EDIFICI STRATEGICI E RILEVANTI: COMUNI ALLO SBANDO PER LE ANTENNE DI TELECOMUNICAZIONE
di Gianluigi Maccabiani
di Gianluigi Maccabiani
13/09/2025
È noto che in zona sismica 1 e 2, gli interventi riguardanti edifici in classe d’uso III e IV sono soggetti ad autorizzazione sismica. Si tratta degli edifici che risultano “rilevanti per le conseguenze di un loro collasso” (classe d’uso III), e quelli “la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile” (classe d’uso IV).
Il concetto normativo di edifici “rilevanti” (per le conseguenze di un eventuale collasso) e “strategici” (ai fini della protezione civile) è stato introdotto per la prima volta in Italia con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
Successivamente, questo schema è stato ripreso e consolidato nelle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2008, NTC 2018), dove sono state individuate le categorie:
Classe d’uso III - Edifici e opere rilevanti per le conseguenze di un eventuale collasso (scuole, edifici affollati, infrastrutture di trasporto, ecc.);
Classe d’uso IV - Costruzioni con funzioni pubbliche importanti e strategiche per la protezione civile (ospedali, centrali operative, caserme, ecc.).
Nonostante la chiarezza normativa, per alcuni permane l'incertezza interpretativa circa la corrispondenza biunivoca tra gli edifici “rilevanti” e “strategici” e le classi d’uso III e IV rispettivamente; tale corrispondenza si rinviene facilmente sia nelle NTC 2018 (secondo il §C2.4.2 della Circolare esplicativa n. 7/2019), sia nelle Linee Guida ministeriali che sono seguite al decreto "Sblocca cantieri", le quali definiscono peraltro quali sono gli interventi “rilevanti” da assoggettare ad autorizzazione sismica. In particolare:
NTC 2018 (§C2.4.2, Circ. 7/2019)
“In ordine al corretto inquadramento delle opere di ingegneria civile nelle classi d’uso III e IV, fatto salvo quanto esplicitamente indicato nel testo del § 2.4.2 delle NTC nel merito di strade, ferrovie e dighe, si richiama quanto specificato nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 3685 del 21 ottobre 2003. Più in particolare, detto Decreto individua, tra le opere di competenza statale, gli edifici che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso e, che quindi, sono compresi nella classe III, in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi e gli edifici e le opere infrastrutturali, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, che risultano compresi nella classe IV, in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità”.
Linee Guida ministeriali (Decreto 30 aprile 2020)
Interventi «rilevanti» nei riguardi della pubblica incolumità [...]
"Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso".
“Sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d’uso III e IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2)”.
Dopo aver chiarito che, senza alcun dubbio, gli edifici “rilevanti” e “strategici” corrispondono esattamente a quelli delle classi d’uso III e IV rispettivamente [NOTA 1], bisogna evidenziare che la classificazione di edificio rilevante (classe d’uso III) e strategico (classe d’uso IV) comporta due conseguenze di carattere amministrativo:
se le opere (di nuova realizzazione o di miglioramento e adeguamento) devono ancora essere eseguite, esse sono soggette nei comuni in zona sismica 1 e 2 ad autorizzazione sismica (e non a semplice deposito);
se invece le opere sono già esistenti, esse, secondo quanto previsto con l’O.P.C.M. 3274 del 20 marzo 2003, sono soggette alla valutazione della sicurezza sismica obbligatoria.
Veniamo quindi alla questione delle infrastrutture di telecomunicazione:
per le antenne di nuova realizzazione e per gli interventi da eseguire su antenne esistenti, la classe d’uso IV è sempre da attribuire, perché così è previsto nelle NTC 2018 (“Costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità”); e in base a quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali (Decreto 30 aprile 2020) tali interventi sono da assoggettare ad autorizzazione sismica in zona 2 in quanto, come sopra evidenziato, la classe d’uso IV implica l’attribuzione della caratteristica di costruzioni strategiche e quindi della qualifica di interventi “rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità” ai sensi dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/2001;
nel caso invece di antenne già esistenti sul territorio, ai fini dell’obbligo di assoggettare tali infrastrutture alla valutazione della sicurezza obbligatoria, vale la Circolare interpretativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010 – nella quale è indicato che “ai fini dell’obbligo di esecuzione delle verifiche sismiche delle infrastrutture per telefonia mobile…” le antenne sono da assoggettare a verifica soltanto quando rappresentano “l’unica infrastruttura di comunicazione elettronica per telefonia mobile presente in un comune in zona sismica 1 o 2 (e nelle zone in cui l’accelerazione di picco al suolo con periodo di 475 anni è superiore a 0,15 g), ed è stata progettata prima del 1984 oppure anche successivamente a tale data, ma la cui classificazione sismica sia diventata più gravosa o l’accelerazione al suolo di riferimento sia aumentata”.
Per quanto sopra riportato, è evidente che nelle pratiche sismiche sono nulle eventuali dichiarazioni di “non rilevanza” che accompagnano la presentazione di un progetto per la realizzazione di una nuova antenna e per nuovi interventi su un’antenna esistente. L'organo di controllo non deve accettare simili dichiarazioni.
È chiaro infatti che, come sopra evidenziato, la Circolare interpretativa del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è riferita in modo specifico ed esclusivo agli “obblighi di verifica ai sensi dell’OPCM 3274/03” per le strutture già esistenti, come risulta evidente nell’oggetto e nell’intero testo del documento stesso, e che la tale circolare non entra invece nel merito della realizzazione di nuove infrastrutture, o di nuovi interventi sulle infrastrutture esistenti, poiché la realizzazione di tali nuovi interventi non rientra nell’ambito di applicazione dell’OPCM 3274/2003, ma dipende dalle NTC 2018 e dalle Linee Guida Ministeriali di cui al decreto 30 aprile 2020 che, come sopra riportato, definiscono in modo chiaro quali sono gli interventi “rilevanti” da assoggettare o meno all’autorizzazione sismica preventiva.
Sismica in Lombardia: l'esaminatore che non ti aspetti!
® Riproducibile citando la fonte