4. Opere provvisionali

Si possono definire opere provvisionali quelle che, pur presentando aspetti che interessano la sicurezza strutturale, sono destinate ad assolvere esclusivamente le funzioni a loro richieste durante le attività di cantiere, e non in modo definitivo (paratìe, berlinesi, ponteggi, ecc.).

Tali opere sono soggette a verifica della loro stabilità e della loro resistenza (DPR 164/1956, DPR 459/1996, DLGS 235/2003, Circ. Min. LLPP 46/2000, segnalazione ANAC, ecc.) soltanto a cura dell’appaltatore e devono essere adeguate alla natura delle opere, anche con riferimento all’ambiente in cui le opere stesse devono essere costruite. I disegni ed i calcoli statici sono posti a disposizione delle autorità di vigilanza competenti unitamente alla copia del libretto di cui alla autorizzazione ministeriale all’uso delle strutture. I calcoli devono tener conto dell’evento sismico secondo quanto previsto nelle NTC 2018 in funzione della durata prevista. Anche le norme tecniche per le costruzioni confermano che il progetto strutturale definisce compiutamente le opere da realizzare (C10.1 Circ. 617/2009) “restando esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali”.

Per tali opere non è previsto il deposito strutturale ai sensi dell’art. 65 per opere in c.a. e a struttura metallica e nemmeno il deposito sismico di cui all’art. 93 del DPR 380; depositi riservati esclusivamente alle strutture di tipo “definitivo”. Non è altresì previsto il deposito della relazione geologica e del collaudo statico.

È possibile sostenere la non assoggettabilità al deposito dichiarando che “le opere non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della LR 33/2015 e dell’art. 93 del DPR 380/2001, in quanto non ricadenti nell’applicazione delle norme tecniche ai sensi dell’art. 83, perché regolate da altri dispositivi di legge (DPR 380/2001, DPR 164/1956, DPR 459/1996, DLGS 235/2003, Circ. Min. LLPP 46/2000, ANAC segnalazione del 29/01/2007). Le opere non ricadono altresì nell’ambito di applicazione dell’art. 65 del DPR 380/2001, in quanto non costituite da strutture di tipo definitivo”.

Se le opere provvisionali assolvono a una funzione strutturale che può andare oltre alle esigenze e alla durata del cantiere, esse vanno ricondotte alla tipologia delle “costruzioni temporanee” di cui al punto precedente.


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