6. Interventi relativi a elementi costruttivi non strutturali

Attenzione: il testo che segue potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

Gli interventi sugli edifici esistenti relativi agli elementi costruttivi senza funzione strutturale sono regolati dalle norme tecniche per le costruzioni (7.2.3 NTC 2018) e riguardano ad esempio la realizzazione di divisori interni, la chiusura di una veranda o di un portico mediante tamponatura, ecc.

Si tratta pertanto di quelle porzioni costruttive che, pur non svolgendo una funzione strutturale, perché non appartenenti all’ossatura portante della costruzione, sono “inglobate” stabilmente quali elementi “costitutivi” degli ambienti dell’edificio e che possono comunque riguardare la pubblica incolumità nel caso di evento sismico (parapetti o decorazioni aggettanti, insegne e pannelli pubblicitari, ciminiere, antenne e serbatoi, pareti interne ed esterne, tramezzature e facciate, elementi di ancoraggio per armadi e librerie permanenti direttamente poggianti sul pavimento, elementi di ancoraggio per controsoffitti e corpi illuminanti, ecc). Possono ritenersi “esclusi” da tale definizione gli elementi di arredo non stabilmente “inglobati” nella costruzione.

La legge nazionale non permette (secondo giurisprudenza consolidata) di sottrarre al preventivo controllo alcun intervento, che non sia di semplice manutenzione ordinaria; anche gli interventi di realizzazione o modifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale sono pertanto oggetto di deposito sismico ai sensi dell’art. 93 del DPR 380/2001, se riguardanti potenzialmente la pubblica incolumità nel caso di terremoto. La lettura combinata degli artt. 83 e 93 DPR 380/2001 conferma tale impostazione.

La DGR 5001/2016 nell’allegato F indica che: “Chiunque intenda procedere a interventi strutturali nelle zone sismiche 2 è tenuto a presentare istanza di autorizzazione […]”. Sembra che la Regione, più o meno consapevolmente, non includa in tale allegato gli interventi sugli elementi costruttivi non strutturali. Tuttavia, la stessa LR 33/2015 definisce (art. 5) l’ambito di applicazione delle norme rimandando direttamente all’art. 93 nazionale e confermando di fatto l’obbligo del deposito sismico per tutti gli interventi che non siano di semplice manutenzione ordinaria (secondo la giurisprudenza) e al contempo pericolosi per la pubblica incolumità nel caso di evento sismico.

Per tali interventi è dunque previsto il deposito sismico; non è prevista, in generale, la predisposizione della relazione geologica. Sono invece previste le operazioni di collaudo, in base a quanto indicato nell’art. 9 della LR 33/2015, fino a quando la regione non procederà ad adeguare la sua normativa in base a quanto previsto nell’art. 67, comma 8-bis.

Recentemente: https://www.sismicainlombardia.it/approfondimenti/deposito-sismico-per-opere-non-strutturali


Clicca qui per tornare al menù delle "opere minori e opere speciali".