IL SISMABONUS VALE SOLO PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI

Di Bianca Giulia Macigni

24/03/2021

L'articolo contiene il parere di chi scrive e non deve essere utilizzato nei confronti di terzi.

Lo scopo è quello di offrire spunti di riflessione e non di certo quello di stabilire regole valide in generale per i diversi scenari, che vanno affrontati caso per caso.

Accedere al Sismabonus con l’adozione di “misure antisismiche”

Per accedere all’incentivo fiscale denominato “Sismabonus” si devono necessariamente adottare misure antisismiche. Sembra strano, ma è necessario ricordarlo. Le spese per gli interventi di ristrutturazione per la messa in sicurezza nei confronti delle condizioni "non sismiche" sono escluse dagli incentivi fiscali del Sismabonus, a meno che non siano spese complementari o accessorie rispetto a quelle di adozione delle misure antisismiche.

Facciamo un passo indietro (per chi è più giovane). Le detrazioni fiscali per gli interventi edili sono state introdotte per la prima volta dalla legge finanziaria per il 1998 (Legge 27 dicembre 1997, n. 449), la quale prevedeva incentivi per qualsiasi intervento di recupero del patrimonio edilizio, senza distinzioni tra le tipologie. In particolare, la norma promuoveva detrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione, di cui alle lettere a), b), c), d) della Legge 5 agosto 1978, n. 457 (ora confluita nel DPR 380/2001), compreso qualsiasi intervento sulle parti strutturali. E inoltre elencava esplicitamente alcuni interventi particolari (cablatura degli edifici, contenimento dell'inquinamento acustico, conseguimento di risparmi energetici, eliminazione di barriere architettoniche, autorimesse pertinenziali, adozione di misure antisismiche, ecc.).

Successivamente, le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni sono state regolate in forma stabile con il Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 4, comma 1, lettera “c”), attraverso l’introduzione del nuovo art. 16-bis all’interno del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale articolo, al comma 1, contiene ora tutte le possibilità di detrazione, suddivise in lettere dalla “a” alla “i”.

Anche nel rapporto della Camera dei Deputati n. 32/2 del 26 novembre 2020 è riportato l’elenco degli interventi incentivati:

  • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

  • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

  • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

  • eliminazione delle barriere architettoniche;

  • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

  • cablatura degli edifici e contenimento dell'inquinamento acustico;

  • risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

  • adozione di misure antisismiche;

  • bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Questo elenco corrisponde a quello del citato art. 16-bis, comma 1 del TUIR: la lettera “i” è proprio quella che si riferisce alla “adozione di misure antisismiche; misure che consentono l’accesso sia al Sismabonus sia al nuovo Super – Sismabonus 110%.

La netta distinzione tra un intervento di ristrutturazione “generico” e un intervento con "adozione di misure antisismiche" è sopraggiunta marcatamente con la conversione in legge del Decreto 63/2013 (a partire cioè dalle spese sostenute dopo il 4 agosto 2013); conversione che ha appunto consentito in quegli anni di godere di una percentuale di detrazione più elevata fino al 65%, anziché al 50%, per “l’adozione di misure antisismiche”, estendendo contestualmente questa possibilità alle attività produttive, occasione molto attesa dal mondo imprenditoriale, perché gli incentivi legati al generico recupero del patrimonio edilizio erano riservati alle residenze.

Nel citato Rapporto della Camera dei Deputati si legge infatti: “Nel corso della conversione del D.L. n. 63 del 2013, inoltre, sono state introdotte due rilevanti novità: […] una detrazione del 65 per cento delle spese […] per interventi di adozione di misure antisismiche su costruzioni che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) […] se adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Si tratta degli interventi, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) […]”.

I normali interventi di ristrutturazione (anche sulle parti strutturali) sono quelli inclusi nelle prime lettere dell’elenco e cioè quelli generici di recupero del patrimonio edilizio (manutenzione ordinaria o straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione); mentre, nei casi in cui le ristrutturazioni prevedano in particolare l’adozione di misure antisismiche, gli interventi ricadono nella lettera “i”.

Tale netta distinzione tra gli “interventi antisismici” e quelli “generici” (comprensivi cioè di ogni tipo di intervento strutturale) di cui alle lettere a), b), c), d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 è stata poi mantenuta, anche a seguito degli eventi sismici che hanno colpito la nostra penisola, favorendo sempre gli interventi antisismici rispetto a quelli generici, e con sempre maggiori percentuali, fino ad arrivare addirittura alle premialità ancora più alte del 70% fino all’85%, e oggi (con l'esclusione delle attività produttive) al 110%, sempre con riferimento ai medesimi commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del citato Decreto 63/2013.

Anche nel Dossier n. 118, datato 8 febbraio 2021, della Camera dei Deputati, dal titolo “Il superbonus edilizia al 110 per cento - aggiornamento alla legge di bilancio 2021”, si legge: “Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus). Si tratta di interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR”.

Gli interventi incentivabili con il cosiddetto Sismabonus sono quindi quelli indicati ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del citato Decreto 63/2013 così come richiamati dal comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio; tali commi rimandano proprio all’art. 16-bis comma 1, lettera “i” del TUIR, e sono quelli relativi alla “adozione di misure antisismiche”. L’esecuzione di questi interventi (e solo di questi) consente l’incentivo fiscale denominato appunto Sismabonus, perché riguarda misure antisismiche, non per altro. Togliamoci dalla testa di far rientrare nel 110% le spese per quelle (brutte) cerchiature dei buchi nei muri che non riducano il rischio sismico locale o globale della costruzione.

Ad abundantiam

Nel Decreto Rilancio, art. 119, comma 13: “Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo […] per gli interventi di cui al comma 4, l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico”.

L’articolo 121 del Decreto Rilancio ribadisce che per la cessione del credito per il caso del Sismabonus art. 119 (che oltre alla cessione del credito può fruire dell'incentivo pari al 110%) si tratta di "adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119".

Nelle premesse del Decreto del MIT 329/2020 (aggiornamento del decreto per la classificazione sismica) si legge: “VISTO l’articolo 119, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, […] che ha elevato al 110 per cento l’aliquota di detrazione per le spese […] per gli interventi di miglioramento del rischio sismico di cui al citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013”.

Gli allegati 1, B1 e B2 del Decreto MIT 329/2020, per lo stato avanzamento lavori, hanno per titolo: “intervento di riduzione del rischio sismico della costruzione” e negli allegati B1 e B2 il direttore lavori e il collaudatore asseverano “che i lavori eseguiti hanno consentito la riduzione del rischio sismico della costruzione”.

Nell’allegato B del Decreto MIT 329/2020 il progettista deve fare riferimento al “progetto per la riduzione del rischio sismico”. E assevera che “gli interventi strutturali progettati consentono una riduzione del rischio sismico della costruzione ed il passaggio di un numero di classi di rischio, rispetto alla situazione ante-operam […]” con la possibilità di indicare un salto di classe pari a “Nessuna classe”, “n. 1 classe”, “n. 2 o più classi”.

Esempi di “adozione di misure antisismiche” sono la stabilizzazione fuori piano di un tamponamento in laterizio, l’eliminazione di un comignolo pesante e snello, il rinforzo della connessione di elementi non strutturali e impianti all’ossatura principale, ecc. Esempi di “adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali” sono invece il rinforzo dei nodi in c.a. in una struttura a telaio, la connessione tra gli elementi strutturali prefabbricati in un capannone, l’irrigidimento degli impalcati nel loro piano, ecc.

In letteratura: “La statica è quella parte della scienza delle costruzioni che studia le condizioni di equilibrio delle strutture sotto l’azione di determinate sollecitazioni”; “La sicurezza statica degli edifici è garantita dalla capacità di tutti gli elementi della costruzione aventi funzione strutturale di sopportare le azioni che possono, per qualsiasi motivo, agire sulla costruzione”. Il legislatore, nella norma fiscale ha usato i termini "sicurezza statica" in questa accezione, e non in contrapposizione alla "sicurezza sismica". Chi confonde la “sicurezza statica” con la sicurezza per le azioni “non sismiche” è in errore.

Nelle NTC 2018 le “verifiche statiche” sono citate esclusivamente al paragrafo 4.2.4: “Per costruzioni civili o industriali di tipo corrente e per le quali non esistano regolamentazioni specifiche, le azioni di progetto si ottengono, per le verifiche statiche, secondo quanto indicato nel Capitolo 2”, salvo poi scoprire che nel Capitolo 2 sono riportati tutti i tipi di azioni progetto, comprese quelle sismiche. Ogni volta in cui invece le NTC fanno riferimento a verifiche per condizioni diverse da quelle sismiche (che noi ingegneri, e soltanto noi, spesso chiamiamo sbrigativamente "verifiche statiche"), viene invece correttamente usata la locuzione di condizioni “non sismiche”.

Il titolo dell'art. 119, che introduce l'incentivo del 110%, è il seguente: "Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici".

Il collaudatore “statico” dovrebbe forse rifiutarsi di esaminare gli aspetti sismici?

L’incentivo previsto dal Sismabonus si applica solo nelle zone classificate sismiche a partire dall’Ord. 3274/2003. E sono escluse le zone 4.

L’incentivo si chiama “Sismabonus”.

Misure "antisismiche" o di "riduzione del rischio sismico"?

L’adozione di misure antisismiche comporta una riduzione del rischio sismico. Si tratta di locuzioni con identico significato. Roba da sinonimi. È sempre possibile ottenere una riduzione del rischio sismico attraverso una misura (antisismica appunto) di incatenamento dei muri o di stabilizzazione dei tamponamenti. Il rischio sismico è la combinazione di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione: l’adozione di misure antisismiche riduce sempre (per definizione) la vulnerabilità dell’edificio nel suo complesso o di una sua parte (altrimenti che misure antisismiche sarebbero?) e quindi ovviamente ne riduce il rischio sismico.

Premesso che l’indice di sicurezza di una costruzione può essere assunto pari al valore più basso di tutti gli indici di verifica calcolabili (locali o globali), se la riduzione del rischio sismico è coerente con quanto previsto nelle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni di cui al Decreto 58/2017 e ss.mm.ii. allora la costruzione fa anche il salto di una o due classi; se invece il progettista intende ridurre il rischio sismico limitandosi a seguire le esigenze della committenza e le regole delle NTC 2018, ad es. con l’eliminazione soltanto di alcune delle carenze presenti, oppure con interventi locali (esclusi ovviamente quelli che non riducono il rischio sismico, tipo le cerchiature per i buchi nei muri) o con miglioramenti dell’indice di sicurezza globale sismico di poco maggiori del 10%, allora il salto di classe potrebbe anche non avvenire; ma in questi casi l'intervento è comunque incentivabile, purché di tipo antisismico.

Sismica in Lombardia: l'esaminatore che non ti aspetti!

® Riproducibile citando la fonte