5. Interventi sulle costruzioni esistenti

Attenzione: il testo che segue potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

Gli interventi sulle costruzioni esistenti (siano essi di adeguamento, miglioramento o interventi locali e di riparazione) non possono, in generale, essere oggetto di procedure semplificate o condizioni vantaggiose, nel caso in cui riguardino elementi costruttivi (strutturali o non strutturali) che possono comunque interessare la pubblica incolumità. Nel caso in cui gli interventi sulle costruzioni esistenti riguardino elementi non strutturali, si rimanda al caso specifico in questo documento.

Per gli interventi strutturali sulle costruzioni esistenti è previsto quindi il deposito sismico ai sensi dell’art. 93. La necessità di predisporre la relazione geologica dipende dalla realizzazione o meno di interventi riguardanti le fondazioni e dall’eventuale incremento dei carichi sul sottosuolo di quelle esistenti, nonché da quanto stabilito in 8.3 NTC 2018. Il deposito del certificato di collaudo statico è obbligatorio ai sensi dell’art. 9 della LR 33/2015. Per gli “interventi locali o di riparazione” la normativa nazionale (DPR 380/2001, art. 67, comma 8-bis) prevede che il collaudo statico sia sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione. Si attende però la conferma che anche la norma regionale venga modificata in tal senso.

È tuttavia auspicabile (vedi proposte migliorative) che anche alcuni interventi non significativi sulle costruzioni esistenti siano esplicitamente esclusi dall’obbligo di deposito sismico di cui all’art. 93, perché pur ricadendo letteralmente nella definizione di “riparazioni”, potrebbero essere realmente "insignificanti" dal punto di vista della dimensione geometrica (ad esempio, sostituzione di alcuni elementi dell’orditura secondaria, piccole aperture o chiusure nei solai, riparazione di lesioni, operazioni localizzate di scuci-cuci, chiusura di aperture o nicchie nei muri, ecc.) e produrrebbero quindi variazioni che non incidono in alcun modo sulla pubblica incolumità nel caso di evento sismico.


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