economica del territorio lombardo

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Art. 5

(Disciplina regionale degli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità e delle varianti non sostanziali a fini sismici. Indirizzi per l’uniforme applicazione delle linee guida ministeriali di cui all’articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001)

1. In attuazione e nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell’articolo 94 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e della normativa tecnica volta a tutelare la sicurezza e l’incolumità pubblica, sono esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche) gli interventi dichiarati dal progettista abilitato, con il supporto di idonei elaborati tecnici e nel contesto dell’asseverazione che accompagna il titolo abilitativo all'intervento edilizio, privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici in base alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3 recante, tra l’altro, specifica elencazione delle tipologie di interventi che non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità ai fini sismici.

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità a fini sismici, asseverati dal progettista abilitato come rientranti nelle tipologie di cui al comma 1, il titolo abilitativo all'intervento edilizio, corredato dall'asseverazione di cui al presente comma, ha validità anche agli effetti del preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, delibera gli indirizzi per l’uniforme applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'articolo 94 bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93), in riferimento:

a) alle previsioni di cui al comma 1;

b) alla definizione degli interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici e di quelli di minore rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

c) all'individuazione delle ipotesi di variante di carattere non sostanziale di cui all'articolo 94 bis, comma 2, del d.p.r. 380/2001, anche ulteriori a quelle definite in base allo stesso d.p.r. 380/2001, nel rispetto delle relative linee guida ministeriali.

4. Con la deliberazione di cui al comma 3, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL), la Giunta regionale definisce, altresì, la disciplina dei controlli, anche con modalità a campione, per gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell’articolo 94 bis, comma 5, del d.p.r. 380/2001 e dispone l’adeguamento della modulistica edilizia unificata alle previsioni di cui al presente articolo, con decorrenza dalla data di efficacia della stessa deliberazione.

5. Nelle more del relativo aggiornamento, restano disapplicate le disposizioni della l.r. 33/2015 e dei relativi provvedimenti attuativi incompatibili con la normativa statale sopravvenuta in materia di vigilanza in zone sismiche e con quanto previsto ai sensi del presente articolo.


Art. 6

(Disciplina regionale degli interventi di attività edilizia libera a fini sismici)

1. Gli interventi di attività edilizia libera, realizzati senza alcun titolo abilitativo ai sensi dell’articolo 6 del d.p.r. 380/2001, sono esclusi dall'ambito di applicazione della legge regionale 12 ottobre 2015, n. 33 (Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche).

2. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e della normativa di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del d.p.r. 380/2001.

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