1. Opere che non possono comunque interessare la pubblica incolumità nel caso di evento sismico

Attenzione: il testo che segue potrebbe non essere più attuale, a causa dell'entrata in vigore del decreto Sblocca Cantieri, che a partire dal 18/04/2019 ha introdotto esplicitamente la categoria delle "Opere prive di rilevanza". Vedi per esempio pagina: Sblocca cantieri in Lombardia: aggiornamento e successivi aggiornamenti.

Le opere che non possono “comunque interessare la pubblica incolumità” nel caso di evento sismico sono quelle che per dimensioni e massa non sono in grado in alcun modo di causare pericolo alle persone e comportano quindi un rischio nullo nel caso dell’evento sismico prevedibile in Lombardia. Si tratta ad esempio di recinzioni con pareti molto basse e parte soprastante con rete o metallica, normale segnaletica stradale, piccoli manufatti interrati, ma anche pergolati e pergotende se piccoli e a struttura leggera, eccetera. Secondo l’art. 83 del DPR 380/2001 e secondo la giurisprudenza consolidata, tali opere non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 93; articolo quest’ultimo che disciplina il deposito sismico.

L’art. 83 (“Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche […], sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all’articolo 52, da specifiche norme tecniche […]”) stabilisce infatti un preciso legame tra le “norme tecniche per le costruzioni” e le opere “significative a fini sismici”: in sostanza, tutte le opere significative a fini sismici devono essere regolate dalle norme tecniche; ed è vero anche il contrario: se per una determinata opera, ogni regola di calcolo di tipo sismico delle norme tecniche appare irragionevole e di superflua applicazione, allora si è in presenza di una costruzione da non assoggettare al deposito sismico. La valutazione deve comunque essere fatta caso per caso. Non si può pensare che la lettura dell’art. 93 comma 1 (“Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico […]”) sia disgiunta da quella dell’art. 83: una interpretazione diversa che volesse comprendere nella dicitura “chiunque intenda procedere a costruzioni […]” qualsiasi opera, indipendentemente dalle sue caratteristiche, renderebbe inutile quanto previsto nell’art. 83.

Anche la giurisprudenza consolidata conferma che “le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 93 e 94 si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” (ad es. Cassazione n. 16182/2013, 28759/2015, 6591/2012, ecc.).

Resta salvo, invece, il principio più volte ribadito nella scienza giuridica secondo il quale a nulla rilevano le disposizioni regionali su questo tema: le regioni possono stabilire le differenti procedure di tipo amministrativo a cui assoggettare un intervento strutturale, ma non possono definire cosa assoggettare o meno all’art. 93 del DPR 380 nazionale (vedi anche sentenza Corte Costituzionale n. 60/2017). Pertanto, in conclusione, la valutazione che consente di stabilire se un intervento può o meno interessare la pubblica incolumità deve essere fatta caso per caso e non può provenire da un elenco regionale.

In sintesi, per le opere non riguardanti la pubblica incolumità nel caso di evento sismico dovrebbe essere prevista soltanto la consegna della relazione tecnica e degli elaborati grafici di dettaglio all’interno della pratica edilizia, proprio a conferma documentale della consistenza strutturale delle opere stesse, al fine di evidenziare che le opere non riguardano in alcun modo la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, anche mediante considerazioni e valutazioni specifiche, se necessario. Non è previsto il deposito sismico. Non è prevista, tra l’altro, la necessità di allegare la relazione geologica e il certificato di collaudo.

È possibile sostenere la non assoggettabilità al deposito sismico dichiarando che “le opere non ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 5 della LR 33/2015 e dell’art. 93 del DPR 380/2001, in quanto non riguardanti in alcun modo la pubblica incolumità nel caso di evento sismico, ai sensi dell’art. 83 del DPR 380/2001”.

È difficile predisporre un vero e proprio elenco di opere non riguardanti la pubblica incolumità, perché resta necessario verificare caso per caso la consistenza specifica di ciascun manufatto. In particolare, comunque, potrebbero rientrare in tale elenco la maggior parte delle opere definite al comma 1 dell’art. 6 del DPR 380/2001 (attività edilizia libera), previa verifica caso per caso dell’insussistenza di potenziale pericolo nel caso di evento sismico.

Non rientrano in questa categoria le opere seppur di tipo modesto per le quali è previsto comunque il rischio, anche se molto basso, di interessare la salvaguardia delle persone nel caso di evento sismico. Si tratta, come già stabilito in alcuni casi di giurisprudenza, di piscine interrate, muri di sostegno anche se di altezza contenuta, strutture metalliche a sostegno di cartellonistica autostradale, gabbioni metallici di contenimento delle terre, piccole costruzioni in lamiera o in legno che consentono l’accesso di persone, recinzioni a parete piena, strutture a sostegno di cancellate con altezza rilevante, strutture metalliche destinate a serra, piccole tettoie, locali interrati, ecc. Per tali opere la presentazione della pratica sismica è quindi sempre necessaria.

Recentemente, con Sentenza n. 39335/2018) la Cassazione ha chiarito che anche i lavori di movimento terra con formazione di terrazzamenti e gli sbancamenti di terreno lungo i lati di un edificio sono da assoggettare a deposito sismico (https://www.sismicainlombardia.it/news/deposito-sismico-per-opere-non-strutturali).


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